UPDATE: mi riferiscono che il documento sarebbe stato firmato dalla Kroes e non da Tajani.
UPDATE 2: mi dicono anche che dovrebbe essere pubblicata sul sito della Commissione, dove è già presente la notifica, eppure non c’è…..
Più realisti del Re.
E’ questo il senso della lettera, destinata a rimanere segreta, che il Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani avrebbe inviato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul regolamento in tema di diritto d’autore e comunicazione elettronica, in risposta alla notifica effettuata dalla stessa AGCOM il 2 agosto 2011.
Querst’oggi il presidente di una delle Associazioni di titolari del diritto d’autore ( che ne era a consocenza) ne ha delineato le linee essenziali e io riproduco qui quella che sarebbe la versione integrale in italiano della lettera ( a breve la versione in inglese).
Nella lettera si richiederebbe all’AGCOM, che aveva ammorbidito a luglio la delibera emessa a dicembre 2010, di reintrodurre l’inibizione all’accesso ai cittadini italiani in caso di siti esteri che violano il diritto d’autore, si consiglierebbe di agire anche nei confronti degli access providers ( e non solo nei confronti degli hosting providers, ovvero di coloro che ospitano i siti che violano il copyright) italiani con l’ordine di inibizione in caso di siti italiani, e si chiede all’AGCOM, in quanto ritenuto evidentemente non in linea con la disciplina europea, di riconsiderare l’introduzione del cd fair use ( ovvero dell’uso amatoriale del copyright che limita la possibilità di adottare il procedimento inibitorio). Quello che costituiva invece l’unica nota positiva dell’intero procedimento.
Nulla viene detto sulla parte della Delibera che si riferisce all’offerta legale, a testimonianza del fatto che la stessa delibera in quella parte, evidentemente non ha alcun rilievo rispetto alla procedura di enforcement, vero obiettivo della regolamentazione.
Il testo è ora al vaglio degli uffici dell’Autorità.
In neretto ho segnalato quelli che ritengo i punti in grado di riproporre la cd censura telematica che sembrava essere stata allontanata dopo le proteste del luglio scorso.
Non mi assumo ( ovviamente) alcuna responsabilità sulla veridicità del testo:
398/11/CONS risoluzione del 6 luglio 2011 della Autorità per la Comunicazione
Garanzie che approva un progetto di regolamento sulla tutela del copyright in relazione alle reti di comunicazione elettronica.
Osservazioni a norma dell’articolo 8 (2), della direttiva 98/34/CE del
22 Giugno, 1998.
In conformità con la procedura di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il 2 Agosto 2011 una proposta di regolamento sulla tutela del copyright in relazione a reti di comunicazione elettronica.
La proposta di regolamento si occupa di due serie di aspetti: la promozione e lo sviluppo de i contenuti legali, l’istituzione del gruppo di esperti in stretta connessione con quella, e la introduzione di misure di protezione del copyright in relazione alle reti di comunicazione elettronica.
Per quanto riguarda le misure di protezione il progetto notificato introduce nuove procedure per fermare la violazione online dei diritti d’autore, prevedendo un’ informazione sulla violazione del copyright ( copyright notice) e la procedura di takedown.
La Commissione rileva che tale approccio coincide chiaramente con il proprio obiettivo di frenare la pirateria online alla fonte.
La Commissione quindi segue gli sviluppi nazionali in questo campo con
grande interesse.
L’Esame del progetto di testo notificato ha indotto la Commissione ad emettere i seguenti commenti.
La Commissione ritiene che il progetto di regolamento preveda due fasi: l’avviso di violazione del copyright e la procedura di notice and takedown (di seguito: la procedura di NTD):
1) la procedura di NTD avviene in prima battuta a livello delle singole parti coinvolte, secondo la quale una un’entità legittima notifica al gestore del sito o dei media audiovisivi o dei servizi radio
diffusione la violazione del copyright dell’autore;
2) il procedimento amministrativo dinanzi alla Autorità delle Comunicazioni italiana (di seguito: il AGCOM) in caso di rinvio delle questioni all’AGCOM.
- La procedura a livello delle singole parti
- Ai sensi dell’articolo 6 (1) del progetto di regolamento, la procedura di NTD può essere avviata da un’entità legittima, incluse le organizzazioni “sindacali” ( nel senso di categorie di titolari del diritto d’autore ndr) , inviando una richiesta al gestore del sito dove il contenuto presunto illecito è disponibile o ai media audiovisivi o radiofonici
e ai service provider che questi contenuti siano disponibili al pubblico.
Inoltre, l’articolo 7 del progetto
di regolamento prevede una procedura cosiddetta counter notice procedure nei casi in cui l’uploader ritenga che il contenuto sia stato rimosso ingiustamente.
La Commissione accoglie con favore chiarimenti alle autorità italiane sulle seguenti questioni:
Articolo 6 (1) sulla nota di copyright e la procedura di rimozione che prevede:
“Se il legittimo titolare ritiene che un certo contenuto viola i suoi diritti d’autore e che non è stato diffuso nel rispetto dei limiti e
delle eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della legge sul copyright, si può presentare una richiesta, anche attraverso le organizzazioni sindacali, per la rimozione di tali contenuti al gestore del il sito su cui è disponibile o ai media audiovisivi o di fornitore di servizi radiofonici che hanno ha reso disponibili al pubblico secondo la procedura di cui alla presente sezione, salvo che questi siano già coinvolti in una procedura di notifica e rimozione in relazione a contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d’autore.
L’avviso viene inviato tramite il modulo di cui all’allegato 1 del presente
regolamento e disponibile sul sito web dell’Autorità, accessibile tramite un link posto sul sito web del il gestore del sito o di mezzi audiovisivi o di fornitore di servizi di radiodiffusione”
1. Le autorità italiane sono invitate a spiegare la portata della nozione di “legittimi titolari ” che possono inviare un avviso sul contenuto illegale.
Potrebbe essere anche soggetto non legato al titolare del diritto un
“legittimo titolare”?
Le autorità italiane potrebbero chiarire quali organizzazioni siano rappresentate dal
termine ” organizzazioni di titolari del diritto ” ex articolo 6 (1) del progetto di regolamento?
2. Potrebbero le autorità italiane spiegare il campo d’applicazione della norma secondo la quale esiste la possibilità di non tenere in considerazione l’avviso presentate dalle entità legittima, conformemente all’articolo 6 (1) del progetto di regolamento (“[…]
qualora queste siano già coinvolte in un avviso di rimozione e di procedura in relazione a contenuto o programmi distribuiti in violazione del diritto d’autore “?
Potrebbero le autorità italiane spiegare a quale tipo di procedimento si riferisce l’Articolo 6 (1) (ad esempio diffide singole; amministrativa; giudiziaria)?
3. Potrebbero le autorità italiane spiegare che tipo di documento (s) si intende esattamente per “dichiarazione di accuratezza delle informazioni “, cui si fa riferimento sia all’allegato I ( notice form ) e all’allegato II (counter notice form)) e quali siano uno gli elementi del notice e del counter notice?
4. Le autorità italiane potrebbero chiarire se sono accettati solo le comunicazioni inviate con i moduli predisposti dall’Autorità o se sia sufficiente, se le informazioni vengono fornite in qualsiasi modo?
5. Le autorità italiane potrebbero chiarire se le forme di cui agli allegati 1-4 possono essere presentate solo attraverso mezzi elettronici o possono anche essere stampate e inviate per posta ordinaria o fax?
6. l’Articolo 6 (1) si riferisce alla richiesta, per la rimozione di contenuti che non rispettino i diritti degli autori ‘. Potrebbero le autorità italiane precisare il significato di “rimozione” di cui all’articolo 6 (1) del progetto di regolamento?
Il termine si riferisce anche al blocco?
L’articolo 6 (2) sulla nota di copyright e sulla procedura di rimozione prevede che:
“Se il contenuto a cui si riferisce l’avviso è stato caricato da terzi, l’ente a cui
la richiesta di cui al punto 1 è inviata, ove possibile, comunica all’uploader, che
ha il diritto di presentare una contronotifica”
1. Potrebbe le autorità italiane spiegare se l’obbligo di informare l’uploader ai sensi
dell’articolo 6 (2) riguarda solo l’obbligo di informare circa il ricevimento di un avviso o prevede anche l’obbligo di notifica per la (prevista) decisione sulla rimozione?
Potrebbero le autorità italiane spiegare la portata dell’obbligo di cui all’articolo 6 (2)?
2. Le autorità italiane potrebbero chiarire se la contronotifica di cui all’articolo 6 (2) deve essere presentata entro un termine specifico e se ogni decisione su un avviso può essere presa prima del tempo per la presentazione di una contronotifica è trascorso?
L’articolo 7 (2) sulla contronotifica prevede che:
“Il soggetto a cui la contronotifica viene inoltrata, ove possibile, comunica a chi ha fatto l’avviso di violazione del copyright secondo l’articolo 6, che ha il diritto di presentare le sue controdeduzioni “.
- Potrebbero le autorità italiane spiegare l’obbligo di cui al presente articolo
? In particolare, le autorità italiane potrebbero fornire esempi di situazioni in cui non è “Possibile” in termini di cui all’articolo 7 (2) comunicare a colui che effettua la segnalazione di violazione di copyright circa la presentazione di una contronotifica? Quale procedura deve essere seguita da colui che ha presentato la contronotifica se dopo quattro giorni il contenuto non è stato ripristinato ? - Per quanto riguarda l’intera procedura di rimozione a livello di singoli soggetti coinvolti (art. 6 e 7):
- 1. La Commissione rileva che il progetto di regolamento italiano usa definizioni diverse, tra cui “Gestore del sito”, “media audiovisivi o fornitore di servizi radiofonici “, “prestatore di servizi”, e “Fornitori di servizi”. Le autorità italiane sono invitate a chiarire chi sarà il soggetto colpito
dalla notifica e dalla procedura di rimozione: “i gestori del sito web e dei media audiovisivi o fornitori di servizi radio
solo o i fornitori di servizi in generale?
2. Le autorità italiane potrebbero chiarire se, a norma dell’articolo 6 del progetto di regolamento, le comunicazioni per la violazione dei diritti d’autore dell’autore può essere presentata ai fornitori di accesso a Internet
o fornitori di servizi di mere conduit, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 70 di 9 APRILE 2003?
3. Le autorità italiane potrebbero chiarire se fornitori di servizi hanno l’obbligo di i) tenere un file con tutti gli avvisi ricevuti e tutte le misure adottate in seguito al ricevimento di avvisi e ii) garantire la trasparenza circa la ricezione di avvisi e le misure adottate in seguito al ricevimento di tali avvisi?
4 II. Procedimento dinanzi all’ AGCOM
Ai sensi dell’articolo 8 (1) del regolamento, il titolare del copyright può deferire la questione all’ AGCOM nel caso in cui il contenuto presunto illecito non venga rimosso. Inoltre, l’individuo reclamante può anche inviare la sua richiesta all’AGCOM nel caso in cui il suo notice and take down non sia
risultato soddisfacente (paragrafo 2 dell’articolo 8).
In considerazione di ciò, il progetto di regolamento prevede anche specifiche soluzioni legislative in materia, ad esempio il procedimento d’indagine (articolo 9), l’avvio del procedimento e le sue modifiche (articolo 11) e le conclusioni delle indagini (articolo 12). - Per quanto riguarda la parte amministrativa della procedura di DTN davanti l’AGCOM, la Commissione auspica le seguenti precisazioni da parte delle autorità italiane:
1. Sull’Articolo 9 (4) in materia di Indagine si prevede che :
“L’avviso di avvio del procedimento di indagine contiene una sintesi dei fatti,
dando indicazione della presunta violazione, dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento; le dichiarazioni scritte di difesa possono essere presentate utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Autorità entro 48 ore dall’inizio del procedimento e, infine, il termine entro il quale l’inchiesta deve essere conclusa”.
Il periodo di tempo di 48 ore (nemmeno 2 giorni lavorativi) per rendere dichiarazioni scritte di difesa di cui all’art. 9 (4) sembra essere troppo breve. In vista di un effettivo diritto di difesa, sarebbe opportuno che
il gestore del sito / fornitore di servizi di media audiovisivi abbia altre occasioni per fornire informazioni e argomenti prima che la procedura si concluda
2. l’Articolo 13 (1) sulle misure per i siti e i fornitori situati in Italia prevede che:
“Il Collegio può ordinare ai gestori dei siti i cui nomi di dominio sono registrati da un soggetto residente o con sede in Italia di rimuovere qualsiasi contenuto presente in violazione delle normative sul copyright “.
La Commissione auspica che le autorità italiane chiariscano il motivo per cui è stato utilizzato il criterio della residenza o la costituzione di un’entità che ha registrato un nome di dominio.
3. l’Articolo 13 (3) riguarda le procedure specifiche per le violazioni ripetute. Potrebbero le autorità italiane chiarire quali procedure specifiche esistono per le violazioni ripetute e come queste si riferiscono agli
Articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in materia di prove e di diritto all’informazione?
4. l’Articolo 14 (1) sulle misure dell’Autorità per i soggetti situati all’estero prevede:
“Il Collegio ( dell’AGCOM ndr) , in relazione ai gestori dei siti i cui nomi di dominio sono registrati da un’entità che non è stabilita in Italia o che non risiede in Italia, ma che diffonde contenuti destinati al
Pubblico italiano in violazione delle norme sul copyright, può adottare le seguenti misure:
5
a) Ordina ai gestori del sito di rispettare il diritto d’autore
b) Se la violazione continua, indipendentemente dell’ordine al comma a) ordina dopo 15 giorni che lo stesso ordine è stato inviato la rimozione di tutti i contenuti segnalati
in violazione del diritto d’autore
c) Qualora la violazione continui indipendentemente dall’ordine per lettera b) entro i
termini indicati, segnala il caso al giudice”
Le autorità italiane potrebbero chiarire se l’ordine che il Collegio può
adottare sulla base dell’articolo 14 (1) del regolamento deve seguire l’ordine che viene previsto nel regolamento stesso o può essere modificato”)?
Può, a norma dell’articolo 14, l’organo collegiale adottare un provvedimento che ordini ai fornitori di accesso Internet di bloccare l’accesso a contenuti illegali in Italia?
In tali casi si auspica che l’Autorità possa fornire trasparenza sui casi e le misure adottate ?
III. Domande generali
La Commissione vorrebbe inoltre alle autorità italiane la richiesta di chiarire alcune questioni in relazione all’intero progetto.
1. L’attuale formulazione dell’art. 7 (2) e 8 (4) del regolamento proposto consente all’uploader nel meccanismo di contronotifica di rinviare la causa al giudice ordinario, come espressamente previsto per il titolare del copyright di cui all’art. 6 (3)? - 2. Le autorità italiane sono invitate a chiarire il rapporto tra gli articoli 6 (1) 3, 8 (3), 9 (2), 11 (3) del progetto di regolamento e le direttive 2001/29/CE, relativa all’armonizzazione di alcune aspetti dei diritti di autore ed i diritti connessi nella società dell’informazione e 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in materia di ingiunzioni.
3. Dal momento che il progetto di regolamento è volta a tutelare la proprietà intellettuale e di promuovere e sviluppare l’offerta legale
di opere protette su Internet, come fa l’AGCOM a conciliare questi obiettivi con
l’introduzione di nuove eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 10?
La Commissione invita le autorità italiane a prendere in considerazione i commenti di cui sopra e a fornire la risposta
alle domande di cui sopra.
Distinti saluti,
Vice-President Antonio Tajani
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati