Leggendo qua e là, ho idea che permanga una certa confusione sulle frequenze tv da assegnare con il beauty contest, su cui si è discusso molto nelle ultime settimane.
Oggi il sole 24 ore a pag 26 in un fondo poi ripreso da varie testate, a firma di Stefano Mele, collega la norma dell’emanando codice delle comunicazioni elettroniche modificato dal Ministero dello Sviluppo, allo stop del tanto discusso beauty contest.
Ma in effetti la norma in discussione non sembra bloccare la procedura in atto.
“L’articolo14-ter sul «trasferimento o sull’affitto di diritti individuali d’uso delle Radiofrequenze» contiene la non applicabilità della norma nel caso in cui i diritti individuali d’uso delle frequenze (che sono e restano, nelle direttive Ue, un patrimonio pubblico, ndr) siano stati ottenuti a titolo gratuito”.
La norma, ovvero l’art 14 ter si limiterebbe quindi a impedire la cessione delle frequenze a scopo commerciale dopo averle ottenute a titolo gratuito, sulla base del principio che cosi facendo ( si suppone) , ovvero ostacolando il trading delle frequenze, si otterrà l’agognato risultato di non far partecipare i big della televisione al beauty contest.
Ma non sembra proprio che le cose siano in questi termini.
Gli operatori dominanti sul mercato infatti in Italia sono interessati fino ad un certo punto ad utilizzare quelle frequenze in funzione commerciale successivamente, ottenendone forti introiti commerciali come è avvenuto in Francia, e come rileva un ottimo articolo di key4biz. http://www.key4biz.it/News/2012/01/05/TV_digitale/frequenze_beauty_contest_digitale_terrestre_207653.html
Paradossalmente questa operazione( la cedibilità commerciale a seguito di assegnazione gratuita) in via generale, e non quindi nel caso specifico del beauty contest, interessa di più le piccole televisioni che di fatto vedono in questa possibilità un futuro sviluppo di business con la cessione o l’affitto ai grandi network.
Lo scopo delle tv nazionali presenti nel nostro paese invece potrebbe essere quello di acquisire le frequenze a titolo gratuito per non utilizzarle, all’unico scopo di impedire ad altri operatori ( senza fare nomi ad es Sky) di poterne usufruire, mantenendo cosi il monopolio sull’informazione televisiva nazionale.
L’articolo 14 ter, cosi come è stato congegnato non vieta questa pratica ( ovvero l’accaparramento delle frequenze) e non ha quindi una relazione diretta con l’eliminazione del beauty contest, che rimane in piedi a meno di ripensamenti da parte dello stesso Ministro dello sviluppo.
Le tv nazionali hanno infatti frequenze a sufficienza e non ne hanno bisogno di altre, tant’è che si sono affrettate a ripetere che non pagheranno un euro per le frequenze liberate dal dividendo digitale.
Per eliminare il beauty contest bisogna puramente e semplicemente agire revocando il bando in autotutela e sottoporre le frequenze ad un’asta pubblica integrale o ad una assegnazione mista che permetta l’uso dello spettro in modalità gratuita non nel settore televisivo ma in quello delle telecomunicazioni ed in special modo nei servizi di comunicazione elettronica, a favore magari delle zone affette dal digital divide, lasciando per il resto lo spettro alla libera offerta in sede di asta pubblica.
Prevedere il divieto di trading delle frequenze, senza stabilire obblighi precisi di utilizzo con tempi e modi delle stesse frequenze, non solo contraddice la teoria classica della cedibilità dello spettro introdotta dal padre dell’analisi economica del diritto e premio nobel Ronald Coase, ma non serve ad aprire il mercato delle frequenze ed il pluralismo dell’informazione che potrebbero essere “uccisi” nella culla dai partecipanti al beauty contest.
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati