Si sono diffuse voci secondo le quali le norme in via di approvazione in senato sulla #diffamazione non si applicherebbero ai blog.
Non credo sia cosi.
l’art 2, comma c, punto 2 del DDL, secondo il testo ufficiale uscito dalla Commissione Giustizia e diffuso dal relatore Berselli, http://download.repubblica.it/pdf/2012/politica/3491.pdf prevede “Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.
Se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000.”
Internet, come insegna la Suprema Corte di Cassazione da sempre, e da ultimo con la sentenza Sentenza 14 dicembre 2011, n. 46504 è “un qualsiasi altro mezzo di pubblicità” quindi i blog sono ricompresi nella formulazione della norma.
Giusto per essere precisi.
Inoltre rimane il dubbio da sciogliere se i blog delle testate editoriali telematiche, per esempio quelli su repubblica.it, corriere.it, il fatto etc, siano assoggettate alle norme sulla stampa, e quindi scontare l pene da 5000 a 50 mla oppure essere qualificate come diffamazione ordinaria, e quindi, in quanto “altro mezzo di pubblicità” far rischiare all’autore da 5 a 30 mila euro.
Sembra una differenza solo monetaria ma non lo è, se ai blog dei giornali si applica la prima norma saranno obbligate alla rettifica, e potranno beneficiare di uno sconto di due terzi della pena base, altrimenti no.
E i blog e gli articoli di testate non cartacee ( o meglio che hanno solo edizioni telematiche) , per esempio il post, lettera 43, linkiesta che faranno? seguiranno le regole della stampa con connessi obblighi di rettifica oppure no?
meditate gente, meditate…
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati