15 marzo 2015
Diritto di accesso alla rete ed alla libertà d’espressione nella Carta dei diritti di internet e nella Giurisprudenza costituzionale.
La Consultazione pubblica sulla Carta dei diritti e doveri di Internet, elaborata dall’apposita Commissione nominata dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, volge al termine.
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Vi è però un’occasione storica per affrontare i diritti di internet anche nel nostro paese da una prospettiva Costituzionale.
Per la prima volta dall’avvento di internet è in discussione presso la Corte Costituzionale italiana il tema della manifestazione del pensiero su internet come diritto civile in contrapposizione alla possibilità di determinare la rimozione di contenuti sulla rete da parte di un’Autorità Amministrativa.
Le riflessioni portate all’attenzione della Corte Costituzionale da una Corte Amministrativa, sembrano richiamare i profili di incostituzionalità rilevati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e dal Conseil Constitutionnel, nelle sentenze richiamate poc’anzi.
Si legge infatti nell’Ordinanza di rimessione alla Corte: “ Occorre, invece, valutare se l’originario testo della nostra Costituzione, che nella sua assoluta e straordinaria modernità ha garantito fra i principi fondamentali i diritti inviolabili dei singoli (art. 2), tutelando in tale ambito ogni forma di manifestazione del pensiero (articolo 21, comma 1), non ponga un limite “intrinseco” alla discrezionalità del legislatore chiamato a riempire di contenuti la prevista riserva di legge, e se, quindi, il legislatore ordinario, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, non possa assicurare garanzie minori, rispetto a quelle già previste per la stampa dai commi 2 ss. dell’art.21 Cost. per le nuove forme di manifestazione del pensiero che, come internet, nel tempo vi si sono affiancate quanto al rilievo per l’esercizio delle libertà civili e della partecipazione politica e sociale, e se lo stesso legislatore debba quindi porre discipline ragionevolmente efficaci e bilanciate, secondo le previsioni costituzionali, di tutela del diritto inviolabile di manifestazione del pensiero (ovvero di informare e di essere informati) rispetto agli altri diritti fondamentali potenzialmente configgenti (privacy, proprietà intellettuale…).
Ed ancora: “la odierna società dell’informazione, cablata e unita in tempo reale dalla rete, ha affiancato il ruolo di internet a quello della stampa quale momento essenziale della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di informare ed essere informati, del pluralismo democratico e della libertà d’iniziativa economica secondo condizioni di piena concorrenza. Internet dunque, almeno sul piano “quantitativo” del numero delle “fonti”, della circolarità dell’informazione consentita dalla possibilità di feed-back immediato e del numero degli “utenti” (in crescita esponenziale rispetto all’inarrestabile calo dei lettori della “stampa” tradizionale, che sta cercando di adeguarsi al nuovo mondo), è già oggi uno dei principali strumenti di attuazione della “libertà di manifestazione del pensiero” sancita dall’art. 21 Cost.”
Una concezione dei diritti della rete che appare molto vicina alle enunciazioni relative agli altri diritti Costituzionali di Internet presenti nell’Internet bill of rights.
I diritti di internet entrano quindi prepotentemente nell’agenda del Legislatore e delle Corti.
Vedremo se l’Italia riuscirà a cogliere in pieno i frutti di questa “Rivoluzione Culturale”.
Segue su NOVA-Il Sole24 ore
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati