L’inibizione dei siti web ad opera dell’AGCOM nel pensiero di un ordinario di diritto commerciale.

“Occorre francamente domandarsi che cosa mai potrà escogitare l’Agcom in aggiunta alle procedure o alle sanzioni già ampiamente contemplate dalla legislazione vigente e di competenza dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

Né appare chiaro se tali misure si debbano limitare al piano regolamentare-attuativo ovvero a misure tecniche, eventualmente con un’efficacia extraterritoriale diretta o indiretta che neppure l’autorità giudiziaria ordinaria è in grado d’imporre senza travalicare insuperabili divieti di ordine giurisdizionale, almeno senza la necessaria cooperazione istituzionale delle corrispondenti autorità estere.

Ma, ancor più in radice, se, come si è osservato, la violazione del diritto d’autore si attua anche festeggiando un compleanno in un video amatoriale o semplicemente visualizzando siti multimediali senza (potere) conoscere la legittimità dell’apposizione dei materiali audiovisivi ivi trasmessi, sembra davvero che – in un sistema di diritti d’autore o connessi dove ormai, grazie al sistema di tassatività delle eccezioni, quidquid concessum non reperitur, prohibitum censeri debet – l’Agcom debba agire suo malgrado come “sceriffo del web” senza (potere) distinguere tra contenuti palesemente illeciti o pirateschi e contenuti parimenti illeciti, ma non per ciò così evidenti: il rischio, dunque, è che il filtraggio più o meno automatico dei siti “illeciti” da parte di Agcom si trasformi in sistema di censura su amplissime fette di contenuti, analogamente ad un tipico sistema iper-statalista o totalitario (quale l’oscuramento cinese di siti o di materiali non autorizzati dal partito, sancito pure nella relativa legge nazionale sul diritto d’autore).

Un compito di verifica continuativa e preventiva, da parte dell’Agcom, risulterebbe infatti ancor più censurabile, oltre che… censurante, almeno dal lato tecnico-legale, se l’eventuale filtraggio da parte dell’Autorità dovesse poi riguardare non i “siti illeciti”, ma – per salvaguardare formalmente i principi di libera manifestazione del pensiero, come ha stabilito una recentissima pronuncia della Suprema Corte – unicamente le parti o i contenuti del sito che violino i diritti d’autore o connessi, mantenendosi così la fruizione di parti o contenuti non contraffattivi, come la decisione richiamata ha imposto in maniera non immediatamente agevole al giudice del rinvio.”

L’ho scritto io?  No.

Un ordinario di diritto commerciale….di cui fornirò a breve ( ma non prima della fine della consultazione pubblica dell’AGCOM) le generalità.

to be continued..

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
Share Button