La videosorveglianza sul luogo di lavoro è lecita ma un controllo effettivo e generalizzato da parte del direttore del punto vendita ove sono installate le telecamere, o di altro soggetto, cui sia conferito potere gerarchico e disciplinare sui lavoratori, non è ammessa.
Inoltre, i nominativi delle persone autorizzate devono essere portati a conoscenza dei lavoratori.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza del 5 giugno 2015 che farà certamente discutere, anche alla luce delle modifiche alla disciplina del controllo a distanza dei lavoratori introdotta ( ma non ancora attuata) dal Job’s act.
La vicenda ha riguardato un supermercato di un Comune lombardo, che aveva installato un impianto di videosorveglianza regolarmente autorizzato nel luglio 2012 dalla Direzione territoriale del lavoro al fine di contrastare furti e taccheggi, ma che era stato oggetto di contestazione da parte degli esponenti delle organizzazioni sindacali.
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati