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La stagione dei sequestri su internet viene ( e non va). Sequestrato di nuovo il portale su Vajont, inibito l’accesso ad altri cinque portali accusati di vendere prodotti in violazione della legge marchi. In arrivo nuovi provvedimenti?

procgenovaecdrops

Offensiva di primavera da parte delle forze dell’ordine e della magistratura su internet

Nel giro di quindici giorni la rete internet è stata oggetto di un massiccio intervento preventivo d’urgenza  diretto ad inibire l’accesso ai cittadini italiani  a diversi portali o blog,  accusati di reati che spaziano dalla diffamazione alla violazione della legge marchi sino alla violazione di copyright.   Nell’ordine, i primi di maggio  sono stati sottoposti dal Giudice delle Indagini preliminari di Genova  sequestro preventivo i portali www.ecdrops.com, www.fashionflag,net, purseyvalley.ws, accusati di violare i diritti dei titolari di marchi celebri italiani ed intenzionali, tra i quali Ferrari, abercrombie, Louis Vuitton.

I responsabili dei siti, ignoti, ma comunque cittadini esteri, sono ritenuti responsabili dei reati di cui agli articoli 474, primo e secondo comma, e 474 ter  del codice penale.

Poiché i titolari dei portali sono sconosciuti e i server sono all’estero, la Magistratura ha disposto il sequestro degli IP e dei DNS riconducibili a quei siti, per cui, i cittadini italiani non potranno più accedere a detti siti.

Sequestrato preventivamente dal Giudice delle Indagini preliminari di Belluno la scorsa settimana  di nuovo il portale Vajont.info ( ma il provvedimento non appare essere stato eseguito) , in virtù di una nuova denuncia per diffamazione presentata il 26  marzo scorso dall’On Maurizio Paniz.

Come si ricorderà il portale era stato dissequestrato un paio di mesi fa http://www.lidis.it/newsdetail.asp?ID=1301 poiché il Tribunale del Riesame aveva ritenuta eccessiva  la misura cautelare disposta dal GIP.

Per finire, come ampiamente commentato, la Procura della Repubblica di Cagliari ha disposto il 23  maggio scorso il sequestro in via d’urgenza del Portale www.kikcasstorrents.com, accusato di violare la normativa sul copyright.

Secondo indiscrezioni provenienti dal mondo dei titolari dei diritti, sarebbero possibili nei prossimi giorni nuovi provvedimenti in tema di copyright, legati alle denunce effettuate dalle stesse Associazioni di categoria alle diverse Autorità presenti sul territorio italiano.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on maggio 24th, 2012 No Comments

La battaglia sul copyright e l’arte: Convegno a Cosenza il 17 Maggio.

Non sarà il solito Convegno, ma un vero e proprio scontro, quello che si terrà a Cosenza, il prossimo 17 maggio 2012, dal titolo“La crisi del diritto d’autore. Il copyright, tra mercato legale e pirateria” e con inizio alle 14 e 30.

All’Università della Calabria, si daranno appuntamento, per la prima volta, i nomi più noti in Italia in materia di copyright e diritto della rete. In gioco non c’è solo il download gratuito di qualche cd, ma le stesse libertà fondamentali del web.

Uno scontro epocale!

Da un lato, i riformisti, che si battono per una revisione sostanziale della disciplina del copyright, resa oggi ancor più necessaria dall’avvento di Internet e delle piattaforme di filesharing. Dall’altro, i rappresentanti dell’attuale sistema, l’industria dei contenuti, gli intermediari nella raccolta dei diritti e il loro “braccio armato”: la SIAE e la polizia postale.

Il tutto dietro lo scenario del regolamento dell’AgCom, in via di approvazione: la nuova normativa che promette controlli e pene più severe contro la pirateria informatica.

Maggiori info e il Programma  qui

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on aprile 27th, 2012 No Comments

ESCLUSIVA. Tutti i dettagli dei Sequestri preventivi dei siti web www.scaricolibero.com, www.filmgratis.tv, e www.multicleaner.eu, disposti dai GIP di Milano e di Parma. Debutta in Italia il sequestro dei mezzi di pagamento.

Nuova ondata di sequestri di siti web che, hanno ad oggetto il sempre più utilizzato strumento dell’inibizione a livello IP e DNS disposto dai GIP italiani e  attuato nei confronti dei provider, a cui si aggiunge, nel caso specifico dei portali  filmgratis.tv  e www.scaricolibero.com, anche il sequestro di mezzi bancari che sarebbero stati utilizzati per commettere i reati.

Andiamo per ordine.

1)      La Guardia di Finanza di Venezia in esecuzione di un ordine di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari di Parma ha comunicato agli internet service provider italiani:

a)      l’ordine di sequestro dei siti web scaricolibero.com,  www.filmgratis.tv,  nonché  i relativi alias e nomi di domino presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi .

b) L’ordine di sequestro degli Indirizzi IP statici che al momento risultano associati ai predetti domini nonché ad ogni ulteriore indirizzo associato al nome stesso nell’attualità e nel futuro

c) l’ordine di sequestro delle somme di denaro e del relativo conto dell’intestatario del dominio.

La misura cautelare è stata emessa a carico del titolare dei portali, che è stato identificato,  per i reati di cui all’art 171 ter comma 2,  e 171 , comma 1,  legge sul diritto d’autore, e per i reati di ricettazione di cui all’art 648 codice penale.

Il giro d’affari stimato era di 300 dollari al giorno e consisteva nella percezione di introiti pubblicitari con i sistemi del pay per click .

Il GIP affronta anche il delicato tema dell’obbligo di rogatoria per il sequestro dei siti web che risiedono fisicamente in Olanda, ritenendo, sulla scorta dell’insegnamento della Corte di Cassazione che si possa disporre il sequestro preventivo di beni presenti all’estero anche prima dell’attivazione dello strumento della rogatoria.

In verità non ve ne sarebbe stato bisogno, vista la richiesta di sequestro degli IP a carico dei provider italiani, ma tant’è.

L’Olanda, e i server fisicamente presenti nel Paese dei tulipani,   sembrano essere entrati nel mirino degli investigatori  italiani.

Il Giudice delle indagini preliminari di Milano infatti, in esecuzione della Richiesta della procura della Repubblica del Capoluogo Lombardo ha disposto il sequestro preventivo del sito www.multicleaner.eu, anch’esso fisicamente presente in Olanda, che si sarebbe macchiato del reato di cui all’art 73 del DPR n 309 del 1990, ovvero del reato di cessione di sostanze stupefacenti.

Si trattava in particolare di flaconi apparentemente innocui che conterrebbero in realtà al 99,9% ecstasy.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on febbraio 15th, 2012 No Comments

Il diritto ad internet ed il Parlamento Italiano: Il DDL Centemero-Versace introduce la sospensione dei servizi di accesso ad internet per chi scarica e carica film e musica.

Il genio italico quando si confronta con il web  non smette mai di sorprendere.

Stefano Quintarelli ci informa della presentazione di un Disegno di legge sulla responsabilità dei provider e il diritto di accesso ad internet.

Questa volta a sorprendere noi poveri commentatori della rete internet italiota sovviene un’oscura ( non ce ne voglia) Deputata Brianzola, Elena Centemero, laureata in lettere classiche, che probabilmente avrà una solida cultura umanistica ma forse non conosce bene i principi cardine del nostro ordinamento costituzionale .

Il Parlamentare appare come  prima firmataria di un disegno di legge sulla responsabilità degli intermediari della comunicazione, affiancata peraltro in quest’improba impresa  da alcuni  “noti” promulgatori di norme storiche quali il deputato Santo Versace. http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0051750.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D4549%26leg%3D16%26tab%3D2

La norma peraltro è già stata calendarizzata ed assegnata il 12 settembre alla Commissione Attività produttive della stessa Camera, il che vuol dire che c’è un reale interesse a portare a termine con celerità l’iter normativo.

Il testo in esame  cancella in  un sol colpo l’azione della magistratura nel settore del diritto d’autore sul web, considera responsabili i provider civilmente e penalmente anche se non hanno responsabilità nella violazione, ( responsabilità oggettiva per fatti di terzi)  e trasforma il semplice cittadino in un organo di polizia giudiziaria.

Tutto in una sola norma.

Troppo, direte voi?

Non proprio, andiamo a vedere le disposizioni che si intendono introdurre.

Il disegno di legge è composto di due soli articoli:

Il primo articolo  come evidenzia anche la relazione di accompagnamento “ interviene sull’articolo 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 (rubricato « Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni – hosting), specificando – conformemente alla direttiva – che i fatti e le circostanze che rendono manifesta al prestatore di informazioni l’illiceità dell’attività o dell’informazione, facendo venir meno l’esenzione da responsabilità, comprendono tutte le informazioni di cui tale prestatore disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dal- l’attività o dall’informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio; che i corrispondenti obblighi di rimozione e di disabilitazione dell’accesso alle informazioni illecite sorgono in ogni caso in cui il prestatore di servizi sia venuto a conoscenza di tale illiceità, per effetto della comunicazione delle autorità competenti o di qualunque soggetto interessato”.

Detta in soldoni significa che il provider deve immediatamente disabilitare l’accesso in caso di segnalazione di violazione del copyright.

Attenzione che la norma non specifica  se si debba intendere per accesso e disabilitazione solo quello di coloro che immetterebbero contenuti che violano il copyright o  anche quella dell’ignaro cittadino telematico  che si troverebbe dall’oggi al domani privato dell’accesso alla rete internet senza sapere il perché.

La parola “destinatario del servizio dell’informazione” è infatti onnicomprensiva e comprende anche il cittadino che semplicemente accede ad internet.

Ma come vedremo in seguito in realtà anche questo soggetto è interessato alla disabilitazione all’accesso.

Cosa cambierebbe rispetto al passato?

Che mentre con la normativa odierna, a poter avvertire il provider che si deve attivare è solo l’autorità competente e l’autorità giudiziaria, se venisse approvato il DDL Centemero-Versace a richiedere la cancellazione e la disabilitazione potrebbe essere “chiunque”, anche un passante per strada che non ama quel contenuto caricato sulla rete.

Ed il provider sarebbe obbligato a cancellare, disabilitare e impedire l’accesso al cittadino.

Ce lo dice il punto b dell’articolo 1, che stabilisce che il provider non è responsabile  “b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o di qualunque soggetto interessato, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

Qualunque soggetto interessato, quindi.

Anche chi non ha niente a che vedere con i diritti ma semplicemente ha in animo di scrivere al provider perché cosi gli dice la testa in quel momento.

Peraltro la norma appare porsi  come completamento necessario  della delibera AGCOM sul diritto d’autore  in fase di emanazione,.

Come si ricorderà l’Agcom,travolto dalle polemiche, non aveva  avuto il coraggio di spingersi sino all’emanazione di norme prescrittive nei confronti dei provider.

Ebbene  dove non giunge l’organo amministrativo  (  che però ha suggerito  surrettiziamente al legislatore una modifica normativa in tal senso)  arriva un manipolo di deputati.

A beneficio dei presentatori del DDL dobbiamo però ricordare che nel nostro ordinamento il “caricamento” di files protetti da diritto d’autore è considerato un reato dopo il 2004, per cui l’approvazione del DDl Centemero-Versace di fatto trasformerebbe il semplice cittadino in un soggetto in grado di svolgere la stessa funzione della polizia giudiziaria, senza peraltro passare in alcun modo per l’Autorità giudiziaria.

Come viene giustificato questo nuovo ruolo del Cittadino?

Con il ricorso a principi comunitari che non sono stati recepiti nel nostro ordinamento con l’attuazione del decreto sul commercio elettronico nel 2003.

E perché non furono recepiti tali principi all’epoca?

Molto semplice, perché il nostro ordinamento è sottoposto al principio di legalità formale e di separazione dei poteri, il che significa che per poter reprimere determinati comportamenti, con tutte le garanzie del caso, ci sono gli organi preposti, ovvero gli organi di polizia, e la magistratura e non “qualunque interessato” , magari “assetato” di vendetta.

Che ci piaccia o no il nostro ordinamento prevede anche una serie di garanzie per il cittadino che derivano dalla nostra tradizione Costituzionale.

Ma veniamo alla parte più “gustosa” si fa per dire del DDL Centemero-Versace. ovvero l’articolo 2 del DDL, che va a modificare l’art 17 della direttiva sul commercio elettronico.

Qui il genio italico raggiunge cime inarrivabili.

Come è noto l’art 17 del decreto sul commercio elettronico prevede il cd divieto dell’obbligo generale di sorveglianza.

Si tratta di una norma che garantisce al provider la possibilità di svolgere serenamente il proprio lavoro senza dover ricercare attivamente possibili comportamenti illeciti in rete.

Va ricordato che i provider  trattano milioni e milioni di informazioni al giorno.

Ebbene la norma, lasciando invariato il titolo dell’art 17 rubricato “ Assenza dell’obbligo generale di sorvegliaza”  prevede nel testo tutto il contrario di quanto affermato nel titolo.

prevede l’articolato:

(non può godere delle esenzioni di responsabilità preventive):

“b) il prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi ad opera del destinatario del servizio”;

In pratica, cercando di scimmiottare la Corte di giustizia nel caso l’Oreal Ebay, che invece ha stabilito principi del tutto diversi, si cerca “goffamente” di penalizzare piattaforme quali e bay o altre che si limitano a informare il cittadino sui servizi presenti in rete entrando pesantemente nella vita dell’azienda.

L’impresa  dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore,  andare a ricercare tutte le ipotesi nelle quali un servizio ulteriore ( quali ad esempio una pubblicità) potrebbero forse riferirsi ad attività di violazione ad opera di terzi  del diritto d’autore.

Quindi se nell’articolo 1 del decreto 1 si trasformava il cittadino in un organo di polizia giudiziaria qui si trasforma il provider, o la piattaforma di servizi, in un soggetto che deve passare i suoi giorni a verificare se tutte le attività del suo business ( ivi comprese pubblicità, organizzazione di servizi) siano in grado di violare preventivamente i diritti di terzi rispetto a servizi già forniti e perfettamente leciti.

Non c’è male come sviluppo alle imprese in un periodo di crisi.

Invece di sviluppare il mercato ed aiutare le piccole imprese il legislatore  limita la possibilità di business che “potrebbero” e dico “potrebbero” riferirsi in via indiretta a potenziali illeciti.

Insomma una responsabilità preventiva oggettiva  per fatti di terzi, come viene affermato anche espressamente nella relazione di accompagnamento.

Il provider deve quindi adottare secondo la stessa relazione  “  la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima precisando che questa possibilità sussiste anche quando di queste violazioni il prestatore non debba essere considerato civilmente o penalmente responsabile.”

Altro che assenza dell’obbligo di sorveglianza preventiva!.

L’acme dell’incoerenza normativa tra il divieto dell’obbligo di sorveglianza preventiva e il testo della norma si raggiunge però nell’inarrivabile comma c, dell’articolo 2 del DDL.

La responsabilità civile  e penale si applica  “ al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso e che è previsto dal diritto al fine di individuare e di prevenire taluni tipi di attività illecite”.

Viene da domandarsi “ma se la norma esprime il principio del divieto di obbligo di sorveglianza preventiva come può prevenire le condotte illecite il provider”????

E veniamo alla parte che appare in grado violare direttamente i diritti dei cittadini all’accesso alla rete internet,  senza passare per un giudice.

Il cittadino che accede ad internet  o a un determinato servizio potrà essere sospeso dall’accesso dal provider senza ricorso all’autorità giudiziaria.

Il provider dovrà apporre infatti  filtri in grado di prevenire tali violazioni e sospendere il cittadino che carica o scarica file sospettati di violare il diritto d’autore o il diritto dei marchi e  brevetti.

Lo prevede il comma c dell’art 2, i provider infatti, secondo questa disposizione devono adottare:

“ la sospensione della fruizione dei servizi dei destinatari di tali servizi che pongono in esame violazioni dei diritti di proprietà industriale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte degli stessi soggetti.”

Alè.

Quindi riassumendo:

1)  i cittadini, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziale e di ricorso alla magistratura potranno essere sospesi nell’accesso ad internet se un semplice cittadino informa un provider della possibile violazione delle norme sul diritto d’autore o sui marchi e brevetti;

2) i provider dovranno  preparare liste di proscrizione di cittadini che sono sospettati di violare il diritto d’autore o il diritto dei marchi e dei brevetti;

3) Gli stessi provider  dovranno apporre filtri preventivi anche per servizi che non violano direttamente il diritto d’autore ma che potrebbero indurre il cittadino a pensare che ci siano tali servizi anche al provider   stesso non riconducibili sulla rete;

4) in ogni caso a semplice richiesta di un “soggetto interessato” i provider potranno disabilitare l’accesso o sospendere i servizi ai propri clienti.

Veramente non c’è male come norma su internet.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on settembre 18th, 2011 7 Comments

La risposta di sitononraggiungibile alla Consultazione AGCOM sul diritto d’autore

E’ scaduto il 14 settembre il termine per la consultazione pubblica sul nuovo testo Agcom e adesso è il momento di tirare le fila. L’Autorità inizia a lavorare sulla delibera definitiva in vista di Novembre. Noi di sitononraggiungibile.it  ( ADICONSUM, ALTROCONSUMO, ASSOPROVIDER, ASSONET, AGORA’ DIGITALE, STUDIO SARZANA)  abbiamo elaborato un documento di risposta. Di seguito alcuni estratti e in allegato l’intero documento.

“Con l’appello lanciato lo scorso 31 gennaio le scriventi associazioni hanno ritenuto opportuno rivolgersi all’opinione pubblica e al Parlamento indicando i gravi rischi insiti nel procedimento sommario a tutela del diritto d’autore.
Ove definitivamente approvato in queste forme, introdurrebbe meccanismi tali da consentire all’Autorità di impedire – in modo pressochè automatico e prescindendo da qualsivoglia requisito di colpevolezza accertato dell’Autorità giudiziaria – l’accesso a contenuti sospettati di violare il diritto d’autore.”

“Riteniamo ingiusto, inopportuno e inappropriato che l’Autorità possa pretendere di regolamentare direttamente ambiti che la Costituzione affida al potere legislativo e al potere giudiziario, che in altri Paesi dell’Unione europea sono stati oggetto di lunghe discussioni parlamentari e con un approccio che, peraltro, in sede comunitaria è stato nettamente rigettato.”

“Il diritto d’autore dovrebbe essere regolamentato in modo da garantire che nella sfera digitale ci sia il giusto equilibrio tra i diversi interessi, altrimenti da strumento di promozione della creatività e di nuovi contenuti esso diverrà un sistema di controllo e censura pervasivo e un ostacolo intollerabile all’accesso alla cultura e all’informazione.”

 http://www.agoradigitale.org/sites/default/files/risposta_consultazione_agcom3982011.pdf

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on settembre 15th, 2011 1 Comment

Il 14 giugno alla Camera dei deputati vi racconteremo le verità che rischiano di diventare non più raggiungibili. www.sitononraggiungibile.it

Un libro di qualche anno fa aveva come provocatorio titolo “tutto quello che sai è falso”: allo stesso modo, il 14 giugno, alla Camera dei Deputati, scoprirete che tutto (o gran parte di) quello che vi hanno raccontato sulla pirateria digitale è falso.

 

Attraverso un’accurata analisi delle ricerche indipendenti degli ultimi dieci anni commissionate da prestigiose istituzioni universitarie e da numerosi governi verranno demoliti, uno dopo l’altro, i miti della retorica della pirateria.

 

Vi spiegheremo come le major dell’industria dell’intrattenimento hanno ingigantito i danni causati dalla condivisione di materiale protetto dal diritto d’autore attraverso reti P2P al solo scopo di esercitare pressione sui governi nazionali ed ottenere misure sempre più restrittive e pericolose per i diritti fondamentali degli utenti della Rete.

 

Vi racconteremo come, nei prossimi giorni, con una propria delibera l’AGCOM potrebbe sostituirsi all’autorità giudiziaria, spazzando via le garanzie della difesa e consentendo ai titolari dei diritti di inibire l’accesso dall’Italia di siti sospettati di violare il diritto d’autore senza passare da un giusto processo.

 

Il 14 giugno alla sala stampa della Camera dei deputati vi racconteremo le verità che rischiano di diventare non più raggiungibili.  www.sitononraggiungibile.it

 

 

 

Il 14 giugno p.v. alle ore dalle ore 13 alle 14 presso la Sala conferenze stampa della Camera dei Deputati ( ingresso Via della missione 4) avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del “Libro Bianco su copyright e tutela dei diritti fondamentali sulla rete internet”

patrocinato dalle Associazioni ADICONSUM, AGORADIGITALE, ALTROCONSUMO, ASSONET-Confesercenti, ASSOPROVIDER-Confcommercio, Studio Legale Sarzana.

 

la Conferenza stampa si svolgerà subito dopo  la presentazione al Parlamento della Relazione annuale del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si svolgerà la mattina presso la sala della Lupa.

 

Il testo coordinato dall’Avv. Fulvio Sarzana,  sarà reso disponibile durante la conferenza stampa ed  firmato da quindici autori appartenenti al mondo del giornalismo, delle imprese, della ricerca universitaria, delle libere professioni, del consumerismo, tra i quali si segnalano Marco Scialdone, Paolo Brini, Luca Nicotra, Marco Pierani, Mauro Vergari, Stefano Quintarelli, Luca Annunziata, Gaia Bottà, Mauro Alovisio, Dino Bortolotto, Giovan Battista Frontera, Giulia Aranguena de la Paz, Centro Studi Informatica Giuridica Torino, Fabrizio Ventriglia,  e affronta il tema del copyright  da un punto di vista sino ad ora inesplorato, indicando studi internazionali mai resi noti al pubblico italiano su copyright e libertà di espressione, ricerche indipendenti, dati a sostegno dei diritti fondamentali in internet, esperienze giuridiche e sociali di convivenza tra tutela del diritto d’autore e libertà di espressione, e analizza anche le recenti iniziative dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tema di diritti d’autore. 

 

Alla conferenza stampa sarà presente anche il Commissario Agcom Nicola D’Angelo e il Deputato (PD/radicali) Marco Beltrandi.

 

Tutte le testate ( e i giornalisti)  interessate a programmare  la richiesta di accrediti inderogabilmente  entro le ore 17 del 13 giugno   inviando i nominativi (ed eventuali apparecchiature) all’indirizzo info@agoradigitale.org.

 

Vi ricordo brevemente le regole previste dalla Camera dei deputati per le conferenze stampa

- Accesso alla sala tramite ingresso sito in Via della Missione, 4 (per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca)

- Lista accrediti entro e non oltre le ore 17.00 del 13/06/2011.

- Accesso con apparecchiature elettroniche consentito solo se autorizzati previo invio di: Dati anagrafici completi (NOME-COGNOME-LUOGO E DATA DI NASCITA) – Marca e modello.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on giugno 8th, 2011 No Comments

L’Ordinanza Yahoo del tribunale di Roma sulla rimozione di link che violano il copyright: chiamate in causa anche Google e Microsoft, cosa è successo e cosa sta per succedere: il reclamo di Yahoo.

Si è già detto quasi tutto sull’ordinanza cautelare che ha disposto l’inibitoria nei confronti di Yahoo per la violazione del copyright ma alcuni particolari non conosciuti  stanno  filtrando in queste ore.

 Stefano Quintarelli ha pubblicato la sentenza in versione integrale http://blog.quintarelli.it/files/ordinanza-pfa-ms.pdf

 Innanzitutto si tratta di un’ordinanza e non di una sentenza,  la stessa contiene un’inibitoria ex art 156  della legge sul diritto d’autore e art 700 del codice di procedura civile, e la stessa  è stata ( o sarebbe in procinto di essere ) impugnata in sede di  reclamo da parte di  Yahoo.

 Le Parti.

 Le parti del procedimento ( per ciò che interessa in questa sede)  sono state il ricorrente, ovvero la casa cinematografica che ha lamentato la violazione del diritto d’autore relativo al film per il quale erano presenti link che rimandavano a siti non ufficiali sui motori di ricerca, Yahoo, Google e Microsoft in qualità di resistenti.

Queste ultime due avrebbero eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto soggetti che non risponderebbero con i loro branch nazionali delle attività compiute  dalla capogruppo o da altre società del gruppo e che risiedono in paesi che non sono l’Italia, ed il giudice ha dato loro ragione.

 Il fatto peraltro accade molto spesso quando si ha a che fare con società multinazionali

 Il giudice avrebbe accertato innanzitutto questo difetto di legittimazione passiva condannando il ricorrente a pagare in favore di Google e di Microsoft le spese processuali che sarebbero state quantificate in circa 5000 e 6000 mila euro.

 Il principio di diritto:

 Quanto al principio di diritto, il Giudice della nona sezione del tribunale di Roma, una delle sezioni specializzate in proprietà intellettuale e industriale,  lo stesso, stando a quanto ha scritto Massimo Melica http://www.massimomelica.net/tecnologie-societa/1311/yahoo-lordinanza-del-giudice-di-roma-tanto-rumore-nulla che per primo ha dichiarato di conoscere l’ordinanza si sarebbe limitato a stabilire che il motore di ricerca deve rimuovere i contenuti illeciti quando viene a conoscenza della natura illecita degli stessi.

Secondo Melica però la conoscenza si riferirebbe ad una conoscenza “qualificata” in quanto la conoscenza  dovrebbe provenire da una segnalazione dell’autorità giudiziaria ( o dall’autorità competente secondo quanto previsto dal decreto legislativo 70 2003 sul commercio elettronico) ma in verità leggendo il testo emerge come la segnalazione in questione sia stata effettuata  in realtà con diffida  dai titolari dei diritti d’autore.

“Limitato”  peraltro si fa per dire perché cosi facendo il giudice ha  espressamente preso posizione sulla equiparabilità tra motore di ricerca e provider ( nella figura  del caching provider, ovvero di colui che memorizza temporaneamente le informazioni, prevista dall’art 15 del decreto legislativo 70 del 2003) il quale risponde se non “agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione”.

 Il tutto dopo aver dato conto, paradossalmente, che in sede Europea, o meglio nella stessa direttiva 31/2000 sull’e-commerce, il motore di ricerca non è equiparato ai provider ai fini dell’applicazione della norma sul commercio elettronico.

  Il precedente di Google e la Corte di Giustizia:

 L’ordinanza si è  basata anche e soprattutto su quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia Eu  sulla responsabilità di Google in tema di violazione  di collegamenti sponsorizzati in occasione di alcuni procedimenti per violazione dei diritti di proprietà industriali nel 2010.

 In tali procedimenti si è stabilito che “ L’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi. Pres. Skouris – Rel. Ilešic – Google Inc. ed alto c. Louis Vuitton Malletier SA ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 23/03/2010, Sentenze C-236/08 a C-238/08”.

 In pratica il giudice italiano  ha stabilito che  Yahoo, al pari di Google nella vicenda portata all’attenzione della Corte di Giustizia, deve  rimuovere  i link una volta ricevuta la comunicazione dell’illiceità degli stessi.

 Si ricordi peraltro  che l’art 14 della direttiva citata dal Tribunale di Roma  è denominato “hosting”  per cui il Giudice italiano  prima avrebbe dichiarato il motore di ricerca un caching provider per poi invece equiparare  espressamente il motore di ricerca ad un hosting provider con le conseguenze future sugli obblighi di controllo, se dovesse passare tale impostazione, che tutti noi possiamo facilmente immaginare.

 La richiesta del ricorrente:

 Il problema peraltro sarebbe di più vasta portata in quanto  il ricorrente avrebbe preteso un ruolo attivo del motore di ricerca nell’eliminare tutti i link illeciti onerando lo stesso motore di questa ricerca, il che ovviamente è del tutto impossibile oltreché pericoloso in quanto in tal modo il motore diverrebbe tra le altre conseguenze a tutti gli effetti parte della vicenda potendone in seguito risponderne a titolo di concorso, come infatti prevederebbero  negli Stati uniti le disposizioni contenute nel Digital Millenium Copyright Act.

  Si deve ricordare peraltro che nel sistema del DMCA statunitense, a cui ovviamente Google nelle proprie policy si rifà, http://www.google.it/dmca.html  il  meccanismo del notice and take down e la richiesta di eliminazione di link illeciti devono essere indicati con esattezza e non possono essere in alcun modo generici.

 Questo sembra  essere un altro punto debole della ricostruzione operata dal Giudice che invece avrebbe avallato questa generica “rimozione” di tutti i link conosciuti e conoscibili in ciò errando profondamente, a parere del sottoscritto, in merito all’applicazione delle norme contenute nel già richiamato decreto legislativo 70 del 2003 ed introducendo nel nostro Ordinamento una forma di “notice and take” down generico che non può trovare riconoscimento in questa forma e con le norme attualmente in vigore.

 Yahoo dal canto suo avrebbe impugnato l’ordinanza proprio in queste ore  presentando  reclamo all’ordinanza di inibitoria basandosi anche e soprattutto su quest’ultimo  punto.

 Staremo  a vedere.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 25th, 2011 1 Comment