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Che cos’è il SOPA e quali impatti avrà sulla libertà di espressione in rete

il Post.it   pubblica un Articolo divulgativo sulla proposta normativa presentata al Congresso degli Stati Uniti ( ed al Senato con un diverso nome) che chiarisce in poche frasi i termini del problema.

L’articolo è sottotitolato ”le cose da sapere sulla contestata proposta di legge statunitense contro la pirateria online, che cambierebbe Internet come la conosciamo oggi”.

E’ una lettura  molto utile per capire cosa succederà nei prossimi mesi alla libertà di espressione in rete e quali pericoli la rete stia correndo.

Buona lettura!

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on gennaio 9th, 2012 No Comments

ESCLUSIVA: Il Parere integrale della Commissione UE su AGCOM e diritto d’autore. Si chiede di inibire i siti esteri,di agire contro gli Access provider e di eliminare il Fair Use ( uso amatoriale). Ritorna la censura.

UPDATE: mi riferiscono che il documento sarebbe stato firmato dalla Kroes e non da Tajani.

UPDATE  2: mi dicono anche che dovrebbe essere pubblicata sul sito della Commissione, dove è già presente la notifica, eppure non c’è…..

Più realisti del Re.

E’ questo il senso della lettera, destinata a rimanere segreta, che il Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani avrebbe inviato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul regolamento in tema di diritto d’autore e comunicazione elettronica, in risposta alla notifica effettuata dalla stessa AGCOM il 2 agosto 2011.

Querst’oggi il presidente di una delle Associazioni di titolari del diritto d’autore ( che ne era a consocenza)  ne ha delineato le linee essenziali e io riproduco qui quella che sarebbe la versione integrale in italiano della lettera ( a breve la versione in inglese).

Nella lettera si richiederebbe all’AGCOM, che aveva ammorbidito a luglio la delibera emessa a dicembre 2010, di reintrodurre l’inibizione all’accesso ai cittadini italiani in caso di siti esteri che violano il diritto d’autore, si consiglierebbe di agire anche nei confronti degli access providers ( e non solo nei confronti degli hosting providers, ovvero di coloro che ospitano i siti che violano il copyright) italiani con l’ordine di inibizione in caso di siti italiani, e si chiede all’AGCOM, in quanto  ritenuto evidentemente non in linea con la disciplina europea, di riconsiderare l’introduzione del cd fair use ( ovvero dell’uso amatoriale del copyright che limita la possibilità di adottare il procedimento inibitorio). Quello che costituiva invece l’unica nota positiva dell’intero procedimento.

Nulla viene detto sulla parte della Delibera che si riferisce all’offerta legale, a testimonianza del fatto che la stessa delibera in quella parte, evidentemente non ha alcun rilievo rispetto alla procedura di enforcement, vero obiettivo della regolamentazione.

Il testo è ora al vaglio degli uffici dell’Autorità.

In neretto ho segnalato quelli che ritengo  i punti in grado di riproporre la cd  censura telematica che sembrava essere stata allontanata dopo le proteste del luglio scorso.

Non mi assumo ( ovviamente) alcuna responsabilità sulla veridicità del testo:

 

Oggetto: Notifica 2011/403/I
398/11/CONS risoluzione del 6 luglio 2011 della Autorità per la Comunicazione
Garanzie che approva un progetto di regolamento sulla tutela del copyright in relazione alle reti di comunicazione elettronica.
 
 
 
 
 

 

Osservazioni a norma dell’articolo 8 (2), della direttiva 98/34/CE del
22 Giugno, 1998.

In conformità con la procedura di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il  2 Agosto 2011 una proposta di regolamento sulla tutela del copyright in relazione a reti di comunicazione elettronica.
La proposta di regolamento si occupa di due serie di aspetti: la promozione e lo sviluppo de i contenuti  legali,  l’istituzione del gruppo di esperti in stretta connessione con quella, e la introduzione di misure di protezione del copyright in relazione alle reti di comunicazione elettronica.

Per quanto riguarda le misure di protezione il progetto notificato introduce nuove procedure per fermare la violazione online dei diritti d’autore, prevedendo un’ informazione sulla violazione del copyright ( copyright notice)  e la procedura di takedown.

La Commissione rileva che tale approccio coincide chiaramente con il proprio obiettivo di frenare la pirateria online alla fonte.

 La Commissione  quindi segue  gli sviluppi nazionali in questo campo con
grande interesse.

L’Esame del progetto di testo notificato ha indotto la Commissione ad emettere i seguenti commenti.

La Commissione ritiene che il progetto di regolamento preveda due fasi: l’avviso di violazione del copyright e la procedura di notice and  takedown (di seguito: la procedura di NTD):

1) la procedura di NTD avviene in prima battuta  a livello delle singole parti coinvolte, secondo la quale una un’entità legittima notifica al gestore del sito o dei media audiovisivi o dei servizi radio
diffusione la violazione del copyright dell’autore;
2) il procedimento amministrativo dinanzi alla Autorità delle Comunicazioni italiana (di seguito: il AGCOM) in caso di rinvio delle questioni all’AGCOM.

  1. La procedura a livello delle singole parti
  2. Ai sensi dell’articolo 6 (1) del progetto di regolamento, la procedura di NTD può essere avviata da un’entità legittima, incluse le organizzazioni “sindacali” ( nel senso di categorie di titolari del diritto d’autore ndr)  , inviando una richiesta al gestore del  sito dove il contenuto presunto illecito è disponibile o ai media audiovisivi o radiofonici
    e ai service provider che questi contenuti siano disponibili al pubblico.

Inoltre, l’articolo 7 del progetto
di  regolamento prevede una procedura cosiddetta  counter notice procedure     nei casi in cui l’uploader ritenga  che il contenuto sia stato rimosso  ingiustamente.

La Commissione accoglie con favore chiarimenti alle autorità italiane sulle seguenti questioni:
Articolo 6 (1) sulla nota di copyright e la procedura di rimozione che prevede:
“Se il legittimo titolare  ritiene che un certo contenuto viola i suoi  diritti d’autore e  che non è stato diffuso  nel rispetto dei limiti e
delle eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della legge sul copyright, si può presentare una richiesta, anche attraverso le organizzazioni sindacali, per la rimozione di tali contenuti al gestore del il sito su cui è disponibile o ai media audiovisivi o di fornitore di servizi radiofonici che hanno ha reso disponibili al pubblico secondo la procedura di cui alla presente sezione, salvo che questi siano  già coinvolti in una procedura di notifica e rimozione in relazione a contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d’autore.

 L’avviso viene inviato tramite il modulo di cui all’allegato 1 del presente
regolamento e disponibile sul sito web dell’Autorità, accessibile tramite un link posto sul sito web del il gestore del sito o di mezzi audiovisivi o di fornitore di servizi di radiodiffusione”

1. Le autorità italiane sono invitate a spiegare la portata della nozione di “legittimi titolari ” che possono inviare un avviso sul contenuto illegale.

Potrebbe essere anche soggetto  non legato al titolare del diritto un
“legittimo titolare”?

Le autorità italiane potrebbero chiarire quali organizzazioni  siano rappresentate dal
termine ” organizzazioni di titolari del diritto ” ex articolo 6 (1) del progetto di regolamento?

2. Potrebbero le autorità italiane spiegare  il campo d’applicazione della norma secondo la quale esiste la  possibilità di non  tenere in considerazione  l’avviso presentate dalle entità legittima, conformemente all’articolo 6 (1) del progetto di regolamento (“[...]
qualora queste siano  già coinvolte in un avviso di rimozione e di procedura in relazione a contenuto o programmi distribuiti in violazione del diritto d’autore “?

Potrebbero le autorità italiane spiegare a quale tipo di procedimento si riferisce  l’Articolo 6 (1) (ad esempio diffide singole; amministrativa; giudiziaria)?

3. Potrebbero le autorità italiane spiegare  che tipo di documento (s) si intende esattamente per “dichiarazione di accuratezza delle informazioni “, cui si fa riferimento sia all’allegato I ( notice form ) e all’allegato II (counter notice form)) e quali siano  uno gli  elementi del notice e del counter notice?

4. Le autorità italiane potrebbero chiarire se sono accettati solo le comunicazioni inviate con i moduli predisposti dall’Autorità o se sia sufficiente, se le informazioni vengono fornite in qualsiasi modo?

5. Le autorità italiane potrebbero chiarire se le forme di cui agli allegati 1-4 possono essere presentate solo attraverso mezzi elettronici o possono anche essere stampate e inviate per posta ordinaria o fax?

6. l’Articolo 6 (1) si riferisce alla  richiesta, per la rimozione di contenuti che non rispettino i diritti degli autori ‘. Potrebbero  le autorità italiane precisare  il significato di “rimozione” di cui all’articolo 6 (1) del progetto di regolamento?
Il termine si riferisce anche al blocco?

L’articolo 6 (2) sulla nota di copyright e sulla  procedura di rimozione prevede  che:
“Se il contenuto a cui si riferisce l’avviso è stato caricato da terzi, l’ente a cui
la richiesta di cui al punto 1 è inviata, ove possibile, comunica all’uploader, che
ha il diritto di presentare una  contronotifica”

1. Potrebbe le autorità italiane spiegare se  l’obbligo di informare  l’uploader ai sensi
dell’articolo 6 (2) riguarda solo l’obbligo di informare circa il ricevimento di un avviso o prevede  anche l’obbligo di notifica per la (prevista) decisione sulla rimozione?

Potrebbero le autorità italiane spiegare  la portata dell’obbligo di cui all’articolo 6 (2)?
2. Le autorità italiane potrebbero chiarire se la  contronotifica di cui all’articolo 6 (2) deve essere presentata entro un termine specifico e se ogni decisione su un avviso può essere presa prima del tempo per la presentazione di una  contronotifica è trascorso?

L’articolo 7 (2) sulla contronotifica prevede che:
“Il soggetto a cui  la contronotifica viene inoltrata, ove possibile, comunica  a chi ha fatto l’avviso di violazione del copyright secondo l’articolo 6, che  ha il diritto di presentare le sue controdeduzioni “.

  1. Potrebbero le autorità italiane spiegare  l’obbligo di cui al presente articolo
    ? In particolare, le autorità italiane potrebbero fornire esempi di situazioni in cui non è “Possibile” in termini di cui all’articolo 7 (2)  comunicare  a colui che effettua la segnalazione di violazione di copyright circa la presentazione di una contronotifica? Quale  procedura deve essere seguita da colui  che ha presentato la contronotifica se dopo quattro giorni il contenuto non è stato ripristinato ?
  2. Per quanto riguarda  l’intera procedura di rimozione a livello di singoli soggetti  coinvolti (art. 6 e 7):
  3. 1. La Commissione rileva che il progetto di regolamento italiano usa definizioni diverse, tra cui “Gestore del sito”, “media audiovisivi o fornitore di servizi radiofonici “, “prestatore di servizi”, e “Fornitori di servizi”. Le autorità italiane sono invitate a chiarire chi sarà il soggetto colpito
    dalla notifica e dalla procedura di rimozione: “i gestori del sito web e dei media audiovisivi o fornitori di servizi radio
    solo o i fornitori di servizi in generale?
    2. Le autorità italiane potrebbero chiarire se, a norma dell’articolo 6 del progetto di regolamento, le comunicazioni per la violazione dei diritti d’autore dell’autore può essere presentata ai fornitori di accesso a Internet
    o fornitori di servizi di mere conduit, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 70 di 9 APRILE 2003?

    3. Le autorità italiane potrebbero chiarire se fornitori di servizi hanno l’obbligo di i) tenere un file con tutti gli avvisi ricevuti e tutte le misure adottate in seguito al ricevimento di avvisi e ii) garantire la trasparenza circa la ricezione di avvisi e le misure adottate in seguito al ricevimento di tali avvisi?
    4 II. Procedimento dinanzi all’ AGCOM
    Ai sensi dell’articolo 8 (1) del regolamento, il titolare del copyright può deferire la questione all’ AGCOM nel caso in cui il contenuto presunto illecito non venga rimosso. Inoltre, l’individuo reclamante può anche  inviare la sua richiesta all’AGCOM nel caso in cui il suo notice and take down  non sia
    risultato soddisfacente (paragrafo 2 dell’articolo 8).
    In considerazione di ciò, il progetto di regolamento prevede anche specifiche soluzioni legislative in materia,  ad esempio il procedimento d’indagine (articolo 9), l’avvio del procedimento e le sue modifiche (articolo 11) e le conclusioni delle indagini (articolo 12).
  4. Per quanto riguarda la parte amministrativa della procedura di DTN davanti l’AGCOM, la Commissione auspica le seguenti precisazioni da parte delle autorità italiane:
    1. Sull’Articolo 9 (4) in materia di  Indagine si prevede che :
    “L’avviso di avvio del procedimento di indagine contiene una sintesi dei fatti,
    dando indicazione della presunta violazione, dell’ufficio competente e del responsabile del   procedimento;  le dichiarazioni scritte di difesa possono essere presentate utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Autorità entro 48 ore dall’inizio del procedimento e, infine, il termine entro il quale l’inchiesta deve essere conclusa”.
    Il periodo di tempo di 48 ore (nemmeno 2 giorni lavorativi) per rendere dichiarazioni scritte di difesa di cui all’art. 9 (4) sembra essere troppo  breve. In vista di un effettivo diritto di difesa, sarebbe opportuno che  
    il gestore del sito  / fornitore di servizi di media audiovisivi abbia  altre occasioni per fornire informazioni e argomenti prima che la procedura si concluda
    2. l’Articolo 13 (1) sulle misure per i siti e i fornitori  situati in Italia  prevede che:
    “Il  Collegio può ordinare ai gestori dei siti i cui nomi di dominio sono registrati da un soggetto residente o con sede in Italia di rimuovere qualsiasi contenuto presente in violazione delle normative sul copyright “.
    La Commissione auspica che le autorità italiane  chiariscano il motivo per cui è stato  utilizzato  il criterio della residenza o la costituzione di un’entità che ha registrato un nome di dominio.
    3. l’Articolo 13 (3) riguarda le procedure specifiche per le violazioni ripetute. Potrebbero   le autorità italiane  chiarire quali procedure specifiche esistono per le violazioni ripetute e come queste si riferiscono agli
    Articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale  in materia di prove e di  diritto all’informazione?

    4. l’Articolo 14 (1) sulle misure dell’Autorità per i soggetti situati all’estero prevede:
    “Il Collegio ( dell’AGCOM ndr) , in relazione ai gestori dei siti i cui nomi di dominio sono registrati da un’entità che non è stabilita in Italia o che non risiede in Italia, ma che diffonde  contenuti destinati al
    Pubblico italiano in violazione delle norme sul copyright, può adottare le seguenti misure:
    5
    a) Ordina ai gestori del sito di rispettare il diritto d’autore
    b) Se la violazione continua, indipendentemente dell’ordine al comma a) ordina  dopo  15 giorni che lo stesso  ordine è stato inviato  la rimozione di tutti i contenuti segnalati
    in violazione del diritto d’autore
    c) Qualora la violazione continui indipendentemente dall’ordine per lettera b) entro i
    termini indicati, segnala il caso al giudice”
    Le autorità italiane potrebbero chiarire se l’ordine che il  Collegio può
    adottare sulla base dell’articolo 14 (1) del regolamento deve seguire l’ordine che viene previsto nel regolamento stesso o può essere modificato”)?
    Può, a norma dell’articolo 14, l’organo collegiale adottare un provvedimento  che ordini  ai fornitori di accesso Internet di  bloccare l’accesso a contenuti illegali in Italia?
    In tali casi si auspica che  l’Autorità possa fornire  trasparenza sui casi e le misure adottate ?
    III. Domande generali
    La Commissione vorrebbe inoltre alle autorità italiane la richiesta  di chiarire alcune questioni in relazione all’intero progetto.
    1. L’attuale formulazione dell’art. 7 (2) e 8 (4) del regolamento proposto consente all’uploader nel meccanismo di contronotifica di rinviare la causa al giudice ordinario, come espressamente previsto per il titolare del copyright di cui all’art. 6 (3)?
  5. 2. Le autorità italiane sono invitate a chiarire il rapporto tra gli articoli 6 (1) 3, 8 (3), 9 (2), 11 (3) del progetto di regolamento e le direttive 2001/29/CE, relativa all’armonizzazione di alcune aspetti dei diritti di autore ed i diritti connessi nella società dell’informazione e 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in materia di ingiunzioni.
    3. Dal momento che il progetto di regolamento è volta a tutelare la proprietà intellettuale e di promuovere e sviluppare l’offerta  legale
    di opere protette su Internet, come fa l’AGCOM a conciliare questi obiettivi con
    l’introduzione di nuove eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 10?

    La Commissione invita le autorità italiane a prendere in considerazione i commenti di cui sopra e a fornire  la risposta
    alle domande di cui sopra.
    Distinti saluti,

Vice-President Antonio Tajani

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on novembre 9th, 2011 No Comments

Fedele Confalonieri parla di Steve Jobs, ma sbaglia i tempi.

Fedele Confalonieri, presidente onorario di Mediaset,  ha parlato ieri, prima che si sapesse della morte di quest’ultimo, di Steve Jobs.

 Lo ha fatto durante un Convegno organizzato a Roma dall’emittente Mediaset sulla creatività e diritto d’autore.

Le parole di Confalonieri fotografano bene la capacità di comprendere gli scenari culturali e di business del mondo digitale da parte dell’imprenditoria televisiva.

Confalonieri, parlando dell’attesa che il G 8 digitale  di fine maggio scorso voluto da  Sarkozy riponeva nelle parole in video conferenza del Guru Americano e dell’emozione che si era sparsa per la sala quando il collegamento audio-video  era stato stabilito, ha espressamente detto che l’uditorio sembrava attendere l’intervento “della Madonna” e che lui non capiva proprio il perché,  i Capi di Stato e di Governo delle nazioni industrializzate, nonché i maggiori esponenti del mondo dell’internet mondiale e delle telecomunicazioni attendessero con ansia le parole di Jobs, aggiungendo che in effetti non trovava nulla di particolare nelle affermazioni dello stesso imprenditore.

Sfortuna ha voluto che il mondo apprendesse il giorno successivo della scomparsa di Steve Jobs, che il “genio” da tutti riconosciuto fosse ricordato da tutti i Capi di Stato e di Governo, come dai semplici cittadini, che riconoscono in lui l’inventore di un nuovo modello globale di comunicazione e, che  tutti i limiti  del  nostro Paese e dell’attuale classe dirigente nonché degli imprenditori, soprattutto del settore culturale, dell’entertainment e televisivi,  apparissero in tutto il loro fulgore.

Limiti che sono emersi in modo solare dagli interventi che si sono susseguiti all’interno dello stesso convegno: si sono sentite ad esempio, pronunciate dal rappresentante di una delle Associazioni di tutela del diritto d’autore, parole  secondo cui:

“i modelli di sviluppo  degli aggregatori di internet sono modelli di “capitalismo primordiale di rapina”.

“Gli over the top ( ovvero nella fattispecie si tratta di google e di facebook) non hanno alcun piano industriale”-

“L’utilizzo gratuito di contenuti è un tipico esempio di arretratezza industriale”

Si sono anche sentite frasi che attribuiscono ai movimenti di libera espressione su internet e di diritto all’informazione  l’etichetta di modelli di “socialismo e demagogia” che, parole esatte,  “hanno vinto” la battaglia contro la delibera AGCOM che sarebbe stata convinta a “tornare indietro” sui propri passi da questo movimento che non è “adulto” ( altra frase esatta).  

Lo stesso rappresentante ha poi aggiunto che vi è “molta ignoranza” sul tema e ha affrontato il discorso della tutela dei contenuti su internet affermando  “solo noi vi garantiamo il futuro” intendendo non il futuro dei titolari dei diritti, come sarebbe lecito attendersi, ma quello di tutti gli utenti digitali.

Come si sostanzi questa garanzia per tutti noi non è dato peraltro  sapere.

Per giustificare il ruolo degli intermediari nel settore della produzione di contenuti si è poi fatto un riferimento a fatti realmente accaduti nel mondo della musica: ovvero si è detto che senza Caterina Caselli (nota ex cantante e produttrice) non ci sarebbero state le canzoni odierne mentre senza Domenico Procacci ( noto  produttore cinematografico e televisivo) non ci sarebbe stato Lele Mora.

Ora francamente l’ultimo paragone, visto gli ultimi sviluppi giudiziari mi ha un po’ inquietato, atteso che personalmente  desidererei una diversa figura di intermediario nell’economia digitale e televisiva del presente e del futuro.

Ciliegina sulla torta le raccomandazioni che lo Studio Commissionato da Mediset ad un istituto di ricerca, che verrà presentato anche a Bruxelles i primi di novembre 2011,  su “Italia Audiovisiva: diritto d’autore e creatività” secondo qui fra l’altro bisogna “evitare il rischio di rendite parassitarie da parte di nuovi “player”, che non hanno certamente alcuna vocazione genetica e storica ad investire in contenuti di qualità, ma utilizzano la rete come strumento squisitamente mercantile: è necessario ridurre le asimmetrie che caratterizzano l’attuale asset di mercato, imponendo a tutti gli operatori regole uguali, allorquando si veicola in qualche modo content pregiato.

In questa prospettiva, riteniamo si debba procedere con estrema prudenza nell’ipotizzare scardinamenti di principi tradizionali come la “territorialita’” e nell’introdurre pratiche come quella delle “licenze collettive”.

Quest’ultima frase risulta “quasi ironica”,  dal momento che le agenzie hanno battuto in giornata la notizia secondo la quale  la Corte di Giustizia UE ha  affermato,  in relazione ai diritti televisivi, che il principio di territorialità ( e i diritti di esclusiva) sui diritti televisivi delle partite di calcio, non può costituire una rendita monopolistica a svantaggio della libera circolazione di merci e servizi all’interno dell’unione e che tali clausole devono quindi ritenersi contrarie ai principi di libera concorrenza.

Sentenza che Confalonieri non ha potuto leggere, visto che è arrivata in tarda serata, ma che ha comunque dichiarato alle agenzie  di voler impugnare.

Così, sulla fiducia.

Insomma, anche nel settore della creatività e nel contesto digitale l’Italia, ancora una volta, ha deciso di andare controcorrente rispetto all’intero resto del Mondo, non comprendendo l’importanza dei nuovi modelli di distribuzione dei contenuti  ed arroccandosi su meccanismi di business secolari  che non sono più immaginabili nel mondo prefigurato e realizzato da grandi figure dell’imprenditoria quali Steve Jobs.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on ottobre 6th, 2011 1 Comment

La risposta di sitononraggiungibile alla Consultazione AGCOM sul diritto d’autore

E’ scaduto il 14 settembre il termine per la consultazione pubblica sul nuovo testo Agcom e adesso è il momento di tirare le fila. L’Autorità inizia a lavorare sulla delibera definitiva in vista di Novembre. Noi di sitononraggiungibile.it  ( ADICONSUM, ALTROCONSUMO, ASSOPROVIDER, ASSONET, AGORA’ DIGITALE, STUDIO SARZANA)  abbiamo elaborato un documento di risposta. Di seguito alcuni estratti e in allegato l’intero documento.

“Con l’appello lanciato lo scorso 31 gennaio le scriventi associazioni hanno ritenuto opportuno rivolgersi all’opinione pubblica e al Parlamento indicando i gravi rischi insiti nel procedimento sommario a tutela del diritto d’autore.
Ove definitivamente approvato in queste forme, introdurrebbe meccanismi tali da consentire all’Autorità di impedire – in modo pressochè automatico e prescindendo da qualsivoglia requisito di colpevolezza accertato dell’Autorità giudiziaria – l’accesso a contenuti sospettati di violare il diritto d’autore.”

“Riteniamo ingiusto, inopportuno e inappropriato che l’Autorità possa pretendere di regolamentare direttamente ambiti che la Costituzione affida al potere legislativo e al potere giudiziario, che in altri Paesi dell’Unione europea sono stati oggetto di lunghe discussioni parlamentari e con un approccio che, peraltro, in sede comunitaria è stato nettamente rigettato.”

“Il diritto d’autore dovrebbe essere regolamentato in modo da garantire che nella sfera digitale ci sia il giusto equilibrio tra i diversi interessi, altrimenti da strumento di promozione della creatività e di nuovi contenuti esso diverrà un sistema di controllo e censura pervasivo e un ostacolo intollerabile all’accesso alla cultura e all’informazione.”

 http://www.agoradigitale.org/sites/default/files/risposta_consultazione_agcom3982011.pdf

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on settembre 15th, 2011 1 Comment

Copyright e Ue: si cerca di estendere la durata del diritto d’autore:ma è utile questa riforma?

Anna Masera, su lastampa.it di qualche giorno fa ci informa di un’altra “brillante” iniziativa in tema di copyright che l’Ue si appresterebbe a varare.

In particolare il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio Ue) il 9 settembre intenderebbe riproporre una direttiva presentata più o meno  un paio di anni fa per estendere i diritti connessi ai diritti d’autore da 50 a 95 anni.

Le motivazioni  ”ufficiali” di questa modifica sono ben spiegati dagli esperti consultati dalla Columnist della Stampa. 

” . La prima  ( motivazione ndr) di carattere previdenziale perché consentirebbe agli interpreti, specie quelli di minor successo, di continuare per più tempo a trarre dei ricavi dalla propria produzione artistica e questo anche quando abbiano ormai smesso di creare e vivano conseguentemente il periodo di maggiore vulnerabilità economica.
La seconda di tipo incentivante (tipica di ogni intervento legislativo in materia di proprietà intellettuale) perchè una tutela più estesa equivarrebbe ad una maggiore aspettativa di guadagno e dovrebbe, quindi, stimolare maggiormente gli interpreti a dedicarsi all’attività artistica ed i produttori ad investire in essa.
La terza, infine, protezionistica in quanto il riconoscimento di un diritto connesso più lungo permetterebbe di scongiurare un abbandono del mercato musicale europeo a vantaggio di quello americano, su cui viene già accordato un periodo di tutela più lungo rispetto a quelle odierno europeo. Secondo la Commissione, infatti, se questa differenza dovesse persistere gli interpreti sarebbero spinti a legarsi con le case di produzione americane le quali ne indirizzerebbero la produzione artistica in accordo ai gusti ed alle esigenze del mercato statunitense”.

Date le motivazioni ufficiali che soprendono non poco soprattutto in riferimento ai principi protezionistici che hanno tutto il carattere di una vera e propria motivazione di “facciata” in un contesto Europeo che dovrebbe essere invece improntato alla massima circolazione dei beni e servizi in ambito intra ed extra europeo mi sorge il sospetto che l’adeguamento abbia a che fare con l’invecchiamento della popolazione del vecchio continente che oramai è divenuta esponenziale rispetto ai paesi emergenti.

Il che ci fa pensare che i “vecchietti” del copyright debbano essere più tutelati ripsetto a coloro ( i giovani) che invece si vorrebbero ( ma solo formalmente) tutekare a fini pensionistici.

Mi sorge anche il dubbio che il termine di 95 anni si possa avvicinare “pericolosamente” all’età del neo Commissario straordinario della Siae italiana, Rondi, che come è noto veleggia oramai oltre i 90 anni.

La norma mi sembra inutile e dannosa, oltrechè essere “paludata” da motivazioni che il prof Ricolfi, di Nexa, non esita giustamente a criticare in quanto stumentali all’adozione della modifica anzichè essere supportate da un esame critico delle conseguenze di un’estensione siffatta.

Fossi tra i presentatori inoltre io, visti i precedenti statunitensi, farei gli scongiuri.

Negli Usa infatti il presentatore della norma poi approvata dal Congresso ovvero il cantante Sonny Bono  che ha dato il nome al provvedimento   che  aumentava i limiti temporali di scadenza   del diritto d’autore è deceduto subito dopo l’approvazione del Sonny Bono Act, sciando tra le nevi del Colorado.

Come forse direbbe Totò potremmo esclamare , “non è vero ma ci credo”.

Attendiamo dunque con fiducia  il 9 settembre.

 

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on settembre 3rd, 2011 No Comments

LA SIAE esce dal sarcofago in cui è stata custodita in questi anni con dieci domande su diritto d’autore on line, che però non la riguardano.

 La SIAE, presieduta dal “Giovane-vecchio” Gian Luigi  Rondi, di anni 90,  riemerge dal sarcofago in cui è stata depositata in questi anni  ponendo in un quotidiano a larga diffusione, a mò di Marzullo contemporaneo, dieci domande in tema di diritto d’autore, in margine alla consultazione pubblica su internet e diritto d’autore dell’AGCOM.

 Eppure in questi mesi nella battaglia che ha contrapposto le organizzazioni a tutela dei diritti umani e l’AGCOM dall’altra la SIAE ha mantenuto un dignitoso silenzio.

 Non è da sola peraltro, in questo “risveglio”  perché alla destra ( non del Padre ovviamente ndr) della lettera acquistata sul Corriere della Sera di oggi  dalla SIAE appare  l’organizzazione che sembra  essere in qualche modo  la vera latrice della lettera aperta ai giornali ovvero,  Confindustria Cultura.

 Confindustia Cultura riunisce le diverse sigle dell’intrattenimento televisivo, musicale e  cinematografico.

 Dobbiamo ricordare peraltro a beneficio del lettori che all’interno della stessa Confindustria si registrano posizioni molto distanti l’una dall’altra.

 L’Organizzazione Confindustria  digitale infatti che riunisce gli operatori del settore delle telecomunicazioni e dell’informatica   ha assunto posizioni del tutto opposte a quelle di Confindustria cultura al punto che di fronte al sottoscritto ( e ad altri dieci testimoni) il Commissario AGCOM Stefano Mannoni, durante un faccia a faccia presso il Corriere delle Comunicazioni apostrofò l’incolpevole Antonello Busetto, esponente della stessa Confindustria digitale lì presente, con l’aggettivo “lunare” in riferimento alle posizioni invece “solari” ( si presuppone)  espresse invece da CONFINDUSTRIA cultura.

 Ma si sa questo è il bello della democrazia.

 Le dieci domande peraltro  meriterebbero risposte puntuali se solo si evitasse, come sempre accade in questi casi di adottare termini tipo “furto” di proprietà intellettuale ad opera dei cittadini della rete  proprio nel momento in cui l’AGCOM recependo in qualche modo  le istanze dei difensori delle libertà civili su internet estende il concetto di fair use, ovvero di uso amatoriale cercando un difficile equilibrio tra diritto d’autore e gli  usi amatoriali,  quelli di critica e  di discussione e l’imprescindibile  diritto di cronaca.

 L’iniziativa a questo punto appare veramente inopportuna soprattutto per un motivo.

 Dall’analisi del  quadro regolatorio attuale,  ed in base  alle considerazioni che la stessa AGCOM ha fatto del ruolo della SIAE nell’indagine conoscitiva sul diritto d’autore,  (  l’indagine “dimenticata”) appare come la SIAE non abbia  alcun ruolo nella vigilanza delle attività on line.

 Afferma infatti l’AGCOM,  e ce lo ricordava  all’epoca Pino Bruno: http://www.diritto.net/dirittonet-home/diritto-privacy-riservatezza/4523-file-sharing-e-peer-to-peer-agcom-dice-alla-siae-di-non-tracimare.html

“…Dalla breve ricostruzione della natura e dei poteri della SIAE qui condotta emerge con tutta evidenza come il core delle funzioni attribuite istituzionalmente all’ente sia costituito principalmente dall’attività, di natura privatistica, di intermediazione nell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright. Nel quadro così delineato, gli “altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno” cui si riferisce l’art. 181, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, alludendo alle attività di tutela del diritto d’autore, sembrano assumere un ruolo del tutto marginale. E né pare che tale conclusione possa mutare alla luce del disposto di cui all’art. 182 bis che, come si dirà in seguito, attribuisce sì alla SIAE funzioni di vigilanza sulle violazioni del diritto d’autore ma in coordinamento con l’Autorità e unicamente “nell’ambito delle rispettive competenze”.

In sostanza, evidenzia l’AGCOM,  la Siae è un ente privato.

 “…il legislatore – si legge nell’indagine conoscitiva dell’AGCOM – prevede che sia la SIAE (che, come detto, ha la sua attività principale in quella di intermediazione dell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright e nella protezione delle stesse da eventuali violazioni un aspetto solo marginale della sua azione), a coordinarsi con l’Autorità (e non viceversa), peraltro “nei limiti dei propri compiti istituzionali”.

“L’azione di vigilanza della SIAE andrebbe invece circoscritta alle attività di cui alle lettere b), c), d), d-bis), d-ter) di cui all’art. 182 bis. Queste, infatti, attenendo alle proiezioni in sale cinematografiche, nonché all’attività di vendita e noleggio, e a quella di riproduzione attraverso fotocopiatrici, sembrano riguardare principalmente fenomeni di pirateria “fisica”, che, in quanto tali, esulano dall’ambito di competenza tradizionalmente riconducibile all’Autorità”…” Andrebbe pertanto stabilito che all’Autorità spetti, in via esclusiva, il compito di pianificare e condurre le 65 attività ispettive relative alle attività indicate alla lettera a) dell’art. 182 bis, attività per le quali essa potrà avvalersi delle forze di polizia operanti presso di essa (Polizia postale e nucleo per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza) e, ove d’utilità, dei funzionari della SIAE, che, dunque, nel caso, svolgerebbero attività di supporto”.

Insomma l’AGCOM dice espressamente che con l’online la SIAE non c’entra nulla.

Ma allora, se la SIAE non c’entra niente con questa vicenda ci domandiamo noi perché, e a beneficio di chi,  la SIAE pone dieci domande che non la riguardano?

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on luglio 13th, 2011 2 Comments