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Giusto per essere precisi…il DDL salvasallusti si applica anche ai blog con pene da 5 a 30 mila euro.

Si sono diffuse voci secondo le quali le norme in via di approvazione in senato sulla #diffamazione non si applicherebbero ai blog.

Non credo sia cosi.

l’art 2, comma c, punto 2 del DDL, secondo il testo ufficiale uscito dalla Commissione Giustizia e diffuso dal relatore Berselli, http://download.repubblica.it/pdf/2012/politica/3491.pdf prevede “Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.
Se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000.”

Internet, come insegna la Suprema Corte di Cassazione da sempre, e da ultimo con la sentenza Sentenza 14 dicembre 2011, n. 46504 è “un qualsiasi altro mezzo di pubblicità” quindi i blog sono ricompresi nella formulazione della norma.

Giusto per essere precisi.

Inoltre rimane il dubbio da sciogliere se i blog delle testate editoriali telematiche, per esempio quelli su repubblica.it, corriere.it, il fatto etc, siano assoggettate alle norme sulla stampa, e quindi scontare l pene da 5000 a 50 mla oppure essere qualificate come diffamazione ordinaria, e quindi, in quanto “altro mezzo di pubblicità” far rischiare all’autore da 5 a 30 mila euro.

Sembra una differenza solo monetaria ma non lo è, se ai blog dei giornali si applica la prima norma saranno obbligate alla rettifica, e potranno beneficiare di uno sconto di due terzi della pena base, altrimenti no.

E i blog e gli articoli di testate non cartacee ( o meglio che hanno solo edizioni telematiche) , per esempio il post, lettera 43, linkiesta che faranno? seguiranno le regole della stampa con connessi obblighi di rettifica oppure no?

meditate gente, meditate…

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on novembre 8th, 2012 No Comments

Storica sentenza della Cassazione: I blog non sono stampa clandestina e non sono un prodotto editoriale: Assolto Carlo Ruta perchè il fatto non sussiste

Roma 10 maggio

“La Corte di Cassazione annulla senza rinvio perchè il fatto non sussiste.”

Alle ore 19 e 30 le Parole del Presidente della terza sezione della Cassazione risuonano nell’aula oramai vuota del Palazzaccio

Il Supremo Collegio emette cosi una sentenza molto attesa e pone cosi fine a cinque anni di dispute dottrinarie e !infuocati” dibattiti sulla natura dei blog giornalisitici  e sulla loro clandestitinità in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale, assolvendo lo storico e giornalista siciliano Carlo Ruta accusato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina .

Dunque i blog ( anche giornalistici )  non rientrano nei prodotti editoriali della legge sull’editoria, non devono essere registrati e non sono stampa clandestina.

La III Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Saverio Felice Mannino, con la relazione del magistrato Santi Gazzara e la presenza del sostituto procuratore generale Policastro, ha deciso oggi in udienza pubblica sullo scottante caso degli obblighi di registrazione come testata telematica dei blog e sulla natura di stampa clandestina dei blog non registrati.

La vicenda ha tratto origine dal caso di Carlo Ruta , giornalista  e saggista siciliano, condannato nel 2008 dal tribunale di Modica per il reato di stampa clandestina, pronuncia confermata poi nel 2011 dalla Corte di appello di Catania.
Il giornalista curava saltuariamente  un blog denominato , Accade in Sicilia, che forniva un informazione sui fenomeni mafiosi presenti sul territorio siciliano  che, a un certo punto era divenuto oggetto di una querela per diffamazione da parte di un Magistrato sentitosi offeso da alcuni scritti presenti sul blog.
Il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che  il blog del saggista fosse  una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi “prodotto editoriale” secondo quanto previsto dalla legge nl. 62/2001, dall’altro, proprio in quanto “stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente,

La Corte d’appello di Catania aveva,  come si è detto, confermato il tutto.

All’udienza in Cassazione, svoltasi intorno alle 12 e 30 del 10 maggio nell’Aula della terza sezione, il Sostituto procuratore generale aveva concluso per la responsabilità del Ruta, dichiarando fra l’altro “ la Corte d’appello ha ben deciso”  evidenziando come in realtà la normativa sulla stampa fosse un paracadute per  i blogger che si fossero trovati a subire un sequestro in quanto la legge sulla stampa, come è noto, proteggerebbe le pubblicazioni con un regime di sequestrabilità costituzionalmente previsto.

La natura “giornalistica” del blog di Ruta valeva a differenziare, secondo la pubblica accusa, lo stesso blog dai forum e dalle chat, che la stessa terza sezione della Cassazione, con il medesimo relatore del caso odierno, aveva invece nel 2008 escluso dal campo di applicazione del prodotto editoriale.

La difesa dello storico, rappresentata dall’Avv Arnone,  ha invece evidenziato l’illogicità dell’equiparazione ( e della conseguente responsabilità per stampa clandestina di chi non registra il proprio blog) fra testate giornalistiche e blog che, di fatto obbligherebbe migliaia di blogger a registrarsi presso la cancelleria del tribunale competente.

Durante l’arringa il  difensore di Ruta  ha anche svelato di aver ricevuto una comunicazione dall’On. Giuseppe Giulietti, relatore della norma sull’editoria del 2001, che gli avrebbe confermato che i blog non rientrano, né intendevano essere inclusi, nella nozione di prodotto editoriale, e che ciò risultava evidente dalla lettura della relazione preparatoria alla legge sull’editoria, ricevendo peraltro, come risposta dal presidente del Collegio, l’invito ad attenersi al concetto giuridico di “prodotto” editoriale risultante dalla norma, l’unico elemento in grado di essere valutato, secondo il Presidente, dal Collegio.

Il dubbio è rimasto sino alle ore 19 e 30 di oggi.

Da oggi i blog ( ed i giornalisti) sul web saranno un pò più liberi.

Riproduzione libera con  citazione della fonte

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on maggio 10th, 2012 3 Comments

Blog qui…Blog Là…tribunali cosi vicini ma in realtà cosi lontani nell’ interpretare la legge sulla stampa.

 I giudici italiani evidentemente la pensano in maniera diametralmente opposta sui blog, anche se lavorano in uffici giudiziari contigui dal punto di vista geografico. Non si è ancora spento l’eco suscitato da un “illuminato” ( almeno cosi sembrava n.d.r) provvedimento di inizio estate del Giudice dell’Udienza Preliminare di Como Nicoletta Cremona, che, su istanza dello stesso Pubblico Ministero che aveva sequestrato il portale www.nadirpress.net, aveva poi disposto il dissequestro della stessa testata sul presupposto che quest’ultima, anche se equiparata alla stampa vera e propria, non potesse comunque essere sequestrata come stampa clandestina e non avesse comunque l’obbligo di registrazione in tribunale , che arriva una notizia dal “sapore” completamente opposto aggravata dalla circostanza che il provvedimento del Giudice di Milano, che qui si commenta, è stato emesso negli stessi giorni di quello di Como,e a non più di 50 kilometri l’uno dall’altro.   Il tribunale del riesame di Milano e precisamente la XI sezione penale, con ordinanza del 21 giugno ha confermato il provvedimento di sequestro deciso dal Gip nei confronti di un articolo pubblicato su un sito di informazione politica. Il Tribunale in sostanza ha stabilito che può essere emesso il sequestro di un sito che non è stato registrato e non ne è stato indicato il direttore responsabile. Secondo il Tribunale, in particolare le garanzie attribuite dalla legge alle pubblicazioni tradizionali possono essere applicate al mondo del web solo se sono state adempiute alcune prescrizioni a tutela della collettività come la registrazione (che prevede, tra l’altro, l’indicazione del nome e del domicilio del direttore responsabile). Un adempimento che consente, per esempio, l’identificazione preventiva dei responsabili del prodotto editoriale, garantendo in questo tutta la collettività dei lettori. L’identificazione preventiva -si badi bene- , vorrebbe anche dire responsabilità per il titolare del blog, il quale si presume, dovrà rispondere anche di ciò che scrivono i commentatori del blog, cosi come avviene anche nel mondo tradizionale. E che succede se il blogger non si è registrato e non ha nominato un direttore responsabile? Niente paura, -afferma il Tribunale-, il Blogger lo può fare perché, in base all’articolo 1 della nota legge n. 62/2001, l’ obbligo di registrazione è previsto solo nel caso l’editore intenda ottenere le sovvenzioni previste per il settore e disciplinate dalla medesima legge. Però, e qui viene il bello, la Corte afferma che è compito del Giudice valutare caso per caso se le disposizioni che riguardano la stampa si possono estendere anche alle pubblicazioni online come un blog. In pratica sarà il Giudice a decidere se il Blog assomiglia più a un Diario o a un Giornale, con il risultato che se un sito gli apparirà come un Diario pur essendo tenuto ad esempio da un giornalista ne disporrà senz’altro il sequestro “ordinario” e non quello più protetto della legge sulla stampa . Il Giudice di Milano in pratica “interpreta” liberamente la Sentenza della Cassazione che era intervenuta nei primi mesi del 2009, sulla vicenda dell’equiparazione di un forum ( o di un blog) ad un organo di stampa.  Nella fattispecie si trattava di una discussione e conseguente sequestro dei post in un forum gestito dall’ADUC, che invocava le guarentigie previste dalla legge sulla stampa in quanto i siti, i forum, i blog, i gruppi di discussione, dovevano ritenersi “protetti” dalla stessa legge sulla stampa. Secondo quest’ultima norma la possibilità del sequestro preventivo sussiste, per la stampa, solo in casi di pubblicazioni oscene o offensive della “pubblica decenza” nonché di pubblicazioni che costituiscono apologia del fascismo. La Cassazione aveva invece stabilito che ciò non può avvenire, poiché le discussioni in rete non possono essere considerate stampa, bensì devono essere considerate alla stregua di una bacheca online. Il Giudice di Milano quindi, pur richiamando la sentenza della Cassazione, che aveva escluso per i blog lì’applicazione della legge sulla stampa, ritiene invece che sia lui stesso a poter decidere quando il blog sia stampa e quando no disponendo che, anche in presenza di un blog che può avere le caratteristiche di un articolo di stampa ( o , come nel caso di specie, un organo di informazione politica) , comunque possa essere disposto il sequestro “ordinario”. E’ prevedibile che la sentenza susciterà molte discussioni per l’ampio ruolo che il Giudice si è riservato nel decidere la natura dei prodotti editoriali on line e per la possibile “ondata” di sequestri che potranno nascere dall’applicazione della stessa sentenza nonchè sul penetrante controllo che i Giudici potranno avere sui siti di informazione politica. di Fulvio Sarzana di S.Ippolito www.fulviosarzana.it

Published by on settembre 16th, 2010 2 Comments

Istruzioni per l’uso dei post di terzi per i titolari di blog: conservarli a volte può essere più utile che cancellarli.

 

di fulvio sarzana di s.ippolito  www.fulviosarzana.it

La vicenda della responsabilità dei titolari di blog si arricchisce di un capitolo interessante.

Si tratta della vicenda riportata da vittorio zambardino  e relativa alle disavventure giudiziarie peraltro a lieto fine del titolare di un blog per commenti postati da terzi, vicenda  raccontata peraltro con dovizia di particolari dallo stesso protagonista .

E’ successo in sostanza che il titolare di un blog di ispirazione politica sia stato querelato da un soggetto che pensava di essere stato diffamato da un commento lasciato da un terzo sullo stesso blog senza che però fosse possibile risalire all’autore   in quanto il commento, nel frattempo, era stato cancellato dallo stesso titolare del blog.

Da quanto si comprende il titolare del blog potrebbe essere stato indagato per concorso in diffamazione per aver ospitato il commento senza controllarne il contenuto ovvero per non averne impedito la diffusione.

Orbene la vicenda è interessante per alcuni punti di vista: innanzitutto l’esito fausto della vicenda è da sottolineare con favore anche se l’accoglimento della richiesta di archiviazione del pm da parte del GIP non consente, come di regola accade di comprendere quali siano le ragioni di tale archiviazione, limitandosi di solito in questi casi i Giudici a riportare acriticamente la richiesta di archiviazione da parte del PM.

Il quale PM di solito, non dovendo ovviamente sostenere l’accusa in giudizio, non entra nel merito giuridico della vicenda, limitandosi a richiedere l’archiviazione perché secondo lui non esistono i presupposti per andare oltre.

Quindi non è possibile sapere se il provvedimento abbia dichiarato l’assenza di responsabilità del titolare del blog oppure più semplicemente non sia stato possibile risalire all’identità dell’ignoto autore del commento e per questo il procedimento sia stato archiviato.

Paradossalmente per salutare un provvedimento favorevole ad un titolare di un blog come esempio di “giustizia illuminata” dovremmo avere una sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’Udienza preliminare ( quindi in una fase successiva e solo se il Pubblico Ministero anziché archiviare ritiene di esercitare l’azione penale)  e non una richiesta di archiviazione accolta, perché solo in quel caso il Giudice esprime una motivazione giuridica sulla vicenda ed è possibile capire se il GIP ( e il PM) non abbiano ritenuto il titolare responsabile perché lo stesso non aveva l’obbligo di controllo o per altri motivi.

Nel caso in questione però c’è un fatto  che può avere importanti risultati pratici, infatti il titolare del blog ha cancellato il commento ingiurioso nel periodo intercorrente tra la querela e la richiesta di informazioni da parte della polizia postale la quale peraltro è stata messa al corrente dell’ip del commento dallo stesso titolare del blog che aveva effettuato nel frattempo un backup dei log di accesso .

Questo fatto potrebbe aver fatto ipotizzare  agli investigatori ( o più probabilmente  al querelante)  che il titolare del blog abbia “cercato” di cancellare le tracce di una eventuale attività illecita di terzi, “coprendo” qualcuno che è risultato poi protetto da un proxy estero e quindi non rintracciabile, secondo quanto  chiarito dallo stesso titolare del blog.

Se cosi fosse il titolare potrebbe essere stato indagato più per questa attività impropria di “favoreggiamento” che per essere stato responsabile, come titolare del blog, dei commenti postati da altri, non essendo stato possibile però provare inconfutabilmente questa responsabilità.

Per evitare tutto ciò, contrariamente a quanto si pensa comunemente,  è consigliabile per i titolari di un blog che ospita commenti di terzi di  tenere traccia sempre  di ciò che accade sul blog e di non  cestinare puramente e semplicemente  i commenti stessi, perché questo potrebbe essere scambiato in seguito per una “goffa” attività di sviamento.

 In alternativa ovviamente, può anche essere utilizzato il sistema della moderazione preventiva dei commenti per evitare la diffusione di commenti ingiuriosi, ma solo se si è certi che il sistema della “premoderazione” dia risultati affidabili e non lasci sfuggire  qualcosa, nonché si abbia il tempo di leggere ( e di valutare)  tutti i commenti in modo appropriato.

In caso contrario infatti l’aver postato un commento dopo averlo moderato, convinti magari della bontà del commento o dell’assenza di profili ingiuriosi, determina poi una sicura responsabilità del moderatore per aver avallato il post se quest’ultimo dovesse poi essere ritenuto diffamatorio.  

Cosi come sarebbe più utile ( anche e sopratutto per la giustizia italiana ingolfata da miriadi di querele che poi non hanno alcun effetto)  che coloro che si ritengono diffamati informino prontamente il titolare del blog dell’esistenza di un commento ingiurioso chiedendo eventualmente la cancellazione del post anziché procedere direttamente alla querela, perché in quel caso fra l’altro la cancellazione del post da parte del titolare del blog non darebbe luogo ad alcun dubbio, visto che a richiederla è stato la stessa persona offesa.

www. fulviosarzana.it

Published by on settembre 9th, 2010 No Comments

I blog editoriali non possono essere sequestrati come stampa clandestina

Roma – In questa estate calda di sequestri di siti web e di blog da parte dell’autorità giudiziaria emerge una buona notizia, destinata, si spera, a fare scuola: il Giudice dell’Udienza Preliminare di Como Nicoletta Cremona su istanza dello stesso Pubblico Ministero che aveva sequestrato il portale www.nadirpress.net, ha dissequestrato dopo un mese la stessa testata sul presupposto che quest’ultima, anche se equiparata alla stampa vera e propria, non può essere sequestrata come stampa clandestina e non ha l’obbligo di registrazione in tribunale.

Il fondamento normativo della decisione si riscontra nella prevalenza, in casi come quelli di specie, della norma sul commercio elettronico che esenta le testate telematiche da tale obbligo e le sottrae, fra l’altro ai sequestri rispetto alla legge sulla stampa.

Il provvedimento è importante per due motivi. Da un lato infatti si registra un inversione di tendenza dei tribunali rispetto a quanto accaduto nel recente passato: diversi tribunali avevano riconosciuto esistente per le testate telematiche la norma sulla stampa clandestina e sull’obbligo di registrazione dei blog aventi natura di testata telematica. Si ricorderanno in proposito i casi dello storico siciliano Carlo Ruta, che l’8 maggio del 2008 era stato condannato per il reato di stampa clandestina previsto dall’art. 16 della legge sulla stampa del 1947 per non aver eseguito la registrazione del proprio sito web www.accadeinsicilia.net presso la cancelleria del tribunale come previsto dall’art.5 della succitata legge, e quella del blogger calabrese Antonino Monteleone. Con la decisione del GUP di Como di questi giorni si esclude espressamente sia l’obbligo di registrazione che la natura di stampa clandestina delle testate telematiche non registrate, nonché si esclude la sequestrabilità della testata editoriale e/o blog.

Dall’altro lato, ed è prima volta che accade in Italia, si riconosce la prevalenza, nei casi di testate telematiche, della legge sul commercio elettronico sulla più antiquata legge sulla stampa.
Nei casi che hanno preceduto quello di Como infatti le controversie erano nate sulla definizione e sulla applicabilità della legge sulla stampa ai blog aventi natura non editoriale, come è evidente anche dal caso di Ruta, laddove si era ritenuto che il sito in questione, per le caratteristiche di periodicità delle pubblicazioni ivi contenute e per il carattere prevalentemente informativo che lo connota, fosse da ritenersi per intero assoggettato alla vigente legge sull’editoria e, come tale, nello stato di fatto, contrastante con le norme di cui alla legge 8 febbraio 1948 n. 47. Secondo l’impostazione fornita dalla pubblica accusa nel caso del blogger siciliano l’art. 2 della citata normativa, infatti, imporrebbe come necessarie l’indicazione nel sito del luogo e della data di pubblicazione (nella fattispecie, il domicilio del server), del nome e del domicilio dello stampatore (nella fattispecie, la sede del provider), del nome e del proprietario della testata (nella fattispecie, dell’autore) e, infine, del direttore responsabile.

Il GUP di Como ha invece ritenuto di applicare a nadirpress.net, avente natura e forma di testata telematica, il comma 3 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 attraverso il quale è stata data attuazione alla Direttiva Europea sul Commercio Elettronico, senza porsi alcuna domanda sulla periodicità della testata né sulla natura di prodotto editoriale e sugli obblighi ad essi associati.
Il Giudice non ha fatto altro che applicare la norma, secondo la quale “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62“, intendendo quindi la registrazione presso il Tribunale come una facoltà e non come un obbligo ed escludendo quindi in radice l’applicabilità della disciplina della stampa clandestina alle testate non registrate.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.fulviosarzana.it

Published by on agosto 12th, 2010 5 Comments

La lunga estate calda dei sequestri su internet:la prostituzione via internet e i portali di annunci

Intensa attività di sequestro di siti web da parte delle Procure Italiane quest’estate e per fattispecie molto eterogenee tra loro.

Si va dai sequestri di Blog di giornalisti a sequestri di siti che promuoverebbero la prostituzione, dai siti che sponsorizzano link che violerebbero i diritti d’autore a quelli relativi alle aste.

Insomma sembrerebbe  proprio che il mondo del diritto abbia definitivamente lasciato gli approdi sicuri del mondo reale per approdare in quelli ben più fantasiosi del mondo della rete. 

Nel caso affrontato dalla procura di Rovereto che ricorda in qualche modo  quanto accaduto alla fine del 2009 per il portale di annunci bakeka.it,  ci si è imbattuti in un sito web che proponeva numeri di cellulare e immagini di ragazze disponibili, da contattare. Le stesse, spostandosi da un appartamento ad un altro, di città in città, con cadenza settimanale o quindicinale, ricevevano i clienti fornendo loro, di volta in volta, telefonicamente, le indicazioni dell’appartamento ove recarsi.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovereto, sarebbero emerse emerse precise autonome responsabilità, in termini di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sia in capo al proprietario dei 2 appartamenti posti sotto sequestro, sia in capo al titolare del sito internet portale annunci www.baghirannunci.com

Published by on agosto 9th, 2010 No Comments