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Botta e risposta tra Fulvio Sarzana di www.sitononraggiungibile.it e il Commissario dell’AGCOM Roberto Napoli su internet e diritto d’autore

Questa è la registrazione video dello scambio di opinioni abbastanza “acceso” avvenuto il 31 marzo scorso tra il Commissario AGCOM Roberto Napoli, che sosteneva l’assoluta bontà della Delibera AGCOM sul diritto d’autore e l’Avv. Fulvio Sarzana che ne constestava i principali punti.

Buona Visione!

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on aprile 4th, 2011 No Comments

Rodotà e il diritto di accesso ad internet da inserire nella Costituzione Italiana: una proposta singolare

 

 Una modifica costituzionale.

Che introduca nel nostro ordinamento il diritto del cittadino a vedersi riconosciuto dallo Stato l’accesso ad internet.

Questa è la proposta avanzata  da Stefano Rodotà, intervenuto all’evento di apertura della terza edizione italiana dell’ Internet Governance Forum,  a Roma.

Non entro nel merito di cosa significherebbe effettuare una modifica costituzionale soprattutto in un periodo di forte instabilità parlamentare che priverebbe probabilmente  in radice qualsiasi norma costituzionale della possibilità di essere approvata.

Mi soffermerò dunque sulla collocazione costituzionale che i presentatori della norma hanno scelto di dare alla modifica proposta.

Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Sarebbe questa la proposta normativa da valutare.

Occorre domandarsi a questo punto  se la modifica normativa sia praticabile, utile e corretta, e la collocazione scelta corrisponda  ai precetti costituzionali ed alla giusta gerarchia delle norme costituzionali?

I presentatori della norma hanno scelto di ipotizzare un art 21 bis che  si collocherebbe subito dopo la  norma dell’art 21, l’articolo oramai conosciuto da tutti che  stabilisce in modo più ampio e rivolto a tutti, la libertà di esprimere il proprio pensiero, non solo con la parola, scritto, ma con qualunque altro mezzo di diffusione.

Ma la formulazione della norma cosi come è proposta appare singolare, l’art 21 della costituzione infatti esprime un tipico principio di libertà negativa, ovvero quel principio in base al quale lo stato si deve astenere dall’interferire con i pensieri del cittadino e con la manifestazione del libero pensiero proteggendo al contempo la libertà di stampa da censure o atti arbitrari.

In pratica non vi è nulla che ci faccia pensare che nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero lo stato debba fare qualcosa, semplicemente lo stato si deve astenere dal proibire alcune attività primarie del cittadino.

Ma se cosi è però  la collocazione della nuova norma  sarebbe sbagliata infatti l’art 21 bis come voluto dai proponenti contiene una libertà positiva ovvero un principio di promozione della diffusione dell’internet  con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Il che significa che lo Stato, non garantirebbe con questa norma una libertà ma si farebbe tramite ( forse guardiano?)  di un obbligo mediato  a carico dei provider, gli unici soggetti in grado di fornire “tecnologie adeguate e in grado di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”.

Lungi dal garantire una libertà al cittadino dalla propria sfera di influenza lo Stato allungherebbe la sua sfera fino ad imporre ai provider, ovvero ad operatori economici che in uno Stato liberale e democratico come il nostro esercitano una attività di impresa, l’obbligo di fornire, non si comprende bene a quale prezzo, se un prezzo si possa ipotizzare, l’accesso ad internet.

Si tratta tra l’altro di un obbligo “mediato” i  quanto  Lo Stato infatti nel  nostro ordinamento, in virtù dell’art 6 del codice delle comunicazioni elettroniche non può agire direttamente per fornire servizi internet ad un cittadino, indi per cui lo stesso Stato dovrebbe coercire i soggetti a ciò deputati, i provider appunto per “rimuovere” gli ostacoli di ordine economico e sociale alla diffusione dell’internet.

Già questo conseguenza appare difficile da conciliare con lo spirito fortemente programmatico e libertario che permea l’art 21 della nostra carta costituzionale

In breve si introdurrebbe all’art 21 bis  una disposizione costituzionale diametralmente opposta  all’art 21 che prescrive un astensione dello stato dai liberi esercizi del diritto di un cittadino e non una coercizione, seppur a fin di bene.

L’evidente errore nella collocazione di una norma siffatta appare anche dall’analisi delle norme successive all’art 21 della costituzione, infatti subito dopo l’art 21 bis si collocherebbe   l’  art. 22 della Costituzione che esprime il principio  secondo il quale Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome” mentre   l’art. 23 dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Tutte norme come è agevole verificare che impongono un obbligo di astensione dello Stato dall’interferire con le libertà del cittadino, non certo norme che garantiscono allo stato invece un potere di interferire con i diritti del cittadino, sia pure per dargli internet e a fin di bene.

Se proprio avessero voluto collocare la norma all’interno della Costituzione con la finalità di dare allo Stato il compito di garantire la piena parità di accesso  avrebbero dovuto inserire la norma semmai negli art 2 e 3 della Costituzione laddove si stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e ( all’art 3) “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Oppure nella prima parte dell’art 9 laddove si stabilisce che  “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.”

Sconvolgendo però i principi fondamentali della nostra Carta per dare attuazione ad un unico principio, seppur importante quale il principio del diritto di accesso ad internet.

Già da queste prime note si comprende dunque come sia difficile collocare di punto in bianco una norma all’interno della Costituzione prescindendo dal contesto e, appare auspicabile che i Proponenti qualora dovessero decidere di proseguire nella strada intrapresa chiariscano bene gli ambiti di collocazione  della norma.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on novembre 30th, 2010 No Comments

Direttori sul web, di chi è la colpa?

 

Punto Informatico pubblica un mio “pezzo” sulla responsabilità dei Direttori di testate web.

Roma – La sentenza sulla responsabilità del direttore di testate web, che tanto ha fatto discutere, si arricchisce di nuovo contributi in Rete. Ho apprezzato ad esempio la discussione che si è svolta sul blog di Massimo Mantellini, tra i più seguiti in Italia. Ho apprezzato pur non condividendone i contenuti, l’analisi di Daniele Minotti, tra i più profondi conoscitori del diritto della Rete, fondatore del portale penale.it, insostituibile strumento di ricerca di sentenze e autorevoli commenti sul blog.

Daniele in particolare non lesina critiche alla ricostruzione che il sottoscritto, e mi sembra anche Guido Scorza, hanno fatto della sentenza, in quanto la stessa avrebbe stabilito punti fermi in tema di mancanza di responsabilità da omesso controllo del direttore responsabile. Vorrei provare a mettere ordine nella discussione e a segnalare invece quali siano le conseguenze favorevoli della sentenza, indicando però al contempo qualche punto fermo.

Innanzitutto la circostanza secondo la quale la Cassazione si sarebbe limitata a emettere una sentenza di solo diritto sull’omesso controllo da parte di un direttore di testata web, e non sia entrato nel fatto, mi sembra tutt’altro che evidente. Basti pensare alle “incursioni” che la Cassazione nel caso di specie ha effettuato nel merito, quale ad esempio l’affermata contrarietà del direttore alla missiva “incriminata”, affrontata dalla Corte per escludere il concorso in diffamazione ma destinata a far parte della valutazione di merito sul comportamento del direttore che, evidentemente, non meriterebbe per questo una condanna (e, soprattutto, un giudizio risarcitorio civile).

……………………

Ergo la Cassazione un anno e mezzo prima della “nostra sentenza” sulla assenza di responsabilità del direttore di una rivista telematica, pensava invece che di quello che fosse inserito in un forum il direttore di una testata registrata dovesse rispondere, contrariamente a quanto affermato dalla Cassazione del 2010. Ma allora chi ha ragione? La Cassazione del dicembre 2008, che ha assolto il direttore perché il sito dell’ADUC non era una testata registrata, oppure la Cassazione del 2010 che in relazione alle testate registrate, al caso Merate Online, e al commento anonimo di un lettore, ha preferito sollevare il direttore da ogni responsabilità?

Non è dato saperlo, eppure le Sentenze della Suprema Cassazione all’apparenza così lontane dal caso in questione però ci dicono a mio giudizio che la Cassazione con la sentenza 35510 del 2010 ha inteso innovare, e fare un passo avanti decisivo nell’escludere che nelle testate telematiche il direttore responsabile debba rispondere di omesso controllo dei forum e dei blog inglobati nella propria testata (o dei commenti agli articoli): “salvando” tutti i direttori delle testate dai commenti “infelici”.

prosegue su  punto informatico

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on ottobre 12th, 2010 No Comments

Inviatospeciale.com: facebook e lo “strano” diritto di sospensione degli account

Facebook, si sa, costituisce oggi lo strumento più rapido e più efficace per lanciare campagne di opinione, scambiare opinioni in rete e condividere idee. Ma è anche espressione di una società commerciale che prende decisioni in grado di influenzare in maniera determinante la libertà di espressione in rete.

L’ultima vicenda, tra le più eclatanti, presenta caratteristiche alquanto singolari, e, come vedremo, in grado di avere conseguenze molto gravi sulla libertà di espressione in rete.

E’ accaduto che alcune organizzazioni per le libertà ed i diritti civili abbiano aperto alcune pagine (ad esempio, quella consultabile al link visibile qui)  per sensibilizzare l’opinione pubblica “telematica” sulla possibile modificazione dell’attuale legge elettorale, chiamata in diverse maniere, non tutte entusiastiche.

L’evidente successo dell’iniziativa deve aver avuto alcuni risvolti negativi sulla violazione di qualche comma delle condizioni di uso previste dal social network americano per la fruizione della piattaforma da parte degli amministratori delle pagine. I quali si sono visti, senza preavviso (come di consueto quando accadono queste vicende) e senza spiegazioni, privare della possibilità di amministrare correttamente la pagina. Benché nelle condizioni d’uso, si badi bene, non vi siano regole precise su questo punto specifico.

Fin qui, a prescindere all’opportunità di privare una spontanea associazione di cittadini del diritto di esprimere la propria opinione su una legge italiana, nulla di nuovo o di non conosciuto già nel passato, ma il caso in questione presenta alcune possibili conseguenze molto gravi dal punto di vista del diritto.

Innanzitutto, analizzando le modalità di sospensione dell’account ci si accorge di un fatto alquanto anomalo: gli organizzatori non sono infatti più in grado di pubblicare messaggi in bacheca e quindi, si presume, non possono nemmeno moderare gli interventi di coloro che lasciano i messaggi in bacheca.

La situazione, che ricorda da vicino gli exploit di radio Radicale degli anni ottanta, o più di recente i ‘microfoni aperti’ delle radio leghiste, nasconde una vera e propria insidia in quanto può accadere che gli organizzatori che non sono più in grado di controllare quanto avviene sulla propria bacheca possono essere chiamati a rispondere di gravi reati qualora i frequentatori della pagina (che è attiva e funzionante) – tra i quali si può nascondere anche un malintenzionato – decidano di scrivere commenti di incitamento all’odio razziale, all’apologia ed alla istigazione di reati per i quali sia necessario l’intervento delle Autorità.  continua su Inviatospeciale.com

Published by on settembre 15th, 2010 No Comments

La scomparsa della minorenne pugliese e la sacra corona unita su Facebook:due casi opposti di sequestro di profilo su un social network

I recenti casi della minorenne scomparsa in puglia e la diffusione di un gioco sul web che si richiama all’organizzazione criminale pugliese della sacra corona unita , che apparentemente nulla hanno in comune sono invece legati da un minimo comune denominatore in materia di investigazione: la richiesta, nel primo caso a quanto sembra portata a termine, da parte della magistratura del decreto di oscuramento del profilo utilizzato sul social network ( nel caso della ragazza sembrerebbe che sul popolare social network facebook ve ne fossero addirittura tre).

In un caso ovviamente il decreto è stato emesso come forma di tutela della ragazza attualmente scomparsa nonché come elemento utile per la ricostruzione della personalità della stessa e di coloro che avrebbero potuto in qualche modo avere a che fare con lei, mentre nell’altro si ritiene, come annunciato dallo stesso procuratore della repubblica di Brindisi che sia necessario sequestrare il profilo del gioco su facebook qualora emergano fatti penalmente rilevanti.

Al di là degli elementi emozionali e dell’ovvia considerazione che sia necessario utilizzare tutti gli strumenti utili per poter rintracciare la ragazza nonché “stroncare” fenomeni di emulazione di feroci organizzazioni criminali, bisognerebbe chiedersi però se lo strumento dell’oscuramento del profilo di un soggetto specifico su facebook ( o su altro network) sia previsto espressamente dal nostro ordinamento e non possa andare in conflitto, in casi diversi da quelli citati, si intende, con gli aspetti più importanti della tutela della personalità sulla rete.

In effetti l’estensione “smisurata” che viene data allo strumento del sequestro preventivo, che verrebbe utilizzato anche in forma di tutela della persona offesa, impedendo però in omaggio ad una prassi investigativa ad esempio agli internauti che volessero testimoniare la propria solidarietà o vicinanza nei confronti della persona offesa lasciando magari un commosso messaggio sulla bacheca della stessa persona offesa, pone dei seri dubbi di costituzionalità della misura e di tutela della libertà di espressione dei netizen.

Lo stesso utilizzo dello strumento preventivo nel caso del gioco “parodiante” l’organizzazione criminale pugliese se appare certamente utile in caso emergano collegamenti con la criminalità organizzata non altrettanto può dirsi in riferimento ad un semplice gioco magari dal nome infelice e “stupidamente” emulativo che però non presenta profili penalmente rilevanti.

Bisognerebbe forse ricordarsi che sulla rete esistono centinaia di giochi di società che utilizzano termini, oramai divenuti di uso comune, quali mafia, ivi compresi alcune tra le applicazioni di maggior successo presenti su face book.

In alcuni casi bisognerebbe forse lasciare direttamente agli internauti la possibilità di “censurare” la scelta di dotare i giochi on line ( spesso utilizzato da soggetti molto giovani) di nomi tanto crudeli quanto sciocchi, come peraltro sembra avvenuto nel caso del gioco che si richiama alla Sacra Corona Unita, che sembrerebbe essere stato subissato dalle stesse critiche dei frequentatori dei giochi on line.

Published by on settembre 4th, 2010 No Comments

I blog editoriali non possono essere sequestrati come stampa clandestina

Roma – In questa estate calda di sequestri di siti web e di blog da parte dell’autorità giudiziaria emerge una buona notizia, destinata, si spera, a fare scuola: il Giudice dell’Udienza Preliminare di Como Nicoletta Cremona su istanza dello stesso Pubblico Ministero che aveva sequestrato il portale www.nadirpress.net, ha dissequestrato dopo un mese la stessa testata sul presupposto che quest’ultima, anche se equiparata alla stampa vera e propria, non può essere sequestrata come stampa clandestina e non ha l’obbligo di registrazione in tribunale.

Il fondamento normativo della decisione si riscontra nella prevalenza, in casi come quelli di specie, della norma sul commercio elettronico che esenta le testate telematiche da tale obbligo e le sottrae, fra l’altro ai sequestri rispetto alla legge sulla stampa.

Il provvedimento è importante per due motivi. Da un lato infatti si registra un inversione di tendenza dei tribunali rispetto a quanto accaduto nel recente passato: diversi tribunali avevano riconosciuto esistente per le testate telematiche la norma sulla stampa clandestina e sull’obbligo di registrazione dei blog aventi natura di testata telematica. Si ricorderanno in proposito i casi dello storico siciliano Carlo Ruta, che l’8 maggio del 2008 era stato condannato per il reato di stampa clandestina previsto dall’art. 16 della legge sulla stampa del 1947 per non aver eseguito la registrazione del proprio sito web www.accadeinsicilia.net presso la cancelleria del tribunale come previsto dall’art.5 della succitata legge, e quella del blogger calabrese Antonino Monteleone. Con la decisione del GUP di Como di questi giorni si esclude espressamente sia l’obbligo di registrazione che la natura di stampa clandestina delle testate telematiche non registrate, nonché si esclude la sequestrabilità della testata editoriale e/o blog.

Dall’altro lato, ed è prima volta che accade in Italia, si riconosce la prevalenza, nei casi di testate telematiche, della legge sul commercio elettronico sulla più antiquata legge sulla stampa.
Nei casi che hanno preceduto quello di Como infatti le controversie erano nate sulla definizione e sulla applicabilità della legge sulla stampa ai blog aventi natura non editoriale, come è evidente anche dal caso di Ruta, laddove si era ritenuto che il sito in questione, per le caratteristiche di periodicità delle pubblicazioni ivi contenute e per il carattere prevalentemente informativo che lo connota, fosse da ritenersi per intero assoggettato alla vigente legge sull’editoria e, come tale, nello stato di fatto, contrastante con le norme di cui alla legge 8 febbraio 1948 n. 47. Secondo l’impostazione fornita dalla pubblica accusa nel caso del blogger siciliano l’art. 2 della citata normativa, infatti, imporrebbe come necessarie l’indicazione nel sito del luogo e della data di pubblicazione (nella fattispecie, il domicilio del server), del nome e del domicilio dello stampatore (nella fattispecie, la sede del provider), del nome e del proprietario della testata (nella fattispecie, dell’autore) e, infine, del direttore responsabile.

Il GUP di Como ha invece ritenuto di applicare a nadirpress.net, avente natura e forma di testata telematica, il comma 3 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 attraverso il quale è stata data attuazione alla Direttiva Europea sul Commercio Elettronico, senza porsi alcuna domanda sulla periodicità della testata né sulla natura di prodotto editoriale e sugli obblighi ad essi associati.
Il Giudice non ha fatto altro che applicare la norma, secondo la quale “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62“, intendendo quindi la registrazione presso il Tribunale come una facoltà e non come un obbligo ed escludendo quindi in radice l’applicabilità della disciplina della stampa clandestina alle testate non registrate.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.fulviosarzana.it

Published by on agosto 12th, 2010 5 Comments

Aste al ribasso, è truffa?

Roma – In questa calda estate punteggiata da un inusuale interesse da parte di forze dell’ordine e magistratura verso la rete Internet, spicca la notizia del sequestro penale del portale di aste di viaggi associato al vettore aereo Meridiana-Eurofly. Il tribunale del riesame di Cagliari ha confermato il sequestro dello spazio web dedicato alle aste al ribasso puntaeviaggia.com, al quale si accedeva attraverso il portale della compagnia di Olbia, nel frattempo diventata Meridiana Fly, dopo la fusione con Eurofly.

La vicenda è iniziata più o meno alla fine di giugno con l”oscuramento” da parte della Guardia di Finanza dello stesso portale che risultava intestata alla Schei S.p.A, società di Legnago (Verona). La stessa Guardia di Finanza aveva diramato una nota nella quale affermava “come può accadere in casi della specie ove non si conosce il vincitore se non tramite un nickname, nulla vieta che questi possa essere addirittura un soggetto inesistente e che quindi, nella realizzazione del software che gestisce l’asta, possano essere stati creati meccanismi tali da non consentire la vincita a persone diverse da quelle riconosciute e volute dal sistema stesso”.

Il caso si è arricchito di un nuovo capitolo, ben più duro, con il provvedimento del tribunale del riesame di Cagliari. Afferma quest’ultimo organo testualmente: “Il sito www.puntaeviaggia.com, collegato al portale del vettore Meridiana (ora Eurofly), si presta alla consumazione di imbrogli di ogni genere in danno degli utenti, talché deve ritenersi che il pubblico ministero abbia del tutto prudentemente ipotizzato un addebito provvisorio di truffa”. Con questa motivazione quindi i giudici del riesame hanno rigettato l’istanza di dissequestro presentata dalla difesa del principale indagato per le ipotesi di truffa e violazione della normativa sulle aste.

Non è il primo caso che accade in Italia e già nel marzo del 2010 una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza, su impulso della Procura della Repubblica di Milano, aveva portato al sequestro di 6 siti di aste al ribasso tra le più conosciute. Eppure la notizia di questi giorni ha del clamoroso in quanto nello specifico ad essere indagata non è una casa d’asta al ribasso bensì il sito collegato ad una importante compagnia aerea nonché l’ex amministratore delegato, ai temi dei fatti, della stessa compagnia.
Il che significa che ad essere considerata illecita in sé non è la gestione di un portale di case d’aste ma il meccanismo in sé dell’asta al ribasso, dovunque esso venga utilizzato, anche ad esempio nei grandi portali di viaggio molto utilizzati su Internet, nei quali è molto presente questo sistema e che non risultano ancora essere stati raggiunti da alcun provvedimento restrittivo.

Sembrerebbe dunque che le autorità inquirenti di diverse procure sparse sul territorio italiano abbiano ipotizzato nelle aste al ribasso la commissione di più reati a carico dei gestori dei siti nelle forme del gioco d’azzardo, con la possibile contestazione dei reati contravvenzionali di cui all’art. 718 del codice penale (il quale punisce il reo con l’arresto da tre mesi ad un anno), ovvero delle sanzioni previste dall’art 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza il quale provvede, fra l’altro, a definire il concetto di “gioco d’azzardo effettuato in via elettronica”. Secondo quest’ultima norma “L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie”.
Oppure più semplicemente perché coloro che gestiscono le aste al ribasso (o coloro per i quali sono effettuate come nel caso di Meridiana) avrebbero posto in essere una fattispecie assimilabile ai cosiddetti “giochi d’abilità a distanza”, recentemente introdotti dal Legislatore italiano, i quali sono però subordinati alla procedura di concessione rilasciata dall’Amministrazione dei monopoli di stato che, in questo caso non sarebbe stata richiesta né concessa.
Chi opera quindi al di fuori del sistema concessorio dei Monopoli commetterebbe un reato, seppur contravvenzionale.

Ma di estremo interesse in questo caso è anche l’ulteriore titolo di reato contestato agli indagati ovvero la truffa che presuppone la messa in campo da parte degli indagati degli artifici e raggiri a danno degli utenti.
Molto forte da questo punto di vista, al di là delle caratteristiche soggettive degli indagati (l’amministratore delegato della compagnia aerea e non il titolare della casa d’asta) è la certezza palesata dal tribunale del riesame di Cagliari sulla presenza di possibili truffe ai danni degli utenti che giustificherebbe l’intera procedura di sequestro e che, evidentemente rende certi gli inquirenti che vi sia stata quantomeno una manipolazione delle scommesse (o altro elemento di raggiro) da parte del titolare del sito.

Diversamente infatti sarebbe difficile ipotizzare la truffa in relazione ad una pratica che appare sì ai limiti della normativa italiana in tema di scommesse ma che, in assenza di prove sulle manipolazioni delle scommesse (ad esempio perché si è preferito un soggetto nella vincita anziché un altro che appare essere il reale vincitore, oppure si sono comunicate le informazioni sulle scommesse a terze persone al di fuori del meccanismo dell’asta, o si è creata una piattaforma informatica “truccata”), appare difficile da sostenere in giudizio.

Published by on agosto 10th, 2010 No Comments