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Cassazione e Diritto all’oblio: l’opinione di fulvio sarzana e ruben razzante su Famiglia Cristiana

Il diritto all’oblìo torna prepotentemente alla ribalta dopo la sentenza della Cassazione  n. 5525/2012 della Terza sezione civile.

 la Corte ha  stabilito che se una notizia di cronaca è collocata nell’archivio storico della testata e resa disponibile tramite l’intervento dei motori di ricerca, allora il «titolare dell’organo di informazione» deve provvedere a curarne anche la messa a disposizione della contestualizzazione e aggiornamento.

Non si tratta in realtà di una sentenza del tutto nuova, a mio giudizio, atteso che la Cassazione era già intervenuta in un caso analogo qualche tempo fa, stabilendo appunto il principio dell’obbligo di aggiornamento degli archivi delle testate ( e non dell’intervento diretto per la rimozione presso i motori di ricerca che, mi sembra sia stato escluso anche in questo caso).

Lo stesso garante privacy, che in questo specifico caso avrebbe rigettato il ricorso di colui che richiedeva la cancellazione ( stando a quanto riportano le notizie di stampa), ha in genere riconosciuto ( famoso il caso della RAI e della trasmissione “un giorno in pretura del 2005) il diritto all’oblio.

Il tema pone delicati problemi di equilibrio tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, ma è un fatto che l’Unione Europea, attraverso il commissario Viviane Reding, ha posto il problema del riconoscimento del diritto all’oblio all’interno del nuovo plesso regolamentare sul diritto alla privacy attualmente in discussione anche in Italia, escludendone però ( almeno in via di principio) i dati giudiziari.

L’ultimo Consiglio dei Ministri ha infatti discusso in via preliminare il recepimento della nuova direttiva privacy che contiene, come si è già detto anche un richiamo al diritto all’oblio, da valutare però ( secondo la UE)  in sede nazionale all’atto del recepimento della direttiva.

Il tema è tra i più controversi in rete e registra posizioni molto differenti, anche all’interno degli schieramenti che più si contraddistinguono per la difesa dei diritti fondamentali sulla rete.

Il settimanale Famiglia Cristina  ha chiesto al sottoscritto e a Ruben Razzante, professore all’Università di Milano, un opinione ( non direttamente correlata alla sentenza della Cassazione).

Buona lettura.

http://www.lidis.it/sarzanafile/famiglia_cristiana_29-03-2012.pdf

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on aprile 7th, 2012 No Comments

Accesso abusivo a sistema informatico: le motivazioni della Cassazione

Daniele ci informa del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull’accesso abusivo a sistema informatico.

Dice la Cassazione: Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema

Chiosa Daniele: “E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4694/12 depositata proprio oggi.
In altre parole, povere, sono punibili anche coloro che, pur avendo legittime credenziali, si mantengono nel sistema per scopi esorbitanti, tipicamente per dare una “sbirciatina ” ai dati contenuti nel sistema, e senza che siano rilevanti i fatti successivi (tipicamente, l’uso dei dati).
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso contro la condanna di un esponente delle Forze dell’Ordine che aveva consultato lo S.D.I. (Sistema Di Investigazione) per scopi estranei alla sua funzione”.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on febbraio 8th, 2012 No Comments

La Cassazione e il sequestro preventivo della stampa on-line. Un “terremoto” giudiziario in arrivo? In esclusiva la sentenza integrale del caso Barbacetto.

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La Corte di Cassazione interviene in sede di legittimità  sul  sequestro preventivo di un articolo giornalistico  presuntivamente diffamatorio pubblicato  sul blog del giornalista Gian Battista Barbacetto.

Mi sembra opportuno premettere  subito che non condivido letture apparse in questi giorni in rete secondo le quali la sentenza si limiterebbe a riprodurre la   giurisprudenza secondo la quale i blog possono essere oggetto di un sequestro preventivo per diffamazione mentre la stampa tradizionale no, in quanto coperta dalla disposizione costituzionale a tutela della stessa.

La sentenza della Suprema Corte  infatti, non affronta minimamente  il tema della differenza tra blog e stampa on line per escludere od includere gli articolo giornalistici su internet nell’una o nell’altra categoria.

Se cosi fosse, ed anche se il principio non ci è mai piaciuto, non ne sarebbe utile parlarne.

L’equivoco in cui sembra siano caduti anche commentatori esperti   http://daily.wired.it/blog/law_and_tech/blog-e-sequestri-nel-basso-impero.html pare sia stato generato dal fatto che in rete è apparso, pubblicato da Guida al diritto,   una copia della sentenza priva della pagina fondamentale da cui poter evincere il ragionamento seguito in questo caso dalla Corte di Cassazione

http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/12259969.13/12259969.pdf

Ho potuto leggere grazie agli amici Marco Scialdone http://scialdone.blogspot.com/   ( che ha anche commentato la sentenza qui) e Adriana Augenti http://adrianaugenti.blogspot.com/   la versione integrale della sentenza, che ho deciso anche  di pubblicare in versione integrale ( i nomi dei protagonisti sono già stati fatti ampiamente nelle diverse sedi )  per dare modo a tutti di poter giudicare il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione.

Ad una lettura più attenta la sentenza, come da subito hanno colto  i commentatori  più esperti nel settore del diritto penale dell’informazione pare invece  contenere  principi potenzialmente “eversivi” dei principi di sequestrabilità non di un blog ma della stampa vera e propria, ed in particolar modo della stampa on line.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-02-25/sequestro-anche-blog-064155.shtml?uuid=Aa1oTIBD

La Cassazione infatti,  non si è curata di affrontare il tema della equiparabilità della testata giornalistica al blog, ( che pur le era stato richiesto per godere delle esenzioni costituzionali riservate alla stampa)  ma ha deciso di  effettuare un ragionamento che si applica a tutte le diffamazioni compiute attraverso articoli giornalistici on line e non solo quelle che appaiono sui blog, stabilendo la sequestrabilità ( in presenza di gravi requisiti di violazione dei diritti fondamentali degli individui)  preventiva tout court degli articoli giornalistici apparsi su internet.

Da dove si evince questo principio?

alla pagina mancante alla sentenza che è stata pubblicata da guida al diritto.

Leggendo la pagina mancante si comprende immediatamente come   la Corte  abbia  ritenuto che il sequestro  circondato dalle garanzie costituzionali a tutela della legge sulla stampa sia in verità un sequestro probatorio e non un sequestro preventivo, e che quindi  la tutela costituzionale prevista dai commi 3  4 e 6  dell’art 21 della Costituzione, che prevede l’impossibilità di sequestrare gli stampati, non abbia niente a che fare con il sequestro preventivo, che è stato introdotto dal codice di procedura penale del 1988.

In pratica il sequestro che non può essere fatto a termini Costituzionali di un articolo giornalistico  è solo quello probatorio ( il sequestro degli stampati a seguito di sentenza incontestabile di diffamatorietà) e non quello preventivo, che può essere sempre disposto se l’articolo lede i diritti fondamentali di un individuo, e ciò in virtù anche del fatto che  quando è stata emanata la Costituzione non esisteva il sequestro preventivo introdotto solo nel 1988.

A questo punto, come giustamente rilevato, appare pienamente sequestrabile preventivamente un articolo di stampa accusato di diffamare un individuo,  a prescindere dall’esistenza o meno della riconducibilità ad una testata on line, che invece sino ad oggi si riteneva non potesse essere previsto in quanto gli unici motivi costituzionali per sequestrare preventivamente la stampa erano, per principio costituzionale e di legge ordinaria solo i casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge nonché i casi di stampa clandestina.

Ha ragione quindi chi ritiene che “La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell’informazione dalla dittatura alla libertà fu l’abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l’ordinamento, alla luce dell’articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell’intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge.”

E’ la prima volta a quanto mi consta che la Corte di Cassazione ( diversamente da quanto tentano di fare da diverso tempo i giudici di merito)  avalla un sequestro preventivo di un articolo di giornale on line, non sul presupposto della provenienza dell’articolo in questione da un blog di un giornalista, cosa che avrebbe potuto  tranquillamente fare e che non avrebbe avuto in sé nulla di speciale, ma sul presupposto  del fatto che un articolo diffamatorio, ancor prima di poter essere dichiarato tale, può essere sequestrato preventivamente cosi come  accade  per   qualsiasi altro corpo di reato  in grado di aggravare o protrarre le conseguenze dell’azione criminosa.

Il dictum, se applicato correttamente porterà a ritenere applicabile il sequestro preventivo di articoli anche presenti su testate on line, qualora dal bilanciamento tra i diritti alla libera critica ed alla cronaca , nel giudizio caso per caso che il giudice farà,  si riterrà  comunque che la presenza in rete dell’articolo incriminato sia comunque idonea ad aggravare le conseguenze del reato.

Si pensi ad esempio a tutti gli articoli on line  che contengono intercettazioni coperte dal segreto istruttorio, che, in quanto lesive dei diritti alla riservatezza degli individui coinvolti, soprattutto se tali individui non sono persone pubbliche, diventeranno immediatamente sequestrabili preventivamente.

Bisogna ricordarsi di due cose per capire il perché probabilmente  la Cassazione sia intervenuta in questo modo:

1)      La prima è che la Cassazione è già intervenuta circa tre mesi fa per negare al direttore responsabile di una testata on line gli stessi obblighi di controllo di un direttore tradizionale evidenziando dunque come vi sia una differenza tra le testate on line e quelle tradizionali ed  è molto probabile che in questo caso abbia seguito ( ma in negativo) lo stesso ragionamento.

2)     La seconda è che  i giudici di merito cominciano insistentemente  ad applicare il sequestro preventivo anche alle testate on line, come dimostra il caso del quotidiano on line “la voce d’italia” che aveva destato a dicembre scorso la preoccupazione del segretario generale della federazione della stampa    http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=62072.

Certo è che da oggi in poi, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito e di opportunità, sarà più facile richiedere ed ottenere il sequestro di un articolo giornalistico su internet.

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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La Corte di Cassazione interviene in sede di legittimità  sul  sequestro preventivo di un articolo giornalistico  presuntivamente diffamatorio pubblicato  sul blog del giornalista Gian Battista Barbacetto. Mi sembra opportuno premettere  subito che non condivido letture apparse in questi giorni in rete secondo le quali la sentenza si limiterebbe a riprodurre la   giurisprudenza secondo la quale i blog possono essere oggetto di un sequestro preventivo per diffamazione mentre la stampa tradizionale no, in quanto coperta dalla disposizione costituzionale a tutela della stessa. La sentenza della Suprema Corte  infatti, non affronta minimamente  il tema della differenza tra blog e stampa on line per escludere od includere gli articolo giornalistici su internet nell’una o nell’altra categoria. Se cosi fosse, ed anche se il principio non ci è mai piaciuto, non ne sarebbe utile parlarne. L’equivoco in cui sembra siano caduti anche commentatori esperti   http://daily.wired.it/blog/law_and_tech/blog-e-sequestri-nel-basso-impero.html pare sia stato generato dal fatto che in rete è apparso, pubblicato da Guida al diritto,   una copia della sentenza priva della pagina fondamentale da cui poter evincere il ragionamento seguito in questo caso dalla Corte di Cassazione http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/12259969.13/12259969.pdf Ho potuto leggere grazie agli amici Marco Scialdone http://scialdone.blogspot.com/   ( che ha anche commentato la sentenza qui) e Adriana Augenti http://adrianaugenti.blogspot.com/   la versione integrale della sentenza, che ho deciso anche  di pubblicare in versione integrale ( i nomi dei protagonisti sono già stati fatti ampiamente nelle diverse sedi )  per dare modo a tutti di poter giudicare il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione. Ad una lettura più attenta la sentenza, come da subito hanno colto  i commentatori  più esperti nel settore del diritto penale dell’informazione pare invece  contenere  principi potenzialmente “eversivi” dei principi di sequestrabilità non di un blog ma della stampa vera e propria, ed in particolar modo della stampa on line. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-02-25/sequestro-anche-blog-064155.shtml?uuid=Aa1oTIBD La Cassazione infatti,  non si è curata di affrontare il tema della equiparabilità della testata giornalistica al blog, ( che pur le era stato richiesto per godere delle esenzioni costituzionali riservate alla stampa)  ma ha deciso di  effettuare un ragionamento che si applica a tutte le diffamazioni compiute attraverso articoli giornalistici on line e non solo quelle che appaiono sui blog, stabilendo la sequestrabilità ( in presenza di gravi requisiti di violazione dei diritti fondamentali degli individui)  preventiva tout court degli articoli giornalistici apparsi su internet. Da dove si evince questo principio? alla pagina mancante alla sentenza che è stata pubblicata da guida al diritto. Leggendo la pagina mancante si comprende immediatamente come   la Corte  abbia  ritenuto che il sequestro  circondato dalle garanzie costituzionali a tutela della legge sulla stampa sia in verità un sequestro probatorio e non un sequestro preventivo, e che quindi  la tutela costituzionale prevista dai commi 3  4 e 6  dell’art 21 della Costituzione, che prevede l’impossibilità di sequestrare gli stampati, non abbia niente a che fare con il sequestro preventivo, che è stato introdotto dal codice di procedura penale del 1988. In pratica il sequestro che non può essere fatto a termini Costituzionali di un articolo giornalistico  è solo quello probatorio ( il sequestro degli stampati a seguito di sentenza incontestabile di diffamatorietà) e non quello preventivo, che può essere sempre disposto se l’articolo lede i diritti fondamentali di un individuo, e ciò in virtù anche del fatto che  quando è stata emanata la Costituzione non esisteva il sequestro preventivo introdotto solo nel 1988. A questo punto, come giustamente rilevato, appare pienamente sequestrabile preventivamente un articolo di stampa accusato di diffamare un individuo,  a prescindere dall’esistenza o meno della riconducibilità ad una testata on line, che invece sino ad oggi si riteneva non potesse essere previsto in quanto gli unici motivi costituzionali per sequestrare preventivamente la stampa erano, per principio costituzionale e di legge ordinaria solo i casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge nonché i casi di stampa clandestina. Ha ragione quindi chi ritiene che “La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell’informazione dalla dittatura alla libertà fu l’abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l’ordinamento, alla luce dell’articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell’intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge.” E’ la prima volta a quanto mi consta che la Corte di Cassazione ( diversamente da quanto tentano di fare da diverso tempo i giudici di merito)  avalla un sequestro preventivo di un articolo di giornale on line, non sul presupposto della provenienza dell’articolo in questione da un blog di un giornalista, cosa che avrebbe potuto  tranquillamente fare e che non avrebbe avuto in sé nulla di speciale, ma sul presupposto  del fatto che un articolo diffamatorio, ancor prima di poter essere dichiarato tale, può essere sequestrato preventivamente cosi come  accade  per   qualsiasi altro corpo di reato  in grado di aggravare o protrarre le conseguenze dell’azione criminosa. Il dictum, se applicato correttamente porterà a ritenere applicabile il sequestro preventivo di articoli anche presenti su testate on line, qualora dal bilanciamento tra i diritti alla libera critica ed alla cronaca , nel giudizio caso per caso che il giudice farà,  si riterrà  comunque che la presenza in rete dell’articolo incriminato sia comunque idonea ad aggravare le conseguenze del reato. Si pensi ad esempio a tutti gli articoli on line  che contengono intercettazioni coperte dal segreto istruttorio, che, in quanto lesive dei diritti alla riservatezza degli individui coinvolti, soprattutto se tali individui non sono persone pubbliche, diventeranno immediatamente sequestrabili preventivamente. Bisogna ricordarsi di due cose per capire il perché probabilmente  la Cassazione sia intervenuta in questo modo: 1)      La prima è che la Cassazione è già intervenuta circa tre mesi fa per negare al direttore responsabile di una testata on line gli stessi obblighi di controllo di un direttore tradizionale evidenziando dunque come vi sia una differenza tra le testate on line e quelle tradizionali ed  è molto probabile che in questo caso abbia seguito ( ma in negativo) lo stesso ragionamento. 2)     La seconda è che  i giudici di merito cominciano insistentemente  ad applicare il sequestro preventivo anche alle testate on line, come dimostra il caso del quotidiano on line “la voce d’italia” che aveva destato a dicembre scorso la preoccupazione del segretario generale della federazione della stampa    http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=62072. Certo è che da oggi in poi, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito e di opportunità, sarà più facile richiedere ed ottenere il sequestro di un articolo giornalistico su internet.   Fulvio Sarzana di S. Ippolito www.fulviosarzana.it Studio Legale Roma Sarzana & Associati" />
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Published by on marzo 1st, 2011 No Comments

La Cassazione sull’uso di Facebook per chi è agli arresti domiciliari, un limite alla dignità umana o un giusto strumento investigativo?

 La vicenda è oramai nota, per i  giudici della Suprema corte,  gli arresti domiciliari vanno sostituiti con il carcere se la persona che ha usufruito del beneficio chatta su Facebook. 

La Suprema Corte  con  la sentenza 37151/2010,  stabilisce  che il divieto di avere rapporti con persone diverse dai familiari conviventi si estende fino a comprendere tutte le comunicazioni con terzi sia vocali sia attraverso internet.

In sé la Sentenza  non ci dice granchè di nuovo, se non che, essendo oramai Facebook uno strumento di comunicazione parificato a molti altri strumenti quali il telefono etc,  il divieto di avere contatti con altri soggetti irrogato in sede di applicazione della misura cautelare domiciliare può ben comprendere anche i rapporti che si possono intrattenere via Facebook o via altri strumenti di comunicazione .

Sin qui nulla di strano se non fosse che la limitazione all’uso di Fcebook o di altri social network potrebbe incidere anche sulla tutela costituzionale di un soggetto che pur coinvolto in un procedimento penale è pur sempre un cittadino garantito dalla nostra Costituzione .

Bisogna ricordare che la recente giurisprudenza ha ben chiarito che la trasgressione degli obblighi imposti in sede di applicazione della misura domiciliari rende necessaria la revoca della misura e la custodia in carcere solo se l’attività dell’indagato  sia in grado di ledere il principio di offensività canonizzato dall’art 25 della Costituzione. 

In pratica occorre vedere se il soggetto, al di là del tipo di reato attribuitogli, stia veramente usando gli strumenti di comunicazione per comunicare con gli affiliati all’organizzazione criminale e se tale uso sia indice di pericolosità.

Dire infatti che l’utilizzo di facebook sia in grado a priori di rendere “pericoloso” l’uso degli strumenti di accesso a internet da parte di un soggetto imputato equivale a dire  che internet in quanto strumento in grado di far entrare in contatto un individuo con il mondo esterno sia in sé da proibire.

Verrebbe così delineata una responsabilità «per il modo di essere dell’autore» probabilmente  lesiva dei principi di offensività e della responsabilità penale per fatto proprio colpevole, sanciti dagli artt. 25 e 27, primo comma, Cost.

Andrebbe  quindi analizzato approfonditamente l’uso effettivo che gli indagati hanno fatto di Facebook, ma sul punto  la Cassazione ( diversamente da recenti pronunce nelle quali a mio avviso aveva giudicato anche nel fatto) ovviamente si astiene e  nell’enunciare il principio di diritto rinvia correttamente al giudice di Caltagirone per verificare se e come Facebook sia stato usato dagli indagati e  per comprendere  se le modalità di comunicazione abbiano effettivamente violato le prescrizioni imposte in sede di applicazione della misura cautelare.

Ora però la domanda sorge spontanea,  a meno che infatti non risulti evidente che tramite la modificazione degli status di Facebook, oppure tramite l’inserimento di foto gli indagati stessero mandando comunicazioni agli affiliati esterni, come è possibile considerare Facebook uno strumento di comunicazione vietato per chi è agli arresti domiciliari tout court?

L’unico modo di dimostrare che vi sia stata una comunicazione “lesiva” da parte degli indagati è quella di conservare la cronologia  della  chat di Facebook ed estrapolare le  conversazioni per cosi dire proibite, a meno che non si voglia ritenere che le comunicazioni “pubbliche” su Facebook siano da considerarsi in sé pericolose,  il che a questo punto potrebbe anche divenire  preoccupante per le ricadute in termini di libera espressione del nostro pensiero ( anche se si è sottoposti ad una misura cautelare) .

Ma se la chat non è stata conservata?

Gli inquirenti saranno in grado di dimostrare, senza aver sottoposto  ad  intercettazioni telematiche la chat di Facebook ( che non è dato sapere se sia stata disposta, ma sulla quale essendo facebook posizionata all’estero nutro forti dubbi) che la stessa  Facebook sia stata usata “pericolosamente” dagli indagati?.

  Non sarebbe stato forse  meglio, invece di pensare alla revoca degli arresti domiciliari e cosi rendere noto a tutto il mondo l’uso da parte degli indagati  di facebook investendo del fatto la Cassazione, sottoporre ad intercettazione telematica la chat di Facebook e scoprire che cosi, invece di comunicare il proprio status al mondo telematico, la chat non era invece uno strumento di comunicazione con gli appartenenti all’organizzazione criminale?

In questo modo gli inquirenti avrebbero evitato la sgradevole sensazione di trovarci di fronte ad una limitazione della libertà costituzionale dell’esercizio del libero pensiero e della tutela della dignità umana ed avrebbero anche “levato” le castagne dal fuoco del GIP che dovrà decidere sulla revoca della misura in  assenza di intercettazioni dovendo cosi  spiegare come gli aggiornamenti di status di Facebook o l’inserimento di foto siano in grado di “creare” pericolo alla collettività.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
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Published by on ottobre 19th, 2010 No Comments

Dai sequestri di pirate bay e la baia.net a quelli dei nickname :la fine dell’anonimato in rete?

Due notizie legate ad attività di investigazione e di repressione delle attività illecite sulla rete circolate in questi giorni stanno destando un certo interesse tra gli internauti.
La prima notizia riguarda una “classica” operazione di sequestro di opere d’arte contraffatte ad opera dei carabinieri che ha avuto però un singolare risvolto che interessa il web.

E’ accaduto che oltre 500 opere false dei maggiori artisti contemporanei, sono state sequestrate in tutta Italia dai carabinieri a casa di privati collezionisti che le avevano acquistate, in buona fede, sul web.
I collezionisti, convinti di fare “un buon investimento”, avevano acquistato, in alcuni casi utilizzando alcune delle piattaforme di aste on line tra le più conosciute, dipinti, disegni, grafiche dei più importanti artisti moderni e contemporanei.
Sin qui nulla di strano ma la notizia battuta dalle agenzie riporta anche un risvolto estremamente curioso.

L’autorità giudiziaria romana ha infatti, secondo quanto riportato dalle stesse agenzie,
emesso un “decreto di oscuramento delle aste pubbliche per la vendita di opere d’arte,
in quanto riconducibili a due precisi nick-name usati da uno degli indagati”.

Secondo le agenzie uno degli indagati usava un doppio nick-name per attribuirsi anche
dei feedback positivi, così da accreditarsi al meglio nei confronti dei possibili acquirenti.

La notizia singolare quindi è che dopo i sequestri dei dns, degli IP, dei siti, dei blog, ora sembra si possa ipotizzare anche il sequestro di un nickname e delle attività ad esso associate nonché il sequestro del profilo utilizzato per effettuare le aste on line.

Non esiste infatti alcuno strumento nel nostro ordinamento che si possa ricondurre ad un “ decreto di oscuramento delle aste pubbliche on line o di un account specifico” e dunque l’unico strumento utilizzabile per realizzare un oscuramento di un account durante un indagine penale è quello del sequestro, a meno che lo stesso titolare della piattaforma di aste non abbia deciso autonomamente di oscurare il profilo dell’utente ma in questo caso non avrebbe alcun senso emettere un decreto di oscuramento da parte dell’autorità giudiziaria.

Pur senza entrare nel merito della vicenda né sulle personali responsabilità degli indagati non può non notarsi come la possibilità di sequestrare un nick name da parte dell’autorità giudiziaria faccia venir meno in radice uno dei capisaldi dell’attività in rete odierna, ovvero la segretezza del nickname e la sua non sequestrabilità in quanto elemento immateriale e non riconducibile direttamente ad una persona specifica.

Viene inoltre da chiedersi come possa essere stato possibile sequestrare un account relativo ad una piattaforma di aste che con tutta probabilità risiede all’estero e in quale modo tale sequestro sia stato effettuato materialmente attesa la natura “incorporea” dell’account?

Il precedente non è di poco conto poiché se dovesse passare questa teoria, e dovesse essere autorevolmente avallata in tribunale, potremmo assistere a breve a forme di sequestro di nickname utilizzati all’interno dei social network o di forum effettuate anche, se ciò che sembra emergere dalle notizie di stampa corrisponde a verità, anche all’estero, con il risultato “pratico” della fine dell’anonimato in rete.

La seconda notizia riguarda invece da vicino le sorti, oramai segnate, a quanto sembra di apprendere dalle notizie relative ai procedimenti in corso, di pirate bay, che costituisce il vero e proprio punto di svolta nel mondo dell’ ”oscuramento” di siti sul web , poiché da quel momento in poi l’uso di tali strumenti da parte dell’ autorita’ giudiziaria è divenuto sempre più frequente

La guardia di finanza di bergamo ha infatti informato le agenzie di stampa di aver terminato, dopo due anni, le di indagini sui siti www.colombo-bt.org e www.thepiratebay.org e poi www.labaia.net.

Si è anche appreso dalla stessa informazione fornita dai militari della guardia di finanza che un giovane romano, ideatore e gestore del sito “laBaia.net”, attraverso cui era possibile connettersi ancora a “Pirate bay” è stato denunciato il suo sito ha subito la stessa sorte di Pirate bay.

La morale che sembra potersi trarre da queste “offensive” giudiziarie che riguardano il web è che l’autorità giudiziaria sta prendendo coscienza delle potenzialità del web ipotizzando forme di risposta a fenomeni ritenuti illeciti piuttosto “fantasiose” nonché, almeno nel caso del sequestro del nickname, estremamente pericolose per la libertà di espressione in rete .

Fulvio sarzana di s.ippolito www.fulviosarzana.it

Published by on settembre 7th, 2010 No Comments