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Il Caso: Il GiP di Belluno ordina la chiusura preventiva dell’intero portale dedicato alla strage del Vajont, costata la vita nel 1963 a 1910 persone, per una frase ritenuta offensiva della reputazione degli On. Domenico Scilipoti e Maurizio Paniz, e ordina a 226 Provider italiani di impedire ai cittadini italiani di aver accesso al portale.

 

 

 

 

 

 

 Il Giudice delle indagini preliminari di Belluno ordina la chiusura preventiva del’intero  portale dedicato alla strage del Vajont, costata la vita nel 1963 a 1910 persone, per una frase ritenuta offensiva della reputazione degli  On. Domenico  Scilipoti e Maurizio  Paniz,  e ordina a 226 Provider italiani di impedire ai cittadini italiani di aver accesso al portale.

 Una metafora alpina di poche parole è costata cara ad un bellunese titolare del portale informatico dedicato all’approfondimento sulla strage del Vajont, Vajont.info.

Il Giudice delle indagini preliminari di Belluno, su richiesta della locale Procura, ha infatti disposto il sequestro preventivo del’intero portale www.Vajont.info, il sito web  che raccontava, con immagini ed articoli,  la storia della strage conseguente al crollo della diga del Vajont del 1963, costata a tutt’oggi 1910 vittime.

La misura richiesta dalla Procura e disposta dal GIP, in virtù di una frase sarcastica adottata nei confronti dei due parlamentari,  però è stata adottata non solo nei confronti del portale ma anche a carico di 226 internet service providers italiani, ai quali è stato ordinato di “inibire ai rispettivi utenti l’accesso all’indirizzo web www.vajont.info, ai relativi alias e ai nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo, all’indirizzo IP statico che al momento dell’esecuzione del sequestro risulta associato al predetto nome di dominio e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico che sarà associato in futuro ( interdizione alla risoluzione dell’indirizzo mediante DNS)”.

Fra i documenti destinati a scomparire dalla rete, fotografie, interviste, e rappresentazioni teatrali come quella tenuta a febbraio dai ragazzi di una delle cittadine della comunità ancora sconvolta dal ricordo del disastro, che avevano messo in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “ Chi si ricorda del Vajont?”,  basata sul film del 2001 del regista di Renzo Martinelli e sul monologo teatrale del 1997  dell’Autore Gabriele Paolini, demandando poi  allo stesso portale il compito di diffondere presso la comunità la notizia della pièce teatrale.

Sino ad oggi la magistratura aveva sempre esitato nell’imporre ai provider lo strumento dell’inibizione all’accesso  per i cittadini italiani  in occasione di un  sequestro preventivo dei portali e dei blog per diffamazione,  per i gravi rischi di lesione dei diritti costituzionali del diritto all’informazione e alla libertà di espressione e mai in precedenza, per una potenziale diffamazione, era stata adottata la misura dell’inibizione all’accesso ad un blog o ad un portale a carico di un cosi rilevante numero di internet providers.

Al di là della vicenda giudiziaria specifica,  delle responsabilità del titolare del portale che andranno accertate e  della giusta tutela spettante in quel caso agli Onorevoli Scilipoti e Paniz, va detto che il consolidamento di questa prassi appare in grado di ledere gravemente i diritti all’informazione dei cittadini italiani che potrebbero vedere scomparire dal mondo della rete interi quotidiani, blog, portali informativi,in  virtù di una o più frasi ritenute lesive dei diritti di un singolo cittadino.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on febbraio 17th, 2012 8 Comments

Moncler e la liberta’ dei cittadini di internet. Una vittoria importante di AIIP e ASSOPROVIDER di fronte al Tribunale della liberta’ di Padova

Una vittoria straordinaria.

Ho ricevuto la notizia dell’annullamento del decreto si sequestro preventivo di 493 siti internet, sollecitato a fine settembre scorso dalla Moncler al GIP di Padova, mentre sono all’estero.

Non posso commentare per esteso il provvedimento di annullamento come vorrei, ma mi limito per il momento ad un paio di considerazioni.

Si tratta di una vittoria epocale per diversi ordini di motivi:

I singoli provider o i provider associati si erano visti sempre dichiarare inammissibili i loro ricorsi in caso di ordini di inibizione emessi dai GIP di tutta italia. ( si veda per il diritto d’autore  i casi piratebay o btjunkie) o anche i casi di contrabbando di sigarette attraverso internet http://www.webmasterpoint.org/speciale/2009gen12-filtri-e-limitazioni-web-italiano.html.

O anche il caso di inibizione di siti cinesi denunciato da AIIP qualche anno fa http://www.comunicatistampa.tv/AIIP/2009/AIIP_denuncia_’I_provider_italiani_non_sono_sceriffi_della_rete’.html

Fra i provider che hanno impugnato la misura ( vincendo poi il riesame) vi sono due Associazioni di provider aderenti ad organizzazioni quali confindustria o confcommercio, AIIP e ASSOPROVIDER.

Non i singoli provider quindi, ma due Associazioni.

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad impugnare il sequestro a due Associazioni di provider.

A mio giudizio questa svolta epocale e’ analoga a quella relativa al riconoscimento del ruolo di parte nei procedimenti amministrativi, a tutela degli interessi della collettivita’,   delle Associazioni ambientaliste come Italia Nostra negli anni 70 o al riconoscimento del ruolo di parte nei procedimenti civili ed amministrativi  delle Associzioni di consumatori negli anni 80.

Per la prima volta inoltre e’ stato ritenuto illegittimo  il blocco dei cittadini verso siti esteri imposto da un decreto di un GIP  adottato tramite i provider italiani  in via preventiva ed i provider, invece di essere dichiarati gli “sceriffi del web”, si vedono assegnare un ruolo di difensori della liberta’ dei cittadini italiani.

Rimando ad ulteriori considerazioni i commenti piu’ tecnici della sentenza limitandomi a rilevare la grande professionalita’ e preparazione dei Magistrati che hanno emesso la sentenza e dell’Ufficio del Pubblico Ministero di Padova.

Quest’ultimo organo in particolare, resosi conto dell’importanza del riesame e delle questioni in gioco, ha molto  correttamente  richiesto in udienza egli stesso l’annullamento della misura disposta dal GIP di Padova, dimostrando una sensibilita’ giuridica non comune.

Il provvedimento e’ consultabile anche qui

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on novembre 5th, 2011 No Comments

Google cancella i post di un blog per sospetta diffamazione, ma è obbligata anche a cancellare i risultati dei motori di ricerca? E secondo quali norme?

 

Non mi dilungo sui fatti che hanno dato luogo al caso  di “sospetta censura” ai danni  del blog “sul romanzo” portata all’attenzione dei Media da Alessandro Gilioli , giornalista dell’Espresso, e che, in un primo momento aveva fatto pensare alla   richiesta proveniente dalla polizia postale di Ferrara  ( PM o polizia giudiziaria) di conservazione ( o cancellazione) di alcuni post presenti su di un blog presente sulla piattaforma Blogspot   di proprietà di google in virtù di un procedimento per diffamazione.

Si è poi scoperto che la richiesta dell’autorità di polizia ( e non del Pubblico Ministero) fosse di acquisire i log e i caller id associati ai post incriminati al fine, si presume, di identificare l’autore del presunto illecito.

Quindi nulla, almeno stando a quanto emerge, che ci posa far pensare ad un sequestro vero e proprio.

  Ma il caso presenta alcune anomalie che potrebbero farci comprendere  se Google sia veramente  obbligata a dare attuazione alle direttive delle autorità amministrative o giudiziarie o se ne risponde e se infine la richiesta venuta dall’autorità giudiziaria avesse potuto riguardare  solo la rimozione dei contenuti sul blog oppure anche il sequestro” o la conservazione a fini probatori dei risultati dei motori di ricerca, e se questo sia in effetti avvenuto.

 Sono due cose molto diverse e diverse ne sono le conseguenze.

Se infatti la richiesta dell’autorità giudiziaria aveva a che fare solo con i post di un blog, al di là delle considerazioni sulla libertà di opinione, che naturalmente devono essere ben tenute presente quando si sequestra qualcosa che ha a che fare con internet, e della “stranezza” sulla moltiplicazione dei casi di sequestro in casi di diffamazione su internet, va detto che l’iniziativa dell’Autorità giudiziaria ( o della polizia giudiziari) potrebbe  apparire del tutto legittima.

 Da un punto di vista procedurale e  trattandosi di un “servizio della società dell’informazione” secondo l’infelice terminologia della direttiva sul commercio elettronico, Google, non diversamente da quanto deve fare un provider in circostanze simili, ovvero quando è avvertito dalla polizia o dall’autorità giudiziaria, deve dare attuazione a quanto richiesto, e le considerazioni sulla lesività o meno della condotta verranno fatte poi all’interno del procedimento.

 La vicenda è utilmente spiegata da  Francesco Paolo Micozzi legale esperto di tematiche del diritto dell’internet, richiamato da Marco Scialdone   il quale rileva  che  Google potrebbe rispondere di una qualche forma di concorso qualora non si attivasse per rimuovere il contenuto presuntivamente diffamatorio dalla piattaforma di blog visto che l’art 16 del  decreto legislativo 70/2003, meglio conosciuto come decreto sul commercio elettronico prevede che  

 Art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni – Hosting) 

 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

 non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

  • non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

 3. L‘autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Da un punto di vista pratico, bisogna ricordare quello che è accaduto nel caso Google-Vividown laddove Google ( attraverso la sua controllata Yotube) era stata avvertita dall’associazione di tutela dei disabili e solo in un secondo momento dall’autorità giudiziaria, trovandosi poi coinvolta, suo malgrado, in un procedimento giudiziario.

 Evidentemente Google non ha nessuna intenzione di ripetere la vicenda, ed ad un semplice cenno dell’autorità giudiziaria, ha dato spontanea attuazione alla richiesta  della stessa Autorità ( o di polizia).

In verità qui sembra, stando  a quanto riportato dai Media,  che Google possa essere andata  oltre quanto richiesto dall’Autorità giudiziaria cancellando de imperio i post sul blog e generando anche conseguenze in ordine alla reperibilità dei post sui motori di ricerca.

 Fra l’altro, sembra che vicende analoghe siano già accadute in precedenza .

La vicenda quindi sembra avere  un lato oscuro che andrebbe forse analizzato in maniera approfondita.

 La richiesta dell’autorità giudiziaria infatti non sembra aver ipotizzato la cancellazione dei messaggi ed allora appare legittima e/o opportuna la cancellazione dei post dalla piattaforma o la cancellazione anche dei post dai  risultati dei motori di ricerca?

 Ed a rispondere all’Autorità Giudiziaria è stata “Google Blog” o Google come motore di ricerca, e quale rapporto c’è tra la cancellazione di alcuni post e la “sparizione” di post e blog da un motore di ricerca?

 In poche parole l’Autorità giudiziaria ha richiesto solo i file di log  o anche la rimozione dei post sul blog incriminato  ovvero magari in precedenza, ha ottenuto che venisse cancellata anche la stessa “esistenza” dei post, o magari del blog, dal mondo della rete rappresentato dalle ricerche del motore, condannando quindi i post ad un “oblio imperituro”?.

Oppure l’iniziativa di Google, non si comprende bene se in qualità di Titolare della piattaforma di blog o in quanto Titolare del motore di ricerca è stata del tutto autonoma?

 Perché se cosi fosse, allora si potrebbe porre veramente un reale problema di libertà di espressione in rete cosi come, dal punto di vista giuridico si aprono dubbi sulla necessità che Google adempia, come motore di ricerca si badi bene, e non come fornitore di piattaforme blog, a quanto previsto dal decreto sul Commercio Elettronico e sia obbligata, quantomeno dal punto di vista degli obblighi degli intermediari a dare attuazione alle richieste provenienti dall’autorità giudiziaria

 Dobbiamo infatti ricordare in Italia in modo difforme  da altri paesi europei che hanno diversamente recepito la direttiva sul commercio elettronico  il motore di ricerca, a termini di legge,  non sembrerebbe rispondere di ciò che appare nei risultati dei motori  non essendo tecnicamente ricompreso lo stesso motore nella figura di “intermediario” della società dell’informazione.

 E  ciò nonostante la Commissione Europea abbia  aperto le consultazioni per la revisione della Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e che l’attenzione si stia concentrando proprio sui  motori di ricerca per i contenuti immessi dagli utenti e per i link pubblicati nonché sulle piattaforme di aste on line.

 Ma allora forse Google allo stato attuale  potrebbe non avere l’obbligo di cancellare i risultati dei motori di ricerca e potrebbe anche consentire  in caso di cancellazione d’imperio dei post sul blog ad esempio con alcune semplici funzioni quali  ad esempio “google cache”  che tutti noi possiamo renderci conto sul motore di ricerca  di ciò che è stato detto, a maggior ragione se i post incriminati non sono presenti, come accaduto in altri casi di misteriose “sparizioni” | nella sua piattaforma blog.

 Cosi come ritengo estremamente difficile che l’Autorità giudiziaria possa disporre un sequestro di post facendoli “sparire” dai motori di ricerca interpretando in maniera estensiva le norme del codice di procedura penale sui sequestri di corrispondenza telematica anche nelle forma del sequestro  presso terzi.

 

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on ottobre 13th, 2010 No Comments

Egocrazia Versus Democrazia: a proposito della neutralità del motore di ricerca.

Arriva dalla Francia un dibattito interessante sulla neutralità della rete e sulla libertà di espressione sul web.

Nel suo saggio Egocratie versus Démocratie (éditions Fyp, in uscita il 4 ottobre), Alban Martin,  Docente al Celsa Paris IV Sorbonne, e vice président del Social media Club Paris (socialmediaclub.fr) spiega come i motori di ricerca abbiano un peso crescente nel funzionamento della democrazia.

 Lo si vede bene in Cina, dove le autorità vogliono un loro motore di ricerca.

 Il dibattito assume una notevole importanza perché il motore di ricerca Google comincia ad essere oggetto di condanne in Tribunale in Francia  per diffamazione a causa dell’indicizzazione di risultati diffamatori nei confronti di uno o più  individui.

Si tratta di comprendere quindi se gli algoritmi “segreti” utilizzati per l’indicizzazione ( anche in tempo reale con la funzione “suggest”) siano da considerare uno strumento “prezioso” di democrazia in quanto “imparziali” oppure si possa successivamente mettere in discussione questi risultati se tali risultati possano determinare danni a soggetti incolpevoli.

In attesa di trovare risposte a questo arduo interrogativo buona lettura!

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on settembre 30th, 2010 No Comments

Google, ( un po’ tardi?) decide di avviare un “«Protocollo per la segnalazione e la cooperazione» degli abusi su internet dopo la sentenza di primo grado Yotube-Vividown.

Una notizia curiosa riportata da una testata on line e ripresa da uno dei blogger più attivi in rete, Stefano Quintarelli, ha suscitato in me un certo interesse.

Si tratta della predisposizione e sigla , da parte di Google-Youtube, di un protocollo di intesa per la segnalazione di contenuti sconvenienti, a favore dell’Associazione  di tutela dei disabili Vividown.

La vicenda si inserisce marginalmente ( almeno cosi sembra) nel noto procedimento Google-Vividown, che aveva portato alla condanna in Italia  di alcuni manager del colosso statunitense, a causa  dell’inserimento su Youtube, di un video “dileggiatorio”  di uno studente disabile da parte di alcuni compagni di scuola.

In attesa del processo d’appello per i suoi tre manager condannati in primo grado per la vicenda del minorenne autistico “maltrattato”  da compagni “bulli” su Youtube, Google vara un «Protocollo per la segnalazione e la cooperazione» degli abusi su internet, a tutela degli utenti più deboli in rete.

Fra i beneficiari dell’intesa vi è , è l’associazione Vividown, cui apparteneva la vittima dei fatti – avvenuti a Torino nel 2006 – e che, anche grazie a questi sviluppi, è nel frattempo uscita dal processo.

Orbene si diceva che a pensare male si fa peccato ma a volte ci si azzecca, e sarà la deformazione del giurista, ma non capisco perché Google abbia deciso di introdurre questa importante innovazione solo dopo la condanna di primo grado, eppure i fatti risalgono al 2006 e la stessa Google avrebbe avuto tutto il tempo di stringere quest’accordo prima, e non dopo la sentenza di primo grado, e perlopiù in pendenza del procedimento d’appello che, si suppone, dovrà valutare varie cose, tra le quali anche il comportamento degli imputati prima e durante il processo.

Inoltre la stessa procedura utilizzata per realizzare questa “corsia” preferenziale mi appare alquanto anomala, innanzitutto perché l’associazione torinese, stando a quanto riportato dagli organi di stampa, ha la facoltà di contattare altre associazioni italiane in difesa di disabili e, previa comunicazione a Google, consentire loro l’utilizzo della procedura privilegiata, diventando così “arbitro” e giudice di eventuali Associazioni che desiderino “accreditarsi” come utenti privilegiati.

Una sorta, insomma, di “Albo Associazioni” riconosciute, in grado, si suppone, di evitare preventivamente l’insorgere di contenziosi mediante la segnalazione preventiva.

Molto nobile l’intento ma mi domando il perché tale procedura non possa essere adottata da un privato cittadino, nonché da un’altra Associazione che, magari, non è stata segnalata da nessuno e perché per segnalare eventuali abusi un cittadino debba essere un trusted user/flagger (utente/segnalatore privilegiato).

La presenza di profili di “segnalatori” autorizzati, o privilegiati che dir si voglia penso mal si concili con il diritto di tutti noi a veder cancellato qualcosa che ci “diffama” o che è stato carpito senza il nostro consenso senza doverci rivolgere a utenti privilegiati, e ciò a maggior ragione quando tale annuncio viene fatto “a mezzo stampa” ed  in presenza di un procedimento d’appello instaurato, che verterà proprio sulla responsabilità dei titolari del sito.

La difficoltà di far valere i diritti di un privato cittadino nei confronti del motore di ricerca penso sia nota così come la difficoltà di poter rintracciare un “contatto” in caso di disconnessioni “indesiderate” da facebook o da altri social network, una prassi di gran moda ultimamente.

Sarebbe stato utile, al contrario, e lontano da ogni procedimento pendente, istituire un punto di raccordo “stabile” a difesa del cittadino che ritiene di essere stato “leso” dall’uso del motore di ricerca o del portale di filmati.

I diritti digitali dovrebbero ( forse)  essere garantiti a tutti e in ogni tempo e non solo in occasione di un “tormentato” iter giudiziario

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on settembre 27th, 2010 1 Comment

Blog qui…Blog Là…tribunali cosi vicini ma in realtà cosi lontani nell’ interpretare la legge sulla stampa.

 I giudici italiani evidentemente la pensano in maniera diametralmente opposta sui blog, anche se lavorano in uffici giudiziari contigui dal punto di vista geografico. Non si è ancora spento l’eco suscitato da un “illuminato” ( almeno cosi sembrava n.d.r) provvedimento di inizio estate del Giudice dell’Udienza Preliminare di Como Nicoletta Cremona, che, su istanza dello stesso Pubblico Ministero che aveva sequestrato il portale www.nadirpress.net, aveva poi disposto il dissequestro della stessa testata sul presupposto che quest’ultima, anche se equiparata alla stampa vera e propria, non potesse comunque essere sequestrata come stampa clandestina e non avesse comunque l’obbligo di registrazione in tribunale , che arriva una notizia dal “sapore” completamente opposto aggravata dalla circostanza che il provvedimento del Giudice di Milano, che qui si commenta, è stato emesso negli stessi giorni di quello di Como,e a non più di 50 kilometri l’uno dall’altro.   Il tribunale del riesame di Milano e precisamente la XI sezione penale, con ordinanza del 21 giugno ha confermato il provvedimento di sequestro deciso dal Gip nei confronti di un articolo pubblicato su un sito di informazione politica. Il Tribunale in sostanza ha stabilito che può essere emesso il sequestro di un sito che non è stato registrato e non ne è stato indicato il direttore responsabile. Secondo il Tribunale, in particolare le garanzie attribuite dalla legge alle pubblicazioni tradizionali possono essere applicate al mondo del web solo se sono state adempiute alcune prescrizioni a tutela della collettività come la registrazione (che prevede, tra l’altro, l’indicazione del nome e del domicilio del direttore responsabile). Un adempimento che consente, per esempio, l’identificazione preventiva dei responsabili del prodotto editoriale, garantendo in questo tutta la collettività dei lettori. L’identificazione preventiva -si badi bene- , vorrebbe anche dire responsabilità per il titolare del blog, il quale si presume, dovrà rispondere anche di ciò che scrivono i commentatori del blog, cosi come avviene anche nel mondo tradizionale. E che succede se il blogger non si è registrato e non ha nominato un direttore responsabile? Niente paura, -afferma il Tribunale-, il Blogger lo può fare perché, in base all’articolo 1 della nota legge n. 62/2001, l’ obbligo di registrazione è previsto solo nel caso l’editore intenda ottenere le sovvenzioni previste per il settore e disciplinate dalla medesima legge. Però, e qui viene il bello, la Corte afferma che è compito del Giudice valutare caso per caso se le disposizioni che riguardano la stampa si possono estendere anche alle pubblicazioni online come un blog. In pratica sarà il Giudice a decidere se il Blog assomiglia più a un Diario o a un Giornale, con il risultato che se un sito gli apparirà come un Diario pur essendo tenuto ad esempio da un giornalista ne disporrà senz’altro il sequestro “ordinario” e non quello più protetto della legge sulla stampa . Il Giudice di Milano in pratica “interpreta” liberamente la Sentenza della Cassazione che era intervenuta nei primi mesi del 2009, sulla vicenda dell’equiparazione di un forum ( o di un blog) ad un organo di stampa.  Nella fattispecie si trattava di una discussione e conseguente sequestro dei post in un forum gestito dall’ADUC, che invocava le guarentigie previste dalla legge sulla stampa in quanto i siti, i forum, i blog, i gruppi di discussione, dovevano ritenersi “protetti” dalla stessa legge sulla stampa. Secondo quest’ultima norma la possibilità del sequestro preventivo sussiste, per la stampa, solo in casi di pubblicazioni oscene o offensive della “pubblica decenza” nonché di pubblicazioni che costituiscono apologia del fascismo. La Cassazione aveva invece stabilito che ciò non può avvenire, poiché le discussioni in rete non possono essere considerate stampa, bensì devono essere considerate alla stregua di una bacheca online. Il Giudice di Milano quindi, pur richiamando la sentenza della Cassazione, che aveva escluso per i blog lì’applicazione della legge sulla stampa, ritiene invece che sia lui stesso a poter decidere quando il blog sia stampa e quando no disponendo che, anche in presenza di un blog che può avere le caratteristiche di un articolo di stampa ( o , come nel caso di specie, un organo di informazione politica) , comunque possa essere disposto il sequestro “ordinario”. E’ prevedibile che la sentenza susciterà molte discussioni per l’ampio ruolo che il Giudice si è riservato nel decidere la natura dei prodotti editoriali on line e per la possibile “ondata” di sequestri che potranno nascere dall’applicazione della stessa sentenza nonchè sul penetrante controllo che i Giudici potranno avere sui siti di informazione politica. di Fulvio Sarzana di S.Ippolito www.fulviosarzana.it

Published by Fulvio Sarzana on settembre 16th, 2010 2 Comments

Inviatospeciale.com: facebook e lo “strano” diritto di sospensione degli account

Facebook, si sa, costituisce oggi lo strumento più rapido e più efficace per lanciare campagne di opinione, scambiare opinioni in rete e condividere idee. Ma è anche espressione di una società commerciale che prende decisioni in grado di influenzare in maniera determinante la libertà di espressione in rete.

L’ultima vicenda, tra le più eclatanti, presenta caratteristiche alquanto singolari, e, come vedremo, in grado di avere conseguenze molto gravi sulla libertà di espressione in rete.

E’ accaduto che alcune organizzazioni per le libertà ed i diritti civili abbiano aperto alcune pagine (ad esempio, quella consultabile al link visibile qui)  per sensibilizzare l’opinione pubblica “telematica” sulla possibile modificazione dell’attuale legge elettorale, chiamata in diverse maniere, non tutte entusiastiche.

L’evidente successo dell’iniziativa deve aver avuto alcuni risvolti negativi sulla violazione di qualche comma delle condizioni di uso previste dal social network americano per la fruizione della piattaforma da parte degli amministratori delle pagine. I quali si sono visti, senza preavviso (come di consueto quando accadono queste vicende) e senza spiegazioni, privare della possibilità di amministrare correttamente la pagina. Benché nelle condizioni d’uso, si badi bene, non vi siano regole precise su questo punto specifico.

Fin qui, a prescindere all’opportunità di privare una spontanea associazione di cittadini del diritto di esprimere la propria opinione su una legge italiana, nulla di nuovo o di non conosciuto già nel passato, ma il caso in questione presenta alcune possibili conseguenze molto gravi dal punto di vista del diritto.

Innanzitutto, analizzando le modalità di sospensione dell’account ci si accorge di un fatto alquanto anomalo: gli organizzatori non sono infatti più in grado di pubblicare messaggi in bacheca e quindi, si presume, non possono nemmeno moderare gli interventi di coloro che lasciano i messaggi in bacheca.

La situazione, che ricorda da vicino gli exploit di radio Radicale degli anni ottanta, o più di recente i ‘microfoni aperti’ delle radio leghiste, nasconde una vera e propria insidia in quanto può accadere che gli organizzatori che non sono più in grado di controllare quanto avviene sulla propria bacheca possono essere chiamati a rispondere di gravi reati qualora i frequentatori della pagina (che è attiva e funzionante) – tra i quali si può nascondere anche un malintenzionato – decidano di scrivere commenti di incitamento all’odio razziale, all’apologia ed alla istigazione di reati per i quali sia necessario l’intervento delle Autorità.  continua su Inviatospeciale.com

Published by Fulvio Sarzana on settembre 15th, 2010 No Comments