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Libertà di stampa, il rapporto 2013 di Reporters Sans Frontieres.

Come ogni anno “Reporter Sans Frontieres”, l’organizzazione non governativa internazionale che agisce da 25 anni in difesa della libertà di stampa in tutto il mondo, stila  la classifica dei Paesi con  il maggiore ( o minore) grado di libertà di stampa.

La classifica sulla libertà di stampa misura ogni anno il livello dell’indipendenza dell’ informazione in 179 Paesi, e riflette il grado di autonomia di cui godono giornalisti, agenzie di stampa e cybercittadini in ognuno di questi Stati, e le azioni intraprese dalle autorità per farne rispettare i parametri minimi.

Dopo la cosiddetta Primavera Araba e gli altri movimenti di protesta che hanno causato molti “saliscendi” nella classifica dello scorso anno, la classifica della libertà di stampa 2013 di “Reporter Sans Frontieres” segna – secondo la stessa Ngo –  un “ritorno alla normalità”. Normalità per così dire, viste anche le recenti involuzioni, politiche ma anche informative, dei Paesi che avevano innescato, fra tante speranze, le primavere arabe, primo fra tutti l’Egitto.

L’Italia appare in questa lista in posizione stazionaria, e pur recuperando qualche punto nella classifica mondiale, si caratterizza ancora per quelli che vengono definiti tentativi di introdurre “leggi bavaglio”. A proposito dell’Italia infatti  il rapporto afferma che “la cattiva legislazione osservata nel 2011 è proseguita, soprattutto in Italia (57, +4), dove la diffamazione deve ancora essere depenalizzata e le istituzioni ripropongono pericolosamente “leggi bavaglio”.

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Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on gennaio 30th, 2013 No Comments

Cartellopoli: paga chi denuncia. Blogger condannato a 9 mesi per istigazione a delinquere

Un blogger mette in rete le foto dei manifesti abusivi e viene condannato a nove mesi per istigazione a delinquere.

Condannato per aver denunciato l’illegalità. Il blogger non è #Sallusti, quindi #napolitano non interverrà.

#Cartellopoli.

Articolo di Carlo di Foggia sul Fatto Quotidiano di sabato 12 gennaio 2012, p. 17

Foto a pagina intera

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on gennaio 12th, 2013 No Comments

DDL sallusti. Cosa rischia Sallusti (e cosa non rischia Farina). Il perchè di una norma incostituzionale.

Una legge cosi “brutta” (e destinata ad essere probabilmente cassata dalla Corte Costituzionale) non si vedeva dall’approvazione delle legge 40 sulla procreazione assistita. Norma che, come è noto, è stata demolita pezzo per pezzo dalla Corte Costituzionale.

La Salva Sallusti, tenuta in vita da un accanimento terapeutico dai parlamentari, che vanno avanti solo per non dire “ci siamo sbagliati, scusate tanto”, avrebbe bisogno al più del testamento biologico.

Non quello che il Parlamento, in seduta terminale, emulando i precedenti consessi con la non rimpianta legge 40 si accinge ad approvare con un blitz, tipico atto delle democrazie morenti, ma quello che certifichi, al di là dei contenuti, la sua prematura scomparsa. Sgomberiamo il campo da equivoci: la norma cosi formulata appare probabilmente viziata dai crismi dell’incostituzionalità.

Da un lato infatti la figura del giornalista semplice rispetto al giornalista direttore verrebbe ad essere punita in caso di diffamazione con il carcere, mentre la diffamazione (per omesso controllo) del direttore con una pena pecuniaria.

Ad oggi il direttore viene punito con una sanzione penale diminuita, ma sempre commisurata all’attività giornalistica, in quanto il direttore, di solito è un giornalista, tranne nei casi di una pubblicazione organo di un partito, o movimento politico, o organizzazione sindacale (art. 47 legge 69/1963); – oppure una rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico (art. 28 L.69/63).

La norma presenterebbe, a mio giudizio, evidenti violazione dell’art. 3 Cost e dell’art. 27 Cost., in quanto fra le altre conseguenze sottrarrebbe al giudice la possibilità di valutare la gravità dell’azione del direttore responsabile quando, nella valutazione dell’attività diffamatoria, lo stesso giudice ha invece la possibilità di applicare due differenti sanzioni al giornalista autore dell’illecito.

C’è un precedente dichiarato incostituzionale dal giudice delle Leggi, peraltro, ed è quello del falso ideologico nella presentazione delle firme in occasioni di competizioni elettorali, che, declassato ad ammenda da una leggina dello Stato, venne poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale.

 Un’ultima notazione, in questa commedia degli equivoci da seconda repubblica, la merita Renato Farina, l’autore dell’articolo incriminato, che si autodenuncia per “salvare” Sallusti, dopo essersi accorto il giorno in passaggio in giudicato della sentenza, di essere stato lui l’autore dell’illecito.

conqinua su Il Fatto Quotidiano

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on novembre 21st, 2012 No Comments

Internet, ora tocca a Indymedia l’oscuramento per diffamazione

 Il Giudice delle indagini preliminari di Milano, su richiesta della locale procura, ha disposto il 24 maggio scorso il sequestro preventivo delle pagine web del network di informazione indipendente Indymedia.

Si tratta in particolare di pagine tratte dalle sezioni Piemonte e Toscana del network.

L’ordine di oscuramento delle pagine web, è stato trasmesso il 13 giugno a tutti i provider italiani perché disponessero l’inibizione all’accesso ai cittadini italiani, dal momento che i server del network sono residenti all’estero.

La ragione dell’ordine di inibizione risiede nella presenza di quattro articoli di stampa ritenuti diffamatori da una società multinazionale che aveva sporto querela contro il network.

Un articolista anonimo, come prassi del network, aveva riportato, “abilmente decontestualizzandolo” afferma il Gip, “un passaggio di una riservata relazione di un manager della XXXXXX addetto al mercato ucraino – si afferma, in buona sostanza, che la medesima XXXXXXX non avrebbe alcuna remora a fare affari con soggetti di diretta o indiretta caratura mafiosa, tant’è che il relativo titolo è Mafioso è bello”.

L’articolista peraltro è stato identificato ancorché scrivesse sotto uno pseudonimo.

L’inibizione viene disposta in virtù di indagini per diffamazione a mezzo stampa perché – a detta del Gip “la querelante viene descritta, in estrema sintesi, come una società la cui politica aziendale è stabilmente caratterizzata dall’abituale ricorso a scorrette pratiche commerciali, spesso sconfinanti nei reati di corruzione, turbativa d’asta e illegale intercettazione di comunicazioni e conversazioni”.

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Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on giugno 13th, 2012 1 Comment

Il Caso: Il GiP di Belluno ordina la chiusura preventiva dell’intero portale dedicato alla strage del Vajont, costata la vita nel 1963 a 1910 persone, per una frase ritenuta offensiva della reputazione degli On. Domenico Scilipoti e Maurizio Paniz, e ordina a 226 Provider italiani di impedire ai cittadini italiani di aver accesso al portale.

 

 

 

 

 

 

 Il Giudice delle indagini preliminari di Belluno ordina la chiusura preventiva del’intero  portale dedicato alla strage del Vajont, costata la vita nel 1963 a 1910 persone, per una frase ritenuta offensiva della reputazione degli  On. Domenico  Scilipoti e Maurizio  Paniz,  e ordina a 226 Provider italiani di impedire ai cittadini italiani di aver accesso al portale.

 Una metafora alpina di poche parole è costata cara ad un bellunese titolare del portale informatico dedicato all’approfondimento sulla strage del Vajont, Vajont.info.

Il Giudice delle indagini preliminari di Belluno, su richiesta della locale Procura, ha infatti disposto il sequestro preventivo del’intero portale www.Vajont.info, il sito web  che raccontava, con immagini ed articoli,  la storia della strage conseguente al crollo della diga del Vajont del 1963, costata a tutt’oggi 1910 vittime.

La misura richiesta dalla Procura e disposta dal GIP, in virtù di una frase sarcastica adottata nei confronti dei due parlamentari,  però è stata adottata non solo nei confronti del portale ma anche a carico di 226 internet service providers italiani, ai quali è stato ordinato di “inibire ai rispettivi utenti l’accesso all’indirizzo web www.vajont.info, ai relativi alias e ai nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo, all’indirizzo IP statico che al momento dell’esecuzione del sequestro risulta associato al predetto nome di dominio e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico che sarà associato in futuro ( interdizione alla risoluzione dell’indirizzo mediante DNS)”.

Fra i documenti destinati a scomparire dalla rete, fotografie, interviste, e rappresentazioni teatrali come quella tenuta a febbraio dai ragazzi di una delle cittadine della comunità ancora sconvolta dal ricordo del disastro, che avevano messo in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “ Chi si ricorda del Vajont?”,  basata sul film del 2001 del regista di Renzo Martinelli e sul monologo teatrale del 1997  dell’Autore Gabriele Paolini, demandando poi  allo stesso portale il compito di diffondere presso la comunità la notizia della pièce teatrale.

Sino ad oggi la magistratura aveva sempre esitato nell’imporre ai provider lo strumento dell’inibizione all’accesso  per i cittadini italiani  in occasione di un  sequestro preventivo dei portali e dei blog per diffamazione,  per i gravi rischi di lesione dei diritti costituzionali del diritto all’informazione e alla libertà di espressione e mai in precedenza, per una potenziale diffamazione, era stata adottata la misura dell’inibizione all’accesso ad un blog o ad un portale a carico di un cosi rilevante numero di internet providers.

Al di là della vicenda giudiziaria specifica,  delle responsabilità del titolare del portale che andranno accertate e  della giusta tutela spettante in quel caso agli Onorevoli Scilipoti e Paniz, va detto che il consolidamento di questa prassi appare in grado di ledere gravemente i diritti all’informazione dei cittadini italiani che potrebbero vedere scomparire dal mondo della rete interi quotidiani, blog, portali informativi,in  virtù di una o più frasi ritenute lesive dei diritti di un singolo cittadino.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on febbraio 17th, 2012 8 Comments

Moncler e la liberta’ dei cittadini di internet. Una vittoria importante di AIIP e ASSOPROVIDER di fronte al Tribunale della liberta’ di Padova

Una vittoria straordinaria.

Ho ricevuto la notizia dell’annullamento del decreto si sequestro preventivo di 493 siti internet, sollecitato a fine settembre scorso dalla Moncler al GIP di Padova, mentre sono all’estero.

Non posso commentare per esteso il provvedimento di annullamento come vorrei, ma mi limito per il momento ad un paio di considerazioni.

Si tratta di una vittoria epocale per diversi ordini di motivi:

I singoli provider o i provider associati si erano visti sempre dichiarare inammissibili i loro ricorsi in caso di ordini di inibizione emessi dai GIP di tutta italia. ( si veda per il diritto d’autore  i casi piratebay o btjunkie) o anche i casi di contrabbando di sigarette attraverso internet http://www.webmasterpoint.org/speciale/2009gen12-filtri-e-limitazioni-web-italiano.html.

O anche il caso di inibizione di siti cinesi denunciato da AIIP qualche anno fa http://www.comunicatistampa.tv/AIIP/2009/AIIP_denuncia_’I_provider_italiani_non_sono_sceriffi_della_rete’.html

Fra i provider che hanno impugnato la misura ( vincendo poi il riesame) vi sono due Associazioni di provider aderenti ad organizzazioni quali confindustria o confcommercio, AIIP e ASSOPROVIDER.

Non i singoli provider quindi, ma due Associazioni.

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad impugnare il sequestro a due Associazioni di provider.

A mio giudizio questa svolta epocale e’ analoga a quella relativa al riconoscimento del ruolo di parte nei procedimenti amministrativi, a tutela degli interessi della collettivita’,   delle Associazioni ambientaliste come Italia Nostra negli anni 70 o al riconoscimento del ruolo di parte nei procedimenti civili ed amministrativi  delle Associzioni di consumatori negli anni 80.

Per la prima volta inoltre e’ stato ritenuto illegittimo  il blocco dei cittadini verso siti esteri imposto da un decreto di un GIP  adottato tramite i provider italiani  in via preventiva ed i provider, invece di essere dichiarati gli “sceriffi del web”, si vedono assegnare un ruolo di difensori della liberta’ dei cittadini italiani.

Rimando ad ulteriori considerazioni i commenti piu’ tecnici della sentenza limitandomi a rilevare la grande professionalita’ e preparazione dei Magistrati che hanno emesso la sentenza e dell’Ufficio del Pubblico Ministero di Padova.

Quest’ultimo organo in particolare, resosi conto dell’importanza del riesame e delle questioni in gioco, ha molto  correttamente  richiesto in udienza egli stesso l’annullamento della misura disposta dal GIP di Padova, dimostrando una sensibilita’ giuridica non comune.

Il provvedimento e’ consultabile anche qui

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on novembre 5th, 2011 No Comments

Google cancella i post di un blog per sospetta diffamazione, ma è obbligata anche a cancellare i risultati dei motori di ricerca? E secondo quali norme?

 

Non mi dilungo sui fatti che hanno dato luogo al caso  di “sospetta censura” ai danni  del blog “sul romanzo” portata all’attenzione dei Media da Alessandro Gilioli , giornalista dell’Espresso, e che, in un primo momento aveva fatto pensare alla   richiesta proveniente dalla polizia postale di Ferrara  ( PM o polizia giudiziaria) di conservazione ( o cancellazione) di alcuni post presenti su di un blog presente sulla piattaforma Blogspot   di proprietà di google in virtù di un procedimento per diffamazione.

Si è poi scoperto che la richiesta dell’autorità di polizia ( e non del Pubblico Ministero) fosse di acquisire i log e i caller id associati ai post incriminati al fine, si presume, di identificare l’autore del presunto illecito.

Quindi nulla, almeno stando a quanto emerge, che ci posa far pensare ad un sequestro vero e proprio.

  Ma il caso presenta alcune anomalie che potrebbero farci comprendere  se Google sia veramente  obbligata a dare attuazione alle direttive delle autorità amministrative o giudiziarie o se ne risponde e se infine la richiesta venuta dall’autorità giudiziaria avesse potuto riguardare  solo la rimozione dei contenuti sul blog oppure anche il sequestro” o la conservazione a fini probatori dei risultati dei motori di ricerca, e se questo sia in effetti avvenuto.

 Sono due cose molto diverse e diverse ne sono le conseguenze.

Se infatti la richiesta dell’autorità giudiziaria aveva a che fare solo con i post di un blog, al di là delle considerazioni sulla libertà di opinione, che naturalmente devono essere ben tenute presente quando si sequestra qualcosa che ha a che fare con internet, e della “stranezza” sulla moltiplicazione dei casi di sequestro in casi di diffamazione su internet, va detto che l’iniziativa dell’Autorità giudiziaria ( o della polizia giudiziari) potrebbe  apparire del tutto legittima.

 Da un punto di vista procedurale e  trattandosi di un “servizio della società dell’informazione” secondo l’infelice terminologia della direttiva sul commercio elettronico, Google, non diversamente da quanto deve fare un provider in circostanze simili, ovvero quando è avvertito dalla polizia o dall’autorità giudiziaria, deve dare attuazione a quanto richiesto, e le considerazioni sulla lesività o meno della condotta verranno fatte poi all’interno del procedimento.

 La vicenda è utilmente spiegata da  Francesco Paolo Micozzi legale esperto di tematiche del diritto dell’internet, richiamato da Marco Scialdone   il quale rileva  che  Google potrebbe rispondere di una qualche forma di concorso qualora non si attivasse per rimuovere il contenuto presuntivamente diffamatorio dalla piattaforma di blog visto che l’art 16 del  decreto legislativo 70/2003, meglio conosciuto come decreto sul commercio elettronico prevede che  

 Art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni – Hosting) 

 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

 non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

  • non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

 3. L‘autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Da un punto di vista pratico, bisogna ricordare quello che è accaduto nel caso Google-Vividown laddove Google ( attraverso la sua controllata Yotube) era stata avvertita dall’associazione di tutela dei disabili e solo in un secondo momento dall’autorità giudiziaria, trovandosi poi coinvolta, suo malgrado, in un procedimento giudiziario.

 Evidentemente Google non ha nessuna intenzione di ripetere la vicenda, ed ad un semplice cenno dell’autorità giudiziaria, ha dato spontanea attuazione alla richiesta  della stessa Autorità ( o di polizia).

In verità qui sembra, stando  a quanto riportato dai Media,  che Google possa essere andata  oltre quanto richiesto dall’Autorità giudiziaria cancellando de imperio i post sul blog e generando anche conseguenze in ordine alla reperibilità dei post sui motori di ricerca.

 Fra l’altro, sembra che vicende analoghe siano già accadute in precedenza .

La vicenda quindi sembra avere  un lato oscuro che andrebbe forse analizzato in maniera approfondita.

 La richiesta dell’autorità giudiziaria infatti non sembra aver ipotizzato la cancellazione dei messaggi ed allora appare legittima e/o opportuna la cancellazione dei post dalla piattaforma o la cancellazione anche dei post dai  risultati dei motori di ricerca?

 Ed a rispondere all’Autorità Giudiziaria è stata “Google Blog” o Google come motore di ricerca, e quale rapporto c’è tra la cancellazione di alcuni post e la “sparizione” di post e blog da un motore di ricerca?

 In poche parole l’Autorità giudiziaria ha richiesto solo i file di log  o anche la rimozione dei post sul blog incriminato  ovvero magari in precedenza, ha ottenuto che venisse cancellata anche la stessa “esistenza” dei post, o magari del blog, dal mondo della rete rappresentato dalle ricerche del motore, condannando quindi i post ad un “oblio imperituro”?.

Oppure l’iniziativa di Google, non si comprende bene se in qualità di Titolare della piattaforma di blog o in quanto Titolare del motore di ricerca è stata del tutto autonoma?

 Perché se cosi fosse, allora si potrebbe porre veramente un reale problema di libertà di espressione in rete cosi come, dal punto di vista giuridico si aprono dubbi sulla necessità che Google adempia, come motore di ricerca si badi bene, e non come fornitore di piattaforme blog, a quanto previsto dal decreto sul Commercio Elettronico e sia obbligata, quantomeno dal punto di vista degli obblighi degli intermediari a dare attuazione alle richieste provenienti dall’autorità giudiziaria

 Dobbiamo infatti ricordare in Italia in modo difforme  da altri paesi europei che hanno diversamente recepito la direttiva sul commercio elettronico  il motore di ricerca, a termini di legge,  non sembrerebbe rispondere di ciò che appare nei risultati dei motori  non essendo tecnicamente ricompreso lo stesso motore nella figura di “intermediario” della società dell’informazione.

 E  ciò nonostante la Commissione Europea abbia  aperto le consultazioni per la revisione della Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e che l’attenzione si stia concentrando proprio sui  motori di ricerca per i contenuti immessi dagli utenti e per i link pubblicati nonché sulle piattaforme di aste on line.

 Ma allora forse Google allo stato attuale  potrebbe non avere l’obbligo di cancellare i risultati dei motori di ricerca e potrebbe anche consentire  in caso di cancellazione d’imperio dei post sul blog ad esempio con alcune semplici funzioni quali  ad esempio “google cache”  che tutti noi possiamo renderci conto sul motore di ricerca  di ciò che è stato detto, a maggior ragione se i post incriminati non sono presenti, come accaduto in altri casi di misteriose “sparizioni” | nella sua piattaforma blog.

 Cosi come ritengo estremamente difficile che l’Autorità giudiziaria possa disporre un sequestro di post facendoli “sparire” dai motori di ricerca interpretando in maniera estensiva le norme del codice di procedura penale sui sequestri di corrispondenza telematica anche nelle forma del sequestro  presso terzi.

 

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on ottobre 13th, 2010 No Comments