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Cassazione e Diritto all’oblio: l’opinione di fulvio sarzana e ruben razzante su Famiglia Cristiana

Il diritto all’oblìo torna prepotentemente alla ribalta dopo la sentenza della Cassazione  n. 5525/2012 della Terza sezione civile.

 la Corte ha  stabilito che se una notizia di cronaca è collocata nell’archivio storico della testata e resa disponibile tramite l’intervento dei motori di ricerca, allora il «titolare dell’organo di informazione» deve provvedere a curarne anche la messa a disposizione della contestualizzazione e aggiornamento.

Non si tratta in realtà di una sentenza del tutto nuova, a mio giudizio, atteso che la Cassazione era già intervenuta in un caso analogo qualche tempo fa, stabilendo appunto il principio dell’obbligo di aggiornamento degli archivi delle testate ( e non dell’intervento diretto per la rimozione presso i motori di ricerca che, mi sembra sia stato escluso anche in questo caso).

Lo stesso garante privacy, che in questo specifico caso avrebbe rigettato il ricorso di colui che richiedeva la cancellazione ( stando a quanto riportano le notizie di stampa), ha in genere riconosciuto ( famoso il caso della RAI e della trasmissione “un giorno in pretura del 2005) il diritto all’oblio.

Il tema pone delicati problemi di equilibrio tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, ma è un fatto che l’Unione Europea, attraverso il commissario Viviane Reding, ha posto il problema del riconoscimento del diritto all’oblio all’interno del nuovo plesso regolamentare sul diritto alla privacy attualmente in discussione anche in Italia, escludendone però ( almeno in via di principio) i dati giudiziari.

L’ultimo Consiglio dei Ministri ha infatti discusso in via preliminare il recepimento della nuova direttiva privacy che contiene, come si è già detto anche un richiamo al diritto all’oblio, da valutare però ( secondo la UE)  in sede nazionale all’atto del recepimento della direttiva.

Il tema è tra i più controversi in rete e registra posizioni molto differenti, anche all’interno degli schieramenti che più si contraddistinguono per la difesa dei diritti fondamentali sulla rete.

Il settimanale Famiglia Cristina  ha chiesto al sottoscritto e a Ruben Razzante, professore all’Università di Milano, un opinione ( non direttamente correlata alla sentenza della Cassazione).

Buona lettura.

http://www.lidis.it/sarzanafile/famiglia_cristiana_29-03-2012.pdf

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on aprile 7th, 2012 No Comments

Chi vuole cancellare il Web. Il diritto all’Oblìo

Alessandro Longo in un pezzo su L’Espresso di questa settimana disponibile anche sul web  mi ha intervistato sullo scottante tema del “Diritto all’oblio” in internet.

Il sottopancia dell’articolo è ” Lo chiamano ‘diritto all’oblio’. Ma rischia di diventare l’alibi con cui i politici vogliono eliminare dalla Rete il loro passato imbarazzante: una condanna penale, una scemenza detta anni prima. E hanno già pronta una legge apposta”.

L’articolo affronta punti di vista diversi da una prospettiva “neutrale”  e racconta anche casi pratici.

qui l’articolo de L’Espresso

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on aprile 27th, 2011 No Comments

Alda Merini e il diritto all’oblìo.

In tema di diritto all’oblio non ho le granitiche certezze di molti miei colleghi, fautori di un diritto all’ informazione pura e semplice e della necessità di un  controllo “spasmodico” delle notizie presenti su internet da parte di chiunque e per sempre.

Non ho ad esempio le certezze che hanno da un lato coloro che gestiscono i motori di ricerca  e che vedono con grande apprensione l’affermazione del diritto all’oblio che obbligherebbe gli stessi soggetti a dover porre estrema attenzione ( e personale aziendale) alle richieste di cancellazione provenienti da chi ritiene leso il proprio ( o quello dei propri congiunti) diritto alla riservatezza.

Mi rendo anche conto di avere una posizione “eretica” in materia eppure non riesco ancora a ritenere del tutto conforme al nostro ordinamento costituzionale un provvedimento come quello  del Tribunale Civile di Bologna – Sezione Specializzata Industriale Civile, Dott. Maurizio Atzori, del 17 marzo 2011 http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=3013 che, in relazione a notizie confidenziali sulla grande poetessa Alda Merini  apparse in un libro postumo e contestate dagli eredi di quest’ultima avrebbe sentenziato  “Va però precisato che la irrintracciabilità di inediti nel libro di Mastrosimone, non esaurisce le problematiche del rapporto tra diritto di informazione e riservatezza, in considerazione del riconoscimento del diritto all’oblio e cioè del diritto a vedere non più pubblicate notizie già note. In questo caso, però, ad un anno soltanto dalla morte di un personaggio assai noto nel panorama culturale contemporaneo (si rifletta al fatto che più volte è stata proposta la sua candidatura al Nobel per la letteratura) non vi è dubbio che sussista ancora l’interesse a che notizie, appartenenti alla sfera privata, siano comunque conosciute e nuovamente diffuse.”

on ritengo conforme al dettato costituzionale l’assoluta conoscibilità di ogni elemento della vita di soggetti deceduti che non abbia fra l’altro alcuna attinenza con informazioni di carattere giudiziario né ritengo che un diritto onnicomprensivo all’informazione debba fornire al pubblico telematico e non  tutto ciò di cui è “vorace”, lasciando insoluti i dubbi sul controllo delle fonti o sull’opportunità di dare in pasto  al pubblico qualsiasi elemento della vita di un soggetto ancorchè celebre.

Sarebbe forse il momento di avviare una riflessione pacata sul contemperamento tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione dei cittadini sulla rete internet cercando anche di fornire un’ informazione corretta su quello che è veramente il diritto all’oblìo non cedendo alle  tentazioni semplificatorie in cui sembrano cadere anche fonti generalmente  equilibrate quali wikipedia, secondo qui fra l’altro Il diritto all’oblio è una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità di precedenti pregiudizievoli, per tali intendendosi propriamente i precedenti giudiziari di una persona. In base a questo principio, non è legittimo diffondere dati circa condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca”.

La definizione di wikipedia non corrisponde a ciò che tradizionalmente si intende come diritto all’oblio e ritengo  che affermare anche in giudizio il diritto di tutti noi a riconoscerci “custodi” del nostro privato possa essere un esercizio di umiltà spirituale e un omaggio postumo, questo si da ricordare, ad una persona meravigliosamente “folle” quale era Alda Merini.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on marzo 22nd, 2011 No Comments

Chi sei? INTERNET lo sa. Brevi appunti sulle informazioni personali inimmaginabili che è possibile trovare in rete.

 Alessandro Longo ha scritto un vivace articolo su L’Espresso di questa settimana, a pag. 142,   affrontando il tema delle indagini su internet per risalire all’identità di una persona.

Ha quindi deciso di intervistarmi sui casi pratici che mi sono capitati in questi anni, ed io  gli ho raccontato qualche ( non tutti, ovviamente ;) ) piccolo segreto per “ritrovare” nomi, persone, siti ed altre informazioni  che sembravano non aver lasciato alcuna traccia.

Fra le altre cose ho anche accennato alla ricerca, durata più di un anno, di un soggetto che compiva reati ai danni di ”ignari cittadini” che avevano cercato aiuto  e che si nascondeva in Svezia “fisicamente” e “virtualmente”  avendo però approntato un complicato sistema di mirroring in giro per l’Europa ( niente a che vedere con Assange ovviamente) per le quali le ordinarie ricerche compite dalle forze dell’ordine, non riuscivano a dare alcun esito, anche in virtù delle difficoltà di ipotizzare un rapido sistema di rogatorie.

E’  comunque bastato chiamare il tizio  al telefono su un numero che era tranquillamente presente in rete per riuscire a scoprire dove fosse ed il resto lo ha ( o avrebbe dovuto) fatto l’Autorità competente. 

a volte però questa facilità di informazioni può rivelarsi anche pericolosa.

Fino a pochissimo tempo fa l’indirizzo professionale  della madre di uno degli scrittori più ricercati dalle organizzazioni criminali per il suo impegno civile e più protetti per questo suo impegno era tranquillamente presente su Wikipedia in virtù della pubblicazione su internet dei dati relativi all’Albo professionale di appartenenza, informazioni che tutti potevano ovviamente consultare.

Si può ben immaginare a quale pericolo andasse incontro il soggetto in questione.

Ora il problema mi sembra sia stato risolto, ma attenzione a lasciare tracce di sè in giro, la Rete, a dispetto di coloro che credono realmente possa esistere un diritto all’oblio, non dimentica mai.

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on dicembre 10th, 2010 No Comments

Google, il Garante privacy, e la “giostra” del trattamento dei dati personali.

Il tema dei dati personali e del trattamento che ne viene effettuato dagli intermediari della società dell’informazione è, come è noto, scottante.

 La tendenza dei nostri tribunali e delle nostre autorità  amministrative indipendenti a mutare opinioni ed idee è anch’essa nota, ma nel caso del trattamento dei dati personali ( impropriamente detta anche “privacy informatica”)   sembra di assistere a quello che avviene nel corso di una “spericolata giostra”.

 

E’ possibile analizzare questa  “giostra” dei dati personali partendo da due casi che sono stati trattati a distanza di un anno e mezzo l’uno dall’altro in modo diametralmente opposto  dal  Garante Privacy, e che hanno entrambi come protagonista Google Inc., per poi concentrarci sui paradossi che hanno riguardato decisioni giudiziali anche recenti in tema di trattamento dei dati personali.

  Partiamo dal provvedimento del Garante privacy dell’11 dicembre 2008 denominato “ Archivi storici on line dei quotidiani: accoglimento dell’opposizione dell’interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca – 11 dicembre 2008″.

Si trattava in quel caso del  ricorso presentato il 21 luglio 2008 nei confronti di Google Inc. e di Rcs Quotidiani S.p.A., da un individuo che non riusciva a cancellare dai motori di ricerca  i risultati negativi di un provvedimento giudiziario di alcuni anni prima che lo riguardava.

Il cittadino si era visto dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti del motore di ricerca con le seguenti motivazioni “Google Inc. ha ribadito di ritenere inammissibile il ricorso proposto nei propri confronti, precisando che l’attività di trattamento posta in essere dalla società è “interamente gestita attraverso i suoi server che (…) sono localizzati presso la sede del titolare in Usa”, e ha ulteriormente illustrato le modalità di funzionamento del proprio motore di ricerca;

 Il Garante  aveva quindi ritenuto   “di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Google Inc. dal momento che la società resistente non risulta stabilita nel territorio di un paese appartenente all’Unione europea e che la stessa ha dichiarato di effettuare il trattamento dei dati esclusivamente attraverso i server localizzati in tale paese terzo (cfr. art. 5, commi 1 e 2, del Codice);

 Quindi il Garante privacy era sicuro un anno e mezzo fa che Google inc.,  in quanto situata  in un paese extraue e dotata   di server esteri,  non  potesse essere oggetto  della normativa  italiana sui dati personali.

 Questo si badi bene, in base alle stesse dichiarazioni della società.

In soldoni eravamo  tutti sicuri  che  i dati personali trattati da Google fossero  soggetti solo alle norme statunitensi.

 Invece no.

 Perché sentite cosa dice a chiare lettere il Garante Privacy   nel provvedimento Google Street view  dell’ottobre 2010.

  ( in riferimento alle fotografie di street view )

 “a seguito della loro acquisizione, le stesse sono inviate automaticamente al server di Google Inc. negli Stati Uniti dove si provvede all’elaborazione ed all’inserimento delle foto selezionate sul sito web di Google, mediante il quale sono oggetto di diffusione online per diversi mesi;” .

La conclusione del Garante  è che   in  questo caso  si applica la norma italiana e che la stessa Google deve provvedere  a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali;

 Ma….la società è la stessa dell’anno prima ovvero la  Google Inc,…… i server sono sempre posizionati negli stati Uniti e le immagini ( come le informazioni)  sono automaticamente mandate ai server statunitensi, come dichiarato in entrambi i casi dalla stessa società.

Come i motori di ricerca.

 E perché dovrebbe essere diverso l’invio di dati relativi ai cittadini italiani oggetto delle ricerche sui motori rispetto alle foto di quelli ripresi su Street view ?

 La differenza risiederebbe solo nella circostanza che a scattare fotografie ci vanno persone in carne ed ossa, rispetto all’invio di dati dal territorio italiano che vengono poi inseriti nei motori di ricerca?

 Si tratta sempre di trattamenti di dati personali, effettuati nel caso di Street view per permettere ai navigatori di avere accesso alle strade del globo e mandati a mountain view, come presumibilmente alla stessa sede vengono mandati i dati dei siti inseriti  nei motori di ricerca per permettere ai cittadini di reperirli in rete.

 E perché allora nel caso del cittadino che si è ritenuto leso per le informazioni contenute nel motore di ricerca si è dichiarata inammissibile la domanda perché Google inc è negli Stati Uniti mentre nel caso di  Street view invece la si è accettata?

 E, ancora, perché un cittadino italiano che vede trattati i propri dati sul motore di ricerca non può chiedere la tutela dei propri dati personali in quanto i dati sono trattati in server statunitensi da una società statunitense, mentre lo stesso  cittadino che vede le proprie foto su Street view sugli stessi server ( negli Stati Uniti)  della stessa società può agire di fronte al Garante il quale ritiene addirittura ( ma nel caso dei dati wi fi) di trasmettere gli atti alla procura per evidenziare se vi siano ipotesi di reato?

Queste sono solo alcune delle domande che scaturiscono dagli “ondeggiamenti” in tema di trattamento dei dati personali e che, nel caso di recenti sentenze civili e penali, hanno raggiunto picchi inarrivabili, .

 

 

Continua

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on ottobre 31st, 2010 No Comments