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Facebook e i profili degli utenti che scompaiono e riappaiono: da Melissa P e i 100 colpi di spazzola a Radio Alice. Ma il Gruppo inneggiante alla Camorra rimane saldamente in linea. Il social network sempre più in bilico tra gestione e censura.

Facebook il popolare social network di Palo Alto non smette di fare notizia.

 Si è appena attenuata l’eco della notizia di un protocollo tra la nostra polizia di stato e Facebook per il miglioramento delle relazioni tra il social network e gli investigatori italiani che arrivano notizie in parte curiose ed in parte dubbie sulle politiche di “sospensione”, non si sa bene se a titolo definitivo, degli account di utenti.

 Ed il mistero si infittisce, visto che la regolamentazione dell’accesso alla piattaforma, soprattutto per noi europei, continua a rimanere un mistero.

 Nel recente passato oggetto di attenzione da parte dei “severi censori”  del social network erano state pagine di esponenti politici, peraltro di tutti gli schieramenti  senza distinzione di sorta, associazioni di cittadini quali ad esempio valigia blu,    giornalisti di varie testate , scrittori, addirittura gruppi rock come gli scissor sisters, e sempre o quasi, la prassi prevede la sospensione della gestione della bacheca, in attesa di chissà quale segnale contrario o conferma, seguita nei casi ritenuti più gravi dalla cancellazione degli account.

 In quasi tutti i casi riscontrati peraltro comune denominatore era rappresentato dall’assenza più totale di informazioni in merito alle procedure di ammissione o, di riammissione degli utenti o dei Gruppi.

In questi giorni a fare, se cosi si può dire, notizia sono alcuni casi singolari.

 Il primo caso è stato portato all’attenzione della Rete  da un nome che suonerà familiare solo a chi ha avuto a che fare con gli anni 70, si tratta di franco “Bifo” Berardi , tra i leader di quelli che negli anni di piombo venivano definiti gli indiani metropolitani.

 Berardi, animatore della prima e più famosa radio libera degli anni 70, radio Alice segnala la chiusura   di un pagina di discussione sui contenuti della riforma universitaria e della scuola, con più di diecimila iscritti e che non risulterebbe più accessibile da qualche giorno dagli amministratori.

 Analoga sorte ha subito il gruppo che si riprometteva di scambiarsi baci “saffici” e gay davanti al Pontefice il 7 novembre in Spagna,  con 12 mila iscritti e che sarebbe stato chiuso senza preavviso.

 Però ad esempio rimarrebbe  saldamente  in linea, senza alcun problema etico evidentemente,  un gruppo   di Facebook  inneggiante alla violenza della  camorra con più di ventunomila iscritti e  denominato    “malavita napoletana”.

Su questo sito in particolare ci sarebbe anche una foto  del Boss della Nuova Camorra Organizzata in carcere  che esclama ” «Indietro non posso più tornare… il viaggio continua, ma a modo mio”

 Poiché però Facebook è anche e soprattutto  un fenomeno di costume sembra giusto terminare questa breve digressione con la chiusura che sarebbe stata operata dai gestori del sito di Palo Alto  del Fan Club della Scrittrice Melissa Panariello, in arte Melissa P, nota alle cronache ed al pubblico per il feueilletton erotico-popolare “Melissa P: 100 colpi di spazzola”, rea a quanto sembra di aver avuto nell’ordine a) troppo fans  b)  e di aver posizionato un fotomontaggio in cui ritraeva sé stessa in pose religiosamente scorrette, ovvero con il volto simile a quella della Madonna.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on novembre 1st, 2010 No Comments

La casa su Facebook è una casa reale? I furti nei social network e la custodia delle password.

Si può svaligiare una casa sul web ?

Secondo la procura di Palermo evidentemente si.

Secondo l’Ansa  infatti la procura di Palermo avrebbe  aperto un indagine su un ‘furto’ compiuto da un hacker nella casa virtuale di un ignaro utente nel contesto del  social network Facebook.

Secondo i “lanci di agenzia”,  un’impiegata del Pubblico Registro Automobilistico di Palermo avrebbe subito un vero e proprio “furto virtuale” all’interno dell’applicazione ”Pet society”  operante sul famoso social network Facebook e che consente la creazione di una sorta di casa virtuale arredabile dai partecipanti al gioco.

Il Gip, sempre secondo le notizie di stampa, avrebbe rigettato l’archiviazione proposta dal pubblico ministero disponendo la prosecuzione delle indagini in virtù della ”introduzione abusiva e aggravata” nella corrispondenza elettronica e nelle attivita’ ad essa collegate.

Nonostante le possibili imprecisioni numeriche ( l’art 615 ter del codice penale anziché l’art 615)  sembra dunque che  il titolo di reato per il quale si stia procedendo sia  l’art 615 ter ovvero la norma che penalizza l’accesso abusivo a sistema informatico e non quella diversa dell’art 615 bis che tutela l’interferenza illecita nella vita privata né la norma dell’art 614 che penalizza la violazione di domicilio.

Da queste comunicazioni potrebbe apparire impropriamente che il procedimento equipari la casa virtuale presente su Facebook ad una casa reale e che vi sia stata quindi una violazione del domicilio virtuale simile a quello che avviene nel domicilio reale in occasione di un furto.

In realtà le cose, almeno da punto di vista giuridico non sembrano potersi qualificare in tal modo.

L’art 615 ter del codice penale per cui si starebbe  procedendo prevede l’accesso abusivo a sistema informatico ovvero l’introduzione abusiva in un sistema informatico ( che può essere ovviamente anche il proprio account di posta elettronica) mediante, ad esempio, anche il furto della password , o anche altri sistemi, della povera impiegata pubblica che si spera, non utilizzava Facebook per arredare la propria casa virtuale durante le ore lavorative.

Non sembrerebbe potersi però parlare di un’equiparazione tra domicilio reale e domicilio virtuale visto che secondo la tesi predominante in dottrina e giurisprudenza   il domicilio informatico non può assolutamente essere comparato alla tradizionale figura di domicilio in quanto non c’è alcuna analogia tra i sistemi informatici e i luoghi privati menzionati dall’art. 614 c.p.

Anche se non è mancato chi vorrebbe vedere quindi negli accessi non autorizzati  una sorta di privacy informatica, ancor prima di verificare se siano state attaccate l’integrità e la riservatezza dei dati.

Molto più plausibilmente quello che è accaduto può essere fatto rientrare nel “furto” di una password ( quindi nell’accesso abusivo)  e nella frode compiuta ai danni della signora per il danno subito,  e da questo punto di vista probabilmente si sarebbe dovuto procedere anche per la frode informatica prevista dall’art 640 ter del codice penale   che prevede  «chiunque, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno».

Questo perché se come appare, la vittima del reato aveva  anche comprato gli oggetti di arredamento virtuale  con la  carta di credito appare evidente che vi sia stato un ingiusto profitto e l’altrui danno.

 Per inciso la Corte di Cassazione nel passato ha ritenuto concorrenti i due reati , ovvero contestabili entrambi .

Proprio al fine di evitare che accadano fatti simili nei giorni scorsi Facebook   , aveva  annunciato nei giorni scorsi l’ultima novità per tranquillizzare gli utenti: la password monouso, da richiedere con un sms, per accedere al proprio account dai computer pubblici.

 ”Se si è preoccupati della sicurezza del pc da cui si sta accedendo a Facebook, si può richiedere l’invio di una password temporanea che sostituisca quella normalmente in uso”, ha spiegato il social network sul suo blog.

La password usa e getta dura 20 minuti.

 Chissà se l’ignara dipendente pubblica avesse avuto la password unica temporanea da usare nei computer pubblici tutto questo non  sarebbe successo?

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on ottobre 22nd, 2010 No Comments

La Cassazione sull’uso di Facebook per chi è agli arresti domiciliari, un limite alla dignità umana o un giusto strumento investigativo?

 La vicenda è oramai nota, per i  giudici della Suprema corte,  gli arresti domiciliari vanno sostituiti con il carcere se la persona che ha usufruito del beneficio chatta su Facebook. 

La Suprema Corte  con  la sentenza 37151/2010,  stabilisce  che il divieto di avere rapporti con persone diverse dai familiari conviventi si estende fino a comprendere tutte le comunicazioni con terzi sia vocali sia attraverso internet.

In sé la Sentenza  non ci dice granchè di nuovo, se non che, essendo oramai Facebook uno strumento di comunicazione parificato a molti altri strumenti quali il telefono etc,  il divieto di avere contatti con altri soggetti irrogato in sede di applicazione della misura cautelare domiciliare può ben comprendere anche i rapporti che si possono intrattenere via Facebook o via altri strumenti di comunicazione .

Sin qui nulla di strano se non fosse che la limitazione all’uso di Fcebook o di altri social network potrebbe incidere anche sulla tutela costituzionale di un soggetto che pur coinvolto in un procedimento penale è pur sempre un cittadino garantito dalla nostra Costituzione .

Bisogna ricordare che la recente giurisprudenza ha ben chiarito che la trasgressione degli obblighi imposti in sede di applicazione della misura domiciliari rende necessaria la revoca della misura e la custodia in carcere solo se l’attività dell’indagato  sia in grado di ledere il principio di offensività canonizzato dall’art 25 della Costituzione. 

In pratica occorre vedere se il soggetto, al di là del tipo di reato attribuitogli, stia veramente usando gli strumenti di comunicazione per comunicare con gli affiliati all’organizzazione criminale e se tale uso sia indice di pericolosità.

Dire infatti che l’utilizzo di facebook sia in grado a priori di rendere “pericoloso” l’uso degli strumenti di accesso a internet da parte di un soggetto imputato equivale a dire  che internet in quanto strumento in grado di far entrare in contatto un individuo con il mondo esterno sia in sé da proibire.

Verrebbe così delineata una responsabilità «per il modo di essere dell’autore» probabilmente  lesiva dei principi di offensività e della responsabilità penale per fatto proprio colpevole, sanciti dagli artt. 25 e 27, primo comma, Cost.

Andrebbe  quindi analizzato approfonditamente l’uso effettivo che gli indagati hanno fatto di Facebook, ma sul punto  la Cassazione ( diversamente da recenti pronunce nelle quali a mio avviso aveva giudicato anche nel fatto) ovviamente si astiene e  nell’enunciare il principio di diritto rinvia correttamente al giudice di Caltagirone per verificare se e come Facebook sia stato usato dagli indagati e  per comprendere  se le modalità di comunicazione abbiano effettivamente violato le prescrizioni imposte in sede di applicazione della misura cautelare.

Ora però la domanda sorge spontanea,  a meno che infatti non risulti evidente che tramite la modificazione degli status di Facebook, oppure tramite l’inserimento di foto gli indagati stessero mandando comunicazioni agli affiliati esterni, come è possibile considerare Facebook uno strumento di comunicazione vietato per chi è agli arresti domiciliari tout court?

L’unico modo di dimostrare che vi sia stata una comunicazione “lesiva” da parte degli indagati è quella di conservare la cronologia  della  chat di Facebook ed estrapolare le  conversazioni per cosi dire proibite, a meno che non si voglia ritenere che le comunicazioni “pubbliche” su Facebook siano da considerarsi in sé pericolose,  il che a questo punto potrebbe anche divenire  preoccupante per le ricadute in termini di libera espressione del nostro pensiero ( anche se si è sottoposti ad una misura cautelare) .

Ma se la chat non è stata conservata?

Gli inquirenti saranno in grado di dimostrare, senza aver sottoposto  ad  intercettazioni telematiche la chat di Facebook ( che non è dato sapere se sia stata disposta, ma sulla quale essendo facebook posizionata all’estero nutro forti dubbi) che la stessa  Facebook sia stata usata “pericolosamente” dagli indagati?.

  Non sarebbe stato forse  meglio, invece di pensare alla revoca degli arresti domiciliari e cosi rendere noto a tutto il mondo l’uso da parte degli indagati  di facebook investendo del fatto la Cassazione, sottoporre ad intercettazione telematica la chat di Facebook e scoprire che cosi, invece di comunicare il proprio status al mondo telematico, la chat non era invece uno strumento di comunicazione con gli appartenenti all’organizzazione criminale?

In questo modo gli inquirenti avrebbero evitato la sgradevole sensazione di trovarci di fronte ad una limitazione della libertà costituzionale dell’esercizio del libero pensiero e della tutela della dignità umana ed avrebbero anche “levato” le castagne dal fuoco del GIP che dovrà decidere sulla revoca della misura in  assenza di intercettazioni dovendo cosi  spiegare come gli aggiornamenti di status di Facebook o l’inserimento di foto siano in grado di “creare” pericolo alla collettività.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on ottobre 19th, 2010 No Comments

Inviatospeciale.com: facebook e lo “strano” diritto di sospensione degli account

Facebook, si sa, costituisce oggi lo strumento più rapido e più efficace per lanciare campagne di opinione, scambiare opinioni in rete e condividere idee. Ma è anche espressione di una società commerciale che prende decisioni in grado di influenzare in maniera determinante la libertà di espressione in rete.

L’ultima vicenda, tra le più eclatanti, presenta caratteristiche alquanto singolari, e, come vedremo, in grado di avere conseguenze molto gravi sulla libertà di espressione in rete.

E’ accaduto che alcune organizzazioni per le libertà ed i diritti civili abbiano aperto alcune pagine (ad esempio, quella consultabile al link visibile qui)  per sensibilizzare l’opinione pubblica “telematica” sulla possibile modificazione dell’attuale legge elettorale, chiamata in diverse maniere, non tutte entusiastiche.

L’evidente successo dell’iniziativa deve aver avuto alcuni risvolti negativi sulla violazione di qualche comma delle condizioni di uso previste dal social network americano per la fruizione della piattaforma da parte degli amministratori delle pagine. I quali si sono visti, senza preavviso (come di consueto quando accadono queste vicende) e senza spiegazioni, privare della possibilità di amministrare correttamente la pagina. Benché nelle condizioni d’uso, si badi bene, non vi siano regole precise su questo punto specifico.

Fin qui, a prescindere all’opportunità di privare una spontanea associazione di cittadini del diritto di esprimere la propria opinione su una legge italiana, nulla di nuovo o di non conosciuto già nel passato, ma il caso in questione presenta alcune possibili conseguenze molto gravi dal punto di vista del diritto.

Innanzitutto, analizzando le modalità di sospensione dell’account ci si accorge di un fatto alquanto anomalo: gli organizzatori non sono infatti più in grado di pubblicare messaggi in bacheca e quindi, si presume, non possono nemmeno moderare gli interventi di coloro che lasciano i messaggi in bacheca.

La situazione, che ricorda da vicino gli exploit di radio Radicale degli anni ottanta, o più di recente i ‘microfoni aperti’ delle radio leghiste, nasconde una vera e propria insidia in quanto può accadere che gli organizzatori che non sono più in grado di controllare quanto avviene sulla propria bacheca possono essere chiamati a rispondere di gravi reati qualora i frequentatori della pagina (che è attiva e funzionante) – tra i quali si può nascondere anche un malintenzionato – decidano di scrivere commenti di incitamento all’odio razziale, all’apologia ed alla istigazione di reati per i quali sia necessario l’intervento delle Autorità.  continua su Inviatospeciale.com

Published by Fulvio Sarzana on settembre 15th, 2010 No Comments

la tutela dei minori e i social network: il punto di vista del garante privacy

Interessante punto di vista del Garante Privacy Franco Pizzetti sul tema della tutela dei minori ed i social network, che è stato intervistato dal Corriere della sera sul delicato tema del confine tra i diritti del minore in rete e la tutela dei dati personali, in margine peraltro ad un caso di cronaca avvenuto negli Stati Uniti, evidenziando un “vuoto” normativo ed auspicando, fra l’altro, una politica comune in sede Europea. La vicenda è oramai nota e trae origine negli Stati Uniti dove una madre è stata denunciata dal figlio 16enne con l’accusa di averlo «molestato» con una serie di reati: intrusione informatica nel suo profilo Facebook, modifica della password e, per finire, diffamazione a mezzo Internet.  Interrogato sul sistema di regole relative alla tutela dei dati personali ed il minore lo stesso Garante avrebbe dichiarato «Manca la consapevolezza, proprio da parte del sistema giuridico, non solo italiano, del fatto che ormai quella tra maggiorenne e minorenne è una distinzione rozza che non soddisfa tutta la gamma diversa di situazioni che si possono determinare soprattutto rispetto alla protezione dei dati». Eppure lo stesso Garante Privacy aveva emesso una scheda informativa il 26 novembre del 2009 sull’uso dei dati personali nel contesto dei social network denominato proprio “Social network: attenzione agli effetti collaterali” presente sul sito dello stesso garante che sembrava aver affrontato anche il delicato tema della tutela dei minori e i social network,. Negli Stati Uniti invece il problema se lo sono posto con largo anticipo visto che negli USA è in vigore dal 2000 la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), che stabilisce con precisione la sorte dei dati personali dei minori stabilendo ad esempio che tutti i siti ( e le piattaforme di social network) che raccolgono dati personali da minori di età inferiore ai 13 anni debbano presentare una chiara indicazione della politica seguita in materia di privacy – in cui siano specificate le modalità di utilizzazione dei dati. Inoltre, i siti devono ottenere il consenso “documentabile” dei genitori prima di raccogliere dati personali di qualsiasi natura. In Italia, come si è detto invece manca una normativa che stabilisca con precisione la sorte ed il regime dei dati personali dei minori, pur nel contesto di una tutela “forte” dei dati personali, sia per la presenza del codice per la protezione dei dati personali, sia per la figura “istituzionale” del garante Privacy.. Mancando una norma ad hoc si è pensato evidentemente di risolvere il problema con altri strumenti quali quelli dell’autoregolamentazione, ed in proposito in occasione del safer day del 2008 l’organizzazione Save the Children Italiana aveva proposto l’istituzione di un tavolo multidisciplinare che doveva portare, sotto l’egida del Ministero delle Comunicazioni, alla creazione di un Codice di autoregolamentazione per i fornitori dei servizi di social network , un po’ sul modello del codice di autoregolamentazione internet e minori che però riguardava gli internet service provider, ma del progetto a due anni di distanza non si è saputo più nulla. Proseguendo su questa strada i più grandi fornitori di piattaforme di social network ( per la precisione 17) tra cui Facebook, Google/YouTube, MySpace, Microsoft e Yahoo! hanno deciso di siglare in Lussemburgo, in occasione della giornata “Safer Internet 2010″ un accordo europeo che contiene una serie di regole volte a migliorare la sicurezza dei minorenni che utilizzano la rete e far fronte comune contro i rischi potenziali a cui sono esposti i più giovani come l’adescamento da parte di adulti, il “bullismo” online e la divulgazione di informazioni personali. Non possiamo ovviamente sapere se gli accordi di autoregolamentazione resteranno “lettera morta” ovvero riusciranno nell’intento di dotare i dati personali del minore di una dignità tale da garantire l’effettiva tutela di quest’ultimo, ma in ogni caso, vista l’esplosione dei social network e l’aumento del numero dei minori che si “affacciano” alla rete,, sembra opportuno interrogarsi seriamente su questo “vuoto” normativo e sugli strumenti da poter utilizzare per evitare l’ingerenza di altri soggetti sulla personalità dello stesso minore. Fulvio Sarzana di S.ippolito www.fulviosarzana.it

Published by Fulvio Sarzana on settembre 14th, 2010 No Comments

Stalking e Facebook ora lo dice anche la Cassazione

La Corte di Cassazione ha sancito ufficialmente, anche se forse non ve ne era bisogno vista la chiara previsione dell’art 612 del codice penale, che esiste, accanto allo stalking anche il Cyberstalking, consistente nella condotta persecutoria compiuta attraverso i sistemi informatici e telematici.

Il neologismo Cyberstalking ovviamente non può che richiamare alla mente il principale strumento di comunicazione dei nostri tempi, ovvero facebook, che funge anche in questo caso da catalizzatore di molte delle stupidità umane, ivi comprese quelle di chi non si arrende alla fine di una relazione.

Nel caso affrontato dalla Cassazione si trattava di una impugnazione di misura custodiale domiciliare disposta dal Tribunale di Potenza  nei confronti di un uomo accusato di ‘atti persecutori’ (stalking) nei confronti della ex, perche’, non rassegnato alla fine della relazione, le aveva scritto messaggi minacciosi sulla bacheca e aveva anche postato un video di un rapporto sessuale avuto con lei.

Published by Fulvio Sarzana on settembre 7th, 2010 No Comments