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Il diritto alla privacy fra regolamentazione e giurisprudenza. Reputazione on line, privacy sui social network, diritto all’oblio, privacy e wifi, privacy e redditometro.

14 giugnoCosa sai del diritto all’oblio?

E della nuova figura del Privacy officer?

Esiste ancora un diritto alla privacy informatica dopo gli interventi di regolamentazione del legislatore? e la Privacy nei social newtork esiste o è oramai, come pensa Zuckerberg, un retaggio di un’epoca che non esiste più?

Reputazione on line: quale tutela?

Privacy e redditometro, un connubio difficile?

A queste e altre domande risponderanno i relatori  del  Convegno “Privacy, sicurezza, protezione dei dati personali, Novità normative e recenti provvedimenti del Garante”, che si svolgerà a Roma, il 25 e 26  marzo prossimi.

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Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on marzo 21st, 2013 No Comments

Il decreto sviluppo, la carta di identità elettronica e la privacy: I dati sensibili dei lavoratori non sono più protetti dalla legge sulla privacy e possono essere ceduti liberamente?

Il decreto sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunone del 5 maggio 2011 interviene anche nel settore della (presunta) innovazione tecnologica, con norme che si occupano  di carta di identità elettronica e  privacy nei rapporti tra imprese (e, come vedremo, anche dei lavoratori).

In tema di privacy si segnalano due innovazioni  in particolare che sembra siano in grado di suscitare rilevanti preoccupazioni: il provvedimento approvato il 5 maggio estende infatti  alla posta cartacea le regole varate di recente  per il telemarketing, mentre i dati ( anche sensibili) dei lavoratori sembrano essere stati esclusi dalla protezione del codice privacy.

Sotto il primo profilo, in soldoni la norma permetterebbe  di contattare a scopi pubblicitari chiunque non abbia preventivamente negato il consenso.

Lo si può fare iscrivendo il proprio numero di telefono al cd  registro delle opposizioni tenuto dalla Fondazione Bordoni.

L’anomalia ( in termini di tutela dei cittadini)  è già stata già rilevata   da Alessandro Longo su Repubblica on line del 10 maggio.

L’altra norma contenuta nel decreto sviluppo che si occupa di privacy e di sicurezza dei dati all’ interno delle imprese è stata analizzata per prima da Marco Scialdone e si riferisce all’esclusione dei trattamenti effettuati dalle imprese dal novero dei trattamenti disciplinati  dal codice della privacy.

La norma in particolare prevede che:

“Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

e

a)      al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”;

Cosa significa questa norma?

Significa che, secondo il Governo, il sistema del trattamento dei dati personali ( e le relative cautele)  non si applica alle imprese, che ne sono esentate in determinati contesti, ma solo ai cittadini.

La logica della norma però, che appare diretta a produrre consensi “facili” nel mondo delle imprese, sembra  non avere alcuna visione prospettica e dimostra di non conoscere il funzionamento dei sistemi informatici e lo stesso codice della privacy, diventando un possibile veicolo di dispersione dei dati personali ( anche sensibili) dei lavoratori.

Bisogna ricordare infatti che il codice della privacy non si riferisce a quella che noi chiamiamo solitamente privacy ma anche al tema delle misure di sicurezza dei sistemi informatici utili a proteggere i dati di tutti, imprese e cittadini.

Il codice privacy è l’unica norma in Italia che impone in qualche modo a chiunque abbia sistemi informatici di adottare quantomeno delle misure di sicurezza minima ( ad es  l’identificazione tramite codice identificativo e password, il cambio della password entro un determinato periodo per evitare compromissioni della stessa password) per evitare accessi indesiderati in un sistema informatico e il furto  dei dati ivi contenuti.

Con la norma pensata nel decreto sviluppo invece la sicurezza dei dati all’interno dei rapporti tra imprese non si applica più, secondo  una logica che vede la sicurezza dei dati personali  come una “scocciatura”  economica per le imprese da evitare a tutti i costi.

Facciamo qualche esempio pratico:

come è noto il reato di accesso abusivo a sistema informatico prevede l’aggiramento delle misure di sicurezza a protezione dei dati ebbene da oggi non essendo più applicabili le norme del codice privacy sulle misure di sicurezza per il trattamento dei dati qualsiasi hacker potrà dire di non aver incontrato alcuna misura di sicurezza ( che non è più obbligatoria per le imprese) e di non aver quindi compiuto alcun reato.

E cosi, non essendo più obbligatorie le misure di sicurezza le imprese italiane non dovranno più adottare anche le misure più elementari a protezione dei dati visto che “in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese”.

E in quale ambito non si applicherà più la norma?

Ce lo dice l’art 34, comma 1 ter 1-ter del codice, come modificato dal decreto sviluppo: “ Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”;

Quindi, nonostante l’art 3 bis dell’art 5, in via di introduzione, lasci sibillinamente intendere che tali dati si riferiscano solo ai rapporti tra imprese e relativi ai dati delle stesse imprese, la verità è ben diversa visto che non si comprende come si possa pensare a dati personali delle imprese ( e non invece dei lavoratori)  quando la norma   parla  di rapporto di lavoro, di posizione assistenziale,  previdenziale , sindacale e di igiene e sicurezza del lavoro.

Appare chiaro quindi  che da oggi in poi  anche il  tema dei dati sensibili dei lavoratori  che riguardano per esempio, le condizioni di salute degli stessi lavoratori, l’appartenenza  alle organizzazioni sindacali e cosi via, non saranno più protetti dalle norme del codice privacy che impongono l’adozione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Questo significa tra l’altro che i dati sensibili dei lavoratori, ( nelle comunicazioni tra imprese)  in quanto esclusi dall’ambito di applicazione del codice della privacy potranno liberamente essere ceduti a terzi senza il consenso, trattati senza che il lavoratore ne sappia nulla, immagazzinati ed usati in tutti i campi possibili e immaginabili cosi come le banche dati contenenti tali dati non dovranno più essere protette da misure di sicurezza come quelle relative a tutti gli altri dati personali.

Insomma, una vera e propria “baggianata”.

E veniamo adesso a quella che viene presentata come la grande innovazione del decreto sviluppo: la carta di identità elettronica.

L’introduzione di un documento “unico” in grado di contenere in un solo “badge” tutti i nostri dati potrebbe essere una bella idea non fosse per alcuni  elementi.

1)      la sperimentazione della carta di identità elettronica va avanti da dieci anni con momenti che, se non si trattasse di soldi pubblici, non è difficile definire come  di pura comicità ( con vicende che non è qui possibile raccontare ma che saranno oggetto di approfondimento nei prossimi giorni nelle testate generaliste).

2)      la carta di identità elettronica presentata come la grande innovazione del decreto sviluppo non ha grande efficacia se non è accompagnata dagli strumenti contenuti nella stessa carta che consentono al cittadino di interagire con la pubblica amministrazione, se infatti come appare dal decreto sviluppo la carta di identità contiene solo un insieme di informazioni integrate e non consente al cittadino di accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni per fare cose semplici come la richiesta di certificati, la possibilità di depositare documenti etc etc   non si comprende a cosa serva un tesserino in pvc  se non quell0 di sostituire ad un documento cartaceo un tesserino plastificato, senza alcuna utilità pratica.

3)      Per avere un efficacia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni la carta deve contenere già in sé gli strumenti quali la PEC o la firma digitale e consentire cosi al cittadino di adottarla sulla rete come strumento di interazione con la pubblica amministrazione, ma per fare questo già all’origine la carta deve avere efficacia interattiva ( per esempio adottando l’identificazione del cittadino ai fini della concessione della PEC o della firma digitale già all’atto del rilascio della carta di identità)  e non statica come invece appare dalla norma.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on maggio 11th, 2011 No Comments

Alda Merini e il diritto all’oblìo.

In tema di diritto all’oblio non ho le granitiche certezze di molti miei colleghi, fautori di un diritto all’ informazione pura e semplice e della necessità di un  controllo “spasmodico” delle notizie presenti su internet da parte di chiunque e per sempre.

Non ho ad esempio le certezze che hanno da un lato coloro che gestiscono i motori di ricerca  e che vedono con grande apprensione l’affermazione del diritto all’oblio che obbligherebbe gli stessi soggetti a dover porre estrema attenzione ( e personale aziendale) alle richieste di cancellazione provenienti da chi ritiene leso il proprio ( o quello dei propri congiunti) diritto alla riservatezza.

Mi rendo anche conto di avere una posizione “eretica” in materia eppure non riesco ancora a ritenere del tutto conforme al nostro ordinamento costituzionale un provvedimento come quello  del Tribunale Civile di Bologna – Sezione Specializzata Industriale Civile, Dott. Maurizio Atzori, del 17 marzo 2011 http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=3013 che, in relazione a notizie confidenziali sulla grande poetessa Alda Merini  apparse in un libro postumo e contestate dagli eredi di quest’ultima avrebbe sentenziato  “Va però precisato che la irrintracciabilità di inediti nel libro di Mastrosimone, non esaurisce le problematiche del rapporto tra diritto di informazione e riservatezza, in considerazione del riconoscimento del diritto all’oblio e cioè del diritto a vedere non più pubblicate notizie già note. In questo caso, però, ad un anno soltanto dalla morte di un personaggio assai noto nel panorama culturale contemporaneo (si rifletta al fatto che più volte è stata proposta la sua candidatura al Nobel per la letteratura) non vi è dubbio che sussista ancora l’interesse a che notizie, appartenenti alla sfera privata, siano comunque conosciute e nuovamente diffuse.”

on ritengo conforme al dettato costituzionale l’assoluta conoscibilità di ogni elemento della vita di soggetti deceduti che non abbia fra l’altro alcuna attinenza con informazioni di carattere giudiziario né ritengo che un diritto onnicomprensivo all’informazione debba fornire al pubblico telematico e non  tutto ciò di cui è “vorace”, lasciando insoluti i dubbi sul controllo delle fonti o sull’opportunità di dare in pasto  al pubblico qualsiasi elemento della vita di un soggetto ancorchè celebre.

Sarebbe forse il momento di avviare una riflessione pacata sul contemperamento tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione dei cittadini sulla rete internet cercando anche di fornire un’ informazione corretta su quello che è veramente il diritto all’oblìo non cedendo alle  tentazioni semplificatorie in cui sembrano cadere anche fonti generalmente  equilibrate quali wikipedia, secondo qui fra l’altro Il diritto all’oblio è una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità di precedenti pregiudizievoli, per tali intendendosi propriamente i precedenti giudiziari di una persona. In base a questo principio, non è legittimo diffondere dati circa condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca”.

La definizione di wikipedia non corrisponde a ciò che tradizionalmente si intende come diritto all’oblio e ritengo  che affermare anche in giudizio il diritto di tutti noi a riconoscerci “custodi” del nostro privato possa essere un esercizio di umiltà spirituale e un omaggio postumo, questo si da ricordare, ad una persona meravigliosamente “folle” quale era Alda Merini.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 22nd, 2011 No Comments

Rodotà, Wired e la Grundnorm, ovvero l’art 21 bis della Costituzione. Il diritto di accesso ad internet come norma fondante senza alcuna sanzione per le violazioni.

 La proposta di introdurre l’art 21 bis della Costituzione a tutela del diritto di accesso ad internet, ad opera di Stefano Rodotà e della rivista Wired,  ha scatenato un dibattito vivace in rete, tra fautori della proposta e contrari alla stessa.

Lo stesso Rodotà è intervenuto sulle colonne della rivista articolo21 per chiarire il suo pensiero http://www.articolo21.org/2183/notizia/un-articolo21bis-per-internet-.html

Sono stato tra i primi ad esprimere dubbi  sulla stessa proposta  motivando in proposito  il mio dissenso.

Ritengo opportuno a questo punto esprimere ulteriori perplessità sulla formulazione della norma.

Ho già affrontato il tema  della  “stranezza” di una norma sulla promozione dell’accesso ad internet collocata nel contesto della libertà di manifestazione del pensiero, e non all’interno dei principi fondamentali espressi dagli art 2 e 3 della Costituzione.

Rileggiamo la proposta-Rodotà-Wired “  Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Rileggiamo ora l’art 21 nella formulazione attuale “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

 Facciamo un salto al terzo  comma dello stesso articolo.

“ Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

Facciamo un ulteriore  salto e veniamo all’ultimo comma dell’art 21.

“La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

Leggiamo anche tutte le altre norme costituzionali  della prima parte, l’ art 13 sulla libertà personale, l’art 14 sulla inviolabilità del domicilio, nonché i successivi  art 15 e 16.

Tutte le norme citate, ivi comprese l’art 21, che ci rendono  liberi ed in grado di manifestare liberamente il nostro pensiero, sono oggetto di un bilanciamento costituzionale che consente allo Stato, tramite la legge ( citata direttamente nella Costituzione) di perseguire le violazioni del precetto costituzionale .

Tutte, tranne l’art 21 bis, che i proponenti vorrebbero introdurre.

Tutte le norme costituzionali italiane, infatti  costituiscono  espressione dei principi di bilanciamento tra libertà e Stato, come avviene del resto, anche se in forme diverse negli Stati Uniti, ove il esiste il principio di check and balances già pensato da Tocqueville nella sua democrazia in America,  che consentono da un lato allo stato centrale di subire i contrappesi degli organismi intermedi  e dall’altro però di rendere edotti i funzionari pubblici e i cittadini che la libertà di esprimersi deve esere controbilanciata da un diritto statuale o federale in grado di prevenire abusi e violazioni.

Ed è la stessa Costituzione italiana  che lo dice, all’interno di ogni singola norma, a significare che i diritti del cittadino sono tali se ne esiste una limitazione statuale in grado di responsabilizzare già a livello costituzionale  il cittadino stesso.

Rodotà ci dice che esistono Stati che già hanno introdotto interne all’interno della propria costituzione, questo  è vero, ma lo stesso Obama, che  ha deciso di prendere posizione per la diffusione dell’internet come servizio universale a livello di principio, si è ben sognato di emendare formalmente  la Costituzione Statunitense, per introdurre il diritto di accesso ad internet.

Ritorniamo alla nostra Carta Costituzionale.

 Tutte le norme costituzionali, tranne l’art 21 bis Wired-Rodotiano, come si diceva,  prevedono  un sistema  di contrappesi  tra libertà e legge.

Il che significa ad esempio, e scendendo nel pratico, che il diritto di accesso ad internet secondo Rodotà dovrebbe essere concesso a tutti, ma proprio tutti coloro che hanno accesso ad internet, ma che, mancando il richiamo alla legge in grado di prevenirne le violazioni nessun giudice Italiano potrebbe mai limitare l’accesso ad internet in virtù del compimento di un reato.

Né potrebbe in  alcun modo intervenire la Corte Costituzionale che non potrebbe spingersi al punto di emettere una sentenza addittiva di questo tenore, sostituendosi  al legislatore italiano.

Quindi, ad esempio, lo Stato Italiano in virtù dell’art 21 bis  dovrebbe riconoscere a prevalenza su ogni tipo di altro diritto, trattandosi di diritto riconosciuto dalla prima parte della Costituzione  anche il diritto di accesso ad internet al soggetto condannato per associazione mafiosa, con il rischio di consentire lo scambio di comunicazioni con gli associati  e dovrebbe anche riconoscerlo a coloro che decidano di propugnare temi quali la pedofilia culturale, ovvero , dovrebbe anche concederlo a coloro che incitano all’odio razziale o alla violenza etnica, poiché l’art 21 bis, al contrario dell’art 21 che oggi ci fa esprimere liberamente ma che contiene il contrappeso della violazione di legge, cosi come tutte le altre norme costituzionali , non prevede alcun limite normativo al super-diritto di accesso ad internet.

Il diritto di accesso ad internet diverrebbe la “Grundnorm” fondante del nuovo ordinamento costituzionale italiano rassomigliando in maniera impressionante al concetti di norma fondante assoluta   propugnata da Hans Kelsen nella  dottrina  pura del diritto, una norma   che è valida in quando presupposta valida, fondamento di tutte le altre norme.

Una  “meravigliosa” astrazione giuridica, studiata in tutti gli ordinamenti del mondo, che ha avuto tra le conseguenze pratiche, non volute assolutamente dall’autore,  quella di far crollare la Costituzione di Weimar ed i favorire l’ascesa del diritto puro e libero associato ad un regime totalitario e che fu invece duramente criticata in Italia  da Santi Romano , che ebbe a sua volta diverse colpe nell’affermazione dello Stato totalitario.

Rodotà insomma prefigura uno scenario influenzato da un super-diritto, scevro da condizionamenti e da limiti che riceverebbe la sua legittimazione dalla Costituzione e non ne subirebbe alcun limite, e tutto ciò per garantire un diritto di accesso che nel nostro Ordinamento già esiste  o per “frenare” il nostro legislatore nella predisposizione di norme incoscienti, a non dire altro, come quelle espresse su internet negli anni passati, ma che sono state emesse nel pieno esercizio del potere legislativo, secondo il principio della separazione dei poteri, da funzionari forse incompetenti, ma che possono essere liberamente valutati da tutti noi, e non coperti da un ombrello Costituzionale che priverebbe ognuno del diritto di criticare la super-norma fondante.

Critica che non piace ai Mandarini dell’internet ( tra i quali naturalmente non inseriamo i proponenti)  o agli alfieri del “cambiare tutto per non cambiare nulla,” che di questi tempi pare che abbondino.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on dicembre 2nd, 2010 2 Comments

Wikileaks e la diffusione di documenti riservati. Si deve escludere la giurisdizione del giudice italiano e l’esistenza di un diritto alla riservatezza tutelato dal Codice della Privacy.

Tra le reazioni suscitate dalla pubblicazione dei documenti wikileaks, ve ne sono state alcune, anche qualificate, che avrebbero voluto perseguibili le fughe di documenti anche in Italia.

E’ stata questa anche la reazione “a caldo” del Ministro degli Esteri Italiano, il quale sembra poi aver ridimensionato le proprie affermazioni.

L’affermazione  del Ministro degli Esteri, che è un fine giurista, in effetti  da un punto di vista strettamente giuridico non era facilmente  comprensibile.

La richiesta di far intervenire i giudici italiani non trova fondamento, come ha confermato del resto la Procura di Roma, che ha dichiarato a mezzo stampa che non trovava motivi per iniziare un’indagine penale.

Nel caso di wikileaks infatti non vi sono reati commessi da cittadini italiani all’estero, nè vi sono reati che ledono in maniera diretta il nostro Stato (  ameno che tali non si vogliano considerare le affermazioni alquanto irriguardose che sarebbero state pronunciate nei confronti dei nostri leader politici, ma in quel caso si dovrebbero giudicare gli autori dei commenti  il che sarebbe pressoché impossibile) .

I documenti infatti non sono stati sottratti da fonti diplomatiche italiane né riguardano documenti classificati o meno  italiani tali da giustificare il compimento di un reato perseguibile nel nostro Paese.

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa i documenti proverrebbero in origine dalle ambasciate e dai consolati statunitensi e sono stati mandati a wikileaks o da una o più gole profonde ovvero da soggetti che potrebbero aver violato le banche dati informatiche statunitensi.

L’unico soggetto legittimato a perseguire eventuali illeciti sarebbe quindi solo il governo Statunitense, eventualmente anche utilizzando le proprie norme speciali interne che consentono di perseguire reati commessi anche da non cittadini ovunque nel mondo.

Il che significa che non trovano applicazione gli articoli 7,8 e 10 del nostro codice penale, rispettivamente denominati Reati commessi all’estero, Delitto politico commesso all’estero, delitto comune dello straniero commesso all’estero.

Né appare possibile applicare alla fattispecie di wikileaks le ipotesi previste dagli art 241 e seguenti  del codice penale che prevedono i reati contro la personalità dello Stato ed in special modo l’art 268 del codice penale, che parifica le condotte illecite di divulgazione di segreti di stati alleati ma solo a fine di guerra, e che proprio non sembra potersi applicare a wikileaks che si propone il fine opposto, essendo stata fondata e diretta da attivisti ( o presunti tali) per i diritti umani.

Né appare possibile, da un punto di vista strettamente giuridico,  invocare una qualche forma di diritto alla riservatezza tale da ipotizzare un possibile intervento del Garante Privacy, che ultimante si è occupato pressoché di tutti i casi importanti di cronaca, vista la circostanza che il codice  si applica, secondo quanto previsto dall’art 5 solo al trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita’ dello Stato, e non appare questo il caso, mentre il secondo comma dello stesso articolo prevede che il codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea.

 In quest’ultimo caso  peraltro il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Questa seconda ipotesi è stata applicata come si ricorderà al caso Di Google Street view ma non appare certamente applicabile al caso di Wikileaks che, a parte forse qualche mirror sconosciuto e segreto non appare certo trattare i dati personali in Italia.

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on novembre 30th, 2010 No Comments

Le “strane” Telecamere del Ministero dell’interno: il cittadino non deve essere informato della presenza delle telecamere anche se non si tratta di indagini di polizia. Si attendono le linee guida del Garante.

 Secondo il Ministero dell’interno la videosorveglianza nelle città determinerebbe un affievolimento delle garanzie dei cittadini che non devono essere più informati dell’installazione delle telecamere.

E’ quanto emergerebbe da un Circolare inviata ai Prefetti e ai Comandi generali delle forze di polizia, dal Capo della Polizia, Prefetto Manganelli il 6 agosto 2010. http://portale.anci.it/Contenuti/Allegati/circolare%208%20agosto%202010.pdf   

Qualche tempo fa mi espressi sul tema della videosorveglianza nelle nostre città, equiparando le nuove norme contenute nel decreto sicurezza del 2009 in tema di videosorveglianza ad una riedizione in veste aggiornata della Legge Reale, ovvero delle norme del 1975 sull’emergenza contro il terrorismo che prevedevano, come è noto, alcuni principi “emergenziali” , tra i quali : il diritto delle forze dell’ordine a fare uso delle armi, estendendolo ai casi di ordine pubblico, ed estendeva il ricorso alla custodia preventiva, normando anche l’uso del casco e di altri elementi potenzialmente atti a non rendere riconoscibili i cittadini in occasioni di manifestazioni di piazza. http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Reale.

 In particolare avevo rilevato come “Le nuove norme sulla sicurezza urbana contenute nel decreto sicurezza del 2009, consentono infatti al sindaco di utilizzare ampiamente la videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico in funzione di prevenzione e di sicurezza dell’ordine pubblico ed il Garante privacy nel provvedimento che andrà ad approvare non ha potuto fare altro che prenderne atto. In particolare il nuovo provvedimento del Garante Privacy prevede che i Comuni, previa verifica preliminare del Garante, potranno utilizzare strumenti di controllo automatico dei comportamenti sospetti e ciò in occasione di “(es. assembramenti o allontanamento improvviso di persone da un determinato punto, ingresso di soggetti in determinate aree, abbandono di un oggetto in uno spazio predefinito, permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo ecc.)”; Quindi i Comuni ( e non solo le forze dell’ordine a questo punto) potranno “piazzare” strumenti di rilevazione dei comportamenti degli individui durante le manifestazioni di piazza per osservare il comportamento dei singoli, a prescindere dalla commissione di un qualunque reato.”

La giornalista Anna Masera, autorevole editorialista del quotidiano “La Stampa”, mi fece la cortesia di ospitare le mie “preoccupazioni” all’interno del suo seguitissimo Blog”. http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=952&ID_sezione=3&sezione

A distanza di quasi 11 mesi da quel giorno devo purtroppo constatare di essere stato buon ( o cattivo a seconda dei punti di vista) profeta. Come si diceva il Ministero dell’interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, nella circolare, ripresa poi da una serie di circolari inviate dai prefetti ai diversi uffici di polizia dislocati sul territorio, citando i poteri dei sindaci e il nuovo provvedimento del garante, ha affermato che “ in materia di sicurezza urbana”, l’apposizione delle apparecchiature di videosorveglianza è soggetto all’art 53 del Codice sulla protezione dei dati personali ( quello che prevede i trattamenti dei dati operati dalle forze di polizia in occasione delle indagini senza la comunicazione dell’informativa al cittadino) e “relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali in particolare, quello dell’informativa di cui all’art 13 del cennato Codice”.

Nella circolare infatti si equipara l’ accertamento e la repressione dei reati operati dalla polizia giudiziaria alla “sicurezza” urbana, la cui cura è stata affidata direttamente ai Sindaci dai decreti sicurezza del 2008 e del 2009.

Secondo questa interpretazione quindi nelle nostre città non opererebbe più, in caso di dubbi sulla sicurezza urbana espressi dal Sindaco, il diritto del cittadino ad essere informato sulla presenza di apparecchiature di videosorveglianza, dovendo lo stesso vedere “ affievoliti alcuni principi di garanzia” tra i quali evidentemente devono ricomprendersi il nostro diritto alla riservatezza.

Si apre dunque la strada alla videosorveglianza di interi quartieri delle nostre città, senza alcuna informazione al cittadino della presenza delle telecamere, in omaggio ad un concetto di sicurezza delle nostre città sempre più orientato alla ricerca e “scoperta” di reati che, grazie a Dio, almeno stando alla normale vita di molti cittadini normali l’individuo nel corso della propria giornata in giro per le città italiane non compie. Nel frattempo il Garante Privacy citato anche nella Circolare, avrebbe emanato delle linee guida in materia di videosorveglianza urbana in collaborazione con l’ANCI ( L’associazione dei Comuni d’Italia) che avrebbero dovuto anche , si pensa, prevenire questa “singolare” interpretazione della norma sulla riservatezza dei cittadini e che però sono state annunciate dal Garante e dall’ANCI, ma non appaiono ancora disponibili in rete. http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1765004

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on novembre 18th, 2010 No Comments

Accademia degli Ufficiali di polizia locale: La videosorveglianza

Martedi 9 novembre alle ore 9 e 30 si parlerà di videosorveglianza, privacy ed Enti Locali a Milano presso l’Accademia degli Ufficiali e sottufficiali della Polizia locale in Via Copernico 38 .

qui il programma

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on novembre 7th, 2010 No Comments