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Il peer to peer incluso nel regolamento dell’Autorità per le garanzie per le comunicazioni in tema di pirateria che il 17 dicembre verrà messo in consultazione pubblica. Una scelta controversa.

Cominciano a circolare indiscrezioni sul regolamento AGCOM in tema di pirateria che dovrebbe essere sottoposto a consultazione pubblica  a partire dal 17 dicembre.

 Stefano Quintarelli  http://blog.quintarelli.it/blog/2010/12/critica-ragionata-.html  segnala in proposito un’intervista rilasciata dal Commissario dell’Autorità Enzo Savarese ad una testata on line  all’interno del quale verrebbero  delineati  alcuni principi contenuti nel nuovo regolamento AGCOM antipirateria. http://www.corrierecomunicazioni.it/news/80675/savarese_il_nostro_copyright_sar_garantista

 Dalle  parole del Commissario AGCOM appaiono in maniera incontrovertibile alcuni fatti :

1)      il testo che si porrà in consultazione il 17 dicembre prevederà il  blocco della connessione Internet che non riguarderà  l’utente finale, ma quei siti che ritrasmettono contenuti audiovisivi  mettendo a disposizione in streaming film  oppure file protetti da copyright tramite peer to peer, secondo le parole dello stesso Commissario.

Quindi il regolamento, contrariamente a quanto si poteva immaginare prima delle originarie  indiscrezioni, raccolte dal giornalista  Alessandro Longo www.alongo.it  a novembre  e nonostante le smentite secondo le quali il Decreto Romani, che, come si ricorderà aveva dotato l’AGCOM di questo potere,  si sarebbe applicato solo all’audiovisivo come noi lo conosciamo, ovvero sostanzialmente la televisione via internet, ( o al limite lo streaming in tempo reale)   si applicherà decisamente anche al file sharing  di contenuti musicali o cinematografici.

           L’utente non avrà disconnessioni come in Francia, ove vige il sistema dei tre avvertimenti gestito dall’HADOPI, ma il risultato sarà in pratica lo stesso.

2)      L’Autorità ritiene sussistere una propria piena legittimazione ad accertare le violazioni ( e presumibilmente) ad irrogare le sanzioni, proveniente dal decreto Romani e dalla disciplina relativa al controllo sugli intermediari nella normativa di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, contrariamente a quanti ritenevano che l’AGCOM non potesse attribuirsi un potere di tal fatta.

3)      Ci sarà l’imposizione in capo agli Isp dell’obbligo di comunicare dati sul traffico Internet “nel rispetto della privacy e del principio di neutralità della rete” secondo quanto affermato espressamente da Savarese.

Tali informazioni consentiranno all’Agcom di delineare un quadro del fenomeno della pirateria e di mettere in campo le azioni utili a contrastarla.

 In sostanza i provider dovranno comunicare all’AGCOM tutte  le informazioni relative al traffico internet necessarie  a verificare eventuali profili di anomalia nell’utilizzo dell’accesso alla rete, beninteso secondo il Commissario AGCOM nel rispetto del principio della privacy, il che significherebbe che l’utente troppo “generoso” nell’utilizzare la banda larga non verrebbe sottoposto a procedimento amministrativo e/o penale ( ma non è detto questo visto che non si conoscono la sorte di questi dati raccolti dagli ISP) in sé ma servirebbe da “spia” della presenza di portali che esercitano il peer to peer, consentendo cosi all’AGCOM di intervenire per sanzionare.

Non si conoscono allo stato attuale ulteriori profili del regolamento, ma le indiscrezioni filtrate appaiono già in grado di avviare un dibattito sull’opportunità e sulla effettività del nuovo regolamento.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on dicembre 13th, 2010 No Comments

Gli ultimi giorni di Pompei e il Diritto d’autore.Pompei (forse) Crolla ma il Ministro Bondi fa in tempo a nominare il Nuovo Presidente del Comitato consultivo sul diritto d’autore. Chi è il neo-Presidente.

MoviePiracy-Itsacrime

Insolita iperattività del Governo  sul diritto d’autore in un periodo di apparente crisi istituzionale.

Il Ministro Bondi infatti ha fatto in tempo a nominare Paolo Marzano nuovo presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, l’organo previsto dalla legge sul diritto d’autore, che ha funzioni consultive, sulle materie attinenti al diritto di autore.

Il  Comitato consultivo permanente, che alla nascita rientrava fra  le competenze del Ministero della Culturale Popolare ( il famoso Minculpop) è passato oggi sotto la direzione del Ministro dei Beni Culturali   http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_consultivo_permanente_per_il_diritto_d’autore e provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore ad esso connessi e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro.

Della notizia però non c’è traccia sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Incuriosito da questa nomina, quasi in “Zona Cesarini” ,vado a cercare le note biografiche del nuovo presidente,  cominciando da wikipedia:

E qui la prima sorpresa: la biografia ufficiale di Paolo Marzano non è disponibile su wikipedia, infatti come riporta lo stesso sito, qualcuno ( o su richiesta di qualcuno) il 10 novembre, giorno della nomina ha cancellato la voce ( che esisteva)  relativa  al neo presidente.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paolo_Marzano&action=edit&redlink=1.

Non resta che cercare informazioni in rete provenienti (probabilmente)  dall’ambito lavorativo dello stesso neo presidente, che si reperiscono immediatamente in virtù di un comunicato stampa, diffuso a diverse testate, dello Studio Legale in cui lavora il neo presidente.

http://www.altalex.com/index.php?idstr=371&idnot=12359

http://www.key4biz.it/Who_is_who/2010/11/Marzano_Paolo.html

Si apprende cosi che il Neo Presidente è un Avvocato, è Socio di uno Studio di Avvocati di Affari ed  appartiene ad alcune Associazioni tra le quali la United States Copyright Society, Capitolo di New York.

Siccome non conosco, ahimè, le funzioni e il ruolo della Copyright Society  of America, mi reco sul  relativo per comprendere cosa faccia questa Associazione  e qui nella prima pagina dello stesso sito   mi imbatto in un video di presentazione  denominato:

“Piracy: a threat to creativity” ovvero “Pirateria: una minaccia alla creatività”. http://www.csusa.org/caw_videos.htm

Il video avverte tutti i navigatori sulla conseguenza tra le altre cose, dello “scaricamento” di musica e film da internet ed è prodotto ( come appare dai ringraziamenti finali)  con il fondamentale supporto della MPAA ovvero la Motion Pictures Association  of America,   la potente organizzazione delle case cinematografiche in “lotta perpetua” con gli scaricatori di video da internet che proprio  in questi giorni    http://nbtimes.it/lexnet/8149/mpaa-ecco-i-principali-rei-del-p2p-acchiappateli.html avrebbe inviato a Kira Alvarez, assistente delegato e capo relazioni dell’Ufficio Proprietà Intellettuale statunitense,  una lista di indirizzi e siti online da cui risulta si possano ottenere prodotti dell’industria multimediale.

Decido di prendere informazioni anche sull’altra Associazione a cui appartiene il Neo presidente  ovvero l’ALAI (Associazione Letteraria ed Artistica Internazionale)

Anche qui, ahimè, non sono ferrato in materia e dunque cerco in rete le relative  informazioni.

Le trovo sul sito della SIAE, e, precisamente, nella pagina della rivista ufficiale della SIAE ove il navigatore viene informato che   “Il Gruppo nazionale italiano dell’ALAI, sostenuto dalla SIAE, è stato attivo fin dagli anni ’20 del secolo scorso.. Negli ultimi decenni il Gruppo italiano è stato rappresentato da Eduardo Piola Caselli e, poi, dall’Avv. Valerio de Sanctis, consigliere giuridico della SIAE.”

Qui c’è anche wikipedia che ci informa come  “il gruppo italiano  tradizionalmente gode dell’appoggio della Società Italiana degli Autori ed Editori, cui si è recentemente aggiunta la Società per i diritti connessi dei produttori fonografici SCF, che ha sede a Milano.

http://www.rivistadirittodiautore.siae.it/RivistaDA_Alai.asp

Ora grazie ad Internet abbiamo qualche informazione in più sul Neopresidente della Commissione Consultiva Permanente sul diritto d’autore, che avrà il difficile compito di mediare tra i diritti delle Associazioni di tutela del diritto d’autore e i diritti dei navigatori telematici.

Auguri sinceri al nuovo Presidente!

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Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on novembre 14th, 2010 No Comments

L’inibizione del peer to peer all’italiana: I veri obiettivi della regolamentazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 Era già tutto nel Decreto Romani.

E nessuno (forse)  se ne era accorto.

Compresa la delega dei poteri all’AGCOM per la repressione dei fenomeni di “scaricamento” .

 Per quanto in occasione dell’approvazione del Decreto Romani  il Governo  si fosse affrettato a dichiarare che non si applicasse il decreto romani  ai siti amatoriali, ai blog, ai giornali elettronici  evidentemente l’AGCOM, forte dei poteri di controllo attribuitigli, ha interpretato tale volontà nel senso  di applicare comunque  la “scure” a tutte le forme di diffusione di video sulla rete di files protetti da diritto d’autore attuata tramite le forme dello streaming o del peer to peer.

Tutto ciò se fosse vero ( ma non penso si debba dubitare di questo)  quanto anticipato dal primo giornalista che si è accorto della vicenda ovvero Alessandro Longo .

In pratica sembra che il principio sia: non ti applico la scure se sei uno di quei siti (blog etc) ma se consenti il peer to peer, o se metti in condivisione lo streaming, o se informi dell’esistenza di questi siti posso bloccarti, cosi come posso sapere attraverso i dati di traffico forniti dai provider ( spontaneamente?) se fai un traffico “anomalo” , il che vuol dire in pratica che fai download di files, forse in maniera “illegale”.

Si “inibisce” a monte il navigatore telematico informandolo dell’esistenza dei controlli sul traffico, e a valle i provider che devono operare il blocco dei DNS, degli IP, o la cancellazione in caso di hosting provider, dei siti che permetterebbero la condivisione.

E’ un modo contorto di “colpire” anche provider e utenti.

Quindi ad esempio se un utente mette su un proprio blog un filmato preso tra amici non dovrebbe avere problema, ma se all’interno dello stesso blog posizionerebbe un video “non amatoriale”  coperto dal diritto d’autore, mettendolo in condivisione, potrebbe essere soggetto ad un blocco selettivo o ad oscuramento

Sarà utile vedere cosa accadrà ai portali quali Youtube con i video non amatoriali,.

La novità più eclatante è che, come avevo preconizzato al più tardi un mese fa,  si utilizza il metodo adottato già dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato per bloccare i siti esteri che raccolgono giochi e scommesse e che non hanno la concessione dei Monopoli di Stato, utilizzando anche gli stessi termini ovvero le parole “inibizione” ed “inibitoria”.

Con il blocco dei DNS per impedire agli utenti italiani di avervi accesso o l’ordine ai provider di bloccare comunque gli accessi degli utenti italiani ad un  sito, ancorchè posizionato all’estero, a cui si aggiunge qui il blocco delle porte IP degli utenti (!!) e la possibilità di imporre agli Hosting Provider la cancellazione del sito.

E, purtroppo, pur essendo una assoluta novità in merito la regolamentazione dell’AGCOM potrebbe anche non confliggere con la disciplina degli intermediari prevista dalla normativa sul commercio elettronico, visto che gli articoli 14, 15 e 16 del decreto Legislativo 70 del 2003, ovvero la norma sul commercio elettronico impone agli intermediari ( gli ISP) di attivarsi su segnalazione anche delle “autorità competenti” ovvero dell’autorità amministrativa di vigilanza,  e non solo dell’Autorità Giudiziaria, e non credo vi possano essere dubbi che l’Autorità delle garanzie per le Comunicazioni, con la copertura normativa del Decreto Romani, possa essere considerata competente in materia.

La circostanza che ad informare l’AGCOM sia uno tra i soggetti elencati, ovvero la SIAE, i titolari dei diritti o la guardia di finanza non sposta il problema perché ad adottare formalmente il procedimento di inibizione sarà un Organo pubblico, ovvero l’AGCOM.

Anche qui, a parte le novità del blocco selettivo e delle porte IP,  è quindi un dejavu, compresa la norma di riferimento, che nell’occasione di specie era una legge finanziaria e qui è invece il Decreto Romani.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on novembre 13th, 2010 No Comments

Ancora un caso di raccolta e di divulgazione di dati di navigatori senza il loro consenso, a quando l’intervento della Magistratura o dei Garanti?

La privacy di chi naviga è a disposizione di soggetti privati e i dati personali di chi naviga sono raccolti da privati senza il nostro consenso?

La navigazione di chi accede a siti internet è tracciata e tracciabile ed evidentemente viene conservata in banche dati per un uso futuro, salvo diffusione incontrollata di dati?

Evidentemente si.

 E’ quanto emerge da  quanto successo in Gran Bretagna dove un elenco con i nomi e gli indirizzi di più di 5.300 utenti che hanno usufruito della banda larga di Sky per navigare sul web , è stato pubblicato in rete. Accanto ai loro nomi si trovano i titoli dei film pornografici che sarebbero stati illegalmente scaricati.Ma come e perché sono finiti in rete questi dati?

 E soprattutto gli “ignari” navigatori sono a conoscenza del fatto che i loro dati sono raccolti ed immagazzinati in banche dati a loro insaputa.

A conservare i dati di questi soggetti in una banca dati che  evidentemente non sarebbe a prova di bomba sarebbe  stata  una società specializzata nel trattamento dei dati delle persone che navigano in rete, o meglio lo Studio di Solicitors britannici, cioè i consulenti legali dei titolari del diritto d’autore ( in questo caso i produttori di pellicole “hard”)  che evidentemente se ne sarebbero serviti, come già in passato in altri settori, per contattare direttamente i “presunti” violatori e chiedere loro un risarcimento.

Un attacco  compiuto da “pirati online” avrebbe invece comportato la compromissione  della banca dati, l’estrapolazione degli stessi dati e la pubblicazione ad opera di ignoti dell’elenco online.

 La vicenda che ha sollevato forti polemiche in Gran Bretagna per la violazione di una delle norme di riferimento Europee  per la tutela della privacy, il Data Protection Act, pone dei seri dubbi su alcuni fattori chiave della libertà di espressione e di navigazione in rete, richiamando alla mente episodi del passato accaduti in Italia  quali il caso Peppermint 

 In primo luogo la possibilità di raccogliere dati di chi naviga ci induce a pensare che questi dati possano essere inconsapevolmente raccolti dagli ISP senza il nostro consenso o per finalità diverse da quelle per il quale il nostro consenso è stato rilasciato.

 Questa prassi, come ben evidenziato dall’ordinanza del Tribunale Roma, sez. IX 09.02.2007 relativa al caso Peppermint e dal successivo “pronunciamento” del garante Privacy nel 2008, deve essere esclusa nel nostro paese in virtù  dell’applicazione dell’art.23, 1° co, del Codice Privacy , il quale prescrive che il consenso al trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

 Va ricordato che tale adempimento è sanzionato penalmente dall’art.167 del codice della privacy, cosi come ai sensi dell’art.122, stesso codice, è vietato espressamente l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente stesso.

 Va anche rilevato come l’art . 132, D.Lgs. 196/2003  (il cui titolo “Conservazione di dati di traffico per altre finalità) stabilisca come la regola sia che i dati di traffico telefonico e telematico possono essere conservati solo per finalità di accertamento e repressione di reati per un periodo limitato   di tempo mentre l’ulteriore conservazione  rappresenta un’eccezione ed è motivata da esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati di cui all’art. 407, 2° co., lett.a), c.p.p. e dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

A tacere del fatto che esistono sanzioni ( anche penali) per chi non conserva i dati in banche dati protette da misure di sicurezza idonee.

Dobbiamo ancora ricordare come la Logistep, la “madre” di tutte le società che raccolgono dati in giro per la rete sia stata oggetto anche recentemente ( dopo l’ordinanza del tribunale romano)  di una sentenza di un Tribunale federale svizzero che le ha inibito la pratica nello stesso paese di residenza della Società.

Ma allora se questo è, come è possibile che in tutta Europa si continui ad “ignorare”  palesemente la disciplina dettata dalle norme europee a tutela della riservatezza degli utenti telematici facendo addirittura dire al presidente della stessa società Logistep che la stessa società avrebbe deciso di lasciare la Svizzera – “visto che la raccolta non autorizzata degli IP sarebbe  un’attività perfettamente legale in molti altri lidi”?

E come è possibile che la compromissione di una banca dati con migliaia di dati personali, come avvenuto in Gran Bretagna non faccia venire in mente alla magistratura che ad essere sanzionate dovrebbero essere le società che non conservano dati personali ( la cui raccolta e conservazione sarebbe peraltro tutta da verificare) secondo le norme europee ed italiane in tema di misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a prescindere o meno dalle questioni  sulla liceità o meno del trattamento ad opera dei privati?

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on settembre 29th, 2010 No Comments

Piratebay e i siti di filesharing: prevenire è meglio che curare?

 

di www. fulviosarzana.it

Paese che vai usanza che trovi.

Potrebbe essere questo l’incipit di un romanzo noir ( o rosa, a seconda dei punti di vista), sul file sharing ed i metodi per combatterlo ( ovvero per tutelare gli utenti dall’invasività delle società incaricate dai titolari dei diritti, di scovare gli “scaricatori”)  adottato dai diversi Stati.

Mentre in Sudamerica, e più precisamente in Brasile, al termine di una consultazione pubblica sull’aggiornamento delle normative in tema di diritto d’autore, si è raggiunto il compromesso “minimo”  di promuovere il versamento di una tariffa flat mensile (sembrerebbe trattarsi di 1,5 euro al mese) da aggiungere al canone pagato al proprio fornitore di banda, per scaricare liberamente dai siti di file sharing musica, cinema, file multimediali, protetti o meno dal diritto d’autore, adottando quindi un metodo “preventivo” di assorbimento dei conflitti,  in Europa , ed in primo luogo nella Svezia che ha dato i natali  a molte delle battaglie in tema di legalizzazione del downloading di files protetti dal diritto d’Autore si utilizza il metodo opposto, ovvero quello della repressione.

 Le forze dell’Ordine infatti  hanno posto sotto sequestro una considerevole quantità di server, per lo più legati alla condivisione in rete BitTorrent.

L’operazione ha interessato contemporaneamente anche altri 14 stati, tra cui Gran Bretagna, Germania, Belgio, Olanda e Ungheria.

Il tutto mentre in Svizzera un Tribunale Federale  ha stabilito che  La caccia alle violazioni del diritto d’autore sui siti di scambio «peer to peer», svolta da una società specializzata, è contraria alla legge federale sulla protezione dei dati.

 Il Tribunale federale (TF) ha dato infatti  ragione al Preposto federale alla protezione dei dati, sconfessato in precedenza dal Tribunale amministrativo federale (TAF).

Come ulteriore nota di “colore” di quest’ultima vicenda vi sarebbe la “prossima” nomina a Garante della Privacy del paese elvetico del legale della società specializzata nella ricerca degli IP per conto dei titolari del diritto d’Autore.

La discontinuità degli interventi normativi e giurisprudenziali nei diversi Paesi di certo non aiuta un sereno dibattito sul futuro del copyright in rete  in Italia che ha avuto il “privilegio” di ospitare nel corso degli anni le iniziative più varie,  dal Patto di Sanremo alle normative Urbani ( dal nome del Ministro per i beni culturali di qualche anno fa di cui si sono perse peraltro le tracce), sulle sanzioni per chi scarica file protetti da diritto d’autore sino ai recenti casi giurisprudenziali quali la vicenda  Peppermint che, a quanto pare, hanno fatto da battistrada ai recenti provvedimenti del giudice Elvetico.

Published by on settembre 11th, 2010 2 Comments

UPDATE Linkstreaming Il Provvedimento di conferma del sequestro del GIP di Pescara

E’ possibile visualizzare qui l’Ordinanza di conferma del sequestro del Portale Linkstreaming ad opera del GIP di Pescara

pdfparte-prima-ordinanza-di-conferma-misura-cautelare

pdfparte-seconda-ordinanza-di-conferma-misura-cautelare

Published by on agosto 6th, 2010 1 Comment