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RIFORMARE IL DIRITTO D’AUTORE E I BREVETTI IN ITALIA.

Sono stato invitato e parteciperò volentieri il 18 novembre all’incontro “riformare il diritto d’autore e i brevetti in Italia” organizzato dal partito pirata italiano nell’ambito del Congresso dei partiti pirata europei che si svolgerà a Roma.

Il 17 e 18 Novembre i rappresentanti dei Partiti Pirata d’Europa si incontrano a Roma, per parlare della pianificazione della campagna elettorale comune nel 2014, della visione economica e politica congiunta del movimento pirata e di un’installazione paneuropea di Liquid Feedback per sviluppare programmatica europea senza essere limitati da frontiere nazionali.

All’incontro perteciperanno Michele Boldrin (professore di economia, dal 2006 insegna alla Washington University a St. Louis, Missouri), Guido Scorza (avvocato, giornalista, blogger e docente universitario), Fulvio Sarzana (avvocato, blogger, esperto di problematiche relative all’applicazione del diritto d’autore in Rete) e l’ Europarlamentare  svedese Amelia Andersdotter.

qui maggiori informazioni

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on novembre 13th, 2012 No Comments

ESCLUSIVA: Il Parere integrale della Commissione UE su AGCOM e diritto d’autore. Si chiede di inibire i siti esteri,di agire contro gli Access provider e di eliminare il Fair Use ( uso amatoriale). Ritorna la censura.

UPDATE: mi riferiscono che il documento sarebbe stato firmato dalla Kroes e non da Tajani.

UPDATE  2: mi dicono anche che dovrebbe essere pubblicata sul sito della Commissione, dove è già presente la notifica, eppure non c’è…..

Più realisti del Re.

E’ questo il senso della lettera, destinata a rimanere segreta, che il Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani avrebbe inviato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul regolamento in tema di diritto d’autore e comunicazione elettronica, in risposta alla notifica effettuata dalla stessa AGCOM il 2 agosto 2011.

Querst’oggi il presidente di una delle Associazioni di titolari del diritto d’autore ( che ne era a consocenza)  ne ha delineato le linee essenziali e io riproduco qui quella che sarebbe la versione integrale in italiano della lettera ( a breve la versione in inglese).

Nella lettera si richiederebbe all’AGCOM, che aveva ammorbidito a luglio la delibera emessa a dicembre 2010, di reintrodurre l’inibizione all’accesso ai cittadini italiani in caso di siti esteri che violano il diritto d’autore, si consiglierebbe di agire anche nei confronti degli access providers ( e non solo nei confronti degli hosting providers, ovvero di coloro che ospitano i siti che violano il copyright) italiani con l’ordine di inibizione in caso di siti italiani, e si chiede all’AGCOM, in quanto  ritenuto evidentemente non in linea con la disciplina europea, di riconsiderare l’introduzione del cd fair use ( ovvero dell’uso amatoriale del copyright che limita la possibilità di adottare il procedimento inibitorio). Quello che costituiva invece l’unica nota positiva dell’intero procedimento.

Nulla viene detto sulla parte della Delibera che si riferisce all’offerta legale, a testimonianza del fatto che la stessa delibera in quella parte, evidentemente non ha alcun rilievo rispetto alla procedura di enforcement, vero obiettivo della regolamentazione.

Il testo è ora al vaglio degli uffici dell’Autorità.

In neretto ho segnalato quelli che ritengo  i punti in grado di riproporre la cd  censura telematica che sembrava essere stata allontanata dopo le proteste del luglio scorso.

Non mi assumo ( ovviamente) alcuna responsabilità sulla veridicità del testo:

 

Oggetto: Notifica 2011/403/I
398/11/CONS risoluzione del 6 luglio 2011 della Autorità per la Comunicazione
Garanzie che approva un progetto di regolamento sulla tutela del copyright in relazione alle reti di comunicazione elettronica.
 
 
 
 
 

 

Osservazioni a norma dell’articolo 8 (2), della direttiva 98/34/CE del
22 Giugno, 1998.

In conformità con la procedura di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il  2 Agosto 2011 una proposta di regolamento sulla tutela del copyright in relazione a reti di comunicazione elettronica.
La proposta di regolamento si occupa di due serie di aspetti: la promozione e lo sviluppo de i contenuti  legali,  l’istituzione del gruppo di esperti in stretta connessione con quella, e la introduzione di misure di protezione del copyright in relazione alle reti di comunicazione elettronica.

Per quanto riguarda le misure di protezione il progetto notificato introduce nuove procedure per fermare la violazione online dei diritti d’autore, prevedendo un’ informazione sulla violazione del copyright ( copyright notice)  e la procedura di takedown.

La Commissione rileva che tale approccio coincide chiaramente con il proprio obiettivo di frenare la pirateria online alla fonte.

 La Commissione  quindi segue  gli sviluppi nazionali in questo campo con
grande interesse.

L’Esame del progetto di testo notificato ha indotto la Commissione ad emettere i seguenti commenti.

La Commissione ritiene che il progetto di regolamento preveda due fasi: l’avviso di violazione del copyright e la procedura di notice and  takedown (di seguito: la procedura di NTD):

1) la procedura di NTD avviene in prima battuta  a livello delle singole parti coinvolte, secondo la quale una un’entità legittima notifica al gestore del sito o dei media audiovisivi o dei servizi radio
diffusione la violazione del copyright dell’autore;
2) il procedimento amministrativo dinanzi alla Autorità delle Comunicazioni italiana (di seguito: il AGCOM) in caso di rinvio delle questioni all’AGCOM.

  1. La procedura a livello delle singole parti
  2. Ai sensi dell’articolo 6 (1) del progetto di regolamento, la procedura di NTD può essere avviata da un’entità legittima, incluse le organizzazioni “sindacali” ( nel senso di categorie di titolari del diritto d’autore ndr)  , inviando una richiesta al gestore del  sito dove il contenuto presunto illecito è disponibile o ai media audiovisivi o radiofonici
    e ai service provider che questi contenuti siano disponibili al pubblico.

Inoltre, l’articolo 7 del progetto
di  regolamento prevede una procedura cosiddetta  counter notice procedure     nei casi in cui l’uploader ritenga  che il contenuto sia stato rimosso  ingiustamente.

La Commissione accoglie con favore chiarimenti alle autorità italiane sulle seguenti questioni:
Articolo 6 (1) sulla nota di copyright e la procedura di rimozione che prevede:
“Se il legittimo titolare  ritiene che un certo contenuto viola i suoi  diritti d’autore e  che non è stato diffuso  nel rispetto dei limiti e
delle eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della legge sul copyright, si può presentare una richiesta, anche attraverso le organizzazioni sindacali, per la rimozione di tali contenuti al gestore del il sito su cui è disponibile o ai media audiovisivi o di fornitore di servizi radiofonici che hanno ha reso disponibili al pubblico secondo la procedura di cui alla presente sezione, salvo che questi siano  già coinvolti in una procedura di notifica e rimozione in relazione a contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d’autore.

 L’avviso viene inviato tramite il modulo di cui all’allegato 1 del presente
regolamento e disponibile sul sito web dell’Autorità, accessibile tramite un link posto sul sito web del il gestore del sito o di mezzi audiovisivi o di fornitore di servizi di radiodiffusione”

1. Le autorità italiane sono invitate a spiegare la portata della nozione di “legittimi titolari ” che possono inviare un avviso sul contenuto illegale.

Potrebbe essere anche soggetto  non legato al titolare del diritto un
“legittimo titolare”?

Le autorità italiane potrebbero chiarire quali organizzazioni  siano rappresentate dal
termine ” organizzazioni di titolari del diritto ” ex articolo 6 (1) del progetto di regolamento?

2. Potrebbero le autorità italiane spiegare  il campo d’applicazione della norma secondo la quale esiste la  possibilità di non  tenere in considerazione  l’avviso presentate dalle entità legittima, conformemente all’articolo 6 (1) del progetto di regolamento (“[...]
qualora queste siano  già coinvolte in un avviso di rimozione e di procedura in relazione a contenuto o programmi distribuiti in violazione del diritto d’autore “?

Potrebbero le autorità italiane spiegare a quale tipo di procedimento si riferisce  l’Articolo 6 (1) (ad esempio diffide singole; amministrativa; giudiziaria)?

3. Potrebbero le autorità italiane spiegare  che tipo di documento (s) si intende esattamente per “dichiarazione di accuratezza delle informazioni “, cui si fa riferimento sia all’allegato I ( notice form ) e all’allegato II (counter notice form)) e quali siano  uno gli  elementi del notice e del counter notice?

4. Le autorità italiane potrebbero chiarire se sono accettati solo le comunicazioni inviate con i moduli predisposti dall’Autorità o se sia sufficiente, se le informazioni vengono fornite in qualsiasi modo?

5. Le autorità italiane potrebbero chiarire se le forme di cui agli allegati 1-4 possono essere presentate solo attraverso mezzi elettronici o possono anche essere stampate e inviate per posta ordinaria o fax?

6. l’Articolo 6 (1) si riferisce alla  richiesta, per la rimozione di contenuti che non rispettino i diritti degli autori ‘. Potrebbero  le autorità italiane precisare  il significato di “rimozione” di cui all’articolo 6 (1) del progetto di regolamento?
Il termine si riferisce anche al blocco?

L’articolo 6 (2) sulla nota di copyright e sulla  procedura di rimozione prevede  che:
“Se il contenuto a cui si riferisce l’avviso è stato caricato da terzi, l’ente a cui
la richiesta di cui al punto 1 è inviata, ove possibile, comunica all’uploader, che
ha il diritto di presentare una  contronotifica”

1. Potrebbe le autorità italiane spiegare se  l’obbligo di informare  l’uploader ai sensi
dell’articolo 6 (2) riguarda solo l’obbligo di informare circa il ricevimento di un avviso o prevede  anche l’obbligo di notifica per la (prevista) decisione sulla rimozione?

Potrebbero le autorità italiane spiegare  la portata dell’obbligo di cui all’articolo 6 (2)?
2. Le autorità italiane potrebbero chiarire se la  contronotifica di cui all’articolo 6 (2) deve essere presentata entro un termine specifico e se ogni decisione su un avviso può essere presa prima del tempo per la presentazione di una  contronotifica è trascorso?

L’articolo 7 (2) sulla contronotifica prevede che:
“Il soggetto a cui  la contronotifica viene inoltrata, ove possibile, comunica  a chi ha fatto l’avviso di violazione del copyright secondo l’articolo 6, che  ha il diritto di presentare le sue controdeduzioni “.

  1. Potrebbero le autorità italiane spiegare  l’obbligo di cui al presente articolo
    ? In particolare, le autorità italiane potrebbero fornire esempi di situazioni in cui non è “Possibile” in termini di cui all’articolo 7 (2)  comunicare  a colui che effettua la segnalazione di violazione di copyright circa la presentazione di una contronotifica? Quale  procedura deve essere seguita da colui  che ha presentato la contronotifica se dopo quattro giorni il contenuto non è stato ripristinato ?
  2. Per quanto riguarda  l’intera procedura di rimozione a livello di singoli soggetti  coinvolti (art. 6 e 7):
  3. 1. La Commissione rileva che il progetto di regolamento italiano usa definizioni diverse, tra cui “Gestore del sito”, “media audiovisivi o fornitore di servizi radiofonici “, “prestatore di servizi”, e “Fornitori di servizi”. Le autorità italiane sono invitate a chiarire chi sarà il soggetto colpito
    dalla notifica e dalla procedura di rimozione: “i gestori del sito web e dei media audiovisivi o fornitori di servizi radio
    solo o i fornitori di servizi in generale?
    2. Le autorità italiane potrebbero chiarire se, a norma dell’articolo 6 del progetto di regolamento, le comunicazioni per la violazione dei diritti d’autore dell’autore può essere presentata ai fornitori di accesso a Internet
    o fornitori di servizi di mere conduit, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 70 di 9 APRILE 2003?

    3. Le autorità italiane potrebbero chiarire se fornitori di servizi hanno l’obbligo di i) tenere un file con tutti gli avvisi ricevuti e tutte le misure adottate in seguito al ricevimento di avvisi e ii) garantire la trasparenza circa la ricezione di avvisi e le misure adottate in seguito al ricevimento di tali avvisi?
    4 II. Procedimento dinanzi all’ AGCOM
    Ai sensi dell’articolo 8 (1) del regolamento, il titolare del copyright può deferire la questione all’ AGCOM nel caso in cui il contenuto presunto illecito non venga rimosso. Inoltre, l’individuo reclamante può anche  inviare la sua richiesta all’AGCOM nel caso in cui il suo notice and take down  non sia
    risultato soddisfacente (paragrafo 2 dell’articolo 8).
    In considerazione di ciò, il progetto di regolamento prevede anche specifiche soluzioni legislative in materia,  ad esempio il procedimento d’indagine (articolo 9), l’avvio del procedimento e le sue modifiche (articolo 11) e le conclusioni delle indagini (articolo 12).
  4. Per quanto riguarda la parte amministrativa della procedura di DTN davanti l’AGCOM, la Commissione auspica le seguenti precisazioni da parte delle autorità italiane:
    1. Sull’Articolo 9 (4) in materia di  Indagine si prevede che :
    “L’avviso di avvio del procedimento di indagine contiene una sintesi dei fatti,
    dando indicazione della presunta violazione, dell’ufficio competente e del responsabile del   procedimento;  le dichiarazioni scritte di difesa possono essere presentate utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Autorità entro 48 ore dall’inizio del procedimento e, infine, il termine entro il quale l’inchiesta deve essere conclusa”.
    Il periodo di tempo di 48 ore (nemmeno 2 giorni lavorativi) per rendere dichiarazioni scritte di difesa di cui all’art. 9 (4) sembra essere troppo  breve. In vista di un effettivo diritto di difesa, sarebbe opportuno che  
    il gestore del sito  / fornitore di servizi di media audiovisivi abbia  altre occasioni per fornire informazioni e argomenti prima che la procedura si concluda
    2. l’Articolo 13 (1) sulle misure per i siti e i fornitori  situati in Italia  prevede che:
    “Il  Collegio può ordinare ai gestori dei siti i cui nomi di dominio sono registrati da un soggetto residente o con sede in Italia di rimuovere qualsiasi contenuto presente in violazione delle normative sul copyright “.
    La Commissione auspica che le autorità italiane  chiariscano il motivo per cui è stato  utilizzato  il criterio della residenza o la costituzione di un’entità che ha registrato un nome di dominio.
    3. l’Articolo 13 (3) riguarda le procedure specifiche per le violazioni ripetute. Potrebbero   le autorità italiane  chiarire quali procedure specifiche esistono per le violazioni ripetute e come queste si riferiscono agli
    Articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale  in materia di prove e di  diritto all’informazione?

    4. l’Articolo 14 (1) sulle misure dell’Autorità per i soggetti situati all’estero prevede:
    “Il Collegio ( dell’AGCOM ndr) , in relazione ai gestori dei siti i cui nomi di dominio sono registrati da un’entità che non è stabilita in Italia o che non risiede in Italia, ma che diffonde  contenuti destinati al
    Pubblico italiano in violazione delle norme sul copyright, può adottare le seguenti misure:
    5
    a) Ordina ai gestori del sito di rispettare il diritto d’autore
    b) Se la violazione continua, indipendentemente dell’ordine al comma a) ordina  dopo  15 giorni che lo stesso  ordine è stato inviato  la rimozione di tutti i contenuti segnalati
    in violazione del diritto d’autore
    c) Qualora la violazione continui indipendentemente dall’ordine per lettera b) entro i
    termini indicati, segnala il caso al giudice”
    Le autorità italiane potrebbero chiarire se l’ordine che il  Collegio può
    adottare sulla base dell’articolo 14 (1) del regolamento deve seguire l’ordine che viene previsto nel regolamento stesso o può essere modificato”)?
    Può, a norma dell’articolo 14, l’organo collegiale adottare un provvedimento  che ordini  ai fornitori di accesso Internet di  bloccare l’accesso a contenuti illegali in Italia?
    In tali casi si auspica che  l’Autorità possa fornire  trasparenza sui casi e le misure adottate ?
    III. Domande generali
    La Commissione vorrebbe inoltre alle autorità italiane la richiesta  di chiarire alcune questioni in relazione all’intero progetto.
    1. L’attuale formulazione dell’art. 7 (2) e 8 (4) del regolamento proposto consente all’uploader nel meccanismo di contronotifica di rinviare la causa al giudice ordinario, come espressamente previsto per il titolare del copyright di cui all’art. 6 (3)?
  5. 2. Le autorità italiane sono invitate a chiarire il rapporto tra gli articoli 6 (1) 3, 8 (3), 9 (2), 11 (3) del progetto di regolamento e le direttive 2001/29/CE, relativa all’armonizzazione di alcune aspetti dei diritti di autore ed i diritti connessi nella società dell’informazione e 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in materia di ingiunzioni.
    3. Dal momento che il progetto di regolamento è volta a tutelare la proprietà intellettuale e di promuovere e sviluppare l’offerta  legale
    di opere protette su Internet, come fa l’AGCOM a conciliare questi obiettivi con
    l’introduzione di nuove eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 10?

    La Commissione invita le autorità italiane a prendere in considerazione i commenti di cui sopra e a fornire  la risposta
    alle domande di cui sopra.
    Distinti saluti,

Vice-President Antonio Tajani

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on novembre 9th, 2011 No Comments

LA SIAE esce dal sarcofago in cui è stata custodita in questi anni con dieci domande su diritto d’autore on line, che però non la riguardano.

 La SIAE, presieduta dal “Giovane-vecchio” Gian Luigi  Rondi, di anni 90,  riemerge dal sarcofago in cui è stata depositata in questi anni  ponendo in un quotidiano a larga diffusione, a mò di Marzullo contemporaneo, dieci domande in tema di diritto d’autore, in margine alla consultazione pubblica su internet e diritto d’autore dell’AGCOM.

 Eppure in questi mesi nella battaglia che ha contrapposto le organizzazioni a tutela dei diritti umani e l’AGCOM dall’altra la SIAE ha mantenuto un dignitoso silenzio.

 Non è da sola peraltro, in questo “risveglio”  perché alla destra ( non del Padre ovviamente ndr) della lettera acquistata sul Corriere della Sera di oggi  dalla SIAE appare  l’organizzazione che sembra  essere in qualche modo  la vera latrice della lettera aperta ai giornali ovvero,  Confindustria Cultura.

 Confindustia Cultura riunisce le diverse sigle dell’intrattenimento televisivo, musicale e  cinematografico.

 Dobbiamo ricordare peraltro a beneficio del lettori che all’interno della stessa Confindustria si registrano posizioni molto distanti l’una dall’altra.

 L’Organizzazione Confindustria  digitale infatti che riunisce gli operatori del settore delle telecomunicazioni e dell’informatica   ha assunto posizioni del tutto opposte a quelle di Confindustria cultura al punto che di fronte al sottoscritto ( e ad altri dieci testimoni) il Commissario AGCOM Stefano Mannoni, durante un faccia a faccia presso il Corriere delle Comunicazioni apostrofò l’incolpevole Antonello Busetto, esponente della stessa Confindustria digitale lì presente, con l’aggettivo “lunare” in riferimento alle posizioni invece “solari” ( si presuppone)  espresse invece da CONFINDUSTRIA cultura.

 Ma si sa questo è il bello della democrazia.

 Le dieci domande peraltro  meriterebbero risposte puntuali se solo si evitasse, come sempre accade in questi casi di adottare termini tipo “furto” di proprietà intellettuale ad opera dei cittadini della rete  proprio nel momento in cui l’AGCOM recependo in qualche modo  le istanze dei difensori delle libertà civili su internet estende il concetto di fair use, ovvero di uso amatoriale cercando un difficile equilibrio tra diritto d’autore e gli  usi amatoriali,  quelli di critica e  di discussione e l’imprescindibile  diritto di cronaca.

 L’iniziativa a questo punto appare veramente inopportuna soprattutto per un motivo.

 Dall’analisi del  quadro regolatorio attuale,  ed in base  alle considerazioni che la stessa AGCOM ha fatto del ruolo della SIAE nell’indagine conoscitiva sul diritto d’autore,  (  l’indagine “dimenticata”) appare come la SIAE non abbia  alcun ruolo nella vigilanza delle attività on line.

 Afferma infatti l’AGCOM,  e ce lo ricordava  all’epoca Pino Bruno: http://www.diritto.net/dirittonet-home/diritto-privacy-riservatezza/4523-file-sharing-e-peer-to-peer-agcom-dice-alla-siae-di-non-tracimare.html

“…Dalla breve ricostruzione della natura e dei poteri della SIAE qui condotta emerge con tutta evidenza come il core delle funzioni attribuite istituzionalmente all’ente sia costituito principalmente dall’attività, di natura privatistica, di intermediazione nell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright. Nel quadro così delineato, gli “altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno” cui si riferisce l’art. 181, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, alludendo alle attività di tutela del diritto d’autore, sembrano assumere un ruolo del tutto marginale. E né pare che tale conclusione possa mutare alla luce del disposto di cui all’art. 182 bis che, come si dirà in seguito, attribuisce sì alla SIAE funzioni di vigilanza sulle violazioni del diritto d’autore ma in coordinamento con l’Autorità e unicamente “nell’ambito delle rispettive competenze”.

In sostanza, evidenzia l’AGCOM,  la Siae è un ente privato.

 “…il legislatore – si legge nell’indagine conoscitiva dell’AGCOM – prevede che sia la SIAE (che, come detto, ha la sua attività principale in quella di intermediazione dell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright e nella protezione delle stesse da eventuali violazioni un aspetto solo marginale della sua azione), a coordinarsi con l’Autorità (e non viceversa), peraltro “nei limiti dei propri compiti istituzionali”.

“L’azione di vigilanza della SIAE andrebbe invece circoscritta alle attività di cui alle lettere b), c), d), d-bis), d-ter) di cui all’art. 182 bis. Queste, infatti, attenendo alle proiezioni in sale cinematografiche, nonché all’attività di vendita e noleggio, e a quella di riproduzione attraverso fotocopiatrici, sembrano riguardare principalmente fenomeni di pirateria “fisica”, che, in quanto tali, esulano dall’ambito di competenza tradizionalmente riconducibile all’Autorità”…” Andrebbe pertanto stabilito che all’Autorità spetti, in via esclusiva, il compito di pianificare e condurre le 65 attività ispettive relative alle attività indicate alla lettera a) dell’art. 182 bis, attività per le quali essa potrà avvalersi delle forze di polizia operanti presso di essa (Polizia postale e nucleo per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza) e, ove d’utilità, dei funzionari della SIAE, che, dunque, nel caso, svolgerebbero attività di supporto”.

Insomma l’AGCOM dice espressamente che con l’online la SIAE non c’entra nulla.

Ma allora, se la SIAE non c’entra niente con questa vicenda ci domandiamo noi perché, e a beneficio di chi,  la SIAE pone dieci domande che non la riguardano?

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on luglio 13th, 2011 2 Comments

Diritto d’autore: FAPAV, FPM, BSA, SCF, AGCOM, tutti insieme appassionatamente il 3 maggio a Torino.

Il 03 Maggio 2011 a Torino  si svolgerà la presentazione della Guida Italia Oggi-Convey sul diritto d’autore che sarà disponibile nelle edicole come allegato ( o anche  autonomamente)  al giornale Italia Oggi.

 In margine alla presentazione si svolgerà un Convegno dal titolo “Proprietà intellettuale e società della conoscenza digitale: quali soluzioni alle nuove esigenze?”

 Sono stato invitato come relatore alla tavola rotonda moderata  da Giuseppe Provera,  che vedrà dibattere ( oltre al sottoscritto):

 Maja Cappello, Dirigente Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si sta occupando di redigere materialmente il testo dell’AGCOM su diritto d’autore e internet,

 Renato Esposito, Responsabile Antipirateria AIE – Associazione Italiana Editori,

 Fabrizio Ferrucci, Segretario Generale FAPAV – Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva,

 Matteo Mille, Presidente BSA – Business Software Alliance,

 Marco Ornago, Direttore Generale SCF Consorzio Fonografici,

 Luca Vespignani, Segretario Generale FPM – Federazione anti-Pirateria Musicale (Milano).

  Sono sicuro che ne sentiremo ( e ne dirò) delle belle, l’unico rischio ovviamente è che io non ne esca vivo!

 Per cui se non avete altri impegni e siete da quelle parti ci si vede alle 14 e 30  di martedi 3 maggio 2011 Torino, Centro Congressi Torino Incontra – Sala Giolitti Via Nino Costa, 8 – 10123 Torino

Ovviamente la giornata è libera e gratuita con l’unico onere della registrazione preventiva presso il  Settore Proprietà industriale – Centro PATLIB Via San Francesco da Paola, 24 10123 Torino E-mail: patlib@to.camcom.it

 Qui il programma convegno convey

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on aprile 20th, 2011 No Comments

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il diritto d’autore: l’incontro tra il Presidente dell’Associazione dei produttori cinematografici statunitense (MPAA) e il Presidente dell’AGCOM, Calabrò e i “dubbi” sulla fonte governativa statunitense.

Nel pieno della consultazione in tema di diritto d’autore che ha visto la presentazione di più di 50 documenti in risposta alla consultazione pubblica,  le agenzie di stampa battono la notizia di una nota dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  secondo la quale vi sarebbe stato   un incontro in questi giorni  tra il presidente dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni Calabrò  e il presidente dell’Associazione dei produttori cinematografici Statunitensi (MPAA), Bob Pisano.

 La stessa nota farebbe riferimento a manifestazioni di  apprezzamento da parte dell’Amministrazione Statunitense della normativa in tema di inibizione dei cittadini italiani  in via di introduzione da parte di AGCOM.

 La nota viene ripresa da diversi organi di stampa   che sembrano  “associare” le fonti governative statunitensi allo stesso  presidente della MPAA destando come si è detto  la sensazione che le misure di inibizione  dell’AGCOM siano apprezzate “addirittura”  dall’Amministrazione Statunitense.   

 Ma la stessa nota appare quantomeno  singolare in quanto non si comprende  bene  quale sia  la  fonte diretta o indiretta di rilievo  istituzionale che avrebbe espresso tale apprezzamento .

 Quali sarebbero queste fonti? Nella persona di chi?  Da dove giungono? E in che cosa consisterebbero le dichiarazione di queste fonti?.

 Mentre le “fonti governative statunitensi” che rimangono però anonime, non identificate e non identificabili così come non sono identificabili  le altrettante “fonti del ministero degli esteri”  che avrebbero riportato tali dichiarazioni, la stessa nota individua subito dopo  con precisione l’interlocutore di questi giorni  del Presidente dell’AGCOM Calabrò nella persona di  Bob Pisano il presidente della MPAA, ovvero come si è detto  l’Associazione dei produttori  che, come evidenziato anche dalla stessa nota, raccoglie  le sette major, ovvero le multinazionali  naturalmente interessate alla repressione di qualsiasi forma di sospetta violazione del diritto d’autore,  ingenerando il dubbio che a giudicare equilibrate le misure di repressione e di inibizione  sia invece la stessa Motion Pictures of America, ovvero una delle associazioni dei titolari dei diritti d’autore .

 Nella nota che sarebbe stata  rilasciata dall’Autorità, che si badi bene, è impegnata in  un processo decisionale nella quale la stessa deve necessariamente assumere una veste di imparzialità  rispetto ai contendenti  non si fa invece alcun riferimento a posizioni diverse e antitetiche rispetto a quelle dei titolari dei diritti d’autore, non si dà conto di alcuna delle perplessità di carattere costituzionale espresse anche in sede parlamentare,  né si dà conto di alcun incontro ( che non sembra esserci stato)  effettuato dal presidente dell’Autorità o dagli stessi  componenti dell’Autorità con le associazioni o le entità che hanno assunto posizioni a tutela  dei diritti di libertà degli individui nel contesto digitale.

 Insomma nel contesto di una consultazione aperta che, come anticipato dalla stessa autorità, ha visto la presentazione di più di 50 documenti da parte di altrettanti soggetti,  il Presidente di un’autorità amministrativa indipendente, che si deve porre come arbitro delle contrapposte esigenze   incontra uno dei contendenti, mentre vengono diffuse informazioni   su commenti positivi in merito ad  un provvedimento ancora in fase di gestazione  che vengono  attribuiti prima ad una fonte non identificata del ministero degli esteri italiano, poi all’Amministrazione statunitense  nel suo complesso.

 Mi sembra che, a questo punto, il processo decisionale che dovrà portare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  ad emettere il provvedimento su diritto d’autore e reti telematiche contemperando tutte le giuste esigenze, sia iniziato sotto i migliori auspici.

 

 

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 16th, 2011 No Comments

DOCUMENTO DI RISPOSTA A CONSULTAZIONE PUBBLICA DELL’AGCOM SU DIRITTO D’AUTORE E RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA’ NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
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Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 11th, 2011 No Comments