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Anonymous e arresti : Tutti i dubbi sull’art 7 bis della Legge Pisanu e i reati informatici.

imagesanonLa notizia è oramai nota.

Si tratta dell’operazione tango down del CNAIPIC  (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche – Cnaipic del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni) contro Anonymous.

Ieri, a seguito delle prime notizie sull’operazione,  avevo manifestato qualche dubbio sul concetto giuridico  di “Associazione a delinquere telematica”.

Nel corso della Conferenza stampa successiva,  organizzata dalle forze dell’Ordine, sono emersi molti particolari dell’operazione che, indubbiamente, è stata a lungo pianificata e studiata.

Nel  comunicato stampa ufficiale rilasciato dalle stesse forze dell’Ordine,  è stata citata la norma di riferimento per le indagini relative alla protezione delle infrastrutture critiche di rilievo nazionale, ovvero l’art  7 bis della legge Pisanu.

Anche qui però sorgono dubbi.

I dubbi relativi all’ambito di operatività dell’art 7 bis sono   manifestati in questo paragrafo del testo  di Carlo Sarzana di S. Ippolito, già Presidente dei Giudici delle indagini Preliminari di Roma, “Padre” riconosciuto della legislazione italiana  sui crimini informatici e oggi Avvocato a Roma.

Buona lettura!

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on maggio 18th, 2013 No Comments

Tribunale di Roma: Il gestore della pagina facebook (e titolare di un blog) risponde di istigazione a delinquere per i commenti violenti di terzi anonimi

imagescarcereViolenza nei commenti sul web  e Tribunale di Roma: Il blogger e gestore  di un gruppo Facebook  risponde di istigazione a delinquere per i commenti postati da terzi.

Tempi duri per i blogger,  per chi commenta sui social  network proteggendosi dietro l’anonimato, e  più in generale per chi ha un sito internet aperto ai commenti .

Questa volta a decidere che il blogger ( e gestore di un gruppo facebook)  è responsabile è il Tribunale di Roma, IX sezione penale, Dott.ssa Laura Fortuni.

Il Giudice, ( dopo che il sito era stato oscurato preventivamente in sede di indagini preliminari) ha condannato a nove mesi di reclusione  un Blogger che forniva informazioni sul degrado urbano della città di Roma, ospitando molti commenti di utenti che si lamentavano dello stesso degrado.

Il blog riceveva anche informazioni  su azioni di resistenza civile diretti contro la piaga  delle affissioni abusive, ai quali il titolare del blog era del tutto estraneo .

Diversamente dai casi sinora conosciuti però il blogger non è stato condannato per diffamazione,  ma per istigazione a delinquere ed apologia di reato nei confronti di una azienda romana che gestiva il business delle affissioni, ritenute, a parere del titolare del sito, abusive.

Il Pubblico Ministero procedente ha ottenuto la condanna sia per il  blog che per la gestione del correlato gruppo su  Facebook.

Il punto  nodale della vicenda è costituto proprio  dalla responsabilità del blogger ( o del gestore della pagina Facebook)  per i commenti postati da terzi, rimasti anonimi,  e, per la prima volta, a quanto se ne sa, per contenuti postati in altri siti, da soggetti anonimi,  e ripresi sullo stesso sito.

Afferma il Giudice nelle motivazioni della sentenza “Pacifica essendo la responsabilità esclusiva in capo all’imputato per la gestione del blog ……….. e dunque anche per il contenuto dei messaggi in esso pubblicati, è indifferente che si tratti di contenuti riferibili direttamente al T.  o ricevuti da altri utenti, essendo stato comunque il primo a curarne l’inserimento e la conseguente divulgazione al pubblico.

L’affermazione del T di non controllare il contenuto dei messaggi ricevuti prima di pubblicarli è priva di rilievo ai fini che qui interessano, sia perché formulata in termini assolutamente generici, sia perché la qualità dei contenuti di analogo tenore pubblicati sul blog nel corso del tempo è tale da rendere inverosimile che l’imputato potesse averne ignorato o male interpretato il contenuto”.

La sentenza apre alla strada alla perseguibilità dei titolari di blog ( o della pagina sui social network) , non solo per le più classiche fattispecie della diffamazione, ma anche per ipotesi nella quale la manifestazione del diritto di critica ritenuta “violenta”, oltretutto compiuta da terzi rimasti anonimi, possa  portare ad una responsabilità del blogger,  per istigazione a delinquere ed apologia di reato .

La semplice apertura di un blog ( o di una pagina facebook) potrebbe essere a rischio, dovendo il titolare dell’account sul social network prestare molta attenzione a ciò che scrivono i commentatori della propria pagina, pena la denuncia per istigazione a delinquere.

Il Blogger,  ora difeso dall’Avv Fulvio Sarzana (  che non  aveva seguito la fase di merito) ha però già depositato il ricorso in appello.

Afferma il legale del blogger “ La responsabilità del blogger per i commenti postati da terzi non dovrebbe trovare ingresso nel nostro ordinamento quando sia possibile, come accade nella pressoché totalità dei casi, risalire agevolmente a chi ha effettuato il commento, attraverso le indagini informatiche appositamente previste dal codice”

La condanna di un blogger per istigazione a delinquere, per fatti posti in essere da terzi, -continua  il legale-  può costituire peraltro un precedente pericoloso per la libera circolazione dei contenuti sul web, soprattutto nei casi in cui sia difficile distinguere la denuncia civile dalla vera e propria istigazione.

Siamo comunque  fiduciosi che i Giudici d’appello vorranno riconsiderare il generale impianto accusatorio .”

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on maggio 13th, 2013 1 Comment

Diffamazione on line. Quando è possibile il sequestro del sito o del blog.

1808_anonimoLa diffamazione attraverso internet. Un tema molto discusso sul web ( e non solo).

Una recente sentenza della Cassazione, estremamente innovativa, ha stabilito quando può si può procedere al sequestro del sito web.

La  Suprema Corte ha ritenuto che  il  Giudice ,  deve  tenere conto nel valutare l’opportunità di sequestrare il sito web ,  in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.

In ordine, poi, alla motivazione sulla sussistenza del periculum ritiene la Corte che tale elemento vada inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri dell’attualità e concretezza.

Deve poi sussistere un legame specifico e strumentale tra il bene oggetto della misura ed il reato.

Se mancano questi elementi, il sequestro del sito è irrimediabilmente viziato da una motivazione inesistente, e dovrà essere annullato.

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on aprile 29th, 2013 1 Comment

Video Vietati su Facebook. Si rischia la galera, attenzione a condividere.

8058[1]Sta facendo molto rumore la vicenda del video pedopornografico presente per  alcune ore su Facebook, e condiviso da molti frequentatori del popolare social network. Facebook, accortosi del video, avrebbe poi bloccato la condivisione.

Protagonista dell’atroce filmato, secondo quanto riferito dalla stampa britannica, sarebbe una bambina abusata da un uomo. La cosa più grave sembra essere  il numero di ‘like’ ricevuti: il filmato avrebbe ottenuto in poche ore quasi 4mila ‘mi piace’ e sarebbe stato condiviso sul social network di Marc Zuckerberg da oltre 16mila persone.

Si spera ardentemente che tra tali persone non vi siano utenti italiani, perché questo comportamento potrebbe anche portare a conseguenze molto gravi.

L’ordinamento italiano è tra i più severi al mondo in tema di pedofilia, ed il recente inasprimento normativo (che si è avuto con la legge 1 ottobre 2012 n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”), ha anche determinato, in via generale, l’impossibilità di far valere l’ignoranza della persona minore d’età ritratta nelle immagini.

A prescindere dal fatto che la stessa Facebook potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di divulgazione di materiale pedopornografico anche in Italia, se dovesse essere accertato che anche uno solo dei navigatori italiani abbia condiviso il filmato, va detto che, anche chi ha condiviso il file, potrebbe rischiare una sanzione detentiva.

segue su Il Fatto quotidiano

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 25th, 2013 No Comments

Google e i video: no alla sorveglianza preventiva, ” si” alla responsabilità successiva.

La Corte d’Appello di Milano ha pubblicato le motivazioni della sentenza relativa al caso Vividown contro Google (che oggi possiede anche Youtube Ndr). La vicenda traeva origine dall’inserimento da parte di alcuni giovani studenti di un video, sul sistema di condivisione Google video, che li ritraeva mentre picchiavano un loro compagno di classe diversamente abile. La scena, ripresa da un telefonino, era poi finita su Google Video, per divenire uno dei video più visti di quell’anno (il 2006).

Per quei fatti erano stati condannati coloro che avevano girato il video e l’insegnante presente in aula durante la ripresa delle immagini. Il Tribunale di Milano, in un diverso procedimento, aveva condannato in primo grado anche quattro dirigenti della multinazionale californiana, per il reato di illecito trattamento dei dati personali sensibili (ma non per la diffamazione, per la quale i denuncianti avevano rimesso la querela). La sentenza della Corte d’appello di Milano ribalta la condanna di questi ultimi ad opera del giudice di primo grado.

Il presupposto generale da cui parte il giudice d’appello milanese è che non vi possa essere un controllo preventivo da parte del gestore della piattaforma sui video caricati dagli utenti. Tale controllo preventivo renderebbe di fatto impossibile l’attività dei gestori di Youtube, e ciò vale sia per il reato di diffamazione che per l’illecita diffusione di dati personali per la quale la Corte milanese ritiene anche non potersi parlare di vero e proprio trattamento da parte del portale, in quanto ad aver violato i dati personali del soggetto ripreso, sono stati coloro che hanno inserito i video.

qui il commento su Huffington Post Italia

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 4th, 2013 No Comments

La FIPE-Confcommercio e il garante privacy: il wi fi è deregolamentato. E’ veramente cosi?

La FIPE-Confcommercio diffonde un comunicato su wi fi libero a seguito di un parere del garante privacy.
Il wi fi sarebbe del tutto deregolamentato.
E’ veramente cosi?
Si sta sa diffondendo la voce, alimentata da un comunicato della stessa Associazione, ripreso e da un articolo del corriere della sera on line, http://www.corriere.it/tecnologia/13_febbraio_14/wi-fi-pubblici-esercizi-garante-da-via-libera-per-depenalizzazione_cd4d4c4a-76ee-11e2-bad5-bab3677cbfcd.shtml , secondo la quale la FIPE, ovvero l’organismo associativo dei pubblici esercizi aderente a confcommercio, avrebbe ricevuto un parere da parte del garante privacy, nella quale si autorizzerebbero i pubblici esercizi a non conservare alcunchè dei dati di navigazione degli utenti che hanno utilizzato internet attraverso il wi fi o gli internet point.
In pratica la navigazione presso i pubblici esercizi e attraverso il wi fi, oltreché libera sarebbe del tutto “non intercettabile”.
Ma è davvero cosi?
Bisogna innanzitutto capire il contesto in cui sarebbe maturata tale richiesta.A richiedere il parere sarebbe stata la FIPE ovvero l’associazione di CONFCOMMERCIO che già nel 2011 aveva inviato una circolare ai propri associati nella quale aveva deciso autonomaente di interpretare la legge pisanu nel senso dell’abrogazione totale degli obblighi di conservazione dei dati da parte dei pubblici esercizi.E che, sia detto per inciso, era stata molto criticata per questo. http://mag.wired.it/svegliaitalia/2011/05/09/ho-un-negozio-voglio-installare-il-wi-fi-che-controlli-devo-fare.html
Il parere, secondo la nota, sarebbe giunto dal garante privacy.
Prima di tutto un parere, seppur autorevole del garante privacy non può derogare ad una disposizione di legge esistente.
Ricordiamo il recente parere dell’Agcom ( in forma di messaggio elettronico) alla società swg , ritirato in tutta fretta poi dal consiglio stesso dell’AGCOM.
Ma attenzione ad analizzare l’intero scenario normativo attinente la conservazione dei dati degli utenti che vanno su internet.Nonostante la norma abrogata a cui si fa riferimento nell’articolo, possa dare la sensazione che tutti gli obblighi di identificazione in caso di servizi elettronici ricada in capo all’operatore telefonico( fisso o mobile) o all’internet service provider bisogna tenere in considerazione tutte le norme sulla registrazione dei dati di log esistenti nel nostro ordinamento, e, non solo, ovviamente l’art 24 del codice privacy, che non prevede il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali in determinati ambiti.
La cd legge pisanu non è stata abrogata, rimane in vigore ad esempio l’articolo 6 della stessa legge che prevede a carico dei providers gli obblighi di registrazione e tenuta dei log di accesso e di navigazione, nonché le norme del codice privacy e le disposizioni penali che prevedono regole specifiche di tenuta e conservazione dei log ai fini di repressione dei reati compiuti sulla rete.
Esiste poi un provvedimento del garante privacy che prevede obblighi di registrazione dei log da parte del soggetto delegato ad amministrare le reti informatiche, tale obbligo esiste anche quando i trattamenti prevedono “rischi specifici”, come senza dubbio accade nel caso di trattamenti di dati nell’ambito di servizi di tlc, anche se le PMI new sono, a determinate condizioni esentate.
Gli obblighi di conservazione ( sempre per ISP e operatori telefonici) sono starti ribaditi dalla recente modifica dell’art 32 del codice privacy e dall’introduzione del successivo art 32 bis dello stesso codice anche se i soggetti nei cui confronti sono stati introdotti tali obblighi sono i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ossia quei soggetti che mettono a disposizione del pubblico, su reti pubbliche di comunicazione e non i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili.
Il complesso normativo citato mi induce a pensare che prima di parlare di un’eventuale abrogazione o di una interpretazione autentica occorra attendere ( o sollecitare) una pronuncia dell’organo delegato ad interpretare con la forza analoga alla legge sottoposta al proprio sindacato, ciò che dice il nostro legislatore, ovvero la Corte Costituzionale, a meno che nel frattempo lo stesso legislatore non intenda lui stesso precisare, modificandolo, l’ambito di applicazione di una norma.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on febbraio 15th, 2013 No Comments

Video: Cosa ci riserva il futuro in tema di copyright e internet.

Intervento in tema di copyright e legislazione italiana ed europea.

“Il nuovo diritto d’autore: il dibattito europeo, gli impegni per la prossima legislatura italiana”

http://www.youtube.com/watch?v=0DRHGNlifNI

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on gennaio 10th, 2013 No Comments