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Operazione macchia nera della Guardia di finanza: L’Italia dichiara guerra al File Sharing.

dduniversebrescia

L’hanno denominata “Macchia nera“. 

Non si tratta, però, dell’operazione del 2009 della procura di Bolzano che ha portato all’arresto di soggetti che si scambiavano su internet materiale neonazista e divulgavano concetti e idee fondate sulla discriminazione razziale, né della operazione sui falsi invalidi Inps, per la quale è diventato giustamente famoso il Colonnello delle Fiamme gialle Umberto Rapetto, direttore del nucleo frodi telematiche della Guardia di Finanza, e silurato, tra diverse polemiche, qualche giorno fa.

L’operazione “Macchia nera” di questi giorni è invece l’ultimo atto della guerra al filesharing di materiale protetto dal diritto d’autore, dichiarato dalle autorità italiane. La guardia di finanza di Brescia, infatti, su ordine del gip presso il medesimo tribunale e su richiesta del pubblico ministero Gian Maria Pietrogrande della locale procura  ha richiesto ai provider italiani l’oscuramento  preventivo dei portali dduniverse.net e www.dduniverse.net, l’inibizione all’accesso degli utenti italiani. I portali inibiti ai cittadini italiani sarebbero, secondo il provvedimento firmato dal gip di Brescia, dei meri indicizzatori di file torrent.

continua su Il fatto quotidiano

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on giugno 4th, 2012 No Comments

Alitalia presa di mira dai pirati informatici. Interviene la procura di Roma.

Il sito della  compagnia di bandiera italiana Alitalia  è stato preso di mira da un pericoloso attacco informatico cd phishing senza precedenti, al punto di  dover far intervenire la Magistratura Romana e la polizia postale.

Il GIP di Roma ha infatti disposto l’11 maggio, su richiesta della locale  procura della Repubblica, il sequestro preventivo dei domini e dei siti associati ww.alitali.it e www.notiziedeattualita.com, mediante il quale malintenzionati, attraverso un sito-clone della compagnia di bandiera, che risiedeva in realtà su un portale denominato www.notiziedeattualita.com, reindirizzavano i navigatori web sul sito della compagnia di viaggi edreams.

Il tutto aggravato  –secondo la procura- dalla circostanza che  gli ignari utenti che si recavano sul portale, si vedevano installare sul proprio pc un pericoloso programma informatico denominato trojan dal minaccioso nome “win32.dialer.hh”.

I reati ipotizzati dalla Procura di Roma, in virtù anche della querela presentata da Alitalia,  sono: la tentata frode informatica di cui all’art 640 ter del codice penale e il reato di sostituzione di persona di cui all’art 494 del codice penale.

Il Giudice delle indagini preliminari di  Roma, Guglielmi, accogliendo la richiesta del PM  ha  ritenuto di riformulare il reato di sostituzione di persona nel diverso reato di “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”, ritenendo che si fosse in presenza della fattispecie  di cui all’art 617 quater del codice penale e non del reato di sostituzione di persona, notando anche come la querela di Alitalia presentata il 29 dicembre scorso, non fosse stata autenticata, in quanto presentata da un  semplice delegato, e che quindi non avesse i requisiti di cui all’art 337 del codice di procedura penale.

La misura è stata eseguita dal Compartimento della Polizia Postale del lazio.

Il  phishing   http://www.anti-phishing.it/archivio/checose.php  è una frode on-line ideata per sottrarre con l’inganno numeri di carte di credito, password, informazioni su account personali.

Attuato generalmente tramite e-mail si basa sull’invio da parte di un utente malintenzionato di e-mail che sembrano provenire da siti web autentici o noti i quali richiedo all’ingenuo utente l’inserimento di informazioni personali.

Il Ministero dell’Interno dispone peraltro di un indirizzo e mail , – a cui si è rivolta peraltro anche la Compagnia di bandiera- per le segnalazioni di attività di phishing   antiphishing@interno.it

Si tratta di uno dei primi casi in Italia di sequestro di sito web per phishing.

Si stima peraltro che siano circa 1500 in giro per il mondo i siti di phishing.

Riproduzione libera con cortese citazione della fonte.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on maggio 29th, 2012 No Comments

Storica sentenza della Cassazione: I blog non sono stampa clandestina e non sono un prodotto editoriale: Assolto Carlo Ruta perchè il fatto non sussiste

Roma 10 maggio

“La Corte di Cassazione annulla senza rinvio perchè il fatto non sussiste.”

Alle ore 19 e 30 le Parole del Presidente della terza sezione della Cassazione risuonano nell’aula oramai vuota del Palazzaccio

Il Supremo Collegio emette cosi una sentenza molto attesa e pone cosi fine a cinque anni di dispute dottrinarie e !infuocati” dibattiti sulla natura dei blog giornalisitici  e sulla loro clandestitinità in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale, assolvendo lo storico e giornalista siciliano Carlo Ruta accusato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina .

Dunque i blog ( anche giornalistici )  non rientrano nei prodotti editoriali della legge sull’editoria, non devono essere registrati e non sono stampa clandestina.

La III Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Saverio Felice Mannino, con la relazione del magistrato Santi Gazzara e la presenza del sostituto procuratore generale Policastro, ha deciso oggi in udienza pubblica sullo scottante caso degli obblighi di registrazione come testata telematica dei blog e sulla natura di stampa clandestina dei blog non registrati.

La vicenda ha tratto origine dal caso di Carlo Ruta , giornalista  e saggista siciliano, condannato nel 2008 dal tribunale di Modica per il reato di stampa clandestina, pronuncia confermata poi nel 2011 dalla Corte di appello di Catania.
Il giornalista curava saltuariamente  un blog denominato , Accade in Sicilia, che forniva un informazione sui fenomeni mafiosi presenti sul territorio siciliano  che, a un certo punto era divenuto oggetto di una querela per diffamazione da parte di un Magistrato sentitosi offeso da alcuni scritti presenti sul blog.
Il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che  il blog del saggista fosse  una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi “prodotto editoriale” secondo quanto previsto dalla legge nl. 62/2001, dall’altro, proprio in quanto “stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente,

La Corte d’appello di Catania aveva,  come si è detto, confermato il tutto.

All’udienza in Cassazione, svoltasi intorno alle 12 e 30 del 10 maggio nell’Aula della terza sezione, il Sostituto procuratore generale aveva concluso per la responsabilità del Ruta, dichiarando fra l’altro “ la Corte d’appello ha ben deciso”  evidenziando come in realtà la normativa sulla stampa fosse un paracadute per  i blogger che si fossero trovati a subire un sequestro in quanto la legge sulla stampa, come è noto, proteggerebbe le pubblicazioni con un regime di sequestrabilità costituzionalmente previsto.

La natura “giornalistica” del blog di Ruta valeva a differenziare, secondo la pubblica accusa, lo stesso blog dai forum e dalle chat, che la stessa terza sezione della Cassazione, con il medesimo relatore del caso odierno, aveva invece nel 2008 escluso dal campo di applicazione del prodotto editoriale.

La difesa dello storico, rappresentata dall’Avv Arnone,  ha invece evidenziato l’illogicità dell’equiparazione ( e della conseguente responsabilità per stampa clandestina di chi non registra il proprio blog) fra testate giornalistiche e blog che, di fatto obbligherebbe migliaia di blogger a registrarsi presso la cancelleria del tribunale competente.

Durante l’arringa il  difensore di Ruta  ha anche svelato di aver ricevuto una comunicazione dall’On. Giuseppe Giulietti, relatore della norma sull’editoria del 2001, che gli avrebbe confermato che i blog non rientrano, né intendevano essere inclusi, nella nozione di prodotto editoriale, e che ciò risultava evidente dalla lettura della relazione preparatoria alla legge sull’editoria, ricevendo peraltro, come risposta dal presidente del Collegio, l’invito ad attenersi al concetto giuridico di “prodotto” editoriale risultante dalla norma, l’unico elemento in grado di essere valutato, secondo il Presidente, dal Collegio.

Il dubbio è rimasto sino alle ore 19 e 30 di oggi.

Da oggi i blog ( ed i giornalisti) sul web saranno un pò più liberi.

Riproduzione libera con  citazione della fonte

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on maggio 10th, 2012 3 Comments

Ordini, disordini, contrordini, AGCOM e AGCM: L’antitrust prima obbliga i provider a inibire agli utenti italiani l’accesso al sito Privateoutlet, poi cambia idea e revoca l’ordine. Qual è l’autorità competente ad ordinare il blocco dell’accesso?

Il tema dell’inibizione all’accesso agli utenti italiani attraverso i provider italiani, di grande attualità vista l’accelerazione governativa in tema anticipata ieri da Anna Masera su La Stampa , si sta trasformando, a seconda dei punti di vista in una farsa e/o in un tragedia.

Ultima in ordine di tempo la revoca del provvedimento di blocco del portale privateOutlet trasmesso ieri dalla guardia di finanza presso l’Antitrust ai provider italiani.

L’Antitrust che aveva disposto all’improvviso, nel bel mezzo delle discussioni sui poteri di inibizione a carico dei provider da parte dell’AGCOM, un blocco a carico dei provider italiani delle connessioni per violazioni del codice del consumo,  ha emesso il 28 marzo un provvedimento di revoca dell’ordine di inibizione cambiandolo con un ordine a carico del titolare del  sito  di sostituire la propria homepage con un messaggio confezionato dalla stessa Antitrust

Il tutto come se tali ordini ( ordine di revoca trasmesso dagli organi di polizia giudiziaria ai provider incluso) provenissero dalla magistratura penale a seguito di una revoca da parte del tribunale del riesame e come se il sito stesso fosse in Italia.

Il principio ( ovvero il fatto di rivolgersi al titolare del sito)  potrebbe sembrare corretto, se non fosse che in tutto ciò l’Antitrust ha ribadito la propria convinzione di aver pieni poteri di inibizione a carico dei provider, sentendosi quindi legittimata ad emettere provvedimenti che però, stando a quanto emerge dalle bozze della “leggina” che il Governo si appresta a varare, sono rivendicati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sono francamente sconcertato da questi continui cambiamenti di prospettive che hanno un forte impatto sul futuro del web italiano e che vengono trattati con qualcosa di molto simile alla totale approssimazione.

Qui il  antitrustordine di revocaprivateoutlet

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 30th, 2012 No Comments

La guardia di finanza impone il blocco all’accesso ai cittadini italiani attraverso i provider dei portali di outlet di marche come Valentino, Ferrè, Dolce e Gabbana su ordine dell’ANTITRUST, non per prodotti falsi, ma per le violazione attinenti il Codice del consumo.

Nel bel mezzo di una vera e propria tempesta mediatica scatenata dalle osservazioni sul blocco dei siti esteri da parte dei provider italiani  da parte del prof Valerio Onida e dopo l’ordinanza del Tribunale di Belluno sul portale Vajont  che tale oscuramento in caso di presunta diffamazione  riteneva illegittimo, il capitolo delle inibizioni all’accesso ai contenuti su internet attraverso gli internet service provider si arricchisce di un nuovo, e  inedito capitolo.

 Un’altra Autorità amministrativa indipendente ovvero l’Antitrust, ( e non l’AGCOM che ha rivendicato a sé tale compito per il tema del copyright)  per la prima volta in Italia decide di imporre autonomamente  a 218  provider italiani l’inibizione  all’accesso per i propri utenti in relazione ad alcuni portali di vendita di prodotti outlet residenti all’estero.

La novità consiste nello strumento utilizzato, ovvero il blocco agli utenti italiani attraverso i provider, che non sono stati peraltro oggetto di alcuna comunicazione precedente da parte dell’Autorità,  e nei motivi che hanno dato luogo all’inibizione.

L’Antitrust infatti non contesta al venditore, che è raggiunto da un ordine di inibizione previsto dall’art 27, comma 3, del codice del consumo, la vendita di prodotti falsi, ma il mancato rispetto in alcuni casi delle norme sulla garanzia dei prodotti, sulla spedizione dei beni, e sui tempi di consegna dei beni stessi.

Premessa la necessaria tutela nei confronti dei consumatori e le (probabili) giuste rimostranze contrattuali nei confronti di chi non rispetta il Codice del Consumo sembra di poter dire che la misura adottata nei confronti dei provider  vada al di là di quanto previsto dalle norme italiane in tema ( ovvero l’art 14, comma 3, l’art 15, comma 2 e l’art 16, comma 3, del decreto legislativo 70/2003), per due ordini di motivi:

1)       la competenza ad emettere provvedimenti cautelari inibitori nei confronti di soggetti terzi ad oggi è stata sempre esercitata dalla magistratura ordinaria, alla quale, peraltro, ci si può rivolgere, come nel caso accennato in precedenza, per rivedere i presupposti di legittimità della misura.

2)       L’Antitrust  ha disposto, senza la partecipazione procedimentale dei soggetti obbligati ad adottare la misura cautelare, ciò che appare essere a tutti gli effetti un sequestro preventivo in via amministrativa.

Si tratta, va ricordato, dell’esercizio  di un potere cautelare ( che ha tutte le caratteristiche di un  sequestro preventivo penale)  che l’Antitrust evidentemente ritiene di possedere anche nei confronti di soggetti che non compiono alcuna attività illecita, in ciò distinguendosi da quanto pacificamente  stabilito dalle pronunce giudiziali in sede penale che hanno sempre attribuito tale potere alla magistratura ordinaria ( si veda i casi Moncler e Vajont) ed a quanto delineato provvisoriamente  in tema di copyright  dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che, per adottare provvedimenti di tal fatta si è quantomeno posta il problema di rinvenire  una fonte normativa di pari grado rispetto ai diritti che andava a comprimere  nonché di regolamentare analiticamente  attraverso un atto normativo secondario tali poteri.

Seguendo tale impostazione dovremo attenderci ad esempio che l’Antitrust in caso di vendite effettuate tramite piattaforme di aste, provveda a ordinare in via cautelare al titolare della piattaforma ( ed intermediario) la cancellazione di tutti gli account che non rispettano i dettami del codice del consumo, imponendo del pari ai provider di non dare accesso a quella stessa piattaforma.

antitrustinibizione

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 15th, 2012 No Comments

ESCLUSIVA. L’ordine di Revoca integrale del blocco al portale Vajont.info. Il Pubblico Ministero lo estende a tutti i Provider e a tutti gli utenti italiani.

E’ di oggi l’ordine di esecuzione generale di “liberazione del portale Vajont.info” per tutti i provider italiani e per tutti gli utenti.

Non solo infatti il Presidente del Tribunale ed il Collegio intero  del riesame di Belluno  hanno compreso in pieno i pericoli connessi al blocco indiscriminato attraverso gli indirizzi IP e DNS di un sito internet ma gli  stessi organi inquirenti dimostrando la medesima sensibilità istituzionale, e dopo qualche incertezza iniziale, hanno chiarito che il sito Vajont.info deve essere raggiungibile da tutti gli Utenti Italiani, e non solo agli utenti delle società facenti capo al  ricorrente Assoprovider.

Qualche grande Provider infatti dimostrandosi in questo più realista del Re, aveva deciso di non revocare il blocco agli utenti Italiani.

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Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on marzo 14th, 2012 No Comments

Sequestro preventivo Vajont: i provider della Confcommercio sfidano Maurizio Paniz al Tribunale della libertà di Belluno.

I provider italiani aderenti ad Assoprovider- Confcommercio hanno depositato oggi , attraverso l’avv Fulvio Sarzana di S.Ippolito, al Tribunale della Libertà ( Riesame) di Belluno un Ricorso contro il  provvedimento di blocco degli IP che si dirigono verso il portale Vajont.info, da adottare verso tutti i cittadini italiani,conseguente  alla chiusura dello stesso portale internet .

Il sequestro preventivo del portale dedicato alla tragedia del Vajont operato dal GIP di Belluno Aldo Giancotti dopo una querela presentata dall’On Maurizio Paniz, che si era sentito diffamato dal sito ed in particolare da una frase sarcastica diretta anche contro l’On. Domenico Scilipoti,  era stato esteso  anche a 226 provider italiani perché bloccassero qualsiasi accesso presente e futuro al portale e qualsiasi registrazione operata anche in futuro dal titolare del sito, un Bellunese di 54 anni.

Il decreto del GIP  parrebbe costituire  il primo esempio in Italia in occasione  di una presunta diffamazione, di un ordine che in futuro potrebbe inibire attraverso i provider italiani  l’accesso a blog, siti internet, portali informativi, ai cittadini italiani, limitando considerevolmente il pluralismo informativo garantito dalla rete internet e i diritti di libera espressione previsti dalla nostra Costituzione.

Non si conoscono allo stato le intenzioni del tiolare del portale che però in precedenti dichiarazioni rilasciate ad organi di stampa avrebbe manifestato anch’egli l’intenzione di proporre il Riesame al Tribunale di Belluno.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by on febbraio 23rd, 2012 No Comments