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Internet, ora tocca a Indymedia l’oscuramento per diffamazione

 Il Giudice delle indagini preliminari di Milano, su richiesta della locale procura, ha disposto il 24 maggio scorso il sequestro preventivo delle pagine web del network di informazione indipendente Indymedia.

Si tratta in particolare di pagine tratte dalle sezioni Piemonte e Toscana del network.

L’ordine di oscuramento delle pagine web, è stato trasmesso il 13 giugno a tutti i provider italiani perché disponessero l’inibizione all’accesso ai cittadini italiani, dal momento che i server del network sono residenti all’estero.

La ragione dell’ordine di inibizione risiede nella presenza di quattro articoli di stampa ritenuti diffamatori da una società multinazionale che aveva sporto querela contro il network.

Un articolista anonimo, come prassi del network, aveva riportato, “abilmente decontestualizzandolo” afferma il Gip, “un passaggio di una riservata relazione di un manager della XXXXXX addetto al mercato ucraino – si afferma, in buona sostanza, che la medesima XXXXXXX non avrebbe alcuna remora a fare affari con soggetti di diretta o indiretta caratura mafiosa, tant’è che il relativo titolo è Mafioso è bello”.

L’articolista peraltro è stato identificato ancorché scrivesse sotto uno pseudonimo.

L’inibizione viene disposta in virtù di indagini per diffamazione a mezzo stampa perché – a detta del Gip “la querelante viene descritta, in estrema sintesi, come una società la cui politica aziendale è stabilmente caratterizzata dall’abituale ricorso a scorrette pratiche commerciali, spesso sconfinanti nei reati di corruzione, turbativa d’asta e illegale intercettazione di comunicazioni e conversazioni”.

continua su Il Fatto quotidiano 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on giugno 13th, 2012 1 Comment

L’AGCOM e il Provvedimento sul diritto d’autore. La crisi del principio costituzionale di separazione dei poteri.

Il 3 gennaio 2011 è stata pubblicata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale la Delibera 668/2010, che intende regolare le competenze della stessa Autorità nel settore del diritto d’autore nel contesto delle comunicazioni elettroniche.

La Delibera votata il 17 dicembre dal Consiglio dell’Autorità e pubblicata il 22 dicembre sul sito istituzionale dell’Autorità ( in verità il 24 dicembre n.d.r.) è stata aperta alla consultazione pubblica per un periodo di 60 giorni.

Fra le disposizioni destinate a far discutere ve ne sono alcune, e specificamente quelle previste dal capo 3.5 della stessa delibera, che destano vive preoccupazioni in tema di diritti costituzionalmente tutelati, in virtù dell’esercizio di poteri “sommari” diretti ed indiretti di inibitoria e di rimozione dei contenuti su internet sospettati di violare il diritto d’autore, soprattutto in riferimento ai contenuti provenienti dall’estero.

L’intero procedimento di inibizione delineato dall’Autorità al punto 3.5 dell’Allegato B al provvedimento, appare “travalicare” gli ambiti di competenza dell’Autorità ponendo in luce un possibile conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato.

Tale  conflitto avverrebbe  tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in virtù dell’istituzione da parte di quest’ultima di un procedimento amministrativo sanzionatorio e afflittivo che giunge al punto della cancellazione dei contenuti su internet e l’Autorità giudiziaria penale in virtù dei poteri ad essa attributi dalla Costituzione.

2 L’Autorità si sostituisce, senza averne i poteri, ai giudici ordinari nella valutazione di un fatto-reato, nella predisposizione di un procedimento sfornito della figura della terzietà.

Un primo problema riguarda i poteri attribuitisi “motu proprio” dall’Autorità in una materia di esclusiva spettanza del giudice penale. Le condotte sanzionate con il procedimento delineato dall’art 3.5 della delibera approvata dal Consiglio dall’Autorità il 17 dicembre, ovvero l’immissione in rete di files protetti dal diritto d’autore, sono già previste dalla legge come reato, si tratta infatti delle fattispecie introdotte all’interno della legge sul diritto d’autore dalla legge 43/2005, altrimenti nota come Decreto Urbani.

 Ed in particolare della fattispecie prevista dal punto a-bis,dell’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, secondo cui: “Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: “a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;”.

E della fattispecie prevista dall’art 171 ter della stessa norma  per chi esercita le  attività  suddette per scopo di lucro.

Come si ricorderà quelle norme, tra mille polemiche ( e viva soddisfazione da parte delle Associazioni a tutela del diritto d’autore) avevano introdotto la responsabilità penale di chi carica contenuti sulla rete senza averne l’autorizzazione del titolare.

 Paradossalmente quelle norme sembrano oggi una sorta di “garanzia” per chi carica files sulla rete senza l’autorizzazione del titolare di diritti di proprietà intellettuale di ottenere un giusto processo e non una “sommaria” attribuzione di responsabilità da parte dell’AGCOM.

 In virtù di tale norme l’immissione in rete di qualsiasi files coperto dal diritto d’autore, a scopo gratuito ( o di lucro), costituisce reato ed è assoggettato alla giurisdizione esclusiva del giudice penale il quale dovrà valutare, secondo le forme e le garanzie previste dal codice di procedura penale, la condotta di colui che si ritiene aver immesso le opere su internet.

L’Autorità “finge” invece di ignorare tale norma affermando al punto 3.5.1 della delibera “ Ferma restando, infatti, l’azione di repressione, anche sul piano penale, dello sfruttamento a scopo di lucro di opere dell’ingegno, di appannaggio esclusivo della magistratura inquirente, il legislatore ha voluto introdurre meccanismi alternativi di prevenzione e reazione agli illeciti, che però devono essere basati su strumenti ragionevoli e proporzionati, contro chi consente di usufruire (anche solo per finalità meramente private), senza averne diritto, di opere creative.”

Contrariamente a quanto affermato del tutto “atecnicmente” dall’Autorità non vi è alcun riparto di giurisdizione tra giudice penale e la stessa Autorità che si basi sull’immissione in rete di files a titolo di lucro o a titolo gratuito e che sia tale da attribuire all’AGCOM un potere di intervento nella materia del diritto penale d’autore.

 In entrambi i casi, sia nel caso in cui il file sia messo a disposizione su una qualsiasi piattaforma come youtube da un privato, cosi come lo stesso sia messo su internet per scopo di lucro, è sempre la magistratura penale a dover accertare il fatto- reato e il tribunale penale a poter giudicare del fatto ed eventualmente a disporre sanzioni inibitorie di qualsiasi genere.

 L’Autorità giurisdizionale ordinaria, non già l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3 I poteri di intervento dell’autorità sul diritto d’autore non consentono all’AGCOM di agire autonomamente : gli art 182 bis e 182 ter della legge 633/1942.

Al fine di fondare i propri “presunti” poteri sanzionatori l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritiene di aver ricevuto dall’art 182 bis della legge sul diritto d’autore il diritto di accertare, reprimere ( e evidentemente) inibire le condotte di chi immette files sospettati di violare il diritto d’autore nella rete telematica.

In particolare al punto 2.1 del documento di consultazione l’Autorità afferma “l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet).”

Ma l’Autorità va molto oltre queste presunte competenze di vigilanza divenendo il “motore” di un procedimento giudiziale “parallelo” che si svolge senza alcuna garanzia procedimentale e senza alcun controllo giurisdizionale, che rischia di violare palesemente i diritti di difesa del cittadino e gli stessi principi di separazione dei poteri che sono alla base del nostro stato di diritto.

Tutti i poteri attribuiti all’AGCOM  dall’art 182 bis della legge sul diritto d’autore, così come avviene per quanto già previsto dal Decreto Urbani, infatti, ivi compresi i poteri autonomamente interpretati dalla stessa autorità, prevedono infatti il necessario ricorso alla magistratura per l’eventuale l’accertamento di reati, senza la possibilità di alcuna valutazione discrezionale in ordine alla procedibilità in merito a tali reati e senza alcuna possibilità di istituzione di un meccanismo “parallelo” di attribuzione di responsabilità rispetto a quello già esercitato dal giudice.

Ciò in virtù proprio di quanto richiamato dall’Autorità per le garanzie nel fondare il proprio “presunto” potere inibitorio.

L’art 182 bis, infatti, nell’evidenziare un potere di vigilanza congiunto tra SIAE e Agcom in tema di diritto d’autore prevede una possibile attività di vigilanza che si deve però attenere ai rigidi principi chiariti dalla stessa legge:

1) Qualora gli ispettori dell’Autorità o della SIAE riscontrino violazioni di legge devono necessariamente fare quanto previsto dall’art 182-ter, ovvero “ Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale»

2) nei casi previsti dallo stesso articolo 182 bis comma 3, la stessa norma adottata dall’autorità per fondare il proprio potere inibitorio prevede che per poter effettuare la vigilanza ( quindi prima di alcuna ipotesi di accertamento di eventuali reati che spetta al giudice) lo stesso accesso degli ispettori della SIAE e dell’AGCOM presso le emittenti radiotelevisive, dunque presso coloro che dovrebbero essere i destinatari, secondo la corretta interpretazione del decreto Romani, della vigilanza, deve essere autorizzato dall’autorità giudiziaria.

Dunque l’autorità in virtù delle stesse norme da lei richiamate:

 a) Non ha alcun potere di accertare condotte di immissione di files in rete, potere che spetta semmai agli organi di polizia giudiziaria, i quali dovranno riferire, in caso ritengano vi siano gli estremi della commissione di un reato, al pubblico ministero

 b) non ha ovviamente la possibilità di esercitare poteri inibitori o di cancellazione ( “la rimozione selettiva” ) che sono ( nel caso) riservati dalla legge, in via esclusiva, al giudice penale.

SEGUE

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by on gennaio 12th, 2011 2 Comments

Il sequestro preventivo del sito, sotto forma di IP o DNS, si fa strada: Confermato quello di Alkemico.com

Interessante azione delle fiamme gialle del Gruppo Anticrimine tecnologico della Guardia di Finanza che hanno posto sotto sequestro, con l’avallo poi del   G.I.P. presso il Tribunale di Rimini su richiesta della locale Procura, il sito alkemico.com

Il provvedimento si riferisce al sequestro di un sito di “promozione” dei cd Smart Shops ovvero dei siti web che, secondo alcuni fornirebbero materialmente tutto il supporto indispensabile alla produzione ed all’uso delle droghe, o meglio di quelle che vengono chiamate “droghe furbe”,realizzando così il reato di istigazione.

Secondo la Cassazione, in particolare, in una recente pronuncia,  l’induzione alla coltivazione ed all’uso delle droghe se fatta nel contesto degli “Smart Shops” sarebbe da considerarsi illecita, e alle medesime conclusioni giungerebbe anche il GIP di Rimini per quanto riguarda i siti di e-commerce associati alla promozione degli Smart Shops.

L’aspetto più interessante dal punto di vista procedurale  dell’intera vicenda sembra essere le modalità di “sequestro” adottate dalla polizia giudiziaria, atteso che il sito in questione era stato già oggetto di un sequestro preventivo, poi dichiarato inefficace per un vizio di competenza territoriale, ed era stato, secondo alcuni organi di stampa, anche trasferito all’estero.

Il nuovo provvedimento di sequestro, avendo ad oggetto un sito collocato all’estero, e dovendosi ritenere difficile la richiesta di rogatoria internazionale,sembrerebbe quindi essere stato adottato nelle forme del sequestro dell’IP o del DNS, secondo una prassi oramai comune presso i diversi tribunali Italiani.

Published by on settembre 20th, 2010 No Comments

Dai sequestri di pirate bay e la baia.net a quelli dei nickname :la fine dell’anonimato in rete?

Due notizie legate ad attività di investigazione e di repressione delle attività illecite sulla rete circolate in questi giorni stanno destando un certo interesse tra gli internauti.
La prima notizia riguarda una “classica” operazione di sequestro di opere d’arte contraffatte ad opera dei carabinieri che ha avuto però un singolare risvolto che interessa il web.

E’ accaduto che oltre 500 opere false dei maggiori artisti contemporanei, sono state sequestrate in tutta Italia dai carabinieri a casa di privati collezionisti che le avevano acquistate, in buona fede, sul web.
I collezionisti, convinti di fare “un buon investimento”, avevano acquistato, in alcuni casi utilizzando alcune delle piattaforme di aste on line tra le più conosciute, dipinti, disegni, grafiche dei più importanti artisti moderni e contemporanei.
Sin qui nulla di strano ma la notizia battuta dalle agenzie riporta anche un risvolto estremamente curioso.

L’autorità giudiziaria romana ha infatti, secondo quanto riportato dalle stesse agenzie,
emesso un “decreto di oscuramento delle aste pubbliche per la vendita di opere d’arte,
in quanto riconducibili a due precisi nick-name usati da uno degli indagati”.

Secondo le agenzie uno degli indagati usava un doppio nick-name per attribuirsi anche
dei feedback positivi, così da accreditarsi al meglio nei confronti dei possibili acquirenti.

La notizia singolare quindi è che dopo i sequestri dei dns, degli IP, dei siti, dei blog, ora sembra si possa ipotizzare anche il sequestro di un nickname e delle attività ad esso associate nonché il sequestro del profilo utilizzato per effettuare le aste on line.

Non esiste infatti alcuno strumento nel nostro ordinamento che si possa ricondurre ad un “ decreto di oscuramento delle aste pubbliche on line o di un account specifico” e dunque l’unico strumento utilizzabile per realizzare un oscuramento di un account durante un indagine penale è quello del sequestro, a meno che lo stesso titolare della piattaforma di aste non abbia deciso autonomamente di oscurare il profilo dell’utente ma in questo caso non avrebbe alcun senso emettere un decreto di oscuramento da parte dell’autorità giudiziaria.

Pur senza entrare nel merito della vicenda né sulle personali responsabilità degli indagati non può non notarsi come la possibilità di sequestrare un nick name da parte dell’autorità giudiziaria faccia venir meno in radice uno dei capisaldi dell’attività in rete odierna, ovvero la segretezza del nickname e la sua non sequestrabilità in quanto elemento immateriale e non riconducibile direttamente ad una persona specifica.

Viene inoltre da chiedersi come possa essere stato possibile sequestrare un account relativo ad una piattaforma di aste che con tutta probabilità risiede all’estero e in quale modo tale sequestro sia stato effettuato materialmente attesa la natura “incorporea” dell’account?

Il precedente non è di poco conto poiché se dovesse passare questa teoria, e dovesse essere autorevolmente avallata in tribunale, potremmo assistere a breve a forme di sequestro di nickname utilizzati all’interno dei social network o di forum effettuate anche, se ciò che sembra emergere dalle notizie di stampa corrisponde a verità, anche all’estero, con il risultato “pratico” della fine dell’anonimato in rete.

La seconda notizia riguarda invece da vicino le sorti, oramai segnate, a quanto sembra di apprendere dalle notizie relative ai procedimenti in corso, di pirate bay, che costituisce il vero e proprio punto di svolta nel mondo dell’ ”oscuramento” di siti sul web , poiché da quel momento in poi l’uso di tali strumenti da parte dell’ autorita’ giudiziaria è divenuto sempre più frequente

La guardia di finanza di bergamo ha infatti informato le agenzie di stampa di aver terminato, dopo due anni, le di indagini sui siti www.colombo-bt.org e www.thepiratebay.org e poi www.labaia.net.

Si è anche appreso dalla stessa informazione fornita dai militari della guardia di finanza che un giovane romano, ideatore e gestore del sito “laBaia.net”, attraverso cui era possibile connettersi ancora a “Pirate bay” è stato denunciato il suo sito ha subito la stessa sorte di Pirate bay.

La morale che sembra potersi trarre da queste “offensive” giudiziarie che riguardano il web è che l’autorità giudiziaria sta prendendo coscienza delle potenzialità del web ipotizzando forme di risposta a fenomeni ritenuti illeciti piuttosto “fantasiose” nonché, almeno nel caso del sequestro del nickname, estremamente pericolose per la libertà di espressione in rete .

Fulvio sarzana di s.ippolito www.fulviosarzana.it

Published by on settembre 7th, 2010 No Comments

La scomparsa della minorenne pugliese e la sacra corona unita su Facebook:due casi opposti di sequestro di profilo su un social network

I recenti casi della minorenne scomparsa in puglia e la diffusione di un gioco sul web che si richiama all’organizzazione criminale pugliese della sacra corona unita , che apparentemente nulla hanno in comune sono invece legati da un minimo comune denominatore in materia di investigazione: la richiesta, nel primo caso a quanto sembra portata a termine, da parte della magistratura del decreto di oscuramento del profilo utilizzato sul social network ( nel caso della ragazza sembrerebbe che sul popolare social network facebook ve ne fossero addirittura tre).

In un caso ovviamente il decreto è stato emesso come forma di tutela della ragazza attualmente scomparsa nonché come elemento utile per la ricostruzione della personalità della stessa e di coloro che avrebbero potuto in qualche modo avere a che fare con lei, mentre nell’altro si ritiene, come annunciato dallo stesso procuratore della repubblica di Brindisi che sia necessario sequestrare il profilo del gioco su facebook qualora emergano fatti penalmente rilevanti.

Al di là degli elementi emozionali e dell’ovvia considerazione che sia necessario utilizzare tutti gli strumenti utili per poter rintracciare la ragazza nonché “stroncare” fenomeni di emulazione di feroci organizzazioni criminali, bisognerebbe chiedersi però se lo strumento dell’oscuramento del profilo di un soggetto specifico su facebook ( o su altro network) sia previsto espressamente dal nostro ordinamento e non possa andare in conflitto, in casi diversi da quelli citati, si intende, con gli aspetti più importanti della tutela della personalità sulla rete.

In effetti l’estensione “smisurata” che viene data allo strumento del sequestro preventivo, che verrebbe utilizzato anche in forma di tutela della persona offesa, impedendo però in omaggio ad una prassi investigativa ad esempio agli internauti che volessero testimoniare la propria solidarietà o vicinanza nei confronti della persona offesa lasciando magari un commosso messaggio sulla bacheca della stessa persona offesa, pone dei seri dubbi di costituzionalità della misura e di tutela della libertà di espressione dei netizen.

Lo stesso utilizzo dello strumento preventivo nel caso del gioco “parodiante” l’organizzazione criminale pugliese se appare certamente utile in caso emergano collegamenti con la criminalità organizzata non altrettanto può dirsi in riferimento ad un semplice gioco magari dal nome infelice e “stupidamente” emulativo che però non presenta profili penalmente rilevanti.

Bisognerebbe forse ricordarsi che sulla rete esistono centinaia di giochi di società che utilizzano termini, oramai divenuti di uso comune, quali mafia, ivi compresi alcune tra le applicazioni di maggior successo presenti su face book.

In alcuni casi bisognerebbe forse lasciare direttamente agli internauti la possibilità di “censurare” la scelta di dotare i giochi on line ( spesso utilizzato da soggetti molto giovani) di nomi tanto crudeli quanto sciocchi, come peraltro sembra avvenuto nel caso del gioco che si richiama alla Sacra Corona Unita, che sembrerebbe essere stato subissato dalle stesse critiche dei frequentatori dei giochi on line.

Published by on settembre 4th, 2010 No Comments

I blog editoriali non possono essere sequestrati come stampa clandestina

Roma – In questa estate calda di sequestri di siti web e di blog da parte dell’autorità giudiziaria emerge una buona notizia, destinata, si spera, a fare scuola: il Giudice dell’Udienza Preliminare di Como Nicoletta Cremona su istanza dello stesso Pubblico Ministero che aveva sequestrato il portale www.nadirpress.net, ha dissequestrato dopo un mese la stessa testata sul presupposto che quest’ultima, anche se equiparata alla stampa vera e propria, non può essere sequestrata come stampa clandestina e non ha l’obbligo di registrazione in tribunale.

Il fondamento normativo della decisione si riscontra nella prevalenza, in casi come quelli di specie, della norma sul commercio elettronico che esenta le testate telematiche da tale obbligo e le sottrae, fra l’altro ai sequestri rispetto alla legge sulla stampa.

Il provvedimento è importante per due motivi. Da un lato infatti si registra un inversione di tendenza dei tribunali rispetto a quanto accaduto nel recente passato: diversi tribunali avevano riconosciuto esistente per le testate telematiche la norma sulla stampa clandestina e sull’obbligo di registrazione dei blog aventi natura di testata telematica. Si ricorderanno in proposito i casi dello storico siciliano Carlo Ruta, che l’8 maggio del 2008 era stato condannato per il reato di stampa clandestina previsto dall’art. 16 della legge sulla stampa del 1947 per non aver eseguito la registrazione del proprio sito web www.accadeinsicilia.net presso la cancelleria del tribunale come previsto dall’art.5 della succitata legge, e quella del blogger calabrese Antonino Monteleone. Con la decisione del GUP di Como di questi giorni si esclude espressamente sia l’obbligo di registrazione che la natura di stampa clandestina delle testate telematiche non registrate, nonché si esclude la sequestrabilità della testata editoriale e/o blog.

Dall’altro lato, ed è prima volta che accade in Italia, si riconosce la prevalenza, nei casi di testate telematiche, della legge sul commercio elettronico sulla più antiquata legge sulla stampa.
Nei casi che hanno preceduto quello di Como infatti le controversie erano nate sulla definizione e sulla applicabilità della legge sulla stampa ai blog aventi natura non editoriale, come è evidente anche dal caso di Ruta, laddove si era ritenuto che il sito in questione, per le caratteristiche di periodicità delle pubblicazioni ivi contenute e per il carattere prevalentemente informativo che lo connota, fosse da ritenersi per intero assoggettato alla vigente legge sull’editoria e, come tale, nello stato di fatto, contrastante con le norme di cui alla legge 8 febbraio 1948 n. 47. Secondo l’impostazione fornita dalla pubblica accusa nel caso del blogger siciliano l’art. 2 della citata normativa, infatti, imporrebbe come necessarie l’indicazione nel sito del luogo e della data di pubblicazione (nella fattispecie, il domicilio del server), del nome e del domicilio dello stampatore (nella fattispecie, la sede del provider), del nome e del proprietario della testata (nella fattispecie, dell’autore) e, infine, del direttore responsabile.

Il GUP di Como ha invece ritenuto di applicare a nadirpress.net, avente natura e forma di testata telematica, il comma 3 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 attraverso il quale è stata data attuazione alla Direttiva Europea sul Commercio Elettronico, senza porsi alcuna domanda sulla periodicità della testata né sulla natura di prodotto editoriale e sugli obblighi ad essi associati.
Il Giudice non ha fatto altro che applicare la norma, secondo la quale “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62“, intendendo quindi la registrazione presso il Tribunale come una facoltà e non come un obbligo ed escludendo quindi in radice l’applicabilità della disciplina della stampa clandestina alle testate non registrate.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.fulviosarzana.it

Published by on agosto 12th, 2010 5 Comments

Aste al ribasso, è truffa?

Roma – In questa calda estate punteggiata da un inusuale interesse da parte di forze dell’ordine e magistratura verso la rete Internet, spicca la notizia del sequestro penale del portale di aste di viaggi associato al vettore aereo Meridiana-Eurofly. Il tribunale del riesame di Cagliari ha confermato il sequestro dello spazio web dedicato alle aste al ribasso puntaeviaggia.com, al quale si accedeva attraverso il portale della compagnia di Olbia, nel frattempo diventata Meridiana Fly, dopo la fusione con Eurofly.

La vicenda è iniziata più o meno alla fine di giugno con l”oscuramento” da parte della Guardia di Finanza dello stesso portale che risultava intestata alla Schei S.p.A, società di Legnago (Verona). La stessa Guardia di Finanza aveva diramato una nota nella quale affermava “come può accadere in casi della specie ove non si conosce il vincitore se non tramite un nickname, nulla vieta che questi possa essere addirittura un soggetto inesistente e che quindi, nella realizzazione del software che gestisce l’asta, possano essere stati creati meccanismi tali da non consentire la vincita a persone diverse da quelle riconosciute e volute dal sistema stesso”.

Il caso si è arricchito di un nuovo capitolo, ben più duro, con il provvedimento del tribunale del riesame di Cagliari. Afferma quest’ultimo organo testualmente: “Il sito www.puntaeviaggia.com, collegato al portale del vettore Meridiana (ora Eurofly), si presta alla consumazione di imbrogli di ogni genere in danno degli utenti, talché deve ritenersi che il pubblico ministero abbia del tutto prudentemente ipotizzato un addebito provvisorio di truffa”. Con questa motivazione quindi i giudici del riesame hanno rigettato l’istanza di dissequestro presentata dalla difesa del principale indagato per le ipotesi di truffa e violazione della normativa sulle aste.

Non è il primo caso che accade in Italia e già nel marzo del 2010 una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza, su impulso della Procura della Repubblica di Milano, aveva portato al sequestro di 6 siti di aste al ribasso tra le più conosciute. Eppure la notizia di questi giorni ha del clamoroso in quanto nello specifico ad essere indagata non è una casa d’asta al ribasso bensì il sito collegato ad una importante compagnia aerea nonché l’ex amministratore delegato, ai temi dei fatti, della stessa compagnia.
Il che significa che ad essere considerata illecita in sé non è la gestione di un portale di case d’aste ma il meccanismo in sé dell’asta al ribasso, dovunque esso venga utilizzato, anche ad esempio nei grandi portali di viaggio molto utilizzati su Internet, nei quali è molto presente questo sistema e che non risultano ancora essere stati raggiunti da alcun provvedimento restrittivo.

Sembrerebbe dunque che le autorità inquirenti di diverse procure sparse sul territorio italiano abbiano ipotizzato nelle aste al ribasso la commissione di più reati a carico dei gestori dei siti nelle forme del gioco d’azzardo, con la possibile contestazione dei reati contravvenzionali di cui all’art. 718 del codice penale (il quale punisce il reo con l’arresto da tre mesi ad un anno), ovvero delle sanzioni previste dall’art 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza il quale provvede, fra l’altro, a definire il concetto di “gioco d’azzardo effettuato in via elettronica”. Secondo quest’ultima norma “L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie”.
Oppure più semplicemente perché coloro che gestiscono le aste al ribasso (o coloro per i quali sono effettuate come nel caso di Meridiana) avrebbero posto in essere una fattispecie assimilabile ai cosiddetti “giochi d’abilità a distanza”, recentemente introdotti dal Legislatore italiano, i quali sono però subordinati alla procedura di concessione rilasciata dall’Amministrazione dei monopoli di stato che, in questo caso non sarebbe stata richiesta né concessa.
Chi opera quindi al di fuori del sistema concessorio dei Monopoli commetterebbe un reato, seppur contravvenzionale.

Ma di estremo interesse in questo caso è anche l’ulteriore titolo di reato contestato agli indagati ovvero la truffa che presuppone la messa in campo da parte degli indagati degli artifici e raggiri a danno degli utenti.
Molto forte da questo punto di vista, al di là delle caratteristiche soggettive degli indagati (l’amministratore delegato della compagnia aerea e non il titolare della casa d’asta) è la certezza palesata dal tribunale del riesame di Cagliari sulla presenza di possibili truffe ai danni degli utenti che giustificherebbe l’intera procedura di sequestro e che, evidentemente rende certi gli inquirenti che vi sia stata quantomeno una manipolazione delle scommesse (o altro elemento di raggiro) da parte del titolare del sito.

Diversamente infatti sarebbe difficile ipotizzare la truffa in relazione ad una pratica che appare sì ai limiti della normativa italiana in tema di scommesse ma che, in assenza di prove sulle manipolazioni delle scommesse (ad esempio perché si è preferito un soggetto nella vincita anziché un altro che appare essere il reale vincitore, oppure si sono comunicate le informazioni sulle scommesse a terze persone al di fuori del meccanismo dell’asta, o si è creata una piattaforma informatica “truccata”), appare difficile da sostenere in giudizio.

Published by on agosto 10th, 2010 No Comments