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Web e diritto d’autore, se la tutela diventa caccia alle streghe

Internet, come noi la conosciamo, così come la libera circolazione delle informazioni tra tutti gli “internauti” connessi alla rete potrebbero subire un radicale cambiamento nel 2012.

Già, perché il 2012 si sta caratterizzando per una vera e propria guerra (in alcuni casi preventiva) a tutto ciò che somiglia ad una violazione del diritto d’autore, dei brevetti, dei marchi posta in essere sulla rete, a discapito, in molti casi, della libera circolazione delle informazioni.

Il timore (che sta diventando terrore) di perdere per sempre i diritti acquisiti sull’immateriale, cioè sulla cd proprietà intellettuale, sembra essersi impadronito delle grandi major multinazionali che hanno deciso di intensificare in maniera determinante sia le azioni di lobbying presso le istituzioni nazionali ed internazionali, sia la proposizione di veri e propri “corpus” normativi preconfenzionati per più o meno informati parlamentari, al fine di penalizzare ovunque nel mondo le violazioni della proprietà intellettuale.

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Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on febbraio 7th, 2012 No Comments

L’Accordo ACTA e l’interruzione volontaria di gravidanza.

L’accordo commerciale Acta sta determinando nei soggetti che hanno partecipato al processo decisionale  più crisi di coscienza di quante ne possa determinare l’interruzione volontaria di gravidanza nei medici obiettori in Italia.   

L’ultima in ordine di tempo ad avere vere e proprie crisi di coscienza è l’Ambasciatrice Slovena in Giappone,  Helena Drnovsek Zorko,  che ha sottoscritto per conto del suo paese l’accordo .

 L’Ambasciatrice, in una lettera resa pubblica il 31 gennaio  ha dichiarato “Ho firmato ACTA per disattenzione civica, perché non ho prestato abbastanza attenzione a ciò che stavo firmando. Molto semplicemente, non ho chiaramente messo in relazione   l’accordo che ero stata incaricata di firmare con l’accordo che, secondo la mia convinzione civica, prevede  la limitazione della libertà sulla rete più grande e più significativa della storia umana, e quindi limita in particolare il futuro dei nostri figli”.

 http://metinalista.si/why-i-signed-acta/

 Nientedimeno.

Prima di Lei, alla notizia della firma dell’Accordo Karif Ader, deputato e relatore ACTA all’Europarlamento , si era dimesso dalle sue funzioni  accusando  la Commissione Europea di aver scavalcato i diritti del Parlamento Europeo e dei cittadini dell’unione.

 Lo stesso Ader ha dichiarato  tra l’altro, “La Commissione Europea ha firmato oggi, a nome dell’Unione Europea, l’accordo commerciale anti-contraffazione, l’ACTA. Voglio denunciare nel modo più vivo l’insieme dei processi che ha portato alla firma di questo accordo: nessuna consultazione con la società civile, mancanza di trasparenza dall’inizio dei negoziati, ritardi ripetuti nella firma del trattato senza motivazioni plausibili, rifiuto delle raccomandazioni del Parlamento espresse in molteplici risoluzioni della nostra assemblea.”

http://www.webnews.it/2012/01/30/acta-duro-attacco-commissione-europea/#ixzz1lWIEKrCS

 

Chi non sembra avere dubbi è invece è il Presidente della commissione parlamentare per il commercio internazionale dell’Europarlamento, il deputato portoghese di centro sinistra Vital Moreira, che ha affermato L’accordo ACTA non vuole ridefinire i limiti relativi alla protezione dei diritti alla proprietà intellettuale come i copyright, i brevetti e i marchi… ma si occupa piuttosto di applicare i meccanismi di protezione di questi diritti”, e “Tutto ciò che era autorizzato resta autorizzato, tutto ciò che era vietato resta vietato.”

Ora, a prescindere  dal fatto che non si comprende perché ci si debba accordare su qualcosa che già esiste e che non introduce nulla di nuovo rispetto all’esistente, perché in pratica è come  se 30 paesi  decidessero di firmare un accordo per dire  che ci si deve  impegnare  a far rispettare le leggi esistenti, va detto, e lo spiegherò meglio nei prossimi giorni commentando le singole sezioni dell’accordo,  che ACTA non è precisamente un qualcosa di cosi “soft”.

Acta  è innanzitutto  un pessimo accordo commerciale, depotenziato nelle strutture portanti iniziali  dalle obiezioni formulate  soprattutto dall’Unione Europea, inutile per paesi quali l’Italia che hanno già una disciplina molto severa in materia di proprietà intellettuale ( ivi compresa la disciplina di carattere penale per le violazioni della proprietà intellettuale), e per la stessa UE che  legifera con lo strumento delle direttive,  dannoso per i Paesi nuovi entranti dell’UE ( e infatti le critiche più forti sono arrivate da paesi quali la Polonia) e per chi produce farmaci generici in paesi del terzo mondo. Diversamente poi,  da quanto sostenuto da  diversi esponenti delle Istituzioni e commentatori,  introduce principi, ai quali si dovranno attenere i Paesi firmatari,  quali la possibilità di fornire ai titolari dei diritti i nominativi di chi viola il diritto d’autore ( non chi lo fa a scopo di lucro ma chiunque) che invece in Italia finora è stata esclusa dalla giurisprudenza di merito e dal garante Privacy, la possibilità di assoggettare a sanzioni penali chi viola i brevetti (già presente peraltro in Italia) e l’opzione del sequestro di strumenti del tutto leciti ma idonei, secondo una definizione molto fumosa, a violare i dispositivi di protezione tecnologica a protezione del diritto d’autore.

continua..

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on febbraio 5th, 2012 No Comments

Italianshare: Ancora sequestri di DNS e IP. I dettagli sconosciuti.

La notizia è nota.

I dettagli un pò meno.

Eccoli, allora.

L’operazione, come annunciato dalle indiscrezioni di Punto Informatico e http://www.torrentismi.it/indexing/34-italianshare-fine-del-cowboy-del-p2p.html ha portato alla comunicazione del decreto di sequestro preventivo da parte della Compagnia delle fiamme gialle di Agropoli ai provider italiani, ma il provvedimento proviene dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

I siti, dei quali si chiede l’inibizione sono in tutto 6, e non 7.

Il provvedimento affronta anche il tema dell’inibizione DNS ( o IP, allo stato non si comprende) da attuarsi tramite i provider italiani e non si limita semplicemente a disporre il sequestro preventivo dei siti web che sarebbero stati usati per commettere gli illeciti, come sembrava emergere dalle indiscrezioni pubblicate dai  primi commentatori , il che significa che si ripropone lo stesso problema emerso nel caso Moncler.

Non entro nel merito di determinati commenti relativi a quest’ultimo – vittorioso- caso, secondo i quali peraltro una vittoria dei provider dopo 15 anni di dichiarazioni di inammissibilità e di sequestri, spesso immotivati,  dei DNS e degli indirizzi IP equivarrebbe ad una sconfitta e  che dimostrano, a tutta evidenza una scarsissima conoscenza del diritto penale dell’informatica.

Va infatti ricordato che i provider a cui si richiede l’inibizione non sono indagati ma sono solo terzi rispetto a chi commette il reato.

Non si pone  quindi  alcun problema di responsabilità dell’intermediario ( il provider) , come se si trattasse di una responsabilità concorsuale per violazione delle regole civilistiche del diritto d’autore e come se vi fosse il pericolo che l’annullamento di un sequestro possa poi far emergere una loro figura di “controllori” della legalità.

Il caso Moncler ha dato ai provider la possibilità di impugnare senza avere alcuna conseguenza sulla propria  posizione processuale, dando loro in più un’arma per impugnare senza rischi tutte le volte che vogliono.

Gli utenti non sono  coinvolti e non subiscono alcun decremento da tutto ciò.

Tornando al caso Italianshare va detto che il sequestro in questo caso rischia di essere anomalo e di coinvolgere inr ealtà tutti i provider italiani.

Il decreto sembrerebbe infatti rivolgersi direttamente a tutti i provider italiani, con l’obbligo di inibire l’accesso ai cittadini italiani, anche per siti che potrebbero risiedere in Italia.

In base alle interviste infatti rilasciate dai protagonisti della vicenda sembrerebbe emergere che non tutti i siti incriminati siano all’estero.

Se cosi fosse sarebbe questo caso il primo caso in Italia di inibizione di DNS di provider di accesso per siti italiani ed il precedente  potrebbe aprire la strada a sequestri di massa ( attuati tramite l’inibizione del DNS o dell’indirizzo IP)  non per siti esteri come nel  caso Moncler ma per siti nostrani, con le conseguenze che è facile immaginare.

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on novembre 15th, 2011 2 Comments

Il diritto ad internet ed il Parlamento Italiano: Il DDL Centemero-Versace introduce la sospensione dei servizi di accesso ad internet per chi scarica e carica film e musica.

Il genio italico quando si confronta con il web  non smette mai di sorprendere.

Stefano Quintarelli ci informa della presentazione di un Disegno di legge sulla responsabilità dei provider e il diritto di accesso ad internet.

Questa volta a sorprendere noi poveri commentatori della rete internet italiota sovviene un’oscura ( non ce ne voglia) Deputata Brianzola, Elena Centemero, laureata in lettere classiche, che probabilmente avrà una solida cultura umanistica ma forse non conosce bene i principi cardine del nostro ordinamento costituzionale .

Il Parlamentare appare come  prima firmataria di un disegno di legge sulla responsabilità degli intermediari della comunicazione, affiancata peraltro in quest’improba impresa  da alcuni  “noti” promulgatori di norme storiche quali il deputato Santo Versace. http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0051750.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D4549%26leg%3D16%26tab%3D2

La norma peraltro è già stata calendarizzata ed assegnata il 12 settembre alla Commissione Attività produttive della stessa Camera, il che vuol dire che c’è un reale interesse a portare a termine con celerità l’iter normativo.

Il testo in esame  cancella in  un sol colpo l’azione della magistratura nel settore del diritto d’autore sul web, considera responsabili i provider civilmente e penalmente anche se non hanno responsabilità nella violazione, ( responsabilità oggettiva per fatti di terzi)  e trasforma il semplice cittadino in un organo di polizia giudiziaria.

Tutto in una sola norma.

Troppo, direte voi?

Non proprio, andiamo a vedere le disposizioni che si intendono introdurre.

Il disegno di legge è composto di due soli articoli:

Il primo articolo  come evidenzia anche la relazione di accompagnamento “ interviene sull’articolo 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 (rubricato « Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni – hosting), specificando – conformemente alla direttiva – che i fatti e le circostanze che rendono manifesta al prestatore di informazioni l’illiceità dell’attività o dell’informazione, facendo venir meno l’esenzione da responsabilità, comprendono tutte le informazioni di cui tale prestatore disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dal- l’attività o dall’informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio; che i corrispondenti obblighi di rimozione e di disabilitazione dell’accesso alle informazioni illecite sorgono in ogni caso in cui il prestatore di servizi sia venuto a conoscenza di tale illiceità, per effetto della comunicazione delle autorità competenti o di qualunque soggetto interessato”.

Detta in soldoni significa che il provider deve immediatamente disabilitare l’accesso in caso di segnalazione di violazione del copyright.

Attenzione che la norma non specifica  se si debba intendere per accesso e disabilitazione solo quello di coloro che immetterebbero contenuti che violano il copyright o  anche quella dell’ignaro cittadino telematico  che si troverebbe dall’oggi al domani privato dell’accesso alla rete internet senza sapere il perché.

La parola “destinatario del servizio dell’informazione” è infatti onnicomprensiva e comprende anche il cittadino che semplicemente accede ad internet.

Ma come vedremo in seguito in realtà anche questo soggetto è interessato alla disabilitazione all’accesso.

Cosa cambierebbe rispetto al passato?

Che mentre con la normativa odierna, a poter avvertire il provider che si deve attivare è solo l’autorità competente e l’autorità giudiziaria, se venisse approvato il DDL Centemero-Versace a richiedere la cancellazione e la disabilitazione potrebbe essere “chiunque”, anche un passante per strada che non ama quel contenuto caricato sulla rete.

Ed il provider sarebbe obbligato a cancellare, disabilitare e impedire l’accesso al cittadino.

Ce lo dice il punto b dell’articolo 1, che stabilisce che il provider non è responsabile  “b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o di qualunque soggetto interessato, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

Qualunque soggetto interessato, quindi.

Anche chi non ha niente a che vedere con i diritti ma semplicemente ha in animo di scrivere al provider perché cosi gli dice la testa in quel momento.

Peraltro la norma appare porsi  come completamento necessario  della delibera AGCOM sul diritto d’autore  in fase di emanazione,.

Come si ricorderà l’Agcom,travolto dalle polemiche, non aveva  avuto il coraggio di spingersi sino all’emanazione di norme prescrittive nei confronti dei provider.

Ebbene  dove non giunge l’organo amministrativo  (  che però ha suggerito  surrettiziamente al legislatore una modifica normativa in tal senso)  arriva un manipolo di deputati.

A beneficio dei presentatori del DDL dobbiamo però ricordare che nel nostro ordinamento il “caricamento” di files protetti da diritto d’autore è considerato un reato dopo il 2004, per cui l’approvazione del DDl Centemero-Versace di fatto trasformerebbe il semplice cittadino in un soggetto in grado di svolgere la stessa funzione della polizia giudiziaria, senza peraltro passare in alcun modo per l’Autorità giudiziaria.

Come viene giustificato questo nuovo ruolo del Cittadino?

Con il ricorso a principi comunitari che non sono stati recepiti nel nostro ordinamento con l’attuazione del decreto sul commercio elettronico nel 2003.

E perché non furono recepiti tali principi all’epoca?

Molto semplice, perché il nostro ordinamento è sottoposto al principio di legalità formale e di separazione dei poteri, il che significa che per poter reprimere determinati comportamenti, con tutte le garanzie del caso, ci sono gli organi preposti, ovvero gli organi di polizia, e la magistratura e non “qualunque interessato” , magari “assetato” di vendetta.

Che ci piaccia o no il nostro ordinamento prevede anche una serie di garanzie per il cittadino che derivano dalla nostra tradizione Costituzionale.

Ma veniamo alla parte più “gustosa” si fa per dire del DDL Centemero-Versace. ovvero l’articolo 2 del DDL, che va a modificare l’art 17 della direttiva sul commercio elettronico.

Qui il genio italico raggiunge cime inarrivabili.

Come è noto l’art 17 del decreto sul commercio elettronico prevede il cd divieto dell’obbligo generale di sorveglianza.

Si tratta di una norma che garantisce al provider la possibilità di svolgere serenamente il proprio lavoro senza dover ricercare attivamente possibili comportamenti illeciti in rete.

Va ricordato che i provider  trattano milioni e milioni di informazioni al giorno.

Ebbene la norma, lasciando invariato il titolo dell’art 17 rubricato “ Assenza dell’obbligo generale di sorvegliaza”  prevede nel testo tutto il contrario di quanto affermato nel titolo.

prevede l’articolato:

(non può godere delle esenzioni di responsabilità preventive):

“b) il prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi ad opera del destinatario del servizio”;

In pratica, cercando di scimmiottare la Corte di giustizia nel caso l’Oreal Ebay, che invece ha stabilito principi del tutto diversi, si cerca “goffamente” di penalizzare piattaforme quali e bay o altre che si limitano a informare il cittadino sui servizi presenti in rete entrando pesantemente nella vita dell’azienda.

L’impresa  dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore,  andare a ricercare tutte le ipotesi nelle quali un servizio ulteriore ( quali ad esempio una pubblicità) potrebbero forse riferirsi ad attività di violazione ad opera di terzi  del diritto d’autore.

Quindi se nell’articolo 1 del decreto 1 si trasformava il cittadino in un organo di polizia giudiziaria qui si trasforma il provider, o la piattaforma di servizi, in un soggetto che deve passare i suoi giorni a verificare se tutte le attività del suo business ( ivi comprese pubblicità, organizzazione di servizi) siano in grado di violare preventivamente i diritti di terzi rispetto a servizi già forniti e perfettamente leciti.

Non c’è male come sviluppo alle imprese in un periodo di crisi.

Invece di sviluppare il mercato ed aiutare le piccole imprese il legislatore  limita la possibilità di business che “potrebbero” e dico “potrebbero” riferirsi in via indiretta a potenziali illeciti.

Insomma una responsabilità preventiva oggettiva  per fatti di terzi, come viene affermato anche espressamente nella relazione di accompagnamento.

Il provider deve quindi adottare secondo la stessa relazione  “  la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima precisando che questa possibilità sussiste anche quando di queste violazioni il prestatore non debba essere considerato civilmente o penalmente responsabile.”

Altro che assenza dell’obbligo di sorveglianza preventiva!.

L’acme dell’incoerenza normativa tra il divieto dell’obbligo di sorveglianza preventiva e il testo della norma si raggiunge però nell’inarrivabile comma c, dell’articolo 2 del DDL.

La responsabilità civile  e penale si applica  “ al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso e che è previsto dal diritto al fine di individuare e di prevenire taluni tipi di attività illecite”.

Viene da domandarsi “ma se la norma esprime il principio del divieto di obbligo di sorveglianza preventiva come può prevenire le condotte illecite il provider”????

E veniamo alla parte che appare in grado violare direttamente i diritti dei cittadini all’accesso alla rete internet,  senza passare per un giudice.

Il cittadino che accede ad internet  o a un determinato servizio potrà essere sospeso dall’accesso dal provider senza ricorso all’autorità giudiziaria.

Il provider dovrà apporre infatti  filtri in grado di prevenire tali violazioni e sospendere il cittadino che carica o scarica file sospettati di violare il diritto d’autore o il diritto dei marchi e  brevetti.

Lo prevede il comma c dell’art 2, i provider infatti, secondo questa disposizione devono adottare:

“ la sospensione della fruizione dei servizi dei destinatari di tali servizi che pongono in esame violazioni dei diritti di proprietà industriale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte degli stessi soggetti.”

Alè.

Quindi riassumendo:

1)  i cittadini, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziale e di ricorso alla magistratura potranno essere sospesi nell’accesso ad internet se un semplice cittadino informa un provider della possibile violazione delle norme sul diritto d’autore o sui marchi e brevetti;

2) i provider dovranno  preparare liste di proscrizione di cittadini che sono sospettati di violare il diritto d’autore o il diritto dei marchi e dei brevetti;

3) Gli stessi provider  dovranno apporre filtri preventivi anche per servizi che non violano direttamente il diritto d’autore ma che potrebbero indurre il cittadino a pensare che ci siano tali servizi anche al provider   stesso non riconducibili sulla rete;

4) in ogni caso a semplice richiesta di un “soggetto interessato” i provider potranno disabilitare l’accesso o sospendere i servizi ai propri clienti.

Veramente non c’è male come norma su internet.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on settembre 18th, 2011 7 Comments

LA SIAE esce dal sarcofago in cui è stata custodita in questi anni con dieci domande su diritto d’autore on line, che però non la riguardano.

 La SIAE, presieduta dal “Giovane-vecchio” Gian Luigi  Rondi, di anni 90,  riemerge dal sarcofago in cui è stata depositata in questi anni  ponendo in un quotidiano a larga diffusione, a mò di Marzullo contemporaneo, dieci domande in tema di diritto d’autore, in margine alla consultazione pubblica su internet e diritto d’autore dell’AGCOM.

 Eppure in questi mesi nella battaglia che ha contrapposto le organizzazioni a tutela dei diritti umani e l’AGCOM dall’altra la SIAE ha mantenuto un dignitoso silenzio.

 Non è da sola peraltro, in questo “risveglio”  perché alla destra ( non del Padre ovviamente ndr) della lettera acquistata sul Corriere della Sera di oggi  dalla SIAE appare  l’organizzazione che sembra  essere in qualche modo  la vera latrice della lettera aperta ai giornali ovvero,  Confindustria Cultura.

 Confindustia Cultura riunisce le diverse sigle dell’intrattenimento televisivo, musicale e  cinematografico.

 Dobbiamo ricordare peraltro a beneficio del lettori che all’interno della stessa Confindustria si registrano posizioni molto distanti l’una dall’altra.

 L’Organizzazione Confindustria  digitale infatti che riunisce gli operatori del settore delle telecomunicazioni e dell’informatica   ha assunto posizioni del tutto opposte a quelle di Confindustria cultura al punto che di fronte al sottoscritto ( e ad altri dieci testimoni) il Commissario AGCOM Stefano Mannoni, durante un faccia a faccia presso il Corriere delle Comunicazioni apostrofò l’incolpevole Antonello Busetto, esponente della stessa Confindustria digitale lì presente, con l’aggettivo “lunare” in riferimento alle posizioni invece “solari” ( si presuppone)  espresse invece da CONFINDUSTRIA cultura.

 Ma si sa questo è il bello della democrazia.

 Le dieci domande peraltro  meriterebbero risposte puntuali se solo si evitasse, come sempre accade in questi casi di adottare termini tipo “furto” di proprietà intellettuale ad opera dei cittadini della rete  proprio nel momento in cui l’AGCOM recependo in qualche modo  le istanze dei difensori delle libertà civili su internet estende il concetto di fair use, ovvero di uso amatoriale cercando un difficile equilibrio tra diritto d’autore e gli  usi amatoriali,  quelli di critica e  di discussione e l’imprescindibile  diritto di cronaca.

 L’iniziativa a questo punto appare veramente inopportuna soprattutto per un motivo.

 Dall’analisi del  quadro regolatorio attuale,  ed in base  alle considerazioni che la stessa AGCOM ha fatto del ruolo della SIAE nell’indagine conoscitiva sul diritto d’autore,  (  l’indagine “dimenticata”) appare come la SIAE non abbia  alcun ruolo nella vigilanza delle attività on line.

 Afferma infatti l’AGCOM,  e ce lo ricordava  all’epoca Pino Bruno: http://www.diritto.net/dirittonet-home/diritto-privacy-riservatezza/4523-file-sharing-e-peer-to-peer-agcom-dice-alla-siae-di-non-tracimare.html

“…Dalla breve ricostruzione della natura e dei poteri della SIAE qui condotta emerge con tutta evidenza come il core delle funzioni attribuite istituzionalmente all’ente sia costituito principalmente dall’attività, di natura privatistica, di intermediazione nell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright. Nel quadro così delineato, gli “altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno” cui si riferisce l’art. 181, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, alludendo alle attività di tutela del diritto d’autore, sembrano assumere un ruolo del tutto marginale. E né pare che tale conclusione possa mutare alla luce del disposto di cui all’art. 182 bis che, come si dirà in seguito, attribuisce sì alla SIAE funzioni di vigilanza sulle violazioni del diritto d’autore ma in coordinamento con l’Autorità e unicamente “nell’ambito delle rispettive competenze”.

In sostanza, evidenzia l’AGCOM,  la Siae è un ente privato.

 “…il legislatore – si legge nell’indagine conoscitiva dell’AGCOM – prevede che sia la SIAE (che, come detto, ha la sua attività principale in quella di intermediazione dell’utilizzazione economica delle opere protette da copyright e nella protezione delle stesse da eventuali violazioni un aspetto solo marginale della sua azione), a coordinarsi con l’Autorità (e non viceversa), peraltro “nei limiti dei propri compiti istituzionali”.

“L’azione di vigilanza della SIAE andrebbe invece circoscritta alle attività di cui alle lettere b), c), d), d-bis), d-ter) di cui all’art. 182 bis. Queste, infatti, attenendo alle proiezioni in sale cinematografiche, nonché all’attività di vendita e noleggio, e a quella di riproduzione attraverso fotocopiatrici, sembrano riguardare principalmente fenomeni di pirateria “fisica”, che, in quanto tali, esulano dall’ambito di competenza tradizionalmente riconducibile all’Autorità”…” Andrebbe pertanto stabilito che all’Autorità spetti, in via esclusiva, il compito di pianificare e condurre le 65 attività ispettive relative alle attività indicate alla lettera a) dell’art. 182 bis, attività per le quali essa potrà avvalersi delle forze di polizia operanti presso di essa (Polizia postale e nucleo per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza) e, ove d’utilità, dei funzionari della SIAE, che, dunque, nel caso, svolgerebbero attività di supporto”.

Insomma l’AGCOM dice espressamente che con l’online la SIAE non c’entra nulla.

Ma allora, se la SIAE non c’entra niente con questa vicenda ci domandiamo noi perché, e a beneficio di chi,  la SIAE pone dieci domande che non la riguardano?

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on luglio 13th, 2011 2 Comments

Sarzana risponde alla FIMI( federazione industria musicale italiana) su posizione USA in tema di diritto d’autore

Leggo con interesse la lettera che il responsabile delle relazione esterne della FIMI ha inviato a webmasterpoint.org in merito al post del mio blog in cui plaudevo alle dichiarazioni in termini di libertà di espressione e di libera circolazione delle informazioni in rete contenute nelle linee guide in tema di cyberspazio della Casa Bianca.

In quella lettera sostanzialmente mi si accusava di avere negato che l’Italia fosse stata inserita per la prima volta nella “priority watch list” dell’USTR ( l’Office of the United States Trade Representative ) dei paesi ad elevato rischio pirateria digitale.

E’ quindi utile ripercorre l’ambito dell’articolo e le fonti citate.

L’articolo del sottoscritto aveva ad oggetto il documento della casa Bianca dedicato alle linee guida sulla regolamentazione del Cyberspazio ( un documento quindi diverso da quello citato dalla FIMI) ed affrontava seppur marginalmente le dichiarazioni dei titolari del diritto d’autore che, il giorno in cui si è avuta la notizia di un altro documento, ovvero lo Special report 301 dell’USTR statunitense, ( che non avevo commentato) avevano dichiarato testualmente.

continua su   webmasterpoint. org   

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on maggio 24th, 2011 No Comments

Gli Stati Uniti: no a misure che impongono la restrizione ai contenuti e all’accesso ad internet e alla creazione per via regolamentare di forme di responsabilità dei provider.

E’ la migliore  risposta ( anche se indiretta e non riferita in prima persona all’Italia)  degli Stati Uniti a chi aveva diffuso in Italia   informazioni sulla posizione “ufficiale” degli Stati Uniti stessi sulle misure di inibizione attraverso i provider dei cittadini Italiani attualmente allo studio da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 Sono passate meno di due settimane da quando veniva data notizia anche in Italia  del  Rapporto sul Copyright e i digital media stilato dall’Office of the United States Trade Representative (USTR) http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2011/2011-special-301-report  che aveva fatto parlare di un appoggio degli Stati Uniti alle misure di restrizione all’accesso dei contenuti allo Studio in Italia dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 In quel documento  c’era chi aveva sostenuto ( a proprio uso e consumo)  che per la prima volta l’Italia fosse stata inserita tra gli “Stati canaglia” dei violatori di copyright ( e non era vero visto che lo stesso “stanco documento” viene stilato oramai di routine ogni anno da dieci anni a questa parte)   paventando una “ posizione ufficiale”  di compiacimento dell’Amministrazione USA sulle misure inibitorie dell’accesso ai contenuti sulla rete attualmente allo studio dell’AGCOM.

 Oggi una risposta indiretta a chi pensava che l’orientamento ufficiale  della Casa Bianca fosse quello arriva da un documento ufficiale dell’Amministrazione OBAMA.

 La Casa Bianca ha in fatti diffuso ( a firma del Presidente Obama)  sul suo sito un documento denominato U.S. International Strategy fo Cyberspace, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf che contiene le linee guida dell’Amministrazione Obama nella regolamentazione degli aspetti internazionali del mondo della rete.

 Nel documento che contiene peraltro  anche alcune affermazioni che possono suonare  discutibili in ordine ai poteri dell’Amministrazione USA nel combattere attività illegali on line fuori dei propri confini, appaiono alcuni elementi da cui poter comprendere la reale  posizione dell’Amministrazione USA in ordine alla ai pericoli che una legislazione repressiva in materia di accesso ad internet possa comportare alla libertà dei cittadini.

 Il documento di trenta pagine dedicato alle strategie degli Stati Uniti sul Cyberspazio   utilizza una sola volta la parola copyright ( a fronte dell’ uso molto largo di concetti quali free speech, freedom of expression etc)  e non affronta né appoggia alcuna misura tecnica-organizzativa o giuridica a favore della repressione dello stesso copyright nel cyberspazio, dichiarando  invece espressamente che non bisogna introdurre per via regolamentare forme strumentali di responsabilità degli intermediari in grado di limitare la libertà di espressione.

 La parte più interessante è contenuta proprio in quelli che si considerano le priorità della repressione dei fenomeni criminali sulla rete, ovvero il cd “law enforcemnt”.

 la Casa Bianca afferma espressamente “ Criminal behavior in cyberspace should be met with effective law enforcement, not policies that restrict legitimate access to or content on the Internet”  e

 “Focus cybercrime laws on combating illegal activities, not restricting access to the Internet. ( ovvero combattere le attività illegali si, ma senza imporre misure di restrizione dei cittadini ad internet)  

 Quindi non solo non si fa riferimento alcuno nel documento  al “Copyright Enforcement,” tanto desiderato ultimamente da noi, ma si afferma espressamente che nel pensare  l’intero sistema di repressione delle attività criminali in rete ( tra le quali appunto non viene minimamente indicata la violazione di  copyright) gli Stati devono  assolutamente evitare di “limitare l’accesso ad internet e ai suoi contenuti  ” ovvero bisogna evitare ( diciamo noi ndr)  a tutti i costi di fare quello che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni farà impedendo l’accesso ai cittadini italiani ai siti esteri attraverso l’inibizione a livello di IP o di DNS o con la rimozione selettiva dei contenuti di siti web.

 La Casa Bianca dimostra peraltro  di voler proteggere la proprietà intellettuale il cui concetto però   appare  molto diverso da quello che vorrebbero i fautori di una tutela indiscriminata del Copyright.

 Le attività criminali da reprimere, secondo l’Amministrazione USA, sono quelle legate al furto di proprietà intellettuale in un contesto di spionaggio industriale ovvero di spionaggio tra gli stati, ovvero quelle che permettono a soggetti terzi, siano essi Stati, compagnie straniere o malintenzionati di sfruttare illecitamente le conoscenze di terzi ( il furto di know how insomma, e qui appare evidente il riferimento implicito alle azioni di paesi quali la Cina ad esempio). 

 Nelle priorità degli Stati Uniti dunque rientra questo concetto di  “Protect intellectual property, including commercial trade secrets, from theft”, una cosa molto diversa dall’appoggio alle misure indiscriminate di repressione in grado di limitare la libera circolazione delle informazioni in rete .

 Ma la sorpresa più grande viene proprio dalla forte presa di posizione effettuata dalla Casa Bianca a tutela  degli internet service provider e dell’accesso ai cittadini della rete.

Si legge infatti nel documento “ The same protections must apply to Internet Service Providers and other providers of con­nectivity, who too often fall victim to legal regimes of intermediary liability that pass the role of censoring legitimate speech down to companies.

 The United States will be a tireless advocate of fundamental freedoms of speech and association through cyberspace; will work to empower civil society actors, human rights advocates, and journalists in their use of digital media; and will work to encourage governments to address real cyberspace threats, rather than impose upon companies responsibilities of inappropriately limiting either freedom of expression or the free flow of information.

 Ovvero:“ Gli Stati Uniti saranno  un infaticabile sostenitore delle libertà fondamentali di espressione e di associazione attraverso il cyberspazio, si adopereranno  per potenziare gli attori della società civile, difensori dei diritti umani e giornalisti nel loro utilizzo dei media digitali, e si adopereranno  per incoraggiare i governi ad affrontare le minacce reali del cyberspazio piuttosto che imporre impropriamente delle responsabilità alle imprese e limitare la libertà di espressione o il libero flusso delle informazioni”.

 Insomma il messaggio appare chiaro: gli Stati non devono imporre limitazioni all’accesso ad internet ai cittadini  con la scusa di voler proteggere altri interessi che niente hanno a che vedere con la libertà di espressione e di libera circolazione delle informazioni.

 L’AGCOM è avvertita.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on maggio 18th, 2011 No Comments