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Tribunale di Roma: la vendita di beni contraffatti su E Bay non è reato se non si prova il profitto e non si identifica con certezza il soggetto che usa un Nickname.

Mettere in vendita oggetti contraffatti sulla piattaforma E Bay  può non costituire reato  in quanto l’offerta di vendita di prodotti sul popolare sito può essere richiesta da chiunque, anche con false generalità.

E’ quanto ha stabilito la X sezione del Tribunale di Roma, Dott.ssa Valeria Ciampelli, che ha mandato assolto un uomo, M.S.N. accusato di aver messo in vendita sulla popolare piattaforma di scambi centinaia di software contraffatti, tra i quali vi erano suonerie per cellulari, software per sistemi operativi windows, e software per smartphone.

Il cittadino italiano è stato difeso dagli Avvocati Fulvio Sarzana, dello Studio legale Sarzana di Roma e Nicola Capozzoli.

Il Tribunale ha assolto l’uomo, che rischiava sino a tre anni di reclusione, dal reato di riproduzione illecita di programmi per elaboratore previsto dall’art 171 bis della legge sul diritto d’autore.

Il Tribunale ha affrontato anche il tema della detenzione ad uso personale di programmi protetti dal diritto d’autore, ritenendo che il ritrovamento presso il domicilio dell’imputato di prodotti non originali o contraffatti anche in numero rilevante ( si trattava di più di cento esemplari) di per sé non valesse, in assenza di ulteriori prove, a giustificare l’imputazione di detenzione di opere protette dal diritto d’autore a scopo di lucro o di profitto.
Soddisfatti gli Avvocati della difesa, in particolare l’Avv. Fulvio Sarzana ha dichiarato “ ferma restando la contrarietà alla legge della condotta di chi viola il diritto d’autore non è consentito a nessuno di desumere sic et simpliciter da una detenzione personale uno scopo ulteriore di lucro o di profitto. Il Tribunale di Roma ha anche stabilito di fatto il principio dell’anonimato protetto su internet: ognuno può agire sulla rete utilizzando anche uno pseudonimo e per poter essere condannati occorre che vi sia una rigorosa prova dell’identità tra chi vende su E bay e chi si assume essere il destinatario del profitto.

Inoltre E Bay non è e non può essere un notaio o un pubblico ufficiale che attesti l’identità di chi opera su internet”.

Qui l’agenzia TMnews

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on gennaio 23rd, 2012 No Comments

Le condanne di Google e Yahoo: le similitudini e le differenze. La responsabilità del motore di ricerca nelle ordinanze del Tribunale di Roma e di Milano.

Il caso è oramai noto.

Google è stata riconosciuta responsabile dal Tribunale di Milano  in sede cautelare in virtù della potenziale lesione dell’onore e della reputazione di un imprenditore che veniva accostato nelle ricerche automatiche alle parole “truffa” e “frode”.

 Ma quali sono le analogie e le differenze tra il caso Yahoo di Roma, che ha tenuto banco qualche giorno, e quello sui suggerimenti automatici di google nel caso di Milano?

Ci sono alcune similitudini e molte differenze.

La similitudine più esplicita è la condanna in sede cautelare civile di un motore di ricerca, fatto non del tutto usuale.

Ma più importanti ritengo siano le differenze.

Innanzitutto la condotta e le norme violate: nel caso yahoo si trattava di violazione di diritto d’autore e di responsabilità per “linking” del motore di ricerca, mentre nel caso “Google” di Milano si tratta della lesione dell’onore e della reputazione di una specifica persona e dell’attribuzione ad un imprenditore, mediante il sistema di suggerimento automatico, di fatti potenzialmente criminosi.

Orbene mentre appare non giustificabile a mio avviso in maniera “acritica”  l’applicazione ai motori di ricerca delle norme sui caching provider,  così come non appare ipotizzabile una responsabilità nel caso dei link che rimandano ad una generica violazione del diritto d’autore compiuta da tutti i link “non ufficiali” perché questo avrebbe un impatto “devastante” sulla libertà di informazione in rete e sulla libera circolazione dei contenuti, diverso è il caso in cui Google, anche se mediante un algoritmo automatico, associ direttamente il significato di un reato ad una persona specifica determinando la vera e propria “morte” digitale di quel soggetto senza che tale responsabilità sia stata accertata in giudizio.

Il tutto solo “per sentito dire”, che in questo caso sarebbe rappresentato dai commenti negativi degli utenti in rete.

Ora il soggetto in questione  potrebbe essere un “mafioso” o  un “usuraio” ma anche una persona che è odiata da qualcun altro per motivi di risentimento personale e questo qualcuno potrebbe aver   “inondato” la rete di commenti negativi su quella stessa persona senza che i fatti siano stati provati  e non essendo stato in condizione quello stesso signore di potersi difendere.

 Qui Google non si limita a rimandare ad un link che violerebbe il diritto d’autore, il che la metterebbe al riparo da responsabilità indirette,  ma si renderebbe responsabile direttamente, anche se con un software automatico, dell’attribuzione di fatti specifici ad una persona  determinata, rischiando fra l’altro di essere accusata di calunnia.

Nel caso di Milano tra l’altro diversamente da quello che hanno scritto diversi commentatori si trattava di calunnia visto che si attribuivano al signore in questione fatti criminosi e non una semplice diffamazione.

In quel caso io non credo si debba o si possa parlare di una responsabilità di Google come caching o come hosting  provider ma, semmai, di una  responsabilità diretta come soggetto che propone la stringa di ricerca, senza “scomodare” pericolosamente (per il futuro di Google, e per tutti noi) il concetto di responsabilità degli intermediari.  

I casi Yahoo e Google  hanno peraltro da questo punto di vista un possibile comune denominatore.

I motivi per i quali peraltro i giudici cominciano a ritenere responsabili i motori di ricerca risiedono probabilmente nel fatto che  gli stessi motori (inconsapevolmente o per un calcolo errato)  sono  purtroppo indirettamente causa di questa deriva “autoritaria”, in virtù delle difese dalle stesse operate o in via anticipata nelle condizioni di utilizzo dei servizi o negli stessi giudizi.

Dal  momento ad esempio in cui Google fa entrare nelle cause che vengono presentate in Italia, a fini di protezione delle proprie consociate  e per dimostrare che la stessa Google rispetta le norme in vigore negli Stati Uniti con il Digital Millenium Copyright Act, il meccanismo del notice and take down, dimostrando comunque di poter intervenire successivamente  sui contenuti, si pone nella scomoda posizione di colui che costringe i giudici ( e gli interpreti) a ritenere che una qualche forma di selezione e di cancellazione possa essere compiuta.

Questo  spinge gli stessi giudici  a riconoscere esistente anche nel nostro ordinamento il meccanismo di avvertimento e cancellazione proprio  del “notice and take down” anche in settori diversi dal diritto d’autore  e dall’altro a ritenere responsabile il motore  se non opera la cancellazione, o direttamente, o come intermediario al pari dell’hosting e del caching provider che il controllo, non preventivo ma successivo, sui contenuti ce lo può avere.

Questo “calcolo”  al contrario spingerà sempre più i Giudici a riconoscere una responsabilità di Google e degli altri motori di ricerca.

E questo ci viene confermato sia dal caso Yahoo di Roma che dal caso di Milano ove una parte rilevante è stata svolta dal convincimento del giudice, tratto evidentemente da quello che è stato detto in giudizio, che Google ( o Yahoo nel caso di Roma)  potesse eliminare i contenuti successivamente,  come anche le parole del legale del ricorrente nel caso di Milano  sembrano affermare chiaramente e come emerge  da quello che avrebbe affermato ( secondo il Giudice) Microsoft titolare del motore Bing.

Più che di sentenze ( meglio di ordinanze) storiche quindi  ritengo si possa parlare in questi casi di un errore di valutazione dei motori di ricerca sul come collocarsi rispetto al moltiplicarsi  dei procedimenti a loro carico.

 

 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on aprile 6th, 2011 No Comments

L’Ordinanza Yahoo del tribunale di Roma sulla rimozione di link che violano il copyright: chiamate in causa anche Google e Microsoft, cosa è successo e cosa sta per succedere: il reclamo di Yahoo.

Si è già detto quasi tutto sull’ordinanza cautelare che ha disposto l’inibitoria nei confronti di Yahoo per la violazione del copyright ma alcuni particolari non conosciuti  stanno  filtrando in queste ore.

 Stefano Quintarelli ha pubblicato la sentenza in versione integrale http://blog.quintarelli.it/files/ordinanza-pfa-ms.pdf

 Innanzitutto si tratta di un’ordinanza e non di una sentenza,  la stessa contiene un’inibitoria ex art 156  della legge sul diritto d’autore e art 700 del codice di procedura civile, e la stessa  è stata ( o sarebbe in procinto di essere ) impugnata in sede di  reclamo da parte di  Yahoo.

 Le Parti.

 Le parti del procedimento ( per ciò che interessa in questa sede)  sono state il ricorrente, ovvero la casa cinematografica che ha lamentato la violazione del diritto d’autore relativo al film per il quale erano presenti link che rimandavano a siti non ufficiali sui motori di ricerca, Yahoo, Google e Microsoft in qualità di resistenti.

Queste ultime due avrebbero eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto soggetti che non risponderebbero con i loro branch nazionali delle attività compiute  dalla capogruppo o da altre società del gruppo e che risiedono in paesi che non sono l’Italia, ed il giudice ha dato loro ragione.

 Il fatto peraltro accade molto spesso quando si ha a che fare con società multinazionali

 Il giudice avrebbe accertato innanzitutto questo difetto di legittimazione passiva condannando il ricorrente a pagare in favore di Google e di Microsoft le spese processuali che sarebbero state quantificate in circa 5000 e 6000 mila euro.

 Il principio di diritto:

 Quanto al principio di diritto, il Giudice della nona sezione del tribunale di Roma, una delle sezioni specializzate in proprietà intellettuale e industriale,  lo stesso, stando a quanto ha scritto Massimo Melica http://www.massimomelica.net/tecnologie-societa/1311/yahoo-lordinanza-del-giudice-di-roma-tanto-rumore-nulla che per primo ha dichiarato di conoscere l’ordinanza si sarebbe limitato a stabilire che il motore di ricerca deve rimuovere i contenuti illeciti quando viene a conoscenza della natura illecita degli stessi.

Secondo Melica però la conoscenza si riferirebbe ad una conoscenza “qualificata” in quanto la conoscenza  dovrebbe provenire da una segnalazione dell’autorità giudiziaria ( o dall’autorità competente secondo quanto previsto dal decreto legislativo 70 2003 sul commercio elettronico) ma in verità leggendo il testo emerge come la segnalazione in questione sia stata effettuata  in realtà con diffida  dai titolari dei diritti d’autore.

“Limitato”  peraltro si fa per dire perché cosi facendo il giudice ha  espressamente preso posizione sulla equiparabilità tra motore di ricerca e provider ( nella figura  del caching provider, ovvero di colui che memorizza temporaneamente le informazioni, prevista dall’art 15 del decreto legislativo 70 del 2003) il quale risponde se non “agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione”.

 Il tutto dopo aver dato conto, paradossalmente, che in sede Europea, o meglio nella stessa direttiva 31/2000 sull’e-commerce, il motore di ricerca non è equiparato ai provider ai fini dell’applicazione della norma sul commercio elettronico.

  Il precedente di Google e la Corte di Giustizia:

 L’ordinanza si è  basata anche e soprattutto su quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia Eu  sulla responsabilità di Google in tema di violazione  di collegamenti sponsorizzati in occasione di alcuni procedimenti per violazione dei diritti di proprietà industriali nel 2010.

 In tali procedimenti si è stabilito che “ L’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi. Pres. Skouris – Rel. Ilešic – Google Inc. ed alto c. Louis Vuitton Malletier SA ed altri. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. Grande, 23/03/2010, Sentenze C-236/08 a C-238/08”.

 In pratica il giudice italiano  ha stabilito che  Yahoo, al pari di Google nella vicenda portata all’attenzione della Corte di Giustizia, deve  rimuovere  i link una volta ricevuta la comunicazione dell’illiceità degli stessi.

 Si ricordi peraltro  che l’art 14 della direttiva citata dal Tribunale di Roma  è denominato “hosting”  per cui il Giudice italiano  prima avrebbe dichiarato il motore di ricerca un caching provider per poi invece equiparare  espressamente il motore di ricerca ad un hosting provider con le conseguenze future sugli obblighi di controllo, se dovesse passare tale impostazione, che tutti noi possiamo facilmente immaginare.

 La richiesta del ricorrente:

 Il problema peraltro sarebbe di più vasta portata in quanto  il ricorrente avrebbe preteso un ruolo attivo del motore di ricerca nell’eliminare tutti i link illeciti onerando lo stesso motore di questa ricerca, il che ovviamente è del tutto impossibile oltreché pericoloso in quanto in tal modo il motore diverrebbe tra le altre conseguenze a tutti gli effetti parte della vicenda potendone in seguito risponderne a titolo di concorso, come infatti prevederebbero  negli Stati uniti le disposizioni contenute nel Digital Millenium Copyright Act.

  Si deve ricordare peraltro che nel sistema del DMCA statunitense, a cui ovviamente Google nelle proprie policy si rifà, http://www.google.it/dmca.html  il  meccanismo del notice and take down e la richiesta di eliminazione di link illeciti devono essere indicati con esattezza e non possono essere in alcun modo generici.

 Questo sembra  essere un altro punto debole della ricostruzione operata dal Giudice che invece avrebbe avallato questa generica “rimozione” di tutti i link conosciuti e conoscibili in ciò errando profondamente, a parere del sottoscritto, in merito all’applicazione delle norme contenute nel già richiamato decreto legislativo 70 del 2003 ed introducendo nel nostro Ordinamento una forma di “notice and take” down generico che non può trovare riconoscimento in questa forma e con le norme attualmente in vigore.

 Yahoo dal canto suo avrebbe impugnato l’ordinanza proprio in queste ore  presentando  reclamo all’ordinanza di inibitoria basandosi anche e soprattutto su quest’ultimo  punto.

 Staremo  a vedere.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on marzo 25th, 2011 1 Comment

L’inibizione dei siti web ad opera dell’AGCOM nel pensiero di un ordinario di diritto commerciale.

“Occorre francamente domandarsi che cosa mai potrà escogitare l’Agcom in aggiunta alle procedure o alle sanzioni già ampiamente contemplate dalla legislazione vigente e di competenza dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

Né appare chiaro se tali misure si debbano limitare al piano regolamentare-attuativo ovvero a misure tecniche, eventualmente con un’efficacia extraterritoriale diretta o indiretta che neppure l’autorità giudiziaria ordinaria è in grado d’imporre senza travalicare insuperabili divieti di ordine giurisdizionale, almeno senza la necessaria cooperazione istituzionale delle corrispondenti autorità estere.

Ma, ancor più in radice, se, come si è osservato, la violazione del diritto d’autore si attua anche festeggiando un compleanno in un video amatoriale o semplicemente visualizzando siti multimediali senza (potere) conoscere la legittimità dell’apposizione dei materiali audiovisivi ivi trasmessi, sembra davvero che – in un sistema di diritti d’autore o connessi dove ormai, grazie al sistema di tassatività delle eccezioni, quidquid concessum non reperitur, prohibitum censeri debet – l’Agcom debba agire suo malgrado come “sceriffo del web” senza (potere) distinguere tra contenuti palesemente illeciti o pirateschi e contenuti parimenti illeciti, ma non per ciò così evidenti: il rischio, dunque, è che il filtraggio più o meno automatico dei siti “illeciti” da parte di Agcom si trasformi in sistema di censura su amplissime fette di contenuti, analogamente ad un tipico sistema iper-statalista o totalitario (quale l’oscuramento cinese di siti o di materiali non autorizzati dal partito, sancito pure nella relativa legge nazionale sul diritto d’autore).

Un compito di verifica continuativa e preventiva, da parte dell’Agcom, risulterebbe infatti ancor più censurabile, oltre che… censurante, almeno dal lato tecnico-legale, se l’eventuale filtraggio da parte dell’Autorità dovesse poi riguardare non i “siti illeciti”, ma – per salvaguardare formalmente i principi di libera manifestazione del pensiero, come ha stabilito una recentissima pronuncia della Suprema Corte – unicamente le parti o i contenuti del sito che violino i diritti d’autore o connessi, mantenendosi così la fruizione di parti o contenuti non contraffattivi, come la decisione richiamata ha imposto in maniera non immediatamente agevole al giudice del rinvio.”

L’ho scritto io?  No.

Un ordinario di diritto commerciale….di cui fornirò a breve ( ma non prima della fine della consultazione pubblica dell’AGCOM) le generalità.

to be continued..

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on febbraio 14th, 2011 No Comments

Il “Termidoro” della rete. L’inibizione dei siti privati e dei contenuti presenti su internet da parte dell’AGCOM nella delibera sul diritto d’autore ed internet. Associazioni di Consumatori e di imprese insieme per denunciare il tentativo di “censura” dei contenuti della rete.

Pensate che non possa  accadere proprio a voi di essere cancellati di punto in bianco da internet?

Bene, vi sbagliate.

A lanciare l’allarme un insieme di associazioni legate dal comune denominatore di avere in qualche modo a che fare con Internet.

Si tratta in particolare delle Associazioni di Consumatori ADICONSUM, ALTROCONSUMO, delle Associazioni di categoria ASSOPROVIDER della CONFCOMMERCIO, e ASSONET della Confesercenti, e dell’ Associazione AGORA’ DIGITALE.

Le Associazioni hanno condiviso una lettera aperta diretta ai Parlamentari e alla stessa AGCOM per fermare le nuove regole in tema di inibizione e cancellazione dei siti  dei contenuti presenti sul web e diritto d’autore ed un progetto web (che contiene anche uno spot) denominato:

www.sitononraggiungibile.it

sitononraggiungibile.it

(questo è il banner per condividere l’iniziativa sul proprio sito web)

Perché le Associazioni hanno deciso di lanciare  questo allarme?

Perché tra poco più di un mese potrà infatti essere emanata la Delibera 668/2010 del 17 dicembre 2010 sui poteri inibitori e di cancellazione  da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che “formalmente” si occupa del diritto d’autore su internet, ma che in realtà è destinata ad avere un forte impatto sul diritto di accesso  alla conoscenza dei cittadini italiani  .

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la Delibera.

La delibera è denominata “LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI  COMUNICAZIONE ELETTRONICA.

Innanzitutto il campo di applicazione della delibera.

1) Verso chi l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni potrà dirigere  i propri poteri inibitori o di cancellazione dei contenuti o dei siti web?

Secondo l’autorità i propri poteri di cancellazione e di inibizione si applicheranno a tutti i siti, i portali, i blog,  gli strumenti di condivisione di file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati di contenere anche un solo file in grado di  violare il diritto d’autore.

Lo dice espressamente l’art 2.1 della delibera secondo cui  “ l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet).

E l’art 2.2 prevede che “  L’Autorità, in quanto autorità amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene pertanto di essere legittimata ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza l’autorizzazione del titolare.”

Non vi è alcuna differenza se il sito o il portale è privato o pubblico o esercita la propria attività per fini di lucro, o sia un sito amatoriale o  un blog personale.

In tutti i casi quindi di “uploading” di contenuti su internet, su qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di sospetta violazione,  potrà operare il procedimento di cancellazione o di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o del Domain Name Systems.

2)    Il fatto di gestire un sito privato  o un blog senza alcun fine di lucro è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità in caso di sospetta violazione del diritto d’autore?

No.

Mentre infatti il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (cd. decreto Romani) aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle norme di vigilanza ( e quindi dalle competenze dell’AGCOM in tema di cancellazione) i siti privati o i siti di distribuzione di contenuti audiovisivi per fini di scambio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è attribuita la competenza a decidere anche sui  siti privati .

L’Autorità afferma espressamente al punto 2.3 della delibera  “  La competenza dell’Autorità in materia di copyright non sembra soffrire sensibili limitazioni dall’esclusione operata dall’art. 2, comma 1, lettera a) ( del decreto Romani n.d.r.)  per i “i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”.

3)    Quali tipi di violazioni faranno scattare il provvedimento di cancellazione da parte dell’Autorità?

Tutte le  sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate tramite siti italiani o esteri.

Quindi non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento di cancellazione o di inibizione.

Per comprendere quali contenuti digitali siano soggetti al provvedimento di cancellazione bisogna sapere quali opere siano protette ai sensi degli articoli 1 e 2 della  Legge sul diritto d’autore, la legge   633/1941.

Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.

Art. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (1)

5) i disegni e le opere dell’architettura;

6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico La sospetta violazione anche solo di un solo file protetto dal diritto d’autore tra quelli visti in precedenza  farà scattare la procedura di cancellazione o di inibizione.

Quindi l’Autorità avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di inibire l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di contenere ad esempio :

1)    Contenuti giornalistici espressamente riservati che vengono riprodotti da fonti successive senza autorizzazione

2)    Contenuti giornalistici anche non riservati che non vengono ripresi integralmente da altre testate o giornali ma da siti privati ( es blog)

3)    Fotografie “artistiche” o video inseriti in siti, portali o blog

4)    Contenuti caricati da utenti su piattaforme di condivisione di siti privati

5)    Software liberi o meno che contengano componenti ( diverse dalle idee alla base dei programmi )  sospettate di violazione di diritti di autore

6)    Banche dati on line pubbliche o private  contenenti almeno un file sospetto  per il quale non è stata rilasciata l’autorizzazione da parte del titolare

7)    Fotografie o video amatoriali caricati nelle piattaforme UGC contenenti un sottofondo musicale

8)    Video caricati dalle web tv

4)    L’utente sospettato quanto tempo avrà per cancellare i file sospetti?

Il titolare del sito dovrà cancellare i file sospetti ( senza alcuna verifica sulla legittimità o meno del contenuto) nel giro di 48 ore, dopodiché avrà 5 giorni di tempo per difendersi davanti l’AGCOM.

Questi sia in caso di siti italiani sia in caso di siti esteri.

Dopo i 5 giorni i contenuti saranno cancellati dall’Autorità o inibiti dai provider su ordine dell’Autorità.

5)    L’utente potrà dimostrare in qualche modo di avere la legittimazione a poter inserire quel file o si potrà difendere in qualche modo sostenendo di non avere colpe?

No.

L’Autorità infatti non prevede, a regime, alcuna indagine su una possibile colpa di colui che ha inserito il file.

Il sistema di cancellazione o di inibizione del sito  funzionerà in maniera del tutto autonoma senza alcuna verifica della posizione di colui che ha inserito il file.

Al punto 3.5.4. infatti l’Autorità dice espressamente “L’Autorità ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui tracciata possa operare in maniera pressoché automatica (sulla base dello schema: segnalazione-verifica- eventuale provvedimento inibitorio), essendo fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla colpa. Come detto, è sufficiente infatti la verifica della presenza – non autorizzata- su un sito di contenuti protetti da copyright a legittimare l’attivazione delle iniziative di garanzia da parte dell’Autorità nell’ambito della finalità di prevenzione attribuita alla sua azione, in via generale, dal già citato art. 182 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633.”

6)    E per i siti  provenienti dall’estero?

I siti provenienti dall’estero sospettati di contenere anche un solo file che violano il diritto d’autore sono parificati ai siti illeciti italiani , senza alcuna ulteriore specificazione, e possono essere al termine della procedura inibiti a livello IP o di nome di dominio.

Le fattispecie di cancellazione del nome di dominio e dell’accesso IP sono quindi due, secondo quanto previsto dal punto 3.5.2 della delibera:

1)    I siti il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore

2)    o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali………

per queste ipotesi c’è la “possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia”.

Il solo fatto di avere i server all’estero e di essere sospettati di aver violato la legge sul diritto d’autore comporterà la “scomparsa” del collegamento a quel sito da parte dell’utente italiano.

In linea teorica anche siti del tutto leciti saranno soggetti all’inibizione o i siti informativi esteri quali testate o giornali sospettate di non aver chiesto l’autorizzazione ai titolari dei diritti.

I siti privati di soggetti che hanno server dislocati al di fuori del nostro paese e che contengono anche un solo file sospettato di violare il diritto d’autore quindi sono parificati come trattamento ai siti pedofili e di gioco d’azzardo e cosi le testate che non abbiamo assolto gli obblighi di versamento delle somme ai titolari  del diritto d’autore

7)    L’utente potrà rivolgerci a un giudice per evitare la cancellazione dei contenuti dal suo sito?

No.

L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dal punto 3.5 della delibera  è gestita dall’AGCOM, su ricorso dei privati o delle organizzazioni di tutela dei diritti d’autore e si conclude in 5 giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con l’Autorità giudiziaria.

Non ci sono indagini compiute dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale .

Non vi è nemmeno un passaggio dell’intera procedura all’interno del quale venga coinvolto un magistrato.

Non vi sono forme di appello all’autorità giudiziaria.

Tutto ciò nonostante le fattispecie previste dall’AGCOM siano invece già previste come sanzioni penali e civili dalle leggi italiane e soggette come da Costituzione alla verifica da parte di un Giudice.

8)    L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni  può giudicare dei nostri diritti secondo la nostra Costituzione.

No.

L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è un giudice e non può esercitare funzioni giudiziarie attribuite solo alla Magistratura dalla nostra Costituzione.

Questi sono i fatti, ognuno, leggendo la Delibera, potrà farsi un’idea di quello che potrà accadere.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on gennaio 31st, 2011 2 Comments

La liberalizzazione dei servizi postali, il diritto d’autore e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 Un quotidiano di larga diffusione  riferisce la notizia secondo la quale all’interno della discussione avvenuta il 22 dicembre scorso nell’ambito del Consiglio dei Ministri per l’esame preliminare del Decreto  Legislativo denominato “Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”, ovvero del decreto legislativo che recepirà la direttiva europea in tema di liberalizzazione dei servizi postali, il Ministro Romani avrebbe effettuato una singolare proposta.

il Ministro per lo sviluppo economico, che ha come è noto ha  anche la delega alle comunicazioni,  avrebbe deciso di “discostarsi” dalle indicazioni europee che vedono con favore l’affidamento dei servizi di regolazione e vigilanza sulla concorrenza dei servizi liberalizzati ad Autorità Amministrative indipendenti, non attribuendo questo ruolo  all’Autorità per le garanzie per le comunicazioni, che sembra essere l’organismo logicamente più adatto a svolgere le relative mansioni.

Il Ministro avrebbe invece  proposto  l’istituzione di una nuova Agenzia che mutuerebbe il proprio personale dagli uffici del ministero che finora hanno seguito la materia in virtù dell’eredità lasciata al Ministero delle Comunicazioni dal previgente sistema dei monopoli.

Orbene, ci  di domanda il perchè debba essere costituita una nuova Agenzia con nuovo personale vista la presenza della struttura dell’AGCOM, che sembrerebbe pronta a svolgere il relativo ruolo, ma soprattutto appare lecito un dubbio che non viene posto  della testata citata in precedenza.

Perché il Ministro Romani ha lasciato  “trasparire” con l’omonimo decreto ( impropriamente detto) del febbraio 2010, una possibile competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazione nel settore del diritto d’autore che, storicamente e attualmente, non ha niente a che vedere con le attività di regolazione della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, e che ha dato luogo all’emissione ( e pubblicazione la vigilia di natale)  della delibera 668/2010, che rischia di snaturare completamente il ruolo dell’Autorità  esponendo al contempo  la stessa alle critiche degli interpreti  e la vuole privare  oggi invece delle “giuste” competenze in tema di regolazione e concorrenza dei settori in via liberalizzati, come chiede l’Unione Europea con le direttive sulle liberalizzazioni?

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Studio Legale Roma Sarzana & Associati

Published by Fulvio Sarzana on dicembre 28th, 2010 No Comments

L’Autorità per le garanzie per le comunicazioni blocca i siti e oscura i portali di condivisione dei files protetti dal copyright, diventando il “guardiano” delle violazioni del diritto d’autore in rete, con ruoli più penetranti dell’HADOPI Francese, e non ce ne siamo Accorti?

La Notizia avrebbe dell’incredibile.

Secondo quanto riportato dal  quotidiano La Repubblica oggi in edicola, a pag 28, peraltro immediatamente ripreso dalle agenzie di stampa, L’Autorità Garante per le comunicazioni si appresterebbe a discutere nella giornata odierna un pacchetto di regole dirette a colpire quelli che, non si comprende bene su quali presupposti, vengono definiti “I pirati del web”.

Il pacchetto di regole sarebbe uno degli elementi collaterali dell’accordo raggiunto tra gli operatori per la condivisione delle infrastrutture passive nel  contesto delle Reti di Nuova generazione NGN.

Sembrerebbe insomma che come contraltare al raggiungimento di un accordo per la prestazioni della banda larghissima dell’NGN gli Internet service provider debbano porre in essere misure concrete per la sorveglianza del diritto d’autore in rete.

La nuova regolamentazione sarebbe anche una conseguenza del “famoso” decreto Romani dell’aprile del 2010, che come è noto aveva scatenato diverse critiche provenienti sia dal mondo telematico, sia dai Players più interessati alla possibilità di condividere video in rete, quale ad esempio Google, proprietaria del portale youtube.

Nonostante infatti il Ministro Romani ( allora viceministro) si fosse affrettato a dichiarare che le norme sull’audiovisivo ( e sui controlli da effettuarsi) non  si applicassero ai siti internet era parso subito chiaro a tutti che vi fossero dei “coni d’ombra” all’interno dei quali far poi passare forme di “censura telematica” dello scaricamento dei video da internet. http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/03/01/news/via_libera_al_decreto_romani_ma_nessun_obbligo_per_i_blog-2469666/.

E’ proprio quello che sembrerebbe essere successo in questi giorni.

Secondo le notizie di stampa il Garante con le nuove regole si dirigerebbe in prima battuta contro gli Internet service Provider,  richiedendo  espressamente a questi ultimi i “flussi di traffico rilevanti” al fine si presume di identificare eventuali soggetti che “scaricano” files protetti dal diritto d’autore.

L’utente peraltro verrebbe informato all’atto dell’abbonamento con l’Isp, dell’esistenza di controlli sul traffico per fini di “tutela della propria privacy”,.

Le attività prese di mira sarebbero le classiche relative allo “scaricamento” di files in rete, con l’aggiunta dei programmi che consentono lo streaming in diretta ( ovvero ad esempio la visione delle partite di calcio in tempo reale sulla rete) e infine con i programmi, simili a quelli denominati torrent che consentono la diffusione gratuita tra gli utenti.

I titolari di siti che consentono queste attività verrebbero raggiunti, su segnalazione di vari soggetti tra i quali spicca anche la SIAE ( non si comprende bene a quale titolo) , il titolare del diritto che si assume violato, i nuclei specializzati della Guardia di Finanza, da una comunicazione dell’Autorità garante che concederebbe ben (!!)  5 giorni di tempo ai titolari dei siti per potersi difendere via e mail con la possibilità di oscuramento del sito da parte dello stesso Garante, con un provvedimento che probabilmente verrà applicato dagli organi di polizia giudiziaria, o forse da un Magistrato, non si comprende bene, o forse direttamente dallo stesso Garante per le comunicazioni, secondo il modello in uso per i siti di gioco e scommesse privi della concessione.

Inoltre il garante potrà applicare anche le misure del blocco degli IP, della diretta streaming, della rimozione selettiva dei contenuti protetti.

In pratica il Garante delle Comunicazioni diventa una sorta di   Hadopi ( l’organismo francese di controllo delle violazioni sulla proprietà intellettuale, che però avverte gli “scaricatori” telematici con tre avvisi prima di procedere alla disconnessione)  all’Italiana, dirigendosi da un lato verso gli utenti, che verrebbero “avvertiti” dei controlli effettuati sul traffico dagli ISP, e dall’altro lato verso i “presunti” violatori delle norme sul Copyright, che verrebbero flagellati dalle richieste dell’Autorità, con tempi brevissimi di risposta e su segnalazione dei titolari dei diritti o dalla SIAE.

Passando per gli Internet Service provider che dovrebbero in pratica fungere da informatori privilegiati su segnalazione dei titolari dei diritti.

Sarebbero escluse dalla regolamentazione le attività dei social network e dei siti di condivisione come Yotube, ma solo se la condivisione riguarda video amatoriali, in caso contrario invece si “applicherà’ la “scure” del garante.

E’ facile prevedere a questo punto che  la sorte dei video di condivisione più popolari in rete in Italia avrà vita breve.

Il rigore delle nuove norme sembrerebbe appena “temperato” dalla circostanza che l’Autorità si appresterebbe a varare una consultazione pubblica in merito per ascoltare i vari attori ed è facile prevedere che diventerà l’Audizione pubblica il terreno di scontro delle opposte esigenze.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito

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Published by Fulvio Sarzana on novembre 11th, 2010 7 Comments