La FIPE-Confcommercio diffonde un comunicato su wi fi libero a seguito di un parere del garante privacy.
Il wi fi sarebbe del tutto deregolamentato.
E’ veramente cosi?
Si sta sa diffondendo la voce, alimentata da un comunicato della stessa Associazione, ripreso e da un articolo del corriere della sera on line, http://www.corriere.it/tecnologia/13_febbraio_14/wi-fi-pubblici-esercizi-garante-da-via-libera-per-depenalizzazione_cd4d4c4a-76ee-11e2-bad5-bab3677cbfcd.shtml , secondo la quale la FIPE, ovvero l’organismo associativo dei pubblici esercizi aderente a confcommercio, avrebbe ricevuto un parere da parte del garante privacy, nella quale si autorizzerebbero i pubblici esercizi a non conservare alcunchè dei dati di navigazione degli utenti che hanno utilizzato internet attraverso il wi fi o gli internet point.
In pratica la navigazione presso i pubblici esercizi e attraverso il wi fi, oltreché libera sarebbe del tutto “non intercettabile”.
Ma è davvero cosi?
Bisogna innanzitutto capire il contesto in cui sarebbe maturata tale richiesta.A richiedere il parere sarebbe stata la FIPE ovvero l’associazione di CONFCOMMERCIO che già nel 2011 aveva inviato una circolare ai propri associati nella quale aveva deciso autonomaente di interpretare la legge pisanu nel senso dell’abrogazione totale degli obblighi di conservazione dei dati da parte dei pubblici esercizi.E che, sia detto per inciso, era stata molto criticata per questo. http://mag.wired.it/svegliaitalia/2011/05/09/ho-un-negozio-voglio-installare-il-wi-fi-che-controlli-devo-fare.html
Il parere, secondo la nota, sarebbe giunto dal garante privacy.
Prima di tutto un parere, seppur autorevole del garante privacy non può derogare ad una disposizione di legge esistente.
Ricordiamo il recente parere dell’Agcom ( in forma di messaggio elettronico) alla società swg , ritirato in tutta fretta poi dal consiglio stesso dell’AGCOM.
Ma attenzione ad analizzare l’intero scenario normativo attinente la conservazione dei dati degli utenti che vanno su internet.Nonostante la norma abrogata a cui si fa riferimento nell’articolo, possa dare la sensazione che tutti gli obblighi di identificazione in caso di servizi elettronici ricada in capo all’operatore telefonico( fisso o mobile) o all’internet service provider bisogna tenere in considerazione tutte le norme sulla registrazione dei dati di log esistenti nel nostro ordinamento, e, non solo, ovviamente l’art 24 del codice privacy, che non prevede il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali in determinati ambiti.
La cd legge pisanu non è stata abrogata, rimane in vigore ad esempio l’articolo 6 della stessa legge che prevede a carico dei providers gli obblighi di registrazione e tenuta dei log di accesso e di navigazione, nonché le norme del codice privacy e le disposizioni penali che prevedono regole specifiche di tenuta e conservazione dei log ai fini di repressione dei reati compiuti sulla rete.
Esiste poi un provvedimento del garante privacy che prevede obblighi di registrazione dei log da parte del soggetto delegato ad amministrare le reti informatiche, tale obbligo esiste anche quando i trattamenti prevedono “rischi specifici”, come senza dubbio accade nel caso di trattamenti di dati nell’ambito di servizi di tlc, anche se le PMI new sono, a determinate condizioni esentate.
Gli obblighi di conservazione ( sempre per ISP e operatori telefonici) sono starti ribaditi dalla recente modifica dell’art 32 del codice privacy e dall’introduzione del successivo art 32 bis dello stesso codice anche se i soggetti nei cui confronti sono stati introdotti tali obblighi sono i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ossia quei soggetti che mettono a disposizione del pubblico, su reti pubbliche di comunicazione e non i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili.
Il complesso normativo citato mi induce a pensare che prima di parlare di un’eventuale abrogazione o di una interpretazione autentica occorra attendere ( o sollecitare) una pronuncia dell’organo delegato ad interpretare con la forza analoga alla legge sottoposta al proprio sindacato, ciò che dice il nostro legislatore, ovvero la Corte Costituzionale, a meno che nel frattempo lo stesso legislatore non intenda lui stesso precisare, modificandolo, l’ambito di applicazione di una norma.
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Studio Legale Roma Sarzana & Associati