La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, Presidente e Sezione civile, ha stabilito nel 2019 che: per cancellare contenuti da internet ed in particolare in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblìo ) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art 21 della Costituzione. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
L’avvocato Cassazionista aveva sostenuto che la pubblicazione del “pezzo” dopo tanto tempo , non soltanto avesse determinato nel ricorrente un profondo senso di angoscia e prostrazione che si era riflesso sul suo stato di salute precario, ma aveva anche causato un danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto egli era stato esposto ad una nuova “gogna mediatica” quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività , era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo l’episodio del passato
La Cassazione in sede penale ritorna, in una Ordinanza di fine marzo 2021, sul valore da attribuire alla stampa di una pagina web che venga prodotta in un processo penale.
L’ordinanza, emessa in un procedimento penale attinente la tutela della reputazione sul web, sembra potr avere un valore in tutti i reati informatici, qualora venga prodotta la stampa di una pagina internet.
Diversamente da quanto statuito dallo stesso Supremo Collegio nei giudizi civili ( soprattutto nei giudizi di lavoro) in sede penale la produzione di una pagina web viene ritenuta in grado di provare di per sè la penale responsabilità dell’imputato, anche senza particolare forme di autenticazione o di certificazione.
Già in precedenza il Supremo Collegio aveva ritenuto che la stampa di una pagina web potesse avere di per sè valore legale.
La Cassazione ha così ribadito in tema di reati informatici che “Non è poi vero che le copie cartacee delle schermate telematiche dei siti Internet siano inutilizzabili in giudizio, atteso che i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione; sarà poi il giudice a valutarne liberamente l’attendibilità”.
Carlo Sarzana di S.Ippolito, avvocato e fondatore dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati è il “padre” riconosciuto dei reati informatici, avendo dato, in qualità di Magistrato di Cassazione e Presidente aggiunto dei Giudici delle indagini preliminari di Roma, un contributo determinante alla creazione delle fattispecie introdotte dal codice penale e dalle leggi speciali.
In Italia la disciplina è regolata con la L. 547/93 e con la legge 48/08 che recepisce la Convenzione di Budapest sul crimine informatico, la quale ha modificato il codice penale e quello di procedura penale riconoscendo implicitamente il ruolo dell’informatica forense nel processo penale.
Rispetto ai delitti informatici, il legislatore è intervenuto anche con la lg. 269/98 e 38/2000 per punire la pedopornografia; con il d.lgs 196/2003 per punire la violazione della privacy; con la lg 128/2004 per la tutela del diritto d’autore; con due d.lg, nel 2001 e nel 2005, poi convertiti in legge, per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale; altre fonti sono riscontrabili per la regolamentazione dell’e-commerce, della proprietà industriale, e delle scommesse online.
Per tali ragioni lo Studio è composto da Avvocati e consulenti esperti in reati informatici
Per qualsiasi problematica riguardante:
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.)
Attentato ad impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.)
Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)
Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)
Trasmissione a distanza di dati (art. 623-bis c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)
Come posso fare ad annullare un sequestro e la confisca?
oggi si può fare.
Lo stabilisce la Cassazione che ha così statuito: Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. . La giurisprudenza ha riconosciuto che, in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati , e ciò in quanto, pur dovendosi tale obbligo motivazionale parametrarsí alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione, è altrettanto vero che il compito del giudice non può mai ridursi ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574). 3. Nella fattispecie si è in presenza di un reato che non si è consumato e che, conseguentemente, non ha visto alcun depauperamento patrimoniale della vittima e conseguimento di un profitto da parte dell’agente. A questo sì aggiunga la totale assenza di corrispondenza tra il valore economico della tentata estorsione (euro 25.000) e l’entità della somma confiscata (euro 2.150): la lacuna motivazionale sul punto (il giudice ha motivato la confisca del denaro in sequestro affermando apoditticamente che lo stesso costituisce provento di reato) impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro.
Il Reg. UE 2016/679 all’art. 9 par. 1 (“è vietato trattare dati personali che […] nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute […]”) pone l’espresso divieto di trattamento dei dati sanitari in quanto dati riconducibili direttamente all’identità del soggetto interessato. Tuttavia va evidenziato che trattandosi di una situazione di emergenza sanitaria, il cui obiettivo primario è la tutela della salute del singolo e della collettività, si deve prendere in considerazione il paragrafo 2 dell’art. 9 GDPR con riferimento alla lettera g), h) e i). Questa seconda parte dell’articolo evidenzia che quanto previsto dal precedente paragrafo 1 non possa essere applicato a determinati casi e fattispecie poiché, in questi casi, “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita”[3] con una particolare attenzione al rispetto della protezione dei dati delle persone fisiche e con l’obbligo di prevedere delle misure “appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.[4] È evidente che si è in presenza di un interesse pubblico rilevante (tutela della salute) con la conseguenza della necessaria l’individuazione dei soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o legati all’esercizio di pubblici poteri.
Il Professor Sarzana, interpellato sulla questione, evidenzia tutta la gravità della vicenda emersa, ritenendo che l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria potrebbe raggiungere i livelli massimi previsti dalla legge e il Garante, da parte sua, ha avviato l’istruttoria e le indagini del caso e ha affermato che la risoluzione dell’errore non pone ‘al riparo’ dall’irrogazione di una eventuale sanzione.
Come difendersi in giudizio? Quali prove portare? La parte civile nei reati informatici. I sequestri di computer e di smartphone.
In Italia, la prima vera normativa contro i cyber crime è stata la legge 547 del 1993 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del codice di procedura procedura penale in tema di criminalità informatica”) che ha modificato e integrato le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative alla criminalità informatica
Il ricorso depositato lo scorso luglio all’Antitrust dalla Coalizione ANORC-AIFAG dei Conservatori Accreditati, grazie alla collaborazione con loStudio Legale Sarzana & Associati, contenente la richiesta di verifica della regolarità dell’assegnazione dei servizi di conservazione e archiviazione informatica a diverse pubbliche amministrazioni italiane, è stato accolto. L’Antitrust ha infatti inviato all’ANCI, e a diverse pubbliche Amministrazioni Locali, un Parere ai sensi dell’art 22 della legge 287/90, in cui l’Antitrust richiama tutte le Pubbliche Amministrazioni al rispetto della disciplina della concorrenza e degli appalti nel settore della conservazione e archiviazione informatica.“L’Autorità ritiene opportuno evidenziare che, sebbene rientri nelle facoltà di unapubblica amministrazione l’adempimento dei compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedano il ricorso al mercato esterno per procurarsi le prestazioni di cui necessita, la scelta di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con altre amministrazioni non può rimettere in questione gli obiettivi principali delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri”, si legge in uno dei passaggi più significativi del parere.Questo, oltre a essere un grande risultato per la Coalizione ANORC-AIFAG dei Conservatori Accreditati – che raccoglie attualmente oltre 40 aziende accreditate dall’AgID, operanti in Italia nella conservazione documentale – è una pronuncia importante che ristabilisce quell’ordine essenziale nella concorrenza di questo settore di mercato laddove, sempre più spesso, si assiste all’applicazione di deroghe illegittime alle regole di trasparenza.Nello specifico, la Coalizione ANORC-AIFAG aveva richiamato l’attenzione sulla possibile irregolarità di condotta di alcuni soggetti partecipati da enti pubblici e poli archivistici regionali, che eludendo in alcuni casi la normativa sulle procedure aperte di selezione del contraente e fornendo servizi al di fuori dei limiti territoriali, in cui sarebbero tenuti a operare alla luce delle norme che li istituiscono, agivano ledendo i principi di concorrenza.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, mostrando come sempre grande sensibilità e attenzione verso tutti i fenomeni che rischiano di alterare il regime di leale concorrenza, ha accolto la nostra segnalazione e ha finalmente ristabilito l’equilibrio nel mercato della conservazione documentale; questa vittoria ci rende orgogliosi del ruolo fondamentale che ha ANORC nell’ambito della tutela dei suoi associati e di tutti coloro che operano nell’ambito della conservazione dei documenti digitali.
La categoria dei reati societari indica quelle ipotesi di reato che rilevano nell’esercizio di un’attività imprenditoriale svolta in forma collettiva, vale a dire sotto forma di società.
Le norme incriminatrici che appartengono a questa categoria si collocano nel codice civile, precisamente al Titolo XI del Libro V dall’articolo 2621 all’articolo 2642.
Le ipotesi di reato in materia societaria sono molto diverse tra loro, in relazione ai molteplici interessi giuridici lesi dai singoli comportamenti puniti dal legislatore.
Lo Studio legale Sarzana è stato ospite di una trasmissione RAI in materia di reati informatici.
L’ospite ha passato in rassegna tuttel le nuove truffe informtiche ed i modi di prevenirle o risolverle.
Il tema dei reati informatici si sta imponendo all’attenzione dell’opinione pubblica per le truffe sempre più ingegnose che vengono studiate dai Cybercriminali.
Tipici esempi dei nuovi reati informatici sono le condotte riconducibili al Vishing, al sim swapping e ad altre frodi informatiche.
Il vishing o phishing vocale si verifica quando un truffatore crea un sistema vocale automatizzato (o manuale) per fare chiamate vocali verso utenti telefonici e chiedere loro informazioni private.
L’intento è lo stesso del phishing di e-mail o dell’SMS phishing (smishing): la chiamata vocale crea un senso di urgenza per l’utente che per questo motivo fornisce informazioni riservate.
Il SIM swapping è una tecnica di attacco che consente di avere accesso al numero di telefono del legittimo proprietario e violare determinate tipologie di servizi online che usano proprio il numero di telefono come sistema di autenticazione.
I cybertruffatori possono impossessarsi del numero di cellulare e derubare il conto bancario on-line e gli altri servizi on-line del malcapitato. La truffa SIM-swap che avviene attraverso la duplicazione della SIM-card è in aumento .
Il Social Engineering è un’arma importante nelle mani del criminale informatico. Si tratta di una tecnica di curiosare nei vari profili social media della vittima predestinata in modo da raccogliere informazioni utili (data di nascita, città di residenza, nome dei familiari, nome dell’animale domestico, etc.) per effettuare un furto d’identità.
QA cadere nel tranello non sono più solo le persone anziane come succedeva in precedenza, ma anche gli utenti più avveduti.
Le tecniche utilizzate per carpire la fiducia degli utenti internet sono le più varie, e molte di loro sono indistinguibili dalla realtà.
Come sfruttare il 5G e cosa fare per una concorrenza più equa nel settore, alcuni dei temi trattati nel nuovo libro di Fulvio Sarzana, “Comunicazioni elettroniche europee”.
Chi vuole approfondire la sua conoscenza sul 5G e su tante altre sfide per i provider, può leggere il libro di Fulvio Sarzana, founder e managing partner di Sarzana and Partners Law Firm.
Lo abbiamo raggiunto per farci offrire qualche anticipazione sul libro. Ecco cosa ci ha svelato.
Perché il 5G è un’opportunità
Il libro è indirizzato sia a chi fa impresa nel settore delle telecomunicazioni, ma anche a chi è interessato a conoscere di più su alcuni fenomeni e su quale sarà il loro impatto sulla vita di tutti, come il 5G, uno dei temi trattati nel testo:
«Il 5G abiliterà tutta una serie di servizi che oggi non abbiamo. Grazie alla tecnologia, potremo sfruttare a pieno le potenzialità dell’Internet delle Cose, e allo stesso tempo sarà più semplice facilitare la digitalizzazione di alcuni servizi, come la chirurgia, e più in generale la telemedicina», spiega Sarzana.
Sui rischi per la salute del 5G, di cui si è discusso e si discute sulla stampa e sui social media, l’autore si dice poco preoccupato:
«Le norme italiane sulle emissioni sono tra le più rigide in Europa. Il nostro sistema protegge i cittadini e i problemi alla salute non si porranno in alcun modo, se si manterranno i limiti di potenza che sono previsti oggi dalle nostre leggi».
L’Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito su agenda digitale alla Camera il 16 luglio.16 Lug 2019, SALA NILDE JOTTI – PALAZZO THEODOLI, PIAZZA DEL PARLAMENTO 19
L’evento.
Martedì 16 luglio 2019 dalle 10:00 alle 13:00 si svolgerà il convegno “5G e comunicazioni elettroniche per l’Italia – Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo” in occasione del quale sarà presentato il volume dell’avvocato Fulvio Sarzanae Federico Marini Balestra dal titolo “Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 5G, fibra, concorrenza e diritti degli utenti”.
L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito su agenda digitale interverrà alla presentazione del libro.
Il libro scritto a quattro mani da Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su 5g tratta delle riforme previste dal Codice delle Comunicazioni elettroniche Europee.
Sono affrontati i temi del 5g, della Cybersecurity, della tutela dei consumatori ed utenti, il servizio universale e l’accessibilità.
Sono altresì affrontati i profili della concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, il ruolo delle Autorità di garanzia come AGCOM in Italia.
La tematica dell’elettrosmog viene affrontata in relazione alla tutela dei cittadini e dei consumatori, citando le opposte ricostruzioni, in attesa di studi e ricrche cha facciano piena luce sulle nuove comunicazioni elettroniche .
L’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su concorrenza e TLC
L’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su concorrenza e TLC
A che punto siamo?
Due recentissimi provvedimenti dell’Autorità di regolazione (Agcom) e di quella antitrust (AGCM) confermano che il sogno della convergenza si sta avverando, anche in ragione dell’evoluzione tecnologica, in particolare, di quella relativa alle tecnologie wireless che, in prospettiva, possono rendere obsolete le attuali piattaforme trasmissive internet e televisive.La prima Autorità, come prescritto dalla normativa di settore, nello scorso mese di giugno ha notificato alla Commissione europea il proprio schema di regolazione dei servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa, come modificato all’esito della consultazione nazionale con gli interessati.Ebbene, come già la precedente, pure questo schema di analisi di mercato include all’interno del medesimo mercato del prodotto, che comprende i servizi resi su reti in rame e in fibra ottica, anche quelli a banda ultra-larga in tecnologia wireless (come il fixed wireless access o FWA).Tuttavia, rispetto alla precedente analisi di mercato svolta nel 2015, quello che emerge dallo schema attuale è il deciso sviluppo delle tecnologie FWA che raggiungono ormai oltre 1 milione di utenti (c.a. il 7% della domanda).Quindi, se l’inclusione nello stesso mercato rilevante rappresentava più che altro una decisione “di bandiera” nel 2015 poiché si trattava di servizi ancora allo stato embrionale, oggi l’AgCom ne ha verificato, dal punto di vista commerciale, una decisa diffusione e, “da un punto di vista delle prestazioni, (che) i sistemi fixed wireless consentono di realizzare collegamenti dotati di velocità paragonabili, quindi, a quelle dei sistemi misti rame-fibra FTTC”.Insomma, i sistemi FWA sono oggi pienamente complementari persino rispetto a quelli più evoluti sulla rete fissa. Se non consentono (ancora?) di erogare prestazioni assimilabili alla rete completamente in fibra (FTTH), essi permettono comunque di soddisfare ampia parte dei bisogni della domanda.A questo sviluppo tecnologico (in qualche modo, ibrido fisso-mobile), si unisce una novità di questi giorni tutta nel mondo mobile: il lancio commerciale del 5G in alcune città italiane da parte di Vodafone e TIM.
L’avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito presenta il suo libro
Il 16 luglio, dalle 10 alle 13, si svolgerà alla Camera dei Deputati, Sala Nilde Jotti, il Convegno “5G e comunicazioni elettroniche per l’Italia – Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo”, nell’ambito del quale viene presentato il volume di Fulvio Sarzana di S. Ippolito e Federico Marini Balestra dal titolo “Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 5G, fibra, concorrenza e diritti degli utenti”, edito da Wolters Kluwer Ipsoa, con il patrocinio di FEDERPRIVACY.
Dopo il successo del testo il diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IOT, firmato dall’Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito e da Massimiliano Nicotra, per lo stesso editore, e patrocinato sempre da Federprivacy, gli autori intendono fornire con il nuovo testo uno spaccato sulle nuove comunicazioni elettroniche, ed in particolare sul nuovo standard delle TLC, il 5g.
Insediamento dei gruppi di esperti su IA e BLOCKCHAIN
Lunedì 21 gennaio si svolgeranno, presso il Salone degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico, le riunioni d’insediamento dei gruppi di esperti di alto livello sull’intelligenza artificiale e sui registri distribuiti e blockchain.
I Gruppi sono stati istituiti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018.
Gli esperti sono stati selezionati per elaborare insieme al MiSE le strategie nazionali da inviare alla Commissione Europea nei prossimi mesi.
Il programma prevede:
Dalle ore 11.00 alle 13.00 – Riunione del Gruppo di esperti in materia di Intelligenza artificiale; Dalle ore 15.00 alle 17.00 – Riunione del Gruppo di esperti in materia di tecnologie basate sui registri distribuiti e blockchain.
Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato e docente universitario è tra gli esperti nominati dal MiSE
Fulvio Sarzana alle Sezioni Unite dell’Arbitro Bancario Finanziario
Posted on
Fulvio Sarzana, avvocato dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati, e Professore straordinario nell’Università telematica internazionale Uninettuno, e’ stato nominato dalla Banca d’Italia componente del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il Collegio di coordinamento e’ modellato secondo il sistema delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato – o possono generare – orientamenti differenti tra i sette Collegi territoriali.
Stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla stessa questione. Se ritengono di discostarsi, i Collegi territoriali devono indicare espressamente i motivi del disallineamento.
Una multa di 8 milioni sottolinea nuovamente l’importanza del software libero.
Abbiamo contattato telefonicamente Fulvio Sarzana, avvocato esperto di diritto dell’informazione e di copyright, che ha logicamente sottolineato che se si utilizza software senza licenza è inevitabile che ci si esponga alla richiesta di danni, ma in questo caso la cifra sembra veramente esorbitante.
La situazione, aggiunge inoltre Sarzana, non è semplice da interpretare: “ci sono vari casi, a volte ci sono licenze education, a volte ci sono licenze senza upgrade, non si tratta sempre di software senza licenza.” Non possiamo quindi essere certi di trovarci di fronte ad una violazione della legge.
La stessa legge — nello specifico l’articolo 171 bis — e la giurisprudenza in materia indicano come in realtà la persona fisica o il libero professionista non debbano sottostare alle norme sulla tutela del diritto d’autore quindi, spiega Sarzana, “solo se fai attività di carattere commerciale in senso lato saresti esposto a queste sanzioni.”
Le statistiche relative all’utilizzo dei software senza licenze vedono Cina e Stati Uniti rispettivamente al primo e secondo posto, ma si basano su dati forniti dalla Business Software Alliance (BSA), la stessa associazione internazionale che si occupa di promuovere il software proprietario dei propri membri. La BSA persegue la violazione del copyright sui software da parte delle aziende sfruttando anche la facilità con cui è possibile confrontare i dati relativi a chi è registrata una determinata licenza con le offerte di lavoro pubbliche — ad esempio gli annunci lavorativi di aziende che cercano esperti in software CAD.
segue su VICE https://motherboard.vice.com/it/article/qvwepw/utilizzare-software-senza-licenza-non-e-necessariamente-pirateria
L’obiettivo del corso è quello di far conoscere le tematiche principali del diritto amministrativo digitale e i principali istituti.
I temi trattati saranno: le fonti, le istituzioni coinvolte nella regolamentazione del digitale, il sistema di identificazione elettronica del cittadino, i poteri dei cittadini attraverso gli strumenti digitali, la giustizia digitale, il trattamento dei dati personali nelle P.A., le centrali di acquisto nel settore pubblico, gli organi della Giustizia Amministrativa, anticorruzione, trasparenza e sito web P.A., Agenda Digitale, partecipazione elettronica dei cittadini al Governo della P.A., validità giuridica dei documenti informatici e delle firme elettroniche, il sistema documentale e procedimentale informatico, il software nella P.A., tecniche di normazione sui profili tecnici, la conservazione dei documenti nella P.A., Il digital divide e la connettività pubblica, Partnership pubblico-privata nel settore delle nuove tecnologie e la Tecniche di redazione di atti amministrativi in materia digitale.
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