La Banca d’Italia, in data 18 dicembre 2023, ha nominato i componenti effettivi e supplenti del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, per l’anno 2024.
All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari.
Il Collegio di coordinamento decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato – o possono generare – orientamenti differenti tra i sette Collegi territoriali.
Il Collegio di coordinamento stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla stessa questione.
Se ritengono di discostarsi, i Collegi territoriali devono indicare espressamente i motivi del disallineamento.
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Componenti effettivi di designazione Banca d’Italia:
Prof.ssa Avv. Maria Rosaria Maugeri – Presidente del Collegio ABF di Palermo e Presidente del Collegio di coordinamento;
Avv. Giuseppe Leonardo Carriero – Presidente del Collegio ABF di Napoli;
Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla – Presidente del Collegio ABF di Torino.
Componenti effettivi di designazione delle associazioni rappresentative dei clienti e degli intermediari:
Prof.ssa Avv. Elena Bargelli, componente effettivo del Collegio ABF di Milano, designata dal CNCU;
Prof. Avv. Nicola Cipriani,componente effettivo del Collegio ABF di Bari, designato dal Conciliatore BancarioFinanziario;
Prof. Avv. Gian Domenico Mosco,componente effettivo del Collegio ABF di Roma, designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato.
Componenti supplenti:
Dott. Flavio Lapertosa – Presidente del Collegio ABF di Milano;
Dott. Marcello Marinari – Presidente del Collegio ABF di Bologna;
La Corte di Giustizia UE tra GDPR e Artificial Intelligence Act
Una sentenza della Corte di Giustizia della UE in materia di “scoring” dell’affidabilità bancaria si inserisce in maniera “prepotente” nel dibattito in corso all’interno delle istituzioni comunitarie sull’Artificial Intelligence Act, occupandosi per la prima volta della portata generale dell’art 22 del GDPR.
Quest’ultima norma sancisce il diritto dell’interessato a non subire una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato dei propri dati personali.
La norma aggiunge, inoltre, che detto divieto è previsto, altresì, nei casi in cui il trattamento è effettuato per scopi di “profilazione”.
La questione di fatto riguardava il ricorso, presentato da diversi cittadini tedeschi che contestavano dinanzi al tribunale amministrativo di Wiesbaden (Germania) il rifiuto del competente garante per la protezione dei dati di agire contro talune attività della SCHUFA, una società privata che fornisce informazioni commerciali i cui clienti sono, in particolare, banche.
15:00-17:00 CORSO DI FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PER CONTRASTARE VECCHIE DISCRIMINAZIONI “INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ISTRUZIONI PER L’USO … ETICO” PRIMO INCONTRO
11 Ottobre – 15:00 – 17:00
RICONOSCIUTI TRE CREDITI FORMATIVI ORDINARI AI PARTECIPANTI ISCRITTI PRESSO L’ALBO TENUTO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA (DELIBERA CONSILIARE 28.09.2023)
Criptoattività, la regolamentazione europea è un salto in avanti o una camicia di forza?
di Massimo Simbula, Fulvio Sarzana e Massimiliano Nicotra*
tempo di lettura 4 min
Il MiCAR offre certezza a numerose imprese del settore ma anche maggiore sicurezza ai risparmiatori
Il 9 giugno 2023 è una data storica per il mondo delle cripto-attività nell’Unione Europea. In questa data viene infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione (L 150/40) il Regolamento (UE) 2023/1114. Un regolamento che ai più è meglio noto come MiCAR, ovvero “Market in Crypto Asset Regulation”. Tuttavia gran parte delle sue regole saranno pienamente applicabili solo successivamente e per l’esattezza solo dopo i successivi 12 e 18 mesi a seconda della tipologia di materia trattata.
Ma perché l’Unione Europea ha sentito l’esigenza di normare il settore delle cripto-attività e cosa può accadere ora che abbiamo un Regolamento con il quale disciplinare in maniera uniforme il settore all’interno dell’Unione?
L’esigenza di normare il settore si è subito caratterizzata per una «urgenza» del legislatore europeo, timoroso che la diffusione di cripto-monete o token di variopinta natura invadessero l’Europa destabilizzando i mercati finanziari del vecchio continente, creando così squilibri economici e sociali più volte segnalati in diversi warning dai regolatori e dalle autorità di controllo dei mercati dei vari Paesi dell’Unione.
Inoltre era evidente lo slancio in avanti di alcuni Paesi europei i quali iniziavano ad affrontare la materia in maniera decisamente scollegata tra loro, nonostante le diverse iniziative comunitarie proposte, creando così potenziali frizioni nell’ambito della libera circolazione di beni, e servizi e il potenziale forum shopping legislativo che avrebbe e
Dopo tre anni dalla proposta di regolamentazione dei mercati delle criptovalute è stato pubblicato nella G.U.C.E. il Regolamento (UE) 2023/1114, prima disciplina dei paesi occidentali destinata a ridefinire il panorama finanziario europeo con l’introduzione dei cripto-attività.
Il volume “Il MICAR – Guida al Regolamento Europeo sui mercati delle cripto ” analizza le nuove regole, con l’esperienza e l’autorevolezza dei curatori che si occupano oramai da anni di queste tematiche, attraverso un’approfondita esposizione dei principi fondamentali, delle implicazioni legali e delle prospettive di sviluppo dei nuovi mercati, facendo luce sui meccanismi che modelleranno il futuro finanziario delle cripto-attività in Europa.
Gli autori esaminano le intricate connessioni tra criptovalute, blockchain e mercati finanziari poste dal nuovo quadro giuridico europeo. Dall’analisi delle cripto-attività, alle regole per la loro emissione, offerta e negoziazione sui mercati, dalla disciplina delle stable coin e dei token collegati ad attività alla disciplina dei prestatori di servizi relativi alle cripto-attività, passando per la tutela verso gli abusi di mercati ed i poteri di vigilanza delle Autorità europee, questo testo fornisce una panoramica completa e accessibile per coloro che vogliono comprendere il nuovo quadro regolamentare europeo delle cripto-attività.
Il volume “Il MICAR – Guida al Regolamento Europeo sui mercati delle cripto” invita ad esplorare il delicato equilibrio tra innovazione e regolamentazione con un approccio sistematico e pensato per facilitare l’acquisizione delle necessarie conoscenze.
Non è semplicemente una guida pratica, ma una risorsa indispensabile per gli addetti ai lavori, gli imprenditori, gli investitori e chiunque abbia interesse nel futuro finanziario dell’Europa. Con competenza e passione, gli autori ci guidano attraverso le intricate trame delle normative, offrendo un punto di partenza chiaro per comprendere il presente e plasmare il futuro dei mercati finanziari delle criptovalute
Con l’occasione si terrà la presentazione del volume Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Marco G. Pierro, Ivan O. Epicoco, Giappichelli, 2022.
La prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici sul Metaverso ci introduce al complesso mondo della realtà immersiva, partendo dai recenti casi giurisprudenziali e di cronaca. Un volume snello per provare a comprendere cosa sono avatar, blockchain, finanza decentralizzata (DeFi), bitcoin, Smart Contract, Non-Fungible Token (NFT), ecc…
Modera Fernanda Faini, docente, Università di Pisa e Università Cattolica
Il webinar si può seguire dalla pagina Facebook del Consiglio regionale della Toscana e dal canale YouTube della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo.
Stati Generali del Digitale: Le tecnologie esponenziali – venerdì 9 giugno ore 9.30-18.30, Cuneo
Una giornata di approfondimento e confronto sulle tecnologie chiave per lo sviluppo digitale e tecnologico delle imprese
La prima edizione degli Stati Generali del Digitale si svolge venerdì 9 giugno dalle 9.30 alle 18.30 e ha come tema “Le tecnologie esponenziali“. Sarà una giornata di approfondimento e confronto sulle tecnologie chiave per lo sviluppo digitale e tecnologico delle imprese, e sulle soluzioni pervasive che avranno un forte impatto sulle risorse umane, l’organizzazione e il mercato. Reali opportunità, per chi saprà coglierle.
L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria.
Carlo Sarzana di Sant’Ippolito, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le cose non dette e quelle non fatte, Roma, Castelvecchi
Il libro.
Il libro del già Presidente aggiunto della Cassazione e Avvocato Carlo Sarzana di S.Ippolito ripercorre alcune delle pagine più tristi e delicate della storia del nostro paese.
Il Magistrato presidente aggiunto della Cassazione
Carlo Sarzana di S.Ippolito è stato un Magistrato molto in vista nella storia del nostro Paese ed ha rivestito le cariche più importanti del ruolo della Magistratura.
Ha avuto quindi diversi ruoli apicali.
Come annunciato dal titolo, questo è un libro ‘scomodo’, un libro che mette insieme con implacabile lucidità le omissioni, le reticenze, l’imperizia, i ritardi e le sparizioni di documenti e di strumenti informatici, che hanno costellato le inchieste giudiziarie sulle stragi di Capaci e di Palermo, fino a tratteggiare gli scenari inquietanti che fanno da sfondo alla tragica fine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Le inchieste
Seguendo fin dove possibile le piste percorse dai due magistrati, vengono tracciati collegamenti con altre inchieste siciliane nelle quali sono emerse le ombre spesse della criminalità organizzata internazionale, di logge massoniche occulte e di apparati dello Stato infedeli. L’Autore passa sotto la lente ogni dettaglio, servendosi di una grande quantità di documenti recuperati, non senza fatica, dagli atti processuali, dalla stampa e dal web. Confrontando le versioni spesso discordanti, allinea fatti noti e meno noti a ricostruire una trama dalle troppe maglie allentate, attraverso le quali è andata perduta, forse in modo irrimediabile, la verità. Il sarcasmo che talvolta affiora tra le righe è la prova che la materia è ancora incandescente; del resto, la volontà che muove l’indagine è dichiarata, ed è “rinvigorire il ricordo di coloro che sono morti per noi”, il corsivo a esprimere lo scandalo indicibile del sacrificio.
Lo scrittore Neal Stephenson ha creato questa parola per descrivere l’ambiente virtuale in cui viveva l’avatar digitale del protagonista del romanzo Snow Crash, uscito nel 1992.
Il libro costituisce un esempio della cultura cyberpunk in cui il protagonista Hiro desidera fuggire dall’opprimente realtà e vi riesce creando una realtà virtuale tramite il computer.
Ambientato all’inizio del XXI secolo, “Snow Crash” immagina un futuro desolato: l’economia globale è crollata e i governi federali hanno perso la maggior parte del loro potere a causa di una manciata di grandi aziende.
Il metaverso è una via di fuga e il personaggio principale del romanzo – un hacker di computer quasi “al verde”, che in realtà è un fattorino di pizze e che porta un nome ironico, Hiro Protagonist – trascorre gran parte del suo tempo lì.
Hiro accede al metaverso indossando occhiali e “auricolari” e appare nel mondo digitale come il suo avatar personalizzato.
“Il diritto del Metaverso – NFT, DeFI, Gamefy e Privacy” è il titolo del volume scritto dall’Avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito, docente di diritto della Blockchain e dai ricercatori Marco Pierro e Ivan Epicoco che sarà presentato domani, venerdì 16 dicembre alle ore 15 presso l’aula Aldo Rossi dell’Università Lum. Il testo costituisce la prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici di questa vera e propria rivoluzione tecnologica denominata Metaverso che è alla base di una profonda rivisitazione del nostro modo di avere accesso alla rete portata avanti da Facebook. Il libro analizza innanzitutto le ripercussioni sugli istituti giuridici esistenti della realtà immersiva, partendo dai casi giurisprudenziali e di cronaca che si sono succeduti negli ultimi mesi dagli Stati Uniti alla Cina, per passare al raffronto con gli istituti italiani coinvolti: dalla proprietà intellettuale, al diritto penale, per affrontare poi il caso precipuo del trattamento dei dati personali. Il testo poi si sofferma sui profili tecnico-economici del metaverso, e degli istituti sottesi a quest’ultimo mondo. Vengono così analizzate le modalità di interazione degli avatar nel metaverso, spiegando, tra l’altro, nel dettaglio come funzionano le “valute” virtuali. Insieme agli autori ci saranno:
Antonello Garzoni, Rettore della Lum, Candida Bussoli, Direttrice del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia della Lum, Angelo Orofino, Ordinario di Diritto Amministrativo, Giustina Secundo, Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale, Adriana Augenti, Avvocato DPO dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Andrea Lisi, Avvocato DPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
di Fulvio Sarzana di S. Ippolito-Marco Pierro-Ivan O Epicoco
editore Giappichelli, Torino, 2022.
Cosa c’entrano giochi di grande impatto come roblox e fortnite con la finanza decentralizzata?
Gli NFT, o non fungible tokens, che hanno fatto faville nel mondo dell’arte virtuale hanno un futuro?
E, ancora, è possibile parlare di responsabilità per danni nel metaverso e di comportamenti criminosi?
I dati personali saranno monetizzabili nel metaverso, e se si, come?
Come fare a proteggere le proprie creazioni nel metaverso?
Le criptovalute sostituiranno la finanza tradizionale?
Cosa troverete nel libro
Tutto questo e molto di più è spiegato nel testo “ Il diritto del Metaverso. NFT, DeFI, GameFi e Privacy” del Professore Universitario, e Avvocato, Fulvio Sarzana di S. Ippolito, e dei ricercatori Marco Pierro, ed Osvaldo Ivan Epicoco, edito da Giappichelli, Torino.
Il testo costituisce la prima ed unica pubblicazione italiana completa sul metaverso e sulle sue implicazioni giuridiche.
200 pagine fitte di casi giurisprudenziali e legislativi internazionali e di esempi nazionali, 300 note bibliografiche in Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, dalle maggiori riviste giuridiche internazionali.
Il libro ripercorre le principali vicende delle criptovalute e lo scenario normativo in divenire, soffermandosi sui recenti cambiamenti che hanno riguardato Bitcoin ed Ethereum.
Il trattamento dei dati personali nel metaverso costituisce un altro profilo qualificante del testo.
La protezione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale ed industriale nel contesto delle tecnologie innovative viene affrontata analizzando i primi casi giurisprudenziali in giro per il mondo.
La responsabilità degli avatar e la possibile commissione di crimini nel metaverso viene esplorata alla luce della normativa in essere.
Il testo affronta poi le problematiche giuridiche e tecniche dei token infungibili ( NFT), e si sofferma approfonditamente sul funzionamento ed i rischi della DeFI, studiandone gli impatti sui modelli più innovativi di finanza decentralizzata, dal cd lending tra privati sino ai pacchetti di liquidity pool.
La responsabilità degli Exchange di criptovaluta viene analizzata alla luce dei casi di cronaca accaduti negli ultimi anni.
Lo studio dei profili normativi associati a queste nuove forme di finanza ha portato gli Autori ad analizzare le iniziative regolamentari della UE e dei paesi anglosassoni, così come gli approdi, più o meno ostativi della Cina.
Il primo libro sul diritto del metaverso
Stablecoin e monete digitali garantite dallo Stato sono affrontate dal punto di vista regolamentare.
La responsabilità degli avatar costitusice un’affascinante sfida regolatoria che il testo affronta da un punto di vista dinamico ed attuale.
The Banking and Financial Ombudsman is an out-of-court alternative dispute resolution (ADR) scheme for disputes between customers and banks and other financial intermediaries, concerning banking and financial transactions and services.
It represents a more simple, rapid and cheaper solution than that offered by the civil courts.
An ombudsmanombud, ombuds, or public advocate is an official who is usually appointed by the government or by parliament but with a significant degree of independence.
The ABF carries out its tasks and decides disputes as an independent and impartial body, assisted in its work by the Bank of Italy.
The decisions it makes are based only upon the documents provided by the parties (complainant and intermediary); the parties do not need to be assisted by lawyers.
Before submitting a dispute to the Ombudsman, the customer must lodge a dispute with the financial intermediary. If the client, the intermediary, or both are not satisfied with the ABF’s decision they may submit the dispute to the civil courts.
The disputes received by the ABF are submitted to a decision-making body divided into seven territorial Panels in Bari, Bologna, Milan, Naples, Palermo, Rome and Turin. The composition of the panels ensures that the interests of all parties involved are represented.
Tutti motivi che danno rilevanza alla sentenza del Consiglio di Stato.
La sentenza è esito del ricorso presentato dagli avvocati Fulvio Sarzana di S.Ippolito, storico avversario della Delibera Copyright, e Maria Sole Montagna per conto delle Associazioni Movimento di difesa del Cittadino (Mdc) e Assoprovider (soprattutto gli operatori internet minori, come quelli appunto che sono sotto l’associazione Assoprovider, accusano oneri eccessivi per l’attività di bloccaggio su richiesta di Agcom).
Secondo il Consiglio di Stato, la previsione di sanzioni non è sorretta da una norma primaria e per questo non è legittima. Da una parte è «legittimo che, attraverso il contestato regolamento, l’Autorità possa – a fronte di tali condotte antigiuridiche – adottare misure strettamente amministrative volte a prevenire o inibire dette condotte», si legge. Dall’altra, «non è altrettanto lineare ed automatico (proprio per rispetto del principio di legalità) ammettere che, a fronte dell’inosservanza di tali misure amministrative, colui che non vi ottemperi per ciò solo debba scontare l’onere di una sanzione pecuniaria in mancanza di una norma primaria che tanto espressamente e preventivamente preveda». «E non può dirsi sufficiente la base normativa primaria che, in via generale ed astratta, configura sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto di ordini legittimi dell’Autorità», si afferma nel dispositivo.
La Cassazione in sede penale interviene nuovamente a fine settembre del 2022 in materia di criptovalute e delitto di autoriciclaggio, dichiarando inammissibile il ricorso dell’amministratore di fatto di una società di capitali indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio.
Sul punto della trasformazione dei denaro in criptovalute attraverso l’uso di un Exchange di valuta virtuale la Corte ha statuito” Quanto al reato di autoriciclaggio commesso mediante impiego, da parte dell’indagata, di parte delle somme distratte dalla società in operazioni speculative, in particolare mediante acquisto di criptovalute, si osserva che il tribunale, con motivazione congrua e quindi non affatto apparente, ha ritenuto che siffatte operazioni fossero concretamente idonee ad ostacolare l’individuazione della provenienza illecita del denaro; evidenziando come circa 264.000 euro distratti dalla fallita fossero pervenuti, mediante passaggi intermedi intervenuti attraverso società anche estere riconducibili sempre alla famiglia XXXX sul conto corrente della XXXX che ne aveva poi disposto l’investimento sulla piattaforma di trading di moneta virtuale della Binance, uno dei più grandi Exchange di criptovalute mondiali (di dubbia origine ed operatività), e ciò peraltro pochi giorni dopo l’esecuzione della perquisizione presso l’abitazione della xxxx a ulteriore riprova del dolo di trasformazione del denaro per impedirne la identificazione e quindi la provenienza delittuosa. Sicché il motivo articolato sul punto è anche manifestamente infondato, perché, come ha già avuto modi di affermare più volte questa Corte, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza.
Il termine si compone di due parole: cripto e valuta. Si tratta quindi di valuta ‘nascosta’, nel senso che è visibile/utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico (le c.d. ‘chiavi di accesso’ pubblica e privata, in linguaggio ancora più tecnico).
La criptovaluta non esiste in forma fisica (anche per questo viene definita ‘virtuale’), ma si genera e si scambia esclusivamente per via telematica. Non è pertanto possibile trovare in circolazione dei bitcoin in formato cartaceo o metallico. Alcuni concetti tradizionalmente utilizzati per le monete a corso legale, come ad esempio quello di ‘portafoglio’, sono stati adattati anche al contesto delle monete virtuali, dove si parla di ‘portafoglio digitale/elettronico’ (o wallet digitale/elettronico o semplicemente e-wallet).
La criptovaluta, ove ci sia consenso tra i partecipanti alla relativa transazione, può essere scambiata in modalità peer-to-peer (ovvero tra due dispositivi direttamente, senza necessità di intermediari) per acquistare beni e servizi (come fosse moneta a corso legale a tutti gli effetti).
Un’altra classificazione in uso prevede la suddivisione tra moneta virtuale ‘chiusa’, ‘unidirezionale’ e ‘bidirezionale’. La differenza tra le tre fattispecie risiede nella possibilità o meno di poter scambiare la criptovaluta con moneta a corso legale (o valuta ‘ufficiale’ o ‘moneta fiat’, secondo altre comuni denominazioni) e nella tipologia di beni/servizi acquistabili. Il bitcoin, ad esempio, è una moneta virtuale biridezionale in quanto può essere facilmente convertita con le principali valute ufficiali e viceversa.
La Cassazione in sede penale ritorna, in una Ordinanza di fine marzo 2021, sul valore da attribuire alla stampa di una pagina web che venga prodotta in un processo penale.
L’ordinanza, emessa in un procedimento penale attinente la tutela della reputazione sul web, sembra potr avere un valore in tutti i reati informatici, qualora venga prodotta la stampa di una pagina internet.
Diversamente da quanto statuito dallo stesso Supremo Collegio nei giudizi civili ( soprattutto nei giudizi di lavoro) in sede penale la produzione di una pagina web viene ritenuta in grado di provare di per sè la penale responsabilità dell’imputato, anche senza particolare forme di autenticazione o di certificazione.
Già in precedenza il Supremo Collegio aveva ritenuto che la stampa di una pagina web potesse avere di per sè valore legale.
La Cassazione ha così ribadito in tema di reati informatici che “Non è poi vero che le copie cartacee delle schermate telematiche dei siti Internet siano inutilizzabili in giudizio, atteso che i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione; sarà poi il giudice a valutarne liberamente l’attendibilità”.
Carlo Sarzana di S.Ippolito, avvocato e fondatore dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati è il “padre” riconosciuto dei reati informatici, avendo dato, in qualità di Magistrato di Cassazione e Presidente aggiunto dei Giudici delle indagini preliminari di Roma, un contributo determinante alla creazione delle fattispecie introdotte dal codice penale e dalle leggi speciali.
In Italia la disciplina è regolata con la L. 547/93 e con la legge 48/08 che recepisce la Convenzione di Budapest sul crimine informatico, la quale ha modificato il codice penale e quello di procedura penale riconoscendo implicitamente il ruolo dell’informatica forense nel processo penale.
Rispetto ai delitti informatici, il legislatore è intervenuto anche con la lg. 269/98 e 38/2000 per punire la pedopornografia; con il d.lgs 196/2003 per punire la violazione della privacy; con la lg 128/2004 per la tutela del diritto d’autore; con due d.lg, nel 2001 e nel 2005, poi convertiti in legge, per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale; altre fonti sono riscontrabili per la regolamentazione dell’e-commerce, della proprietà industriale, e delle scommesse online.
Per tali ragioni lo Studio è composto da Avvocati e consulenti esperti in reati informatici
Per qualsiasi problematica riguardante:
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.)
Attentato ad impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.)
Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)
Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)
Trasmissione a distanza di dati (art. 623-bis c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)
Come posso fare ad annullare un sequestro e la confisca?
oggi si può fare.
Lo stabilisce la Cassazione che ha così statuito: Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. . La giurisprudenza ha riconosciuto che, in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati , e ciò in quanto, pur dovendosi tale obbligo motivazionale parametrarsí alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione, è altrettanto vero che il compito del giudice non può mai ridursi ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574). 3. Nella fattispecie si è in presenza di un reato che non si è consumato e che, conseguentemente, non ha visto alcun depauperamento patrimoniale della vittima e conseguimento di un profitto da parte dell’agente. A questo sì aggiunga la totale assenza di corrispondenza tra il valore economico della tentata estorsione (euro 25.000) e l’entità della somma confiscata (euro 2.150): la lacuna motivazionale sul punto (il giudice ha motivato la confisca del denaro in sequestro affermando apoditticamente che lo stesso costituisce provento di reato) impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro.
Il Reg. UE 2016/679 all’art. 9 par. 1 (“è vietato trattare dati personali che […] nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute […]”) pone l’espresso divieto di trattamento dei dati sanitari in quanto dati riconducibili direttamente all’identità del soggetto interessato. Tuttavia va evidenziato che trattandosi di una situazione di emergenza sanitaria, il cui obiettivo primario è la tutela della salute del singolo e della collettività, si deve prendere in considerazione il paragrafo 2 dell’art. 9 GDPR con riferimento alla lettera g), h) e i). Questa seconda parte dell’articolo evidenzia che quanto previsto dal precedente paragrafo 1 non possa essere applicato a determinati casi e fattispecie poiché, in questi casi, “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita”[3] con una particolare attenzione al rispetto della protezione dei dati delle persone fisiche e con l’obbligo di prevedere delle misure “appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.[4] È evidente che si è in presenza di un interesse pubblico rilevante (tutela della salute) con la conseguenza della necessaria l’individuazione dei soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o legati all’esercizio di pubblici poteri.
Il Professor Sarzana, interpellato sulla questione, evidenzia tutta la gravità della vicenda emersa, ritenendo che l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria potrebbe raggiungere i livelli massimi previsti dalla legge e il Garante, da parte sua, ha avviato l’istruttoria e le indagini del caso e ha affermato che la risoluzione dell’errore non pone ‘al riparo’ dall’irrogazione di una eventuale sanzione.
Come difendersi in giudizio? Quali prove portare? La parte civile nei reati informatici. I sequestri di computer e di smartphone.
In Italia, la prima vera normativa contro i cyber crime è stata la legge 547 del 1993 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del codice di procedura procedura penale in tema di criminalità informatica”) che ha modificato e integrato le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative alla criminalità informatica
Il ricorso depositato lo scorso luglio all’Antitrust dalla Coalizione ANORC-AIFAG dei Conservatori Accreditati, grazie alla collaborazione con loStudio Legale Sarzana & Associati, contenente la richiesta di verifica della regolarità dell’assegnazione dei servizi di conservazione e archiviazione informatica a diverse pubbliche amministrazioni italiane, è stato accolto. L’Antitrust ha infatti inviato all’ANCI, e a diverse pubbliche Amministrazioni Locali, un Parere ai sensi dell’art 22 della legge 287/90, in cui l’Antitrust richiama tutte le Pubbliche Amministrazioni al rispetto della disciplina della concorrenza e degli appalti nel settore della conservazione e archiviazione informatica.“L’Autorità ritiene opportuno evidenziare che, sebbene rientri nelle facoltà di unapubblica amministrazione l’adempimento dei compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedano il ricorso al mercato esterno per procurarsi le prestazioni di cui necessita, la scelta di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con altre amministrazioni non può rimettere in questione gli obiettivi principali delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri”, si legge in uno dei passaggi più significativi del parere.Questo, oltre a essere un grande risultato per la Coalizione ANORC-AIFAG dei Conservatori Accreditati – che raccoglie attualmente oltre 40 aziende accreditate dall’AgID, operanti in Italia nella conservazione documentale – è una pronuncia importante che ristabilisce quell’ordine essenziale nella concorrenza di questo settore di mercato laddove, sempre più spesso, si assiste all’applicazione di deroghe illegittime alle regole di trasparenza.Nello specifico, la Coalizione ANORC-AIFAG aveva richiamato l’attenzione sulla possibile irregolarità di condotta di alcuni soggetti partecipati da enti pubblici e poli archivistici regionali, che eludendo in alcuni casi la normativa sulle procedure aperte di selezione del contraente e fornendo servizi al di fuori dei limiti territoriali, in cui sarebbero tenuti a operare alla luce delle norme che li istituiscono, agivano ledendo i principi di concorrenza.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, mostrando come sempre grande sensibilità e attenzione verso tutti i fenomeni che rischiano di alterare il regime di leale concorrenza, ha accolto la nostra segnalazione e ha finalmente ristabilito l’equilibrio nel mercato della conservazione documentale; questa vittoria ci rende orgogliosi del ruolo fondamentale che ha ANORC nell’ambito della tutela dei suoi associati e di tutti coloro che operano nell’ambito della conservazione dei documenti digitali.
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, Presidente e Sezione civile, ha stabilito nel 2019 che: per cancellare contenuti da internet ed in particolare in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblìo ) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art 21 della Costituzione. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
L’avvocato Cassazionista aveva sostenuto che la pubblicazione del “pezzo” dopo tanto tempo , non soltanto avesse determinato nel ricorrente un profondo senso di angoscia e prostrazione che si era riflesso sul suo stato di salute precario, ma aveva anche causato un danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto egli era stato esposto ad una nuova “gogna mediatica” quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività , era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo l’episodio del passato
La categoria dei reati societari indica quelle ipotesi di reato che rilevano nell’esercizio di un’attività imprenditoriale svolta in forma collettiva, vale a dire sotto forma di società.
Le norme incriminatrici che appartengono a questa categoria si collocano nel codice civile, precisamente al Titolo XI del Libro V dall’articolo 2621 all’articolo 2642.
Le ipotesi di reato in materia societaria sono molto diverse tra loro, in relazione ai molteplici interessi giuridici lesi dai singoli comportamenti puniti dal legislatore.
Lo Studio legale Sarzana è stato ospite di una trasmissione RAI in materia di reati informatici.
L’ospite ha passato in rassegna tuttel le nuove truffe informtiche ed i modi di prevenirle o risolverle.
Il tema dei reati informatici si sta imponendo all’attenzione dell’opinione pubblica per le truffe sempre più ingegnose che vengono studiate dai Cybercriminali.
Tipici esempi dei nuovi reati informatici sono le condotte riconducibili al Vishing, al sim swapping e ad altre frodi informatiche.
Il vishing o phishing vocale si verifica quando un truffatore crea un sistema vocale automatizzato (o manuale) per fare chiamate vocali verso utenti telefonici e chiedere loro informazioni private.
L’intento è lo stesso del phishing di e-mail o dell’SMS phishing (smishing): la chiamata vocale crea un senso di urgenza per l’utente che per questo motivo fornisce informazioni riservate.
Il SIM swapping è una tecnica di attacco che consente di avere accesso al numero di telefono del legittimo proprietario e violare determinate tipologie di servizi online che usano proprio il numero di telefono come sistema di autenticazione.
I cybertruffatori possono impossessarsi del numero di cellulare e derubare il conto bancario on-line e gli altri servizi on-line del malcapitato. La truffa SIM-swap che avviene attraverso la duplicazione della SIM-card è in aumento .
Il Social Engineering è un’arma importante nelle mani del criminale informatico. Si tratta di una tecnica di curiosare nei vari profili social media della vittima predestinata in modo da raccogliere informazioni utili (data di nascita, città di residenza, nome dei familiari, nome dell’animale domestico, etc.) per effettuare un furto d’identità.
QA cadere nel tranello non sono più solo le persone anziane come succedeva in precedenza, ma anche gli utenti più avveduti.
Le tecniche utilizzate per carpire la fiducia degli utenti internet sono le più varie, e molte di loro sono indistinguibili dalla realtà.
Come sfruttare il 5G e cosa fare per una concorrenza più equa nel settore, alcuni dei temi trattati nel nuovo libro di Fulvio Sarzana, “Comunicazioni elettroniche europee”.
Chi vuole approfondire la sua conoscenza sul 5G e su tante altre sfide per i provider, può leggere il libro di Fulvio Sarzana, founder e managing partner di Sarzana and Partners Law Firm.
Lo abbiamo raggiunto per farci offrire qualche anticipazione sul libro. Ecco cosa ci ha svelato.
Perché il 5G è un’opportunità
Il libro è indirizzato sia a chi fa impresa nel settore delle telecomunicazioni, ma anche a chi è interessato a conoscere di più su alcuni fenomeni e su quale sarà il loro impatto sulla vita di tutti, come il 5G, uno dei temi trattati nel testo:
«Il 5G abiliterà tutta una serie di servizi che oggi non abbiamo. Grazie alla tecnologia, potremo sfruttare a pieno le potenzialità dell’Internet delle Cose, e allo stesso tempo sarà più semplice facilitare la digitalizzazione di alcuni servizi, come la chirurgia, e più in generale la telemedicina», spiega Sarzana.
Sui rischi per la salute del 5G, di cui si è discusso e si discute sulla stampa e sui social media, l’autore si dice poco preoccupato:
«Le norme italiane sulle emissioni sono tra le più rigide in Europa. Il nostro sistema protegge i cittadini e i problemi alla salute non si porranno in alcun modo, se si manterranno i limiti di potenza che sono previsti oggi dalle nostre leggi».
L’Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito su agenda digitale alla Camera il 16 luglio.16 Lug 2019, SALA NILDE JOTTI – PALAZZO THEODOLI, PIAZZA DEL PARLAMENTO 19
L’evento.
Martedì 16 luglio 2019 dalle 10:00 alle 13:00 si svolgerà il convegno “5G e comunicazioni elettroniche per l’Italia – Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo” in occasione del quale sarà presentato il volume dell’avvocato Fulvio Sarzanae Federico Marini Balestra dal titolo “Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 5G, fibra, concorrenza e diritti degli utenti”.
L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito su agenda digitale interverrà alla presentazione del libro.
Il libro scritto a quattro mani da Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su 5g tratta delle riforme previste dal Codice delle Comunicazioni elettroniche Europee.
Sono affrontati i temi del 5g, della Cybersecurity, della tutela dei consumatori ed utenti, il servizio universale e l’accessibilità.
Sono altresì affrontati i profili della concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, il ruolo delle Autorità di garanzia come AGCOM in Italia.
La tematica dell’elettrosmog viene affrontata in relazione alla tutela dei cittadini e dei consumatori, citando le opposte ricostruzioni, in attesa di studi e ricrche cha facciano piena luce sulle nuove comunicazioni elettroniche .
L’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su concorrenza e TLC
L’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su concorrenza e TLC
A che punto siamo?
Due recentissimi provvedimenti dell’Autorità di regolazione (Agcom) e di quella antitrust (AGCM) confermano che il sogno della convergenza si sta avverando, anche in ragione dell’evoluzione tecnologica, in particolare, di quella relativa alle tecnologie wireless che, in prospettiva, possono rendere obsolete le attuali piattaforme trasmissive internet e televisive.La prima Autorità, come prescritto dalla normativa di settore, nello scorso mese di giugno ha notificato alla Commissione europea il proprio schema di regolazione dei servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa, come modificato all’esito della consultazione nazionale con gli interessati.Ebbene, come già la precedente, pure questo schema di analisi di mercato include all’interno del medesimo mercato del prodotto, che comprende i servizi resi su reti in rame e in fibra ottica, anche quelli a banda ultra-larga in tecnologia wireless (come il fixed wireless access o FWA).Tuttavia, rispetto alla precedente analisi di mercato svolta nel 2015, quello che emerge dallo schema attuale è il deciso sviluppo delle tecnologie FWA che raggiungono ormai oltre 1 milione di utenti (c.a. il 7% della domanda).Quindi, se l’inclusione nello stesso mercato rilevante rappresentava più che altro una decisione “di bandiera” nel 2015 poiché si trattava di servizi ancora allo stato embrionale, oggi l’AgCom ne ha verificato, dal punto di vista commerciale, una decisa diffusione e, “da un punto di vista delle prestazioni, (che) i sistemi fixed wireless consentono di realizzare collegamenti dotati di velocità paragonabili, quindi, a quelle dei sistemi misti rame-fibra FTTC”.Insomma, i sistemi FWA sono oggi pienamente complementari persino rispetto a quelli più evoluti sulla rete fissa. Se non consentono (ancora?) di erogare prestazioni assimilabili alla rete completamente in fibra (FTTH), essi permettono comunque di soddisfare ampia parte dei bisogni della domanda.A questo sviluppo tecnologico (in qualche modo, ibrido fisso-mobile), si unisce una novità di questi giorni tutta nel mondo mobile: il lancio commerciale del 5G in alcune città italiane da parte di Vodafone e TIM.
L’avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito presenta il suo libro
Il 16 luglio, dalle 10 alle 13, si svolgerà alla Camera dei Deputati, Sala Nilde Jotti, il Convegno “5G e comunicazioni elettroniche per l’Italia – Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo”, nell’ambito del quale viene presentato il volume di Fulvio Sarzana di S. Ippolito e Federico Marini Balestra dal titolo “Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 5G, fibra, concorrenza e diritti degli utenti”, edito da Wolters Kluwer Ipsoa, con il patrocinio di FEDERPRIVACY.
Dopo il successo del testo il diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IOT, firmato dall’Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito e da Massimiliano Nicotra, per lo stesso editore, e patrocinato sempre da Federprivacy, gli autori intendono fornire con il nuovo testo uno spaccato sulle nuove comunicazioni elettroniche, ed in particolare sul nuovo standard delle TLC, il 5g.
Insediamento dei gruppi di esperti su IA e BLOCKCHAIN
Lunedì 21 gennaio si svolgeranno, presso il Salone degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico, le riunioni d’insediamento dei gruppi di esperti di alto livello sull’intelligenza artificiale e sui registri distribuiti e blockchain.
I Gruppi sono stati istituiti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018.
Gli esperti sono stati selezionati per elaborare insieme al MiSE le strategie nazionali da inviare alla Commissione Europea nei prossimi mesi.
Il programma prevede:
Dalle ore 11.00 alle 13.00 – Riunione del Gruppo di esperti in materia di Intelligenza artificiale; Dalle ore 15.00 alle 17.00 – Riunione del Gruppo di esperti in materia di tecnologie basate sui registri distribuiti e blockchain.
Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato e docente universitario è tra gli esperti nominati dal MiSE
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, Presidente e Sezione civile, ha stabilito nel 2019 che: per cancellare contenuti da internet ed in particolare in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblìo ) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art 21 della Costituzione. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
L’avvocato Cassazionista aveva sostenuto che la pubblicazione del “pezzo” dopo tanto tempo , non soltanto avesse determinato nel ricorrente un profondo senso di angoscia e prostrazione che si era riflesso sul suo stato di salute precario, ma aveva anche causato un danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto egli era stato esposto ad una nuova “gogna mediatica” quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività , era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo l’episodio del passato
Fulvio Sarzana alle Sezioni Unite dell’Arbitro Bancario Finanziario
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Fulvio Sarzana, avvocato dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati, e Professore straordinario nell’Università telematica internazionale Uninettuno, e’ stato nominato dalla Banca d’Italia componente del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il Collegio di coordinamento e’ modellato secondo il sistema delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato – o possono generare – orientamenti differenti tra i sette Collegi territoriali.
Stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla stessa questione. Se ritengono di discostarsi, i Collegi territoriali devono indicare espressamente i motivi del disallineamento.
Una multa di 8 milioni sottolinea nuovamente l’importanza del software libero.
Abbiamo contattato telefonicamente Fulvio Sarzana, avvocato esperto di diritto dell’informazione e di copyright, che ha logicamente sottolineato che se si utilizza software senza licenza è inevitabile che ci si esponga alla richiesta di danni, ma in questo caso la cifra sembra veramente esorbitante.
La situazione, aggiunge inoltre Sarzana, non è semplice da interpretare: “ci sono vari casi, a volte ci sono licenze education, a volte ci sono licenze senza upgrade, non si tratta sempre di software senza licenza.” Non possiamo quindi essere certi di trovarci di fronte ad una violazione della legge.
La stessa legge — nello specifico l’articolo 171 bis — e la giurisprudenza in materia indicano come in realtà la persona fisica o il libero professionista non debbano sottostare alle norme sulla tutela del diritto d’autore quindi, spiega Sarzana, “solo se fai attività di carattere commerciale in senso lato saresti esposto a queste sanzioni.”
Le statistiche relative all’utilizzo dei software senza licenze vedono Cina e Stati Uniti rispettivamente al primo e secondo posto, ma si basano su dati forniti dalla Business Software Alliance (BSA), la stessa associazione internazionale che si occupa di promuovere il software proprietario dei propri membri. La BSA persegue la violazione del copyright sui software da parte delle aziende sfruttando anche la facilità con cui è possibile confrontare i dati relativi a chi è registrata una determinata licenza con le offerte di lavoro pubbliche — ad esempio gli annunci lavorativi di aziende che cercano esperti in software CAD.
segue su VICE https://motherboard.vice.com/it/article/qvwepw/utilizzare-software-senza-licenza-non-e-necessariamente-pirateria
L’obiettivo del corso è quello di far conoscere le tematiche principali del diritto amministrativo digitale e i principali istituti.
I temi trattati saranno: le fonti, le istituzioni coinvolte nella regolamentazione del digitale, il sistema di identificazione elettronica del cittadino, i poteri dei cittadini attraverso gli strumenti digitali, la giustizia digitale, il trattamento dei dati personali nelle P.A., le centrali di acquisto nel settore pubblico, gli organi della Giustizia Amministrativa, anticorruzione, trasparenza e sito web P.A., Agenda Digitale, partecipazione elettronica dei cittadini al Governo della P.A., validità giuridica dei documenti informatici e delle firme elettroniche, il sistema documentale e procedimentale informatico, il software nella P.A., tecniche di normazione sui profili tecnici, la conservazione dei documenti nella P.A., Il digital divide e la connettività pubblica, Partnership pubblico-privata nel settore delle nuove tecnologie e la Tecniche di redazione di atti amministrativi in materia digitale.
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