Blog qui…Blog Là…tribunali cosi vicini ma in realtà cosi lontani nell’ interpretare la legge sulla stampa.

 I giudici italiani evidentemente la pensano in maniera diametralmente opposta sui blog, anche se lavorano in uffici giudiziari contigui dal punto di vista geografico. Non si è ancora spento l’eco suscitato da un “illuminato” ( almeno cosi sembrava n.d.r) provvedimento di inizio estate del Giudice dell’Udienza Preliminare di Como Nicoletta Cremona, che, su istanza dello stesso Pubblico Ministero che aveva sequestrato il portale www.nadirpress.net, aveva poi disposto il dissequestro della stessa testata sul presupposto che quest’ultima, anche se equiparata alla stampa vera e propria, non potesse comunque essere sequestrata come stampa clandestina e non avesse comunque l’obbligo di registrazione in tribunale , che arriva una notizia dal “sapore” completamente opposto aggravata dalla circostanza che il provvedimento del Giudice di Milano, che qui si commenta, è stato emesso negli stessi giorni di quello di Como,e a non più di 50 kilometri l’uno dall’altro.   Il tribunale del riesame di Milano e precisamente la XI sezione penale, con ordinanza del 21 giugno ha confermato il provvedimento di sequestro deciso dal Gip nei confronti di un articolo pubblicato su un sito di informazione politica. Il Tribunale in sostanza ha stabilito che può essere emesso il sequestro di un sito che non è stato registrato e non ne è stato indicato il direttore responsabile. Secondo il Tribunale, in particolare le garanzie attribuite dalla legge alle pubblicazioni tradizionali possono essere applicate al mondo del web solo se sono state adempiute alcune prescrizioni a tutela della collettività come la registrazione (che prevede, tra l’altro, l’indicazione del nome e del domicilio del direttore responsabile). Un adempimento che consente, per esempio, l’identificazione preventiva dei responsabili del prodotto editoriale, garantendo in questo tutta la collettività dei lettori. L’identificazione preventiva -si badi bene- , vorrebbe anche dire responsabilità per il titolare del blog, il quale si presume, dovrà rispondere anche di ciò che scrivono i commentatori del blog, cosi come avviene anche nel mondo tradizionale. E che succede se il blogger non si è registrato e non ha nominato un direttore responsabile? Niente paura, -afferma il Tribunale-, il Blogger lo può fare perché, in base all’articolo 1 della nota legge n. 62/2001, l’ obbligo di registrazione è previsto solo nel caso l’editore intenda ottenere le sovvenzioni previste per il settore e disciplinate dalla medesima legge. Però, e qui viene il bello, la Corte afferma che è compito del Giudice valutare caso per caso se le disposizioni che riguardano la stampa si possono estendere anche alle pubblicazioni online come un blog. In pratica sarà il Giudice a decidere se il Blog assomiglia più a un Diario o a un Giornale, con il risultato che se un sito gli apparirà come un Diario pur essendo tenuto ad esempio da un giornalista ne disporrà senz’altro il sequestro “ordinario” e non quello più protetto della legge sulla stampa . Il Giudice di Milano in pratica “interpreta” liberamente la Sentenza della Cassazione che era intervenuta nei primi mesi del 2009, sulla vicenda dell’equiparazione di un forum ( o di un blog) ad un organo di stampa.  Nella fattispecie si trattava di una discussione e conseguente sequestro dei post in un forum gestito dall’ADUC, che invocava le guarentigie previste dalla legge sulla stampa in quanto i siti, i forum, i blog, i gruppi di discussione, dovevano ritenersi “protetti” dalla stessa legge sulla stampa. Secondo quest’ultima norma la possibilità del sequestro preventivo sussiste, per la stampa, solo in casi di pubblicazioni oscene o offensive della “pubblica decenza” nonché di pubblicazioni che costituiscono apologia del fascismo. La Cassazione aveva invece stabilito che ciò non può avvenire, poiché le discussioni in rete non possono essere considerate stampa, bensì devono essere considerate alla stregua di una bacheca online. Il Giudice di Milano quindi, pur richiamando la sentenza della Cassazione, che aveva escluso per i blog lì’applicazione della legge sulla stampa, ritiene invece che sia lui stesso a poter decidere quando il blog sia stampa e quando no disponendo che, anche in presenza di un blog che può avere le caratteristiche di un articolo di stampa ( o , come nel caso di specie, un organo di informazione politica) , comunque possa essere disposto il sequestro “ordinario”. E’ prevedibile che la sentenza susciterà molte discussioni per l’ampio ruolo che il Giudice si è riservato nel decidere la natura dei prodotti editoriali on line e per la possibile “ondata” di sequestri che potranno nascere dall’applicazione della stessa sentenza nonchè sul penetrante controllo che i Giudici potranno avere sui siti di informazione politica. di Fulvio Sarzana di S.Ippolito www.fulviosarzana.it

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