Il diritto all’oblìo torna prepotentemente alla ribalta dopo la sentenza della Cassazione n. 5525/2012 della Terza sezione civile.
la Corte ha stabilito che se una notizia di cronaca è collocata nell’archivio storico della testata e resa disponibile tramite l’intervento dei motori di ricerca, allora il «titolare dell’organo di informazione» deve provvedere a curarne anche la messa a disposizione della contestualizzazione e aggiornamento.
Non si tratta in realtà di una sentenza del tutto nuova, a mio giudizio, atteso che la Cassazione era già intervenuta in un caso analogo qualche tempo fa, stabilendo appunto il principio dell’obbligo di aggiornamento degli archivi delle testate ( e non dell’intervento diretto per la rimozione presso i motori di ricerca che, mi sembra sia stato escluso anche in questo caso).
Lo stesso garante privacy, che in questo specifico caso avrebbe rigettato il ricorso di colui che richiedeva la cancellazione ( stando a quanto riportano le notizie di stampa), ha in genere riconosciuto ( famoso il caso della RAI e della trasmissione “un giorno in pretura del 2005) il diritto all’oblio.
Il tema pone delicati problemi di equilibrio tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, ma è un fatto che l’Unione Europea, attraverso il commissario Viviane Reding, ha posto il problema del riconoscimento del diritto all’oblio all’interno del nuovo plesso regolamentare sul diritto alla privacy attualmente in discussione anche in Italia, escludendone però ( almeno in via di principio) i dati giudiziari.
L’ultimo Consiglio dei Ministri ha infatti discusso in via preliminare il recepimento della nuova direttiva privacy che contiene, come si è già detto anche un richiamo al diritto all’oblio, da valutare però ( secondo la UE) in sede nazionale all’atto del recepimento della direttiva.
Il tema è tra i più controversi in rete e registra posizioni molto differenti, anche all’interno degli schieramenti che più si contraddistinguono per la difesa dei diritti fondamentali sulla rete.
Il settimanale Famiglia Cristina ha chiesto al sottoscritto e a Ruben Razzante, professore all’Università di Milano, un opinione ( non direttamente correlata alla sentenza della Cassazione).
Buona lettura.
http://www.lidis.it/sarzanafile/famiglia_cristiana_29-03-2012.pdf
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati