La Corte Costituzionale ha emesso l’attesa sentenza sulle norme a fondamento del potere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
Ed è una sentenza non priva di sorprese.
La Corte non è entrata nel merito della costituzionalità delle norme, dichiarando la fondatezza o meno delle questioni di costituzionalità ad essa sottoposte, ma ha semplicemente ritenute contraddittorie le ordinanze del TAR, per la mancata chiarezza su cosa le era stato in realtà sottoposto.
Ciò ha determinato una non-decisione sui quesiti ad essa sottoposti, all’interno della quale la Corte ha però effettuato affermazioni che non lasciano spazio a dubbi, e che lasciano aperte tutte le possibilità, ivi compresa la dichiarazione di illegittimità del Regolamento stesso ad opera del TAR, che dovrà ora decidere della sorte del Provvedimento AGCOM.
In particolare, la Corte, ha ritenuto chiara l’assenza di potere regolamentare dell’AGCOM sulla base delle disposizioni esistenti, o quantomeno ha ritenuto che il collegamento tra le norme atte a giustificare l’esercizio del potere regolamentare di AGCOM, che lei evidentemente non riscontra, non fosse adeguatamente argomentato dal TAR, dal momento che le norme poste dall’AGCOM alla base del suo Regolamento, in sé considerate, non attribuiscono in maniera specifica tale potere all’AGCOM.
Si legge nella sentenza infatti:
4.1.– Occorre preliminarmente osservare che le disposizioni censurate non attribuiscono espressamente ad AGCOM un potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.
Ed ancora:
“A prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della ricostruzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente, è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al TAR. Esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque adeguatamente argomentata.”
Ciò può voler dire una sola cosa: che non vi sono norme che attribuiscono specificatamente ed in maniera sufficientemente chiara il potere di emettere un Regolamento all’AGCOM.
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Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati