E ora, cosa succederà al DDL Salva-Sallusti?
Come si ricorderà, la discussione in Senato giovedi scorso sugli articoli e sugli emendamenti del DDL diffamazione, dopo un dibattito molto acceso sulle previsioni dell’art 1, è stata rinviata a lunedi 29 ottobre.
Cosa è accaduto nel frattempo e cosa potrebbe accadere lunedi in Senato?
Innanzitutto la morte improvvisa, dopo lunga malattia, del questore del Senato, Angelo Maria Cicolani, ha fatto saltare la riunione di domani in Senato che avrebbe dovuto porre chiarificazioni nel Gruppo del Popolo della libertà.
Quindi, nonostante la pausa di riflessione richiesta dai Capigruppo giovedi si arriverà probabilmente al voto in Senato, senza la chiarificazione di cui si parlava i giorni scorsi.
Si profilano, a questo punto due possibilità concrete ed una meno praticabile, ma, come onestamente riconosciuto ieri dal senatore dell’IDV Li Gotti, l’imprevedibilità è dietro l’angolo .
In mancanza di accordo tra i gruppi, si procede all’approvazione del solo articolo 1, quello per intenderci che si riferisce all’eliminazione del carcere per i giornalisti e alle modalità del diritto di rettifica.
Questa norma all’apparenza potrebbe consentire la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e porrebbe al riparo i giornalisti da future richieste di carcere.
L’eliminazione della sola pena del carcere per il giornalista, ottenuta attraverso lo stralcio dell’art 1, l’unico per il quale sono stati discussi gli emendamenti, e che si è arenato al momento di decidere l’entità delle pene pecuniarie, non è però scevro di conseguenze sulla disciplina generale
L’art 1 infatti si riferisce solo all’attività giornalistica in sé in quanto vengono modificate le norme della disciplina speciale sulla stampa ( escluso quindi tutto ciò che è internet).
Vi sono dubbi sulla possibile estensione al concetto di prodotto editoriale periodico in virtù dell’approvazione di alcuni emendamenti , ma non credo che un giurista possa ritenere in tutta onestà, analizzando anche la giurisprudenza di merito e la cassazione sul punto che un blog o un sito internet possa essere equiparato ad una testata editoriale periodica.
L’articolo 1 invece non si occupa né dell’omesso controllo del direttore né soprattutto della diffamazione compiuta dal privato cittadino, quindi anche quella ipoteticamente compiuta da wikipedia o da un blogger, che sono invece previste dall’articolo 2 del disegno di legge.
All’art 2 non ci si è proprio arrivati nella discussione al Senato e, se non ci si arriva, approvando il solo articolo 1, lasciando stare tutto il resto per mancanza di accordo, tra l’altro con il voto segreto, ci si troverebbe nella paradossale situazione in cui il direttore responsabile di omesso controllo potrebbe non beneficiare della nuova norma, con buona pace di Sallusti.
Se non si approva l’art 2 inoltre con certezza la diffamazione attraverso internet o quella del privato cittadino, rimarrebbe punita come è attualmente punita, ovvero con il carcere più la sanzione pecuniaria.
Ma perché alcuni senatori insistono nel voler far permanere sanzioni cosi alte?
Al netto di posizioni preconcette nei confronti dei giornalisti, che pure sono affiorate in alcuni passaggi del dibattito in Senato, va detto che il motivo per il quale “Rutelli and company” hanno dubbi sull’entità della sanzione un qualche fondamento dal punto di vista del diritto penale ce l’ha.
Nonostante le sanzioni siano in sé sproporzionate, l’abbassamento delle sanzioni a 50 mila euro infatti potrebbe determinare, secondo i principi del diritto penale una impossibilità “pratica” di applicare la sanzione.
La diminuzione dell’entità della pena pecuniaria in sede processuale, infatti come conseguenza dell’applicazione delle attenuanti ( anche generiche) porterebbe la sanzione pecuniaria sotto il limite necessario per ottenere la sospensione condizionale della pena (il che vuol dire in pratica non pagare la pena pecuniaria).
Nel caso della diffamazione ordinaria poi, dove le sanzioni sono più basse, questo avverrebbe con certezza.
La pena quindi non sarebbe scontata e la somma non verrebbe pagata.
Inoltre quand’anche la sospensione condizionale non venisse richiesta o fosse già stata richiesta per una precedente condanna, l’ordinamento appresta un altro strumento per evitare il pagamento, ovvero la richiesta di lavori di pubblica utilità che permetterebbe anche in questo caso al diffamante di andare esente, di fatto, da pena.
In pratica la sanzione pecuniaria diventerebbe praticamente non esigibile e ciò anche per diffamazioni compiute più volte nel corso del tempo.
La richiesta di voto segreto, tornando alle procedure parlamentari, come si è già visto, è variamente intepretata.
Secondo alcuni il voto segreto consentirebbe ai franchi tiratori di affossare l’intero disegno di legge anziché di approvare solo l’art 1, ma, l’ipotesi renderebbe palese il dissenso dei Senatori rispetto alle indicazioni dei Gruppi aprendo scenari inquietanti nel cammino già accidentato di questa fine legislatura.
Tornando ai possibili scenari potrebeb accadere che la norma, in virtù della oggettiva difficoltà di legiferare in tempi brevi su materie cosi delicate, come richiesto soprattutto da alcuni Senatori del PD, tra i quali si segnala Vincenzo Vita, non venga approvata nel complesso e venga rinviata in Commissione Giustizia, ove giacerà in quello che viene chiamato “il binario morto” ovvero non vedrà mai la luce.
La terza possibilità è che i Gruppi appianino le divergenze e riescano ad approvare un testo condiviso che viene poi spedito alla Camera pur essendo in realtà le posizioni, soprattutto dei singoli Senatori, molto distanti l’una dall’altra.
Quest’eventualità appare difficilmente praticabile, ma, si sa la politica è l’arte del possibile.
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati