Un Disegno di Legge che sembra tratto più da un libello sulla protezione della stampa “ a caratteri mobili” della fine del 1400 che all’epoca di internet, e sul quale gli stessi Membri della Commissione Giustizia del Senato esprimono forti perplessità, preferendo richiedere Audizioni in merito.
E’ questo il senso di un Disegno di Legge, a prima firma del Senatore Alessio Butti, che mi viene segnalato da Fabio Chiusi, vivace giornalista e blogger, e che intende Modificare l’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela della proprietà intellettuale dell’opera editoriale.
L’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela della proprietà intellettuale dell’opera editoriale dispone, in via di eccezione alle norme di cui agli articoli 7 e 38 della stessa legge che attribuiscono agli editori il diritto di utilizzazione economica delle opere collettive ivi compresi i giornali e le riviste, che “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato”.
Il disegno di legge in esame si propone novellando l’ articolo 65 con l’aggiunta di un comma 2-bis di disciplinare le modalità di tutela dell’esercizio del diritto di utilizzazione economica di questi articoli, stabilendo che le modalità con cui essi possono essere riprodotti o utilizzati in qualsiasi forme e in qualsiasi mezzo da soggetti che intendano trarne profitto, debbano essere specificate di volta in volta con appositi accordi tra l’editore e chi intenda utilizzare l’articolo, ovvero tra le associazioni di rappresentanza di questi utili e quelle maggiormente rappresentativi degli editori delle opere da cui gli articoli medesimi sono tratti, e che con i medesimi accordi siano stabilite la misura e le modalità di riscossione da parte dell’editore del compenso dovuto.
In pratica, invece di estendere il ruolo delle utilizzazioni libere, tenendo conto della specificità della rete internet, si limita ulteriormente diritto di cronaca che rende libere le citazioni degli articoli pubblicate da altre testate, istituendo un sistema di accordi preventivo tra l’editore e colui che intende pubblicare l’articolo.
Un cosa che poteva funzionare forse con successo all’epoca di Gutemberg ( l’inventore appunto della stampa a caratteri mobili), ma non certo all’epoca di internet.
Detto questo appare necessario capire se ci sia o meno un pericolo effettivo a brevissima scadenza.
La trattazione del DDL è effettivamente fissata per la discussione in sede plenaria per domani 28 febbraio http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/calendario/convocazioni.pdf anche se, va detto, dal resoconto sommario della riunione della Commissione giustizia in sede referente del 21 febbraio scorso, appare chiaro che i membri della Commissione giustizia che hanno preso la parola, gtra i quali lo stesso relatore e il Vicepresidente della Commissione, abbiano dei forti dubbi e non abbiano nessuna intenzione di arrivare in tempi rapidi all’approvazione.
Il relatore Bruno infatti il 21 febbraio cosi si esprime
“Nel ritenenere che il provvedimento afferisca a questioni meritevoli di approfondimento, invita a valutare l’opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni”.
Mentre il Vicepresidente della Commissione Giustizia CENTARO cosi si esprime:
“Nel merito esprime perplessità sulla nuova formulazione del comma 2-bis nella parte in cui la fattispecie ivi contemplata appare eccessivamente indeterminata. Particolari perplessità desta, a suo parere, il riferimento “allo scopo di trarne profitto”, il quale presenta una portata più ampia del mero fine di lucro. Al riguardo svolge considerazioni sulla vexata questio del pagamento dei diritti d’autore nei casi di predisposizione di rassegne stampa. Concorda con la richiesta formulata dal senatore Bruno di procedere ad un ciclo di audizioni. Suggerisce in particolare di audire i rappresentanti della FIEG, del dipartimento per l’informazione e l’editoria e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il senatore radicale poi Marco PERDUCA (PD) prende brevemente la parola per ricordare che in materia di diritto d’autore interviene, con riguardo ai profili di gestione di tali diritti, l’articolo 39 del decreto-legge sulle liberalizzazioni attualmente all’esame del Senato.
A questo punto la domanda è, premesso che si tratta di una norma del tutto inopportuna, c’è un reale pericolo che venga approvata in tempi brevi?
Se si occorre agire rapidamente.
In caso contrario. come sembrerebbe, appare opportuno consigliare a tutti i Membri della Commissione una lunga pausa di riflessione e molte, molte meditate Audizioni.
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati