Il Regolamento #AGCOM sul diritto d’autore e la Corte Costituzionale. La possibile incostituzionalità delle norme di recepimento del Commercio Elettronico.

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La Corte Costituzionale Italiana   si esprimerà nei prossimi giorni sulla costituzionalità delle norme alla base dell’attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, affrontando in particolare le norme italiane di recepimento della Direttiva  UE 31/2000,  in tema di commercio elettronico.

In particolare è stata sottoposta alla Corte la possibile Illegittimità Costituzionale degli  artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 3, D.Lgs. n. 70/2003,  che recepiscono la direttiva sul commercio elettronico, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e contraddittorietà, e per un possibile contrasto delle stesse norme con  agli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione.

La prima norma sottoposta allo scrutinio costituzionale è l’art 5 ,  comma 1,   del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che consentirebbe alle Autorità Amministrative ( senza specificare quali) poteri inibitori ;

Il primo punto da verificare è se il Legislatore Italiano, nel recepire le norme oggi soggette allo scrutinio Costituzionale, ,  si sia attenuto pedissequamente al dettato legislativo Comunitario, ovvero sia andato  al di là di quanto previsto dalla Direttiva 31/2000,  determinando un possibile contrasto con l’art. 76 della Costituzione, che fissa i limiti oltre cui non può spingersi la disciplina dettata da un decreto legislativo.

Questo in quanto se nel suo provvedimento il Governo eccede spazialmente l’ambito di intervento che è stato delineato dalla legge delega, esso non viola soltanto quest’ultima ma anche, attraverso il meccanismo del parametro costituzionale interposto, la disposizione costituzionale (l’art. 76, per l’appunto) che definisce il contenuto obbligatorio della legge di delega e l’obbligo per l’Esecutivo di attenersi ad esso.

Il decreto legislativo 70 del 2003, sembra innazitutto oltrepassare i limiti della delega, quindi macchiarsi del vizio di eccesso di delega, legiferando al di fuori di quanto oggetto di regolazione da parte della direttiva  31/2000.

 

segue su Nova-Il sole 24 ore

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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