La Corte di Cassazione interviene in sede di legittimità sul sequestro preventivo di un articolo giornalistico presuntivamente diffamatorio pubblicato sul blog del giornalista Gian Battista Barbacetto.
Mi sembra opportuno premettere subito che non condivido letture apparse in questi giorni in rete secondo le quali la sentenza si limiterebbe a riprodurre la giurisprudenza secondo la quale i blog possono essere oggetto di un sequestro preventivo per diffamazione mentre la stampa tradizionale no, in quanto coperta dalla disposizione costituzionale a tutela della stessa.
La sentenza della Suprema Corte infatti, non affronta minimamente il tema della differenza tra blog e stampa on line per escludere od includere gli articolo giornalistici su internet nell’una o nell’altra categoria.
Se cosi fosse, ed anche se il principio non ci è mai piaciuto, non ne sarebbe utile parlarne.
L’equivoco in cui sembra siano caduti anche commentatori esperti http://daily.wired.it/blog/law_and_tech/blog-e-sequestri-nel-basso-impero.html pare sia stato generato dal fatto che in rete è apparso, pubblicato da Guida al diritto, una copia della sentenza priva della pagina fondamentale da cui poter evincere il ragionamento seguito in questo caso dalla Corte di Cassazione
http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/12259969.13/12259969.pdf
Ho potuto leggere grazie agli amici Marco Scialdone http://scialdone.blogspot.com/ ( che ha anche commentato la sentenza qui) e Adriana Augenti http://adrianaugenti.blogspot.com/ la versione integrale della sentenza, che ho deciso anche di pubblicare in versione integrale ( i nomi dei protagonisti sono già stati fatti ampiamente nelle diverse sedi ) per dare modo a tutti di poter giudicare il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione.
Ad una lettura più attenta la sentenza, come da subito hanno colto i commentatori più esperti nel settore del diritto penale dell’informazione pare invece contenere principi potenzialmente “eversivi” dei principi di sequestrabilità non di un blog ma della stampa vera e propria, ed in particolar modo della stampa on line.
La Cassazione infatti, non si è curata di affrontare il tema della equiparabilità della testata giornalistica al blog, ( che pur le era stato richiesto per godere delle esenzioni costituzionali riservate alla stampa) ma ha deciso di effettuare un ragionamento che si applica a tutte le diffamazioni compiute attraverso articoli giornalistici on line e non solo quelle che appaiono sui blog, stabilendo la sequestrabilità ( in presenza di gravi requisiti di violazione dei diritti fondamentali degli individui) preventiva tout court degli articoli giornalistici apparsi su internet.
Da dove si evince questo principio?
alla pagina mancante alla sentenza che è stata pubblicata da guida al diritto.
Leggendo la pagina mancante si comprende immediatamente come la Corte abbia ritenuto che il sequestro circondato dalle garanzie costituzionali a tutela della legge sulla stampa sia in verità un sequestro probatorio e non un sequestro preventivo, e che quindi la tutela costituzionale prevista dai commi 3 4 e 6 dell’art 21 della Costituzione, che prevede l’impossibilità di sequestrare gli stampati, non abbia niente a che fare con il sequestro preventivo, che è stato introdotto dal codice di procedura penale del 1988.
In pratica il sequestro che non può essere fatto a termini Costituzionali di un articolo giornalistico è solo quello probatorio ( il sequestro degli stampati a seguito di sentenza incontestabile di diffamatorietà) e non quello preventivo, che può essere sempre disposto se l’articolo lede i diritti fondamentali di un individuo, e ciò in virtù anche del fatto che quando è stata emanata la Costituzione non esisteva il sequestro preventivo introdotto solo nel 1988.
A questo punto, come giustamente rilevato, appare pienamente sequestrabile preventivamente un articolo di stampa accusato di diffamare un individuo, a prescindere dall’esistenza o meno della riconducibilità ad una testata on line, che invece sino ad oggi si riteneva non potesse essere previsto in quanto gli unici motivi costituzionali per sequestrare preventivamente la stampa erano, per principio costituzionale e di legge ordinaria solo i casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge nonché i casi di stampa clandestina.
Ha ragione quindi chi ritiene che “La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell’informazione dalla dittatura alla libertà fu l’abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l’ordinamento, alla luce dell’articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell’intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge.”
E’ la prima volta a quanto mi consta che la Corte di Cassazione ( diversamente da quanto tentano di fare da diverso tempo i giudici di merito) avalla un sequestro preventivo di un articolo di giornale on line, non sul presupposto della provenienza dell’articolo in questione da un blog di un giornalista, cosa che avrebbe potuto tranquillamente fare e che non avrebbe avuto in sé nulla di speciale, ma sul presupposto del fatto che un articolo diffamatorio, ancor prima di poter essere dichiarato tale, può essere sequestrato preventivamente cosi come accade per qualsiasi altro corpo di reato in grado di aggravare o protrarre le conseguenze dell’azione criminosa.
Il dictum, se applicato correttamente porterà a ritenere applicabile il sequestro preventivo di articoli anche presenti su testate on line, qualora dal bilanciamento tra i diritti alla libera critica ed alla cronaca , nel giudizio caso per caso che il giudice farà, si riterrà comunque che la presenza in rete dell’articolo incriminato sia comunque idonea ad aggravare le conseguenze del reato.
Si pensi ad esempio a tutti gli articoli on line che contengono intercettazioni coperte dal segreto istruttorio, che, in quanto lesive dei diritti alla riservatezza degli individui coinvolti, soprattutto se tali individui non sono persone pubbliche, diventeranno immediatamente sequestrabili preventivamente.
Bisogna ricordarsi di due cose per capire il perché probabilmente la Cassazione sia intervenuta in questo modo:
1) La prima è che la Cassazione è già intervenuta circa tre mesi fa per negare al direttore responsabile di una testata on line gli stessi obblighi di controllo di un direttore tradizionale evidenziando dunque come vi sia una differenza tra le testate on line e quelle tradizionali ed è molto probabile che in questo caso abbia seguito ( ma in negativo) lo stesso ragionamento.
2) La seconda è che i giudici di merito cominciano insistentemente ad applicare il sequestro preventivo anche alle testate on line, come dimostra il caso del quotidiano on line “la voce d’italia” che aveva destato a dicembre scorso la preoccupazione del segretario generale della federazione della stampa http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=62072.
Certo è che da oggi in poi, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito e di opportunità, sarà più facile richiedere ed ottenere il sequestro di un articolo giornalistico su internet.
Fulvio Sarzana
www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati