Interessante punto di vista del Garante Privacy Franco Pizzetti sul tema della tutela dei minori ed i social network, che è stato intervistato dal Corriere della sera sul delicato tema del confine tra i diritti del minore in rete e la tutela dei dati personali, in margine peraltro ad un caso di cronaca avvenuto negli Stati Uniti, evidenziando un “vuoto” normativo ed auspicando, fra l’altro, una politica comune in sede Europea. La vicenda è oramai nota e trae origine negli Stati Uniti dove una madre è stata denunciata dal figlio 16enne con l’accusa di averlo «molestato» con una serie di reati: intrusione informatica nel suo profilo Facebook, modifica della password e, per finire, diffamazione a mezzo Internet. Interrogato sul sistema di regole relative alla tutela dei dati personali ed il minore lo stesso Garante avrebbe dichiarato «Manca la consapevolezza, proprio da parte del sistema giuridico, non solo italiano, del fatto che ormai quella tra maggiorenne e minorenne è una distinzione rozza che non soddisfa tutta la gamma diversa di situazioni che si possono determinare soprattutto rispetto alla protezione dei dati». Eppure lo stesso Garante Privacy aveva emesso una scheda informativa il 26 novembre del 2009 sull’uso dei dati personali nel contesto dei social network denominato proprio “Social network: attenzione agli effetti collaterali” presente sul sito dello stesso garante che sembrava aver affrontato anche il delicato tema della tutela dei minori e i social network,. Negli Stati Uniti invece il problema se lo sono posto con largo anticipo visto che negli USA è in vigore dal 2000 la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), che stabilisce con precisione la sorte dei dati personali dei minori stabilendo ad esempio che tutti i siti ( e le piattaforme di social network) che raccolgono dati personali da minori di età inferiore ai 13 anni debbano presentare una chiara indicazione della politica seguita in materia di privacy – in cui siano specificate le modalità di utilizzazione dei dati. Inoltre, i siti devono ottenere il consenso “documentabile” dei genitori prima di raccogliere dati personali di qualsiasi natura. In Italia, come si è detto invece manca una normativa che stabilisca con precisione la sorte ed il regime dei dati personali dei minori, pur nel contesto di una tutela “forte” dei dati personali, sia per la presenza del codice per la protezione dei dati personali, sia per la figura “istituzionale” del garante Privacy.. Mancando una norma ad hoc si è pensato evidentemente di risolvere il problema con altri strumenti quali quelli dell’autoregolamentazione, ed in proposito in occasione del safer day del 2008 l’organizzazione Save the Children Italiana aveva proposto l’istituzione di un tavolo multidisciplinare che doveva portare, sotto l’egida del Ministero delle Comunicazioni, alla creazione di un Codice di autoregolamentazione per i fornitori dei servizi di social network , un po’ sul modello del codice di autoregolamentazione internet e minori che però riguardava gli internet service provider, ma del progetto a due anni di distanza non si è saputo più nulla. Proseguendo su questa strada i più grandi fornitori di piattaforme di social network ( per la precisione 17) tra cui Facebook, Google/YouTube, MySpace, Microsoft e Yahoo! hanno deciso di siglare in Lussemburgo, in occasione della giornata “Safer Internet 2010″ un accordo europeo che contiene una serie di regole volte a migliorare la sicurezza dei minorenni che utilizzano la rete e far fronte comune contro i rischi potenziali a cui sono esposti i più giovani come l’adescamento da parte di adulti, il “bullismo” online e la divulgazione di informazioni personali. Non possiamo ovviamente sapere se gli accordi di autoregolamentazione resteranno “lettera morta” ovvero riusciranno nell’intento di dotare i dati personali del minore di una dignità tale da garantire l’effettiva tutela di quest’ultimo, ma in ogni caso, vista l’esplosione dei social network e l’aumento del numero dei minori che si “affacciano” alla rete,, sembra opportuno interrogarsi seriamente su questo “vuoto” normativo e sugli strumenti da poter utilizzare per evitare l’ingerenza di altri soggetti sulla personalità dello stesso minore. Fulvio Sarzana di S.ippolito www.fulviosarzana.it