L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha annunciato con grande clamore mediatico la presentazione di un libro bianco sui contenuti digitali che avverrà il 26 gennaio 2011 nella sua sede Romana.
Il libro bianco, già disponibile sul sito dell’Autorità dedica ben 16 pagine al tema del diritto d’autore nelle reti digitali.
Il paragrafo dedicato al diritto d’Autore riserva delle vere e proprie sorprese.
La prima sorpresa.
Nonostante sia stata approvata dal Consiglio dell’Autorità il 17 dicembre scorso una delibera contenente i lineamenti delle competenze in tema di diritto d’autore sulle comunicazioni elettroniche e sia tuttora in corso una consultazione in tema di diritto d’autore avviata dall’Autorità che, come è noto introduce meccanismi molto “invasivi” di cancellazione dei contenuti ritenuti in grado di violare il diritto d’autore, e nonostante il Libro Bianco affronti espressamente anche la situazione italiana non vi è nemmeno una riga sulla delibera della stessa AGCOM, a quasi un mese e mezzo dal lancio della consultazione.
Nulla di nulla.
Perché questo?
Per dimenticanza?
Per non ricordare al grande pubblico che è stata approvata dal Consiglio dell’Autorità una Delibera che appare in grado di “saltare” i meccanismi Parlamentari di discussione sulle riforme degli istituti già esistenti?
Insomma, l’Autorità il 17 dicembre introduce di fatto un sistema di cancellazione dei contenuti e di inibizione all’accesso degli utenti a siti web italiani ed esteri e non ne fa menzione un mese e mezzo dopo parlando di sé stessa nel paragrafo sul diritto d’autore nel contesto digitale nel Libro bianco sui contenuti digitali?
Seconda sorpresa.
Nell’analizzare le esperienze degli altri Paesi l’AGCOM menziona espressamente tutte le iniziative estere in tema di diritto d’autore nel contesto digitale , e, segnatamente le iniziative normative già adottate negli Stati Uniti con il Digital Millenium Copyright Act, quelle in divenire della Gran Bretagna con il Digital Economy Act, la presentazione del disegno di legge “economia sostenibile” in discussione in Spagna, l’istituzione dell’Autorità HADOPI in Francia, avvenuta con legge dello Stato, il disegno di legge brasiliano in tema di riforma del diritto d’autore.
Ebbene tutte le norme dei paesi citati, alcune delle quali in effetti ipotizzano scenari di risoluzione delle controversie sui contenuti nelle reti digitali anche innovative sono, come è evidente ed agevole analizzare leggi dello Stato, adottate o da adottare nel contesto di un dibattito Parlamentare, dopo aver ponderato attentamente le istanze di tutti gli attori del processo e dopo aver valutato con attenzione l’introduzione di meccanismi di cancellazione o di inibizione che possono incidere sui diritti fondamentali di accesso ad internet di tutti i cittadini italiani.
Tutte tranne una.
La norma Italiana, che non esiste e che non è mai stata presentata in Parlamento e che è sostituita allo stato attuale da una Delibera di un’Autorità Amministrativa, seppur qualificata, che si è dimenticata di averla approvata un mese e mezzo dopo, prima e al di là di qualsiasi controllo da parte del Parlamento.
Fulvio Sarzana
www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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