Il blocco dei siti per ragioni di copyright, attraverso gli ISP, anche se adottato in sede giudiziale, vìola la Direttiva 2000/31, sul Commercio Elettronico. , e si deve ritenere non conforme alla Costituzione Ellenica ( Art 5° della Costituzione).
E’ quanto ha stabilito la Corte distrettuale di Atene nella sentenza 13478/2015.
Alcune Associazioni di tutela del diritto d’autore, che gestiscono i diritti d’autore greci ed i diritti connessi, hanno presentato un’ingiunzione preliminare contro gli Internet Service Provider Provider (ISP) nel 2014 davanti all’Alta Corte di Atene.
I provider sono stati chiamati a bloccare attraverso i DNS l’accesso ai siti che violerebbero il copyright.
La Corte, nella sentenza 13478/2015, ha dichiarato illegittimi questi ordini di blocco, basandosi principalmente sulla Direttiva 31/2000 sul Commercio Elettronico ( che in Italia è stata recepita con il decreto Legislativo 70 del 2003) .
I punti principali del ragionamento sono i seguenti: la Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dei principi proporzionalità, che impongono ai Giudici di valutare a prevalenza i diritti costituzionalmente tutelati relativi alla libertà di informazione, la partecipazione alla società dell’informazione, nonché il diritto alla protezione della raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati personali e la riservatezza della libertà di comunicazione, rispetto al diritto d’autore.
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Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati