Rodotà, Wired e la Grundnorm, ovvero l’art 21 bis della Costituzione. Il diritto di accesso ad internet come norma fondante senza alcuna sanzione per le violazioni.

 La proposta di introdurre l’art 21 bis della Costituzione a tutela del diritto di accesso ad internet, ad opera di Stefano Rodotà e della rivista Wired,  ha scatenato un dibattito vivace in rete, tra fautori della proposta e contrari alla stessa.

Lo stesso Rodotà è intervenuto sulle colonne della rivista articolo21 per chiarire il suo pensiero http://www.articolo21.org/2183/notizia/un-articolo21bis-per-internet-.html

Sono stato tra i primi ad esprimere dubbi  sulla stessa proposta  motivando in proposito  il mio dissenso.

Ritengo opportuno a questo punto esprimere ulteriori perplessità sulla formulazione della norma.

Ho già affrontato il tema  della  “stranezza” di una norma sulla promozione dell’accesso ad internet collocata nel contesto della libertà di manifestazione del pensiero, e non all’interno dei principi fondamentali espressi dagli art 2 e 3 della Costituzione.

Rileggiamo la proposta-Rodotà-Wired “  Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Rileggiamo ora l’art 21 nella formulazione attuale “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

 Facciamo un salto al terzo  comma dello stesso articolo.

“ Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

Facciamo un ulteriore  salto e veniamo all’ultimo comma dell’art 21.

“La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

Leggiamo anche tutte le altre norme costituzionali  della prima parte, l’ art 13 sulla libertà personale, l’art 14 sulla inviolabilità del domicilio, nonché i successivi  art 15 e 16.

Tutte le norme citate, ivi comprese l’art 21, che ci rendono  liberi ed in grado di manifestare liberamente il nostro pensiero, sono oggetto di un bilanciamento costituzionale che consente allo Stato, tramite la legge ( citata direttamente nella Costituzione) di perseguire le violazioni del precetto costituzionale .

Tutte, tranne l’art 21 bis, che i proponenti vorrebbero introdurre.

Tutte le norme costituzionali italiane, infatti  costituiscono  espressione dei principi di bilanciamento tra libertà e Stato, come avviene del resto, anche se in forme diverse negli Stati Uniti, ove il esiste il principio di check and balances già pensato da Tocqueville nella sua democrazia in America,  che consentono da un lato allo stato centrale di subire i contrappesi degli organismi intermedi  e dall’altro però di rendere edotti i funzionari pubblici e i cittadini che la libertà di esprimersi deve esere controbilanciata da un diritto statuale o federale in grado di prevenire abusi e violazioni.

Ed è la stessa Costituzione italiana  che lo dice, all’interno di ogni singola norma, a significare che i diritti del cittadino sono tali se ne esiste una limitazione statuale in grado di responsabilizzare già a livello costituzionale  il cittadino stesso.

Rodotà ci dice che esistono Stati che già hanno introdotto interne all’interno della propria costituzione, questo  è vero, ma lo stesso Obama, che  ha deciso di prendere posizione per la diffusione dell’internet come servizio universale a livello di principio, si è ben sognato di emendare formalmente  la Costituzione Statunitense, per introdurre il diritto di accesso ad internet.

Ritorniamo alla nostra Carta Costituzionale.

 Tutte le norme costituzionali, tranne l’art 21 bis Wired-Rodotiano, come si diceva,  prevedono  un sistema  di contrappesi  tra libertà e legge.

Il che significa ad esempio, e scendendo nel pratico, che il diritto di accesso ad internet secondo Rodotà dovrebbe essere concesso a tutti, ma proprio tutti coloro che hanno accesso ad internet, ma che, mancando il richiamo alla legge in grado di prevenirne le violazioni nessun giudice Italiano potrebbe mai limitare l’accesso ad internet in virtù del compimento di un reato.

Né potrebbe in  alcun modo intervenire la Corte Costituzionale che non potrebbe spingersi al punto di emettere una sentenza addittiva di questo tenore, sostituendosi  al legislatore italiano.

Quindi, ad esempio, lo Stato Italiano in virtù dell’art 21 bis  dovrebbe riconoscere a prevalenza su ogni tipo di altro diritto, trattandosi di diritto riconosciuto dalla prima parte della Costituzione  anche il diritto di accesso ad internet al soggetto condannato per associazione mafiosa, con il rischio di consentire lo scambio di comunicazioni con gli associati  e dovrebbe anche riconoscerlo a coloro che decidano di propugnare temi quali la pedofilia culturale, ovvero , dovrebbe anche concederlo a coloro che incitano all’odio razziale o alla violenza etnica, poiché l’art 21 bis, al contrario dell’art 21 che oggi ci fa esprimere liberamente ma che contiene il contrappeso della violazione di legge, cosi come tutte le altre norme costituzionali , non prevede alcun limite normativo al super-diritto di accesso ad internet.

Il diritto di accesso ad internet diverrebbe la “Grundnorm” fondante del nuovo ordinamento costituzionale italiano rassomigliando in maniera impressionante al concetti di norma fondante assoluta   propugnata da Hans Kelsen nella  dottrina  pura del diritto, una norma   che è valida in quando presupposta valida, fondamento di tutte le altre norme.

Una  “meravigliosa” astrazione giuridica, studiata in tutti gli ordinamenti del mondo, che ha avuto tra le conseguenze pratiche, non volute assolutamente dall’autore,  quella di far crollare la Costituzione di Weimar ed i favorire l’ascesa del diritto puro e libero associato ad un regime totalitario e che fu invece duramente criticata in Italia  da Santi Romano , che ebbe a sua volta diverse colpe nell’affermazione dello Stato totalitario.

Rodotà insomma prefigura uno scenario influenzato da un super-diritto, scevro da condizionamenti e da limiti che riceverebbe la sua legittimazione dalla Costituzione e non ne subirebbe alcun limite, e tutto ciò per garantire un diritto di accesso che nel nostro Ordinamento già esiste  o per “frenare” il nostro legislatore nella predisposizione di norme incoscienti, a non dire altro, come quelle espresse su internet negli anni passati, ma che sono state emesse nel pieno esercizio del potere legislativo, secondo il principio della separazione dei poteri, da funzionari forse incompetenti, ma che possono essere liberamente valutati da tutti noi, e non coperti da un ombrello Costituzionale che priverebbe ognuno del diritto di criticare la super-norma fondante.

Critica che non piace ai Mandarini dell’internet ( tra i quali naturalmente non inseriamo i proponenti)  o agli alfieri del “cambiare tutto per non cambiare nulla,” che di questi tempi pare che abbondino.

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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