Da Gioacchino Genchi al Tribunale di Brescia, l’accesso abusivo a sistema informatico non è proprio accesso abusivo…
L’amico Michele Iaselli da notizia su Altalex di un ulteriore arresto giurisprudenziale di merito, con esito fausto, in tema di accesso abusivo a sistema informatico.
La notizia segue l’altra di qualche giorno fa relativa alla sentenza di non luogo a procedere da parte del GUP di Roma nei confronti di Gioacchino Genchi, il superconsulente di diverse procure, che era stato accusato di aver abusivamente intercettato ed archiviato molte migliaia di dati relativi ad intercettazioni.
Si tratta comunque di due procedimenti che avevano come protagonisti appartenenti alle forze dell’ordine.
In entrambi i casi ( la sentenza Genchi non è ancora disponibile sul web) sembra sia apparso rilevante ai fini della decisione di non luogo a procedere l’utilizzo dei dati ottenuti con il presunto accesso abusivo e non il semplice accesso, sembra cioè che la giurisprudenza di merito si stia orientando in tema di accesso abusivo verso la valutazione, ai fini della penale responsabilità, dell’utilizzo illecito o meno dei dati ottenuti con l’accesso autorizzato.
E’ una buona cosa per gli avvocati e per le parti, ma ho il dubbio che tale impostazione sia differente da quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione in tema di permanenza abusiva ( e non di accesso) e ho altresì la sensazione che non sia ben chiaro in alcuni casi agli organi giudicanti ( e molto spesso anche agli organi di accusa) la distinzione tra il reato di accesso abusivo a sistema informatico e quello previsto dall’art 167 del codice privacy, che come è noto, punisce il trattamento illecito dei dati personali in caso dal comportamento dell’agente derivi danno o profitto per lo stesso agente.
Fulvio Sarzana di S. Ippolitowww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
Tags: accesso abusivo a sistema informatico, concorso in accesso abusivo a sistema informatico, Gioacchino Genchi, gip di roma, reati informatici, utilizzo illecito di dati personali, violazione legge privacy














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Egregio Avv. Sarzana,
riguardo al provvedimento del GUP del Tribunale di Brescia ho una mia teoria (molto probabilmente la scoperta dell’acqua calda), che tento di avanzare sebbene io sia un semplice praticante avvocato, nonché studente al master in diritto delle nuove tecnologie dell’Università di Bologna (proprio in tale contesto, il prof. Ziccardi ha già presentato la stessa pronuncia).
Ebbene, io ho l’impressione che il Giudice di Brescia abbia inteso circoscrivere la necessità del fine illecito – per il configurarsi del reato di accesso o permanenza in un sistema informatico – ai soli casi in cui il soggetto attivo possieda già il titolo per accedere o permanere nel sistema informatico in questione, ma agisca andando eccessivamente al di là delle facoltà concessegli dal titolo stesso, contravvenendo a regolamenti o leggi.
Nella fattispecie concreta oggetto d’esame, infatti, viene manifestamente specificato che il soggetto attivo sia un agente di P.G. abilitato all’accesso al Re.Ge.
Il soggetto abilitato all’accesso ad un sistema, infatti, si può ritenere che permanga nel sistema medesimo contrariamente alla volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, più che nel momento in cui utilizzi il sistema semplicemente per finalità diverse da quelle istituzionalmente o contrattualmente contemplate, nel momento in cui tali finalità siano contrarie a regolamenti o leggi. Molto probabilmente, il Giudice ha ritenuto – a mio modesto modo di vedere, non del tutto a torto – che il grado minimo di antigiuridicità, per il reato in questione e solo per i soggetti che abbiano titolo per accedere al sistema, sia rappresentato dall’utilizzo di quest’ultimo per finalità illecite e non per un semplice utilizzo non illecito, che però vada oltre le proprie facoltà.
Chiaramente, in tutti gli altri casi in cui il soggetto agente non abbia di base il titolo di accesso, l’elemento ulteriore della finalità illecita della condotta non potrà affatto essere ritenuto necessario per la configurabilità del reato.
Caro Francesco, il punto è che quell’elemento da aggiungere nell’ipotesi omissiva, non esiste nel testo di legge…
Io, personalmente, ho una spiegazione meno forbita, spero di scrivere presto qualcosa nel mio blog.
Verissimo, ma io suppongo che l’intento del Giudicante sia stato quello di inquadrare più correttamente l’elemento della contrarietà alla volontà di chi abbia il diritto di escludere il soggetto avente il titolo d’accesso al (o permanenza nel) sistema.
Si può effettivamente dire che sia contrario alla volontà di chi abbia conferito il titolo di accesso l’utilizzo del sistema per fini non illeciti, sebbene comunque non previsti dall’accordo di concessione del titolo d’accesso?
Non credo che il GUP abbia aggiunto di fatto un elemento in più. Credo, piuttosto, che abbia dato un’interpretazione di diritto ad un elemento già presente.
Secondo me è un’impostazione non del tutto sbagliata – per lo meno nelle intenzioni -. Altrimenti chi abbia titolo di accedere ad un sistema commette sempre un reato ogni qual volta sfori, seppur di poco, i limiti delle sue facoltà.