AGCOM e l’inibizione dei siti sospettati di violare il diritto d’autore: I sogni agitati del Governo Inglese e i “sonni tranquilli” degli interpreti italiani.

 In questi giorni cosi frenetici sul diritto d’autore e Internet ho letto con interesse diverse posizioni sul tema del diritto d’autore digitale.

 Fra le osservazioni che ho analizzato mi sembra interessante quella di Stefano Quintarelli  http://blog.quintarelli.it/blog/2011/02/cose-di-questi-giorni.html che, giustamente si pone delle domande sull’iniziativa www.sitononraggiungibile.it , portata avanti da diverse Associazioni, e che ho apprezzato in quanto ritengo  che  il dibattito in internet costituisca uno degli esempi di ciò che noi chiamiamo forse un po’ pomposamente la libertà di espressione .

 Stefano fa riferimento a versioni  tranquillizzanti della delibera AGCOM proprio nel momento però  nel quale il Governo Britannico  nella figura del segretario alla cultura   e del Vicepremier Nick Clegg, si comincia a preoccupare dell’inibizione dei siti web in territorio britannico   imponendo di fatto  uno Stop all’inibizione dei siti web  in via di attribuzione all’OFCOM ( l’omologo italiano dell’AGCOM). 

  La vicenda viene riportata il 1 febbraio  dalla BBC online  che titola “Government to rethink Digital Economy Act’s web blocks”. http://www.bbc.co.uk/news/technology-12334075

 Quali sono i motivi per i quali il governo inglese richiede espressamente alla “sua” Autorità indipendente di ripensare  il meccanismo di blocco dei siti web?

 Il motivo è che il governo avendo messo a disposizione dei navigatori telematici britannici un sito dove esprimere le proprie preferenze  sulla legislazione in corso, ha ricevuto  precise contestazioni da parte dei navigatori telematici sul blocco dei siti web sospettati di violare il diritto d’autore.

 Il motivo di fondo della richiesta di moratoria da parte dei cittadini britannici invece risiede nel fatto  che  si corre  il rischio di bloccare integralmente siti che non c’entrano niente con la pirateria e che sono semplicemente sospettati di avere un file protetto dal diritto d’autore.

 Ora va detto che  in Gran Bretagna, come ben analizzato dal libro Bianco sui contenuti digitali presentato qualche giorno fa dall’AGCOM, c’è una norma, appunto  il “digital economy Act’s “ che ha avuto un travagliato iter parlamentare e che è stata in discussione  per più di due anni all’interno del  parlamento inglese.

 La vicenda britannica ritengo sia in grado di insegnarci  alcune cose:

 1)             esiste un Governo in Gran Bretagna  che si è preoccupato di chiedere all’Autorità di controllo sulle comunicazioni se esiste un rischio di censura, bloccando ai navigatori telematici l’accesso ai siti web.

2)             esiste una norma approvata dal  parlamento Britannico che ha seguito un iter parlamentare del tutto ordinario.

3)             Il governo Britannico  dovrà emanare una normativa secondaria per realizzare dal punto di vista tecnico tutto ciò.

 Notate qualcosa di diverso rispetto all’iter di formazione della  delibera AGCOM 668/2010?.

 Io si.

 La differenza risiede nel fatto  che niente di tutto questo è accaduto nel nostro Paese dove l’introduzione dei principi di cancellazione ed inibizione sta avvenendo in modo del tutto silenzioso, in via amministrativa  e senza passare per il Parlamento e dove ci  si ritroverà  a dover affrontare ricorsi in Tribunale e lunghe procedure giudiziarie per vedere affermare il semplice diritto di ogni cittadino ad avere una Normativa approvata dal Parlamento in grado di incidere sui suoi diritti fondamentali.

 E veniamo ai “sonni tranquilli”.

 Alcuni hanno contestato la circostanza che la delibera 668/2010 prevedesse  il ricorso al Giudice.

 Io invito tutti navigatori telematici a leggere con i propri occhi e senza nessun preconcetto  il paragrafo 3.5.2  dei  “lineamenti”  di provvedimento sul diritto d’autore dell’AGCOM, che stabilisce il procedimento di rimozione selettiva, di cancellazione e di inibizione. http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=5415

 Se qualcuno trova in qualsiasi parte della norma la possibilità di agire di fronte ad un giudice nei 5 giorni della procedura di fronte all’autorità  durante la procedura di urgenza di contestazione della violazione, di cancellazione dei contenuti o di inibizione dei siti esteri, sono disposto ad andare volentieri  a piedi da Roma sino alla sede di Napoli  dell’Autorità.

 L’intera procedura di contestazione, di inibizione e di cancellazione avviene davanti all’AGCOM, e questo vale per siti privati come per i siti pubblici, in un termine di 5 giorni senza che:

a)              ne sia informata l’autorità giudiziaria, come invece obbliga a fare l’art 182 ter della legge sul diritto d’autore trattandosi di fattispecie previste già dal nostro codice penale;

b)               ci sia un riferimento nella norma alla possibilità che la procedura venga per esempio sospesa  o interrotta a seguito del ricorso ad un giudice ordinario.

 Ci sarebbe quindi un Giudice, secondo i “tranquillizzati”.

 Quale?

 Un giudice civile? Un giudice penale? Un giudice Amministrativo?

 A chi si rivolge il consumatore che ha un sito internet o un blog in italia o all’estero,  in quei famosi 5 giorni se teme di non essere giudicato imparzialmente o se vuole far valere il proprio diritto costituzionale al  giusto processo.

 Invece di rendere semplice l’accesso alla giustizia si obbliga un semplice cittadino a doversi sobbarcare un procedimento in 5 giorni (CINQUE) , senza sapere di cosa si tratti e a doversi difendere affrontando spese giudiziali, legali, e di trasferimento, visto che la sede dell’Autorità è a Roma e a Napoli,  e tutto ciò anche per un singolo file sospettato di violare il diritto d’autore e che verrà  rimosso in base a quella che l’Autorità chiama “procedura selettiva”.

 Il soggetto che si è visto cancellare il sito, al contrario di ciò che avviene nell’ordinario mondo del diritto si troverà a dover agire lui ( un privato)  dopo la cancellazione o l’inibizione , in spregio ad ogni e qualsiasi  principio di prova della responsabilità che impone che sia colui che afferma la violazione a dover provare l’illecito, non colui che si difende e dopo aver ricevuto la sanzione a dover dimostrare di essere “innocente”.

 E stiamo parlando di singoli cittadini che si vedranno rimossi i file sul proprio sito oppure che sono accusati di avere i siti all’estero e che dubito siano avvezzi alle aule giudiziarie.

 A meno che non vogliamo  ritenere che ci si trovi di fronte ad un procedimento penale e che  l’Autorità svolga, come in effetti svolgerà le funzioni della polizia giudiziaria e di pubblica accusa, oltre a decidere in funzione di giudice, nei famosi 5 giorni, rischiando di violare in tal modo  palesemente il principio di separazione dei poteri.

c)               Nonostante tutto ciò il cittadino non potrà comunque dimostrare, a regime, di essere esente da colpa, una volta entrata in vigore la delibera.

 Invito tutti coloro che desiderano approfondire a leggere con attenzione  cosa c’è scritto nel Punto 3.5.4. dei  lineamenti di provvedimento.

 L’Autorità dice testualmente “L’Autorità ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui tracciata possa operare in maniera pressoché automatica (sulla base dello schema: segnalazione-verifica eventuale provvedimento inibitorio), essendo fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla colpa. Come detto, è sufficiente infatti la verifica della presenza – non autorizzata- su un sito di contenuti protetti da copyright a legittimare l’attivazione delle iniziative di garanzia da parte dell’Autorità nell’ambito della finalità di prevenzione attribuita alla sua azione, in via generale, dal già citato art. 182 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633””.

Ora, se qualcuno vuole dormire sonni tranquilli lo faccia pure , io ritengo ci si trovi di fronte al sonno della ragione.

***I sogni tranquilli non sono ovviamente riferiti a Stefano Quintarelli n.d.r.

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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