Google cancella i post di un blog per sospetta diffamazione, ma è obbligata anche a cancellare i risultati dei motori di ricerca? E secondo quali norme?

 

Non mi dilungo sui fatti che hanno dato luogo al caso  di “sospetta censura” ai danni  del blog “sul romanzo” portata all’attenzione dei Media da Alessandro Gilioli , giornalista dell’Espresso, e che, in un primo momento aveva fatto pensare alla   richiesta proveniente dalla polizia postale di Ferrara  ( PM o polizia giudiziaria) di conservazione ( o cancellazione) di alcuni post presenti su di un blog presente sulla piattaforma Blogspot   di proprietà di google in virtù di un procedimento per diffamazione.

Si è poi scoperto che la richiesta dell’autorità di polizia ( e non del Pubblico Ministero) fosse di acquisire i log e i caller id associati ai post incriminati al fine, si presume, di identificare l’autore del presunto illecito.

Quindi nulla, almeno stando a quanto emerge, che ci posa far pensare ad un sequestro vero e proprio.

  Ma il caso presenta alcune anomalie che potrebbero farci comprendere  se Google sia veramente  obbligata a dare attuazione alle direttive delle autorità amministrative o giudiziarie o se ne risponde e se infine la richiesta venuta dall’autorità giudiziaria avesse potuto riguardare  solo la rimozione dei contenuti sul blog oppure anche il sequestro” o la conservazione a fini probatori dei risultati dei motori di ricerca, e se questo sia in effetti avvenuto.

 Sono due cose molto diverse e diverse ne sono le conseguenze.

Se infatti la richiesta dell’autorità giudiziaria aveva a che fare solo con i post di un blog, al di là delle considerazioni sulla libertà di opinione, che naturalmente devono essere ben tenute presente quando si sequestra qualcosa che ha a che fare con internet, e della “stranezza” sulla moltiplicazione dei casi di sequestro in casi di diffamazione su internet, va detto che l’iniziativa dell’Autorità giudiziaria ( o della polizia giudiziari) potrebbe  apparire del tutto legittima.

 Da un punto di vista procedurale e  trattandosi di un “servizio della società dell’informazione” secondo l’infelice terminologia della direttiva sul commercio elettronico, Google, non diversamente da quanto deve fare un provider in circostanze simili, ovvero quando è avvertito dalla polizia o dall’autorità giudiziaria, deve dare attuazione a quanto richiesto, e le considerazioni sulla lesività o meno della condotta verranno fatte poi all’interno del procedimento.

 La vicenda è utilmente spiegata da  Francesco Paolo Micozzi legale esperto di tematiche del diritto dell’internet, richiamato da Marco Scialdone   il quale rileva  che  Google potrebbe rispondere di una qualche forma di concorso qualora non si attivasse per rimuovere il contenuto presuntivamente diffamatorio dalla piattaforma di blog visto che l’art 16 del  decreto legislativo 70/2003, meglio conosciuto come decreto sul commercio elettronico prevede che  

 Art. 16 (Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni – Hosting) 

 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

 non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;

  • non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

 3. L‘autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Da un punto di vista pratico, bisogna ricordare quello che è accaduto nel caso Google-Vividown laddove Google ( attraverso la sua controllata Yotube) era stata avvertita dall’associazione di tutela dei disabili e solo in un secondo momento dall’autorità giudiziaria, trovandosi poi coinvolta, suo malgrado, in un procedimento giudiziario.

 Evidentemente Google non ha nessuna intenzione di ripetere la vicenda, ed ad un semplice cenno dell’autorità giudiziaria, ha dato spontanea attuazione alla richiesta  della stessa Autorità ( o di polizia).

In verità qui sembra, stando  a quanto riportato dai Media,  che Google possa essere andata  oltre quanto richiesto dall’Autorità giudiziaria cancellando de imperio i post sul blog e generando anche conseguenze in ordine alla reperibilità dei post sui motori di ricerca.

 Fra l’altro, sembra che vicende analoghe siano già accadute in precedenza .

La vicenda quindi sembra avere  un lato oscuro che andrebbe forse analizzato in maniera approfondita.

 La richiesta dell’autorità giudiziaria infatti non sembra aver ipotizzato la cancellazione dei messaggi ed allora appare legittima e/o opportuna la cancellazione dei post dalla piattaforma o la cancellazione anche dei post dai  risultati dei motori di ricerca?

 Ed a rispondere all’Autorità Giudiziaria è stata “Google Blog” o Google come motore di ricerca, e quale rapporto c’è tra la cancellazione di alcuni post e la “sparizione” di post e blog da un motore di ricerca?

 In poche parole l’Autorità giudiziaria ha richiesto solo i file di log  o anche la rimozione dei post sul blog incriminato  ovvero magari in precedenza, ha ottenuto che venisse cancellata anche la stessa “esistenza” dei post, o magari del blog, dal mondo della rete rappresentato dalle ricerche del motore, condannando quindi i post ad un “oblio imperituro”?.

Oppure l’iniziativa di Google, non si comprende bene se in qualità di Titolare della piattaforma di blog o in quanto Titolare del motore di ricerca è stata del tutto autonoma?

 Perché se cosi fosse, allora si potrebbe porre veramente un reale problema di libertà di espressione in rete cosi come, dal punto di vista giuridico si aprono dubbi sulla necessità che Google adempia, come motore di ricerca si badi bene, e non come fornitore di piattaforme blog, a quanto previsto dal decreto sul Commercio Elettronico e sia obbligata, quantomeno dal punto di vista degli obblighi degli intermediari a dare attuazione alle richieste provenienti dall’autorità giudiziaria

 Dobbiamo infatti ricordare in Italia in modo difforme  da altri paesi europei che hanno diversamente recepito la direttiva sul commercio elettronico  il motore di ricerca, a termini di legge,  non sembrerebbe rispondere di ciò che appare nei risultati dei motori  non essendo tecnicamente ricompreso lo stesso motore nella figura di “intermediario” della società dell’informazione.

 E  ciò nonostante la Commissione Europea abbia  aperto le consultazioni per la revisione della Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) e che l’attenzione si stia concentrando proprio sui  motori di ricerca per i contenuti immessi dagli utenti e per i link pubblicati nonché sulle piattaforme di aste on line.

 Ma allora forse Google allo stato attuale  potrebbe non avere l’obbligo di cancellare i risultati dei motori di ricerca e potrebbe anche consentire  in caso di cancellazione d’imperio dei post sul blog ad esempio con alcune semplici funzioni quali  ad esempio “google cache”  che tutti noi possiamo renderci conto sul motore di ricerca  di ciò che è stato detto, a maggior ragione se i post incriminati non sono presenti, come accaduto in altri casi di misteriose “sparizioni” | nella sua piattaforma blog.

 Cosi come ritengo estremamente difficile che l’Autorità giudiziaria possa disporre un sequestro di post facendoli “sparire” dai motori di ricerca interpretando in maniera estensiva le norme del codice di procedura penale sui sequestri di corrispondenza telematica anche nelle forma del sequestro  presso terzi.

 

 

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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