La Cassazione afferma che un direttore responsabile di una giornale web non è responsabile di omesso controllo? No, non è proprio cosi.

Le sentenze dei Tribunali, si sa si devono leggere bene e nel loro complesso perché altrimenti possono ingenerare equivoci.

L’ultima sentenza della Cassazione, la 35511,  sulla responsabilità da omesso controllo di  direttore di un giornale telematico in effetti ha assolto quest’ultimo per non aver commesso il fatto in quanto il direttore di tale testata non avrebbe potuto esercitare il controllo su quanto accade sulle pagine del giornale  come  invece previsto  dall’art 57 del codice penale per la carta stampata.

Sembrerebbe quindi che non si possa equiparare il direttore di un giornale telematico ( con tanto di registrazione presso il tribunale e di direttore responsabile) ad uno reale.

Cosi detto sembrerebbe quindi che i Direttori responsabili di veri e propri giornali on line godano di una tutela più ampia dei colleghi della carta stampata, in virtù, secondo quanto riportato dalla stessa Corte,  “della interattività del mezzo telematico” che impedirebbe un reale controllo al direttore responsabile.

 Approfondendo però la sentenza della Cassazione che ha assolto il direttore della testata telematica però emerge un fatto che non è stato posto in rilievo adeguatamente dai lanci di agenzia.

Il Direttore infatti non è stato assolto dal reato di omesso controllo su quanto scritto sul sito da un giornalista nel contesto dell’attività editoriale, ma solo dall’omesso controllo ( e si suppone) censura nei confronti di un lettore che aveva mandato una lettera alla testata, lettera poi pubblicata dalla testata telematica e che avrebbe avuto carattere diffamatorio ( il che non si saprà mai in quanto nel frattempo il reato era stato dichiarato prescritto dalla Corte di Appello)   ed in questo senso la Cassazione  ha equiparato il direttore della testata  ad un blogger o al moderatore di un forum che non interviene sui commenti postati da terzi e non può esserne considerato responsabile.

Così come non sono “responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider – hanno spiegato i supremi giudici – a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso).

 Quindi non assenza di responsabilità del direttore di una testata  ma incapacità di controllare quanto scritto da un cittadino con una lettera inviata alla testata telematica,  essendo palese fra l’altro il disaccordo del direttore della testata con quanto scritto dal lettore,  come ha sentenziato la Cassazione,  perché altrimenti in caso di accordo il direttore avrebbe risposto “in proprio” della diffamazione.

 Ma attenzione che la Giurisprudenza della Cassazione in genere  ritiene responsabile il direttore di una testata tradizionale in caso di denigrazione compiuta da un privato cittadino nei confronti di un soggetto ed attuata tramite lo strumento dell’invio di una lettera ai giornali.

 Se invece dovessimo dare retta a ciò che la Cassazione ha stabilito da ultimo sui direttori dei giornali telematici dovremmo ritenere che vi sia una discriminazione tra i Direttori web e quelli tradizionali sulle lettere inviate dai lettori, perché mentre  il direttore del giornale telematico ( che si ricordi potrebbe essere un’emanazione di un testata tradizionale) non dovrebbe rispondere del reato di omesso controllo quello tradizionale risponderebbe senz’altro e ciò in virtù della interattività del mezzo, il che ovviamente non può essere perché si avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento.

La Suprema Corte non può aver inteso dire questo ma si è forse soffermata in modo troppo superficiale sul mondo internet ritenendo che vi fosse un “vuoto” legislativo laddove tale vuoto non c’è, infatti una cosa sono i blogger, i titolari di forum e i provider ed un’altra i direttori di testate telematiche registrate ( i giornali telematici insomma)  che si devono considerare a tutti gli effetti, come del resto i Tribunali hanno da diverso tempo rilevato, anche a tutela di questi ultimi, direttori di testate vere e proprie.

 

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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