Pubblico un Anteprima un pezzo in uscita domani su “Il Fatto quotidiano” on line.
La Condanna di un sito per i commenti diffamatori anonimi postati dai lettori viola i principi di libera espressione?
La Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo sembrerebbe ritenere di no.
La Corte ha ritenuto fondata quanto affermato da una Corte Nazionale Estone che aveva multato un sito d’informazione estone per non aver censurato i commenti offensivi anonimi postati dai lettori.
Non si tratta, per il momento di una sentenza definitiva, se infatti una delle due parti fa ricorso al Tribunale di grande istanza della Corte, i l caso verrà ridiscusso da un Collegio di 5 Giudici.
Sulle prime la sentenza ha fatto sobbalzare più d’uno.
Il principio in base al quale un giornale on line possa rispondere sic et simpliciter dei commenti anonimi postati dai propri lettori appare infatti dirompente.
Attenzione però a leggere con attenzione i principi stabiliti dalla sentenza.
Innanzitutto la sentenza proviene non della Corte di Giustizia ma della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, se volessimo fare un parallelo con cose accadute nel nostro paese potremmo richiamare il caso del direttore di Libero Belpietro, che ha ottenuto una condanna dell’Italia ad un risarcimento per essere quest’ultimo stato condannato da un giudice nazionale per diffamazione.
Il che non significa che d’ora in poi, se non si cambia la normativa sulla diffamazione, non ci saranno più condanne per diffamazione nei confronti dei direttori responsabili o che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea considererà contrari ai principi fondanti dell’Unione le condanne per diffamazione che avvengono nel nostro Paese.
La Corte nel caso Estone ha ritenuto semplicemente in base al criterio della proporzionalità che dovesse essere effettuato un bilanciamento tra i diritti alla reputazione di un soggetto ed i diritti alla libera espressione nel caso concreto traendo la propria convinzione anche dal fatto che il sistema di filtro relativo ai commenti in realtà non ha funzionato, senza entrare nel merito della diffamatori età o meno dei commenti, già stabilita dal giudice nazionale.
Né si può dire che sia stato stabilito un principio generale di responsabilità dei siti ( o meglio degli intermediari.)
Il tema generale della responsabilità degli intermediari qui non è stata affrontata dal momento che la corte ha ritenuto che si dovesse applicare la norma nazionale sulla diffamazione.
Attenzione dunque a non cadere nell’equivoco di ritenere che sia stato deciso nell’Unione Europea che i commenti anonimi comportino la responsabilità del titolare del sito e che questo sia conforme ai principi della carta fondamentale dell’Unione.
Eppure qualche inquietudine la sentenza sembra poterla dare, non fosse altro per l’oscurità del linguaggio contenuto nella sentenza.
L’affermazione in base al quale il portale guadagnasse in realtà con i commenti postati dagli utenti ,ancorchè anonimi, lascia delle zone d’ombra che andranno in qualche modo colmate.
In questo principio potrebbe annidarsi, pur con tutte le cautele del caso, un precedente pericoloso dal momento che una giornale on line vive normalmente del traffico presente sul sito, che genera poi gli introiti pubblicitari.
La questione dell’anonimato, seppur declinata in un caso concreto, avrebbe dovuto essere trattata molto meglio dalla Corte di Strasburgo per evitare pericolose ( e probabilmente involontarie) interpretazioni.
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati