L’AGCOM introduce la ghigliottina digitale per i siti internet. Il Provider segnalato alla polizia giudiziaria.

ghigliottina-vneArriva il regolamento dell’AGCOM sul diritto d’autore

Ed è molto peggio di come ci si aspettava.

Vediamo qualche passaggio significativo.

La norma  presenta già all’inizio come alla fine, gravi imprecisioni, e passaggi del tutto anomali ”

Cominciamo dal titolo. ovvero,

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70

 

Procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 2003?

Non c’è alcuna procedura attuativa affidata all’AGCOM nel decreto legislativo 70, anzi le risoluzioni delle controversie sono affidate ad organismi del tutto diversi dall’AGCOM.

Da dove tragga questa convinzione l’AGCOM non è dato sapere.

La Delibera poi  è sottoposta a Consultazione pubblica ma l’autorità all’art 19 indica già la data di entrata in vigore: il 3 febbraio 2014.

E’ la prima volta che mi capita di vedere un provvedimento soggetto a consultazione  pubblica ( che potrebbe in teoria anche far ritornare sui propri passi) che dice in sostanza “fate ciò che volete, noi vi ascoltiamo, ma abbiamo già deciso che il 3 febbraio la delibera sarà comunque in vigore”

Incredibile.

Ritornerò sul testo , ovviamente più volte in questi giorni, ma alcune chicche del testo meritano di essere indicate.

A cosa serve in sostanza il regolamento?

A fornire gli strumenti di repressione rapidi ed indolori ai titolari del diritto d’autore.

Si comprende dal fatto che l’autorità, in caso di violazione del diritto d’autore,  non agirà d’ufficio ma in base alla istanza di parte.

Secondo il Presidente questo sarebbe una garanzia di imparzialità.

Ed invece è tutto l’opposto.

Le indagini e l’iniziativa in ordine a eventuali  violazioni penali  come è noto sono affidate al Pubblico Ministero.

Il pubblico ministero è soggetto all’obbligatorietà dell’azione penale che garantisce parità di giudizio a tutti i soggetti indagati ed obbligo di uniformità di giudizi rispetto a tutte le violazioni.

E’ la legge che lo prevede.

Cosi non avverrà all’AGCOM che deciderà in base alla propria esclusiva discrezionalità se , come e quando procedere con il procedimento di rimozione e inibizione.

L’art 11 addirittura prevede  un processo abbreviato che obbliga i provider in un giorno ( diconsi uno) a disabilitare selettivamente i contenuti o ad inibire l’accesso al sito agli utenti italiani.

Ciò quando avviene?

Quando a richiederlo sono le associazioni di tutela del diritto d’autore ovvero il  titolare o licenziatario del diritto di cui alla lettera t) o associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto di cui alla lettera t);

L’Autorità diverrà ostaggio di fatto delle richieste massive dei titolari dei diritti, mentre non si concentrerà sulle richieste dei singoli, che potrà dichiarare infondate ed irricevibili

E il Magistrato?

Non c’è, a meno che una parte decida di agire o in sede civile, si suppone, per far valere i propri diritti, con i costi relativi, ma sempre nei tempi delle decisioni dell’autorità che, come vedremo vanno dall’un giorno ai dieci giorni.

Ma, niente paura, chi si è visto inibire il sito o disabilitare l’accesso attraverso i provider può far valere i propri diritti al TAR, come aveva anche ricordato Cardani nell’audizione alla Camera, al costo  “popolare” però  di 4000 euro per il contributo unificato da versare in caso di impugnazione dei provvedimenti dell’AGCOM.

E i provider?

dovranno inibire l’accesso agli utenti italiani, pena una multa sino a 250 mila euro ed, udite udite, l’Autorità. stravolgendo la norma che le impone, una volta accertate le violazioni del diritto d’autore di  informare gli organi di polizia giudiziaria, ( e di non agire autonomamente)  prende autonomamente  l’art 182 ter della legge sul diritto d’autore, che questo prevede, e lo rivolge contro i provider, che saranno dunque segnalati all’Autorità giudiziaria.

Non chi viola il diritto d’autore ma proprio i provider.

I quali provider udite udite, dovranno anche, ai sensi dell’art 8, comma 2 del regolamento, dare all’autorità i nomi dei titolari dei siti internet, in spregio a qualsiasi norma relativa alla tutela dei dati personali ed ai principi espressi dal caso Peppermint .

Questi sono solo alcuni dei passi dell’incredibile Regolamento sul diritto d’autore dell’AGCOM.

 

 

 

 

 

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
Share Button