Pedofilia via internet. Tribunale di Roma: la connessione wi fi in caso di detenzione di materiale pedofilo,non può provare la colpevolezza dell’imputato, l’accesso a siti pedofili via internet può avvenire anche accidentalmente e i log di connessione dei provider non hanno valore di prova.

SCANSENTLOG 

E’ una sentenza destinata a far discutere quella emessa dalla settima sezione penale del Tribunale di Roma, che ha affronta il delicato tema dell’accesso a siti internet dal contenuto pedofilo, stabilendo principi alquanto sorprendenti.

La vicenda posta all’attenzione del Tribunale Capitolino, traeva origine da un indagine compiuta dalla polizia del Lussemburgo che aveva segnalato all’Interpol la presenza  di un rilevante numero di navigatori italiani che si sarebbero connessi ad un sito pedofilo collocato all’estero.

L’identificazione dei navigatori italiani era avvenuta attraverso le prove informatiche della connessione raccolte dalla stessa Interpol.

Tra gli imputati vi era  un professionista  romano cinquantenne F.C., difeso dall’avv Fulvio Sarzana di S. Ippolito, che aveva a casa una connessione internet a banda larga attraverso il sistema senza fili denominato WI FI.

Il Tribunale di Roma con sentenza dell’11 giugno 2012, le cui motivazioni sono state depositate in questi giorni, all’esito del dibattimento ha mandato assolto l’uomo per non aver commesso il fatto, stabilendo alcuni principi di rilievo nella raccolta ed identificazione delle prove di un reato compiuto attraverso internet.

Tra i principi stabiliti dal Tribunale di Roma vi è che l’accesso ad un sito pedofilo può essere accidentale e non costituire reato, che la natura pedopornografica di immagini detenute da un imputato deve essere rigorosamente provata,  che una connessione wi fi può essere utilizzata anche da terzi che possono essersi intromessi illecitamente nel sistema informatico dell’imputato  e, soprattutto che  le prove della connessione ad un sito internet acquisite presso gli  internet service provider, attraverso i cd log di connessione, ovvero le prove dell’accesso ad un determinato sito internet se non acquisite e conservate secondo le norme di legge, sono inutilizzabili.

Quest’ultimo profilo è destinato ad avere ricadute importanti in tutti i reati che si compiono tramite internet e che necessitano delle prove cd informatiche o telematiche.

Per la prima volta infatti in Italia un Tribunale applica a favore dell’imputato le norme di recepimento della Convenzione di Budapest  del 2008 sui crimini via internet, che hanno modificato alcune norme del codice di procedura penale, stabilendo che il mancato rispetto da parte della organi investigativi, di quanto previsto dall’art 254 bis sulla raccolta  dei dati di connessione ad internet presso gli internet service provider, sia in grado di rendere inutilizzabili le prove raccolte.

Afferma il Tribunale “ Appaiono fondati i rilievi difensivi circa l’esistenza di un vizio genetico nel procedimento di acquisizione dei dati informatici relativi alle presunte connessioni con il sito pedopornografico per violazione degli articoli 254 e 254 bis cpp”.

“Non potendosi, quindi, escludere che terzi abbiano utilizzato quell’indirizzo, magari attraverso accessi abusivi o furto dei suoi dati ovvero che altri, tra i suoi familiari, abbiano potuto, quand’anche accidentalmente, nel sito pedopornografico in rassegna, si deve affermare l’impossibilità di fondare con tutte queste variabili, un verdetto di colpevolezza.”

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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