Tribunale di Roma: la vendita di beni contraffatti su E Bay non è reato se non si prova il profitto e non si identifica con certezza il soggetto che usa un Nickname.

Mettere in vendita oggetti contraffatti sulla piattaforma E Bay  può non costituire reato  in quanto l’offerta di vendita di prodotti sul popolare sito può essere richiesta da chiunque, anche con false generalità.

E’ quanto ha stabilito la X sezione del Tribunale di Roma, Dott.ssa Valeria Ciampelli, che ha mandato assolto un uomo, M.S.N. accusato di aver messo in vendita sulla popolare piattaforma di scambi centinaia di software contraffatti, tra i quali vi erano suonerie per cellulari, software per sistemi operativi windows, e software per smartphone.

Il cittadino italiano è stato difeso dagli Avvocati Fulvio Sarzana, dello Studio legale Sarzana di Roma e Nicola Capozzoli.

Il Tribunale ha assolto l’uomo, che rischiava sino a tre anni di reclusione, dal reato di riproduzione illecita di programmi per elaboratore previsto dall’art 171 bis della legge sul diritto d’autore.

Il Tribunale ha affrontato anche il tema della detenzione ad uso personale di programmi protetti dal diritto d’autore, ritenendo che il ritrovamento presso il domicilio dell’imputato di prodotti non originali o contraffatti anche in numero rilevante ( si trattava di più di cento esemplari) di per sé non valesse, in assenza di ulteriori prove, a giustificare l’imputazione di detenzione di opere protette dal diritto d’autore a scopo di lucro o di profitto.
Soddisfatti gli Avvocati della difesa, in particolare l’Avv. Fulvio Sarzana ha dichiarato “ ferma restando la contrarietà alla legge della condotta di chi viola il diritto d’autore non è consentito a nessuno di desumere sic et simpliciter da una detenzione personale uno scopo ulteriore di lucro o di profitto. Il Tribunale di Roma ha anche stabilito di fatto il principio dell’anonimato protetto su internet: ognuno può agire sulla rete utilizzando anche uno pseudonimo e per poter essere condannati occorre che vi sia una rigorosa prova dell’identità tra chi vende su E bay e chi si assume essere il destinatario del profitto.

Inoltre E Bay non è e non può essere un notaio o un pubblico ufficiale che attesti l’identità di chi opera su internet”.

Qui l’agenzia TMnews

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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