Wi fi. Garante- Fipe-confcommercio. Eco il testo della lettera spedita dal Garante il 5 febbraio.

Wi fi libero oppure no?

Il tutto nasce da una nota stampa della FIPE –confcommercio, ripresa da diversi organi di stampa.

La sensazione iniziale è che il garante privacy potesse aver “sbloccato” l’uso del wi fi adottando un provvedimento autorizzatorio a valenza generale .

Non è ovviamente cosi.

Analizziamo i fatti.

La nota è stata spedita il 5 febbraio.

Eccone i contenuti.

il Dipartimento Comunicazione e reti telematiche, attraverso il capo dello stesso Dipartimento, Luigi Montuori, invia il 5 febbraio alla FIPE la risposta al “quesito in materia di liberalizzazioni dell’accesso alla rete wifi.
La risposta è formulata in questi termini:

“L’abrogazione della revisione relativa alle “misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili”, contenuta nel suindicato art. 7, comma 4 del decreto Pisanu, ha fatto venir meno l’obbligo, per i gestori dei c.d. Internet Point, di registrare i dati anagrafici e identificativi degli utenti e di monitorare le sessioni Internet.”

Attenzione che il garante adotta il termine “internet point” in una modalità che potrebbe sembrare atecnica.
La legge Pisanu e tutte le norme del settore delle comunicazioni elettroniche adottano una diversa terminologia perchè diverse sono le tipologie di fornitura di accesso al pubblico ( esercizi pubblici in via prevalente, esercizi pubblici e basta, hot spot wifi privati, hotspot pubblici).

Le distinzioni sono state colte praticamente da tutti gli esperti del mondo delle tlc http://blog.quintarelli.it/blog/2011/05/confusione-sul-wifi.html
In nessuna parte dell’abrogato decreto pisanu infatti si adotta il termine internet point, che, potrebbe indurre in errore, e che tra l’altro ovviamente non si applica a bar e pizzerie .
La risposta al quesito prosegue con un’analisi delle modalità di consenso da adottare nel settore delle comunicazioni elettroniche.
E’ un discorso generale che probabilmente segue una specifica richiesta della FIPE, dal momento che il garante ribadisce la necessità di richiedere il consenso quando le finalità della raccolta dei dati abbiano una precisa attinenza commerciale o pubblicitaria.

La parte più interessante di quello che evidentemente non è né un parere né un provvedimento, , è però contenuta nella parte finale della missiva.
Il garante specifica ( solo con riferimento alla posta elettronica e non ai dati di navigazione, non si sa perchè ndr)
“Quanto al monitoraggio e all’archiviazione dei dati relativi all’invio e alla ricezione di messaggi di posta elettronica, si richiama la disciplina contenuta nell’art. 132 del Codice, che riguarda però soltanto i fornitori di servizi comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione e non anche i gestori degli Internet point. Al riguardo, si ricorda anche il provvedimento del Garante in materia di “data retention” del 17 gennaio 2008 (G.U. 5 febbraio 2008 n. 30, doc. web n.1482111), successivamente aggiornato con quello del 24 luglio 2008 (G.U.13 agosto 2008, n.189, doc. web n. 1538224).”

Anche qui si fa riferimento peraltro al concetto di internet point che è del tutto atecnico.
Fortunatamente il garante richiama tutte le norme sulla data retention, ritenendo però che non si applichino agli internet point. ( e al wi fi? A e al wi fi pubblico? E ai bar?) eccettuate quelle più recenti, ovvero forse quelle più interessanti, ovvero gli art 32 e 32 bis del codice privacy emendato nel 2012, che anticipano quanto farà il legislatore comunitario a breve con il recepimento del regolamento comunitario unico sulla privacy.

La lettera non proviene dal Collegio del Garante ( ma da un Dipartimento) , non è un provvedimento, non è una prescrizione, non è un’autorizzazione generale, non può avere in altri termini efficacia generale e, non chiarisce di certo le diverse ipotesi di identificazione degli utenti diverse dalla raccolta ed archiviazione in via cartacea del documento di identità.

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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