La legge non è uguale per tutti.
Almeno non per la SIAE.
La storia oramai è nota.
La SIAE ha inviato ad alcuni siti la richiesta di regolarizzare la propria posizione relativa ai diritti d’autore sulle musiche dei trailer : poco importa che tali trailer siano caricati sui propri server o che siano embeddati, o che siano anche solo linkati, la collecting society intende far pagare per la pubblicazione dei trailer sui siti Internet, mediante la sottoscrizione della apposita licenza VOD ( video on demand)
SIAE specifica, inoltre, che non basta neanche rimuovere i contenuti trovati in violazione: la licenza andrebbe chiesta prima, quindi chi ha già in passato pubblicato un trailer deve comunque pagare, sul presupposto che, in ogni caso l’aumento del traffico che deriverebbe ai siti dal trailer sarebbe economicamente valutabile come presupposto di attività commerciale,
.Al di là della singolarità della richiesta che sembra sia stata indirizzata anche a blog amatoriali e non solo a portali commerciali, ed anche a chi non esercita l’attività in via principale ma si limiti, ( come i quotidiani on line) a inserire di tanto in tanto i trailer, un elemento che sembra emergere dai documenti interni di uno dei protagonisti di questa “bella” storia all’italiana ci induce a riflettere.
Tra le modalità di inserimento dei trailer vi è infatti quello di integrare il video nel proprio sito o di linkarlo ( di solito i video linkati sono su youtube).
Orbene sorge un problema relativo al linking ed all’embedding, dato che la Siae ritiene ( e lo specifica nelle licenze SSP-VOD, ovvero Video on demand) che il link a una risorsa esterna comunque faccia scaturire l’obbligo di pagare i diritti alla Siae, cosicchè se io linko ad un trailer su Youtube devo comunque pagare i diritti per la colonna sonora dei trailer.
La cosa ovviamente non riguarda Youtube, che ha regolarmente pagato per i trailer ed è a posto con i diritti d’autore.
Il pagamento riguarda invece chi vuole linkare il trailer.
Ma perché sta accadendo tutto ciò?
L’offensiva posta in essere dalla SIAE deriva infatti direttamente dalla Convenzione firmata a metà gennaio del 2011 dalla SIAE con l’AGIS, in virtù della quale le sale cinematografiche pagano effettivamente i diritti alla SIAE per i trailer contenuti nei propri siti.
Sembrava brutto in effetti che a pagare fossero solo le Sale, ed allora giù con le richieste ai siti internet.
E fin qui anche se anacronistico e, probabilmente non fondato in alcun modo sul diritto positivo, il tutto potrebbe sembrare un ulteriore esempio di un conflitto tra il mondo digitale e quello tradizionale dei diritti d’autore.
Ma non è finita qui.
Infatti leggendo la circolare che l’AGIS ha inviato il 18 gennaio 2011 ai propri associati all’indomani della firma della Convenzione e disponibile qui, http://www.agisliguria.it/area_riservata/circolari_delegazioni/Circolari_2011/CIRC%203%20del%2018%20gennaio%202011.pdf , ci si rende conto che, secondo la stessa AGIS, nel pagare alla SIAE i diritti d’autore da versare in caso di trailer, i principi a cui i propri associati si devono attenere sono i seguenti: “Si segnala però che i suindicati diritti d’autore non vanno applicati – per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi – laddove i siti istituzionali delle sale cinematografiche:——- utilizzino i trailers in modalità “redirect” (reindirizzamento), ovverosia mediante link generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale e/o mediante link che consistano in un mero reindirizzamento ad un sito esterno a quello dell’esercente (ad esempio al sito della casa di distribuzione).
Ma come?
I siti amatoriali debbono pagare la SIAE per i trailer in caso di link a Youtube, e i siti delle sale aderenti all’AGIS, no?
Ma non è possibile, e perché questa distinzione?
E perché un sito anche amatoriale se linka ad un trailer, ovunque esso sia, deve pagare, mentre le sale no?
No, in questo paese sembra proprio che la legge non sia uguale per tutti.
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati