La confusione regna sotto il cielo del wi fi.
Fioriscono iniziative spontanee in diverse città d’Italia ma l’iter normativo del wi fi appare tutt’altro che chiaro.
Vediamo cosa è successo ( o cosa sarebbe successo) in questi ultimi giorni.
Eravamo rimasti qualche giorno fa che in sede di conversione del decreto legge mille proroghe gli emendamenti presentati per modificare la norma, almeno quelli del senatore Lucio Malan, relatore in Commissione Affari Costituzionali del Senato, erano stati ritirati e, dunque il testo non avrebbe dovuto subire sostanziali modifiche rispetto al testo del decreto legge, che abrogava gli obblighi di identificazione dell’utente, approvato a fine dicembre.
Lo stesso Senatore Malan scriveva in un commento ad un mio post di qualche giorno fa la seguente frase “Confermo di avere ritirato gli emendamenti che introdurrebbero un decreto del ministro dell’interno nelle quali potrebbero essere reintrodotte limitazioni al Wi Fi pubblico. Mi risulta che la posizione della maggioranza che sostiene il Governo sia di mantenere il testo, come modificato dal decreto legge del 29 dicembre scorso. In ogni caso, appunto dal 29 dicembre, è in vigore un testo che abolisce l’obbligo di registrare le generalità di chi si connette a un Wi Fi.”
Orbene, stamattina l’editorialista Massimo Mantellini solleva dubbi sulla genuinità del ritiro degli emendamenti da parte di Malan affermando espressamente “nella seduta del 1° febbraio in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio l’emendamento Malan per il wi-fi, il 2.613, è stato giudicato inammissibile. Dal che credo se ne possa dedurre ragionevolmente che tale emendamento non era stato ritirato come il Senatore Malan aveva a suo tempo affermato su questo blog “ .
Nel frattempo la senatrice Linda Lanzillotta, nel question time di ieri sollevava dubbi sulla reale abrogazione della norma da parte del Governo.
La risposta arrivava a stretto giro ad opera del ministro Vito che affermava “…il Governo ha mantenuto l’impegno, rendendo libero e gratuito l’accesso alla rete attraverso l’eliminazione delle restrizioni poste dalla normativa vigente, mantenendo fino al 31 dicembre 2011 soltanto l’obbligo della preventiva richiesta della licenza ed esclusivamente per gli internet point, cioè per gli esercizi pubblici che forniscono l’accesso a internet come attività principale”.
A questo punto la Lanzillotta, non si comprende bene perché ha replicato che la competenza dovrà passare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “…perché non è possibile che operatori e gestori facciano barriera costituendo un’ulteriore restrizione alla liberalizzazione che è una condizione per la diffusione dei servizi online”.
Fulvio Sarzanawww.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati