Wikileaks e la diffusione di documenti riservati. Si deve escludere la giurisdizione del giudice italiano e l’esistenza di un diritto alla riservatezza tutelato dal Codice della Privacy.

Tra le reazioni suscitate dalla pubblicazione dei documenti wikileaks, ve ne sono state alcune, anche qualificate, che avrebbero voluto perseguibili le fughe di documenti anche in Italia.

E’ stata questa anche la reazione “a caldo” del Ministro degli Esteri Italiano, il quale sembra poi aver ridimensionato le proprie affermazioni.

L’affermazione  del Ministro degli Esteri, che è un fine giurista, in effetti  da un punto di vista strettamente giuridico non era facilmente  comprensibile.

La richiesta di far intervenire i giudici italiani non trova fondamento, come ha confermato del resto la Procura di Roma, che ha dichiarato a mezzo stampa che non trovava motivi per iniziare un’indagine penale.

Nel caso di wikileaks infatti non vi sono reati commessi da cittadini italiani all’estero, nè vi sono reati che ledono in maniera diretta il nostro Stato (  ameno che tali non si vogliano considerare le affermazioni alquanto irriguardose che sarebbero state pronunciate nei confronti dei nostri leader politici, ma in quel caso si dovrebbero giudicare gli autori dei commenti  il che sarebbe pressoché impossibile) .

I documenti infatti non sono stati sottratti da fonti diplomatiche italiane né riguardano documenti classificati o meno  italiani tali da giustificare il compimento di un reato perseguibile nel nostro Paese.

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa i documenti proverrebbero in origine dalle ambasciate e dai consolati statunitensi e sono stati mandati a wikileaks o da una o più gole profonde ovvero da soggetti che potrebbero aver violato le banche dati informatiche statunitensi.

L’unico soggetto legittimato a perseguire eventuali illeciti sarebbe quindi solo il governo Statunitense, eventualmente anche utilizzando le proprie norme speciali interne che consentono di perseguire reati commessi anche da non cittadini ovunque nel mondo.

Il che significa che non trovano applicazione gli articoli 7,8 e 10 del nostro codice penale, rispettivamente denominati Reati commessi all’estero, Delitto politico commesso all’estero, delitto comune dello straniero commesso all’estero.

Né appare possibile applicare alla fattispecie di wikileaks le ipotesi previste dagli art 241 e seguenti  del codice penale che prevedono i reati contro la personalità dello Stato ed in special modo l’art 268 del codice penale, che parifica le condotte illecite di divulgazione di segreti di stati alleati ma solo a fine di guerra, e che proprio non sembra potersi applicare a wikileaks che si propone il fine opposto, essendo stata fondata e diretta da attivisti ( o presunti tali) per i diritti umani.

Né appare possibile, da un punto di vista strettamente giuridico,  invocare una qualche forma di diritto alla riservatezza tale da ipotizzare un possibile intervento del Garante Privacy, che ultimante si è occupato pressoché di tutti i casi importanti di cronaca, vista la circostanza che il codice  si applica, secondo quanto previsto dall’art 5 solo al trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita’ dello Stato, e non appare questo il caso, mentre il secondo comma dello stesso articolo prevede che il codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea.

 In quest’ultimo caso  peraltro il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Questa seconda ipotesi è stata applicata come si ricorderà al caso Di Google Street view ma non appare certamente applicabile al caso di Wikileaks che, a parte forse qualche mirror sconosciuto e segreto non appare certo trattare i dati personali in Italia.

 

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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