Il diritto d’autore ed internet. Le differenza tra il provvedimento dell’Antitrust nel caso Google-Fieg e la delibera 668/2010 dell’AGCOM sul diritto d’autore.

 

Interviene anche l’Antitrust nella delicata partita del diritto d’autore su internet .

E’ la seconda Autorità amministrativa indipendente che, in poco meno di un mese,  (dopo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 668/2010 del 17 dicembre dello scorso anno )  interviene nel  settore del diritto d’autore e internet.

Ma l’intervento dell’Antitrust, rispetto a quella dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni assume da subito un connotato del tutto diverso, vuoi per l’esercizio “ corretto” dei poteri effettuato dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato all’interno  del perimetro  degli stessi  poteri attribuitigli dalla legge, vuoi per la “consapevolezza” espressa dall’Antitrust sui limiti  dell’attuale legislazione che però non giustificano,a parere dell’Autorità,  interventi non meditati legislativamente.

Dunque in estrema sintesi  l’Antitrust nel procedimento che vedeva opposti gli editori contro Google per le notizie fornite da quest’ultimo  tramite il servizio Google news decide di accettare gli impegni presentati dal gigante di Mountain view al fine di salvaguardare i principi della libera concorrenza .

Contemporaneamente la stessa Antitrust, senza entrare nel merito delle fattispecie civili e penale attinenti il diritto d’autore, ritiene di segnalare alle massime istituzioni statali il tema dell’aggiornamento del  diritto d’autore ed internet, al fine di rinvenire in futuro forme di collaborazione tra titolari dei diritti d’autore e i fornitori di servizi internet.

Senza soffermarsi sugli impegni presentati da Google e sugli esiti degli impegni presentati, che sarebbe a questo punto  un mero esercizio di stile, appare interessante  evidenziare il procedimento logico adottato dal Garante per la concorrenza per segnalare la vicenda del diritto d’autore  alle massime istituzioni del Paese.

In quest’ottica, secondo l’Authority per la concorrenza “le attuali norme sul diritto di autore, non appaiono tener conto delle peculiarità tecnologiche ed economiche di internet, in quanto non disciplinano un sistema di diritti di proprietà intellettuale nel contesto delle nuove e molteplici modalità di riproduzione e di utilizzo dei contenuti da parte di soggetti terzi sul web”.

Secondo l’Antitrust, occorre dunque tener conto della “dimensione sopranazionale al fenomeno internet”, nella tutela dei contenuti editoriali online.

 E per questo auspica che le istituzioni italiane possano ispirare l’adozione di concrete iniziative presso le opportune sedi internazionali.

La segnalazione al Parlamento appare a questo punto del tutto corretta cosi come appare corretta l’osservazione effettuata da Google nel corso del procedimento secondo la quale la tematica appartiene in linea generale dal punto di vista normativo al campo  del diritto d’autore.

In pratica l’Antitrust, nel rispetto del principio di separazione  dei poteri tra organi dello Stato, e non potendo ovviamente intervenire in un campo riservato al legislatore si è spogliato della vicenda attinente il diritto d’autore, risolvendo  la controversia in riferimento al caso concreto, accettando  gli impegni di Google dal punto di vista concorrenziale, senza ipotizzare forme alternative di cancellazione dei contenuti su internet applicabili a tutti e  dal dubbio tenore costituzionale.

Ha operato insomma in modo diametralmente opposto all’AGCOM che invece, senza partire da un caso pratico ma attribuendosi “motu proprio” poteri “normativi” in tema di diritto d’autore ha predisposto un sistema di cancellazione dei contenuti su internet al di fuori del controllo giudiziario e del parlamento.

E’ vero si che l’AGCOM ha deciso di inviare una segnalazione al Parlamento che sembrerebbe simile a quella dell’Antitrust ma la stessa segnalazione appare quasi inutile dal momento che la stessa AGCOM ha introdotto un meccanismo “invasivo” di cancellazione dei contenuti che, di fatto, mette il Parlamento di fronte al fatto compiuto.

Paradossalmente poi la stessa AGCOM, chiamata a fornire nel caso Google-Fieg  il parere di legge all’Antitrust  sulle tematiche che riguardano anche il campo di applicazione delle comunicazioni elettroniche non spende una sola parola sui poteri attribuitisi in tema di diritto d’autore con la delibera 668/2010, soffermandosi su valutazioni attinenti i mercati di riferimento che, francamente erano stati già oggetto dell’analisi dell’Antitrust.

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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