La sentenza della Cassazione sulla responsabilità dei direttori delle testate telematiche: Poche luci e molte ombre.

La sentenza 35111 della Cassazione sulla responsabilità del direttore di testate telematiche

sulla quale mi ero espresso ieri, ha “scatenato” un vivace dibattito su ciò che la Corte realmente intendesse dire.

Ritengo quindi opportuno chiarire anche il mio pensiero sul tema, sollecitato anche da diversi Amici, esperti di diritto delle tecnologie informatiche che hanno formulato osservazioni, anche critiche,   in merito.

Comincio col ringraziare Franco Abruzzo, storico e “battagliero” Presidente per 18 anni  dell’Ordine dei Giornali della Lombardia, che nel suo seguitissimo blog, ha deciso di ospitare le mie osservazioni, seguite correttamente dal testo integrale della sentenza e  Stefano Quintarelli che ha deciso di pubblicare stralci del mio articolo .

Ho seguito anche con attenzione quanto affermato dall’Amico Marco Scialdone,   tra i legali più esperti in tema di diritto delle tecnologie informatiche,  che ha parimenti pubblicato sul portale computerlaw.it la sentenza della Cassazione e che ha osservato “giustamente” che le motivazioni sembrano tratte di peso dal corpus dottrinario di Vincenzo Zeno Zencovich, tra i massimi esperti di diritto dell’informazione in Italia, che si ricordi bene però è un civilista e che  ha formulato le sue teorie sulla mancata equiparazione tra stampa e internet alcuni anni addietro ( precisamente 12 anni fa)  prima sicuramente dell’esplosione delle testate telematiche associate ad una testata tradizionale.

Nonchè quanto segnalatomi dall’amico Marco Pierani, responsabile delle Relazioni Istituzionali dell’associazione Altroconsumo, ed esperto a sua volta  di tematiche di diritto delle tecnologie informatiche,

Le osservazioni formulate mi hanno indotto a rileggere  il testo della sentenza, ma più leggo e più mi convinco, come già formulato nell’articolo originario, che la sentenza debba  essere letta nel suo complesso, alla luce del caso portato alla sua attenzione, ovvero quella dell’assoluzione  di un giornalista, direttore responsabile di una testata telematica che è indubitabilmente un giornale, con il corollario della presenza di redazioni della registrazione della testata presso il tribunale.

Vediamo innanzitutto il concetto espresso dalla Corte sullo “stampato” che farebbe escludere la riconducibilità della  stampa on line al concetto più generale  di stampa.

Può essere di aiuto quanto riportato oggi  da Alessandro Galimberti sul sole 24 ore on line ,  secondo il quale  “ Il ricorso per l’annullamento – accolto – era fondato su un motivo di merito (l’impossibilità di dimostrare la genuinità del file diffamatorio, atteso il mancato sequestro del sito e relativa perizia) e soprattutto sull’interpretazione restrittiva dell’articolo 57 del codice penale: questa norma stabilisce la responsabilità omissiva per colpa del direttore di «stampa periodica».

Questo ci fa comprendere una delle asserzioni della Corte, ovvero che lo stampato non sia equivalente all’immateriale e che un file può anche non essere genuino, ed infatti la Corte chiarisce che “Analogo discorso, a parere di questo Collegio, deve esser fatto per quel che riguarda lo assimilabilità di internet (rectius del suo “prodotto”) al concetto di stampato.

Quindi dal punto di vista della prova  non è vero, come si è voluto intendere da alcuni  che la stampa non sia  equivalente ad internet, ma solo  che un file immateriale può anche non essere equivalente allo stampato ed essere  quindi in grado di  produrre piena prova ai fini di una imputazione di responsabilità.

Io leggerei in quei termini l’affermazione della Corte secondo la quale  “Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche lo pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono

“stampabili”: sì pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa lo “schermata”.

Tutte le considerazioni della Corte sugli aspetti “tipografici” della stampa devono essere a mio avviso ricondotte a quel profilo, perché diversamente avremmo fra l’altro una chiara pronuncia “ultra petita” su profili non richiesti dal ricorrente.

In poche parole la Corte ha  dato ragione al ricorrente che affermava che il file contenente la lettera illecita non essendo stato stampato assume una diversa valenza rispetto ad uno stampato tradizionale.

In questo senso Internet è diverso dalla carta stampata, perché un articolo estratto da un sito non può essere uguale, dal punto di vista della prova,  ad un articolo di carta che prova senza ombra di dubbio ed in maniera “corporea”  la diffamazione.

Non leggerei invece, anche se il dato testuale sembrerebbe confermarlo, l’assunto della Corte in termini assoluti poiché in caso contrario dovremmo ritenere che la differenza tra la stampa tradizionale e quella on line risieda nell’oggetto “fisico” su cui è impressa la stessa stampa, come se fossimo ancora nel mondo delle tipografie di Guttenberg, con il piombo e tutto il resto e con le conseguenze che più oltre ho segnalato in caso di testata telematica “emanazione” di un giornale tradizionale..

E veniamo alla responsabilità del direttore per omesso controllo, la Cassazione qui afferma  che “ Ad abundantiam si può ricordare che l’art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider (cfr. in proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.

Non diversa è la figura del direttore del giornale diffuso sul web”.

Questa è l’unica frase che , a mio giudizio,  potrebbe farci propendere per la totale mancanza di equiparabilità del direttore della testata web a quella tradizionale.

A parte che la Cassazione qui fortunatamente  richiama anche precedenti contrari della stessa Corte “….. (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, ric. Cavallino, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all’art. 57 cp”……….” e “sfortunatamente” dimentica pressoché tutta la giurisprudenza di merito di questi ultimi anni che, la fine di sottrarre i blogger alla responsabilità dei direttori di giornali ha ben chiarito la differenza tra gli stessi blogger e la posizione dei direttori responsabili di testate telematiche, va letto attentamente quello che dice la stessa Corte subito dopo:

Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano -o comunque estremamente gravoso- il compito di controllo del direttore di un giornale on line.

Dunque, accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata

del giornale telematica a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento

analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa)”.

Il che ci fa capire che la Corte non esclude affatto la responsabilità del direttore ma ritiene che nel caso concreto sia troppo difficile stabilire un profilo di responsabilità perché l’interattività e l’invio di una lettera da parte di un terzo ( analogamente a quanto avviene con i commenti di un blog) non siano in grado “probabilmente” di  sollecitare  un controllo da parte del direttore responsabile.

Salvo poi però assolvere l’imputato perché il “fatto non è previsto dalla legge come reato” quando l’assenza di prova “materiale” e l’incertezza sull’effettivo controllo e sulla condotta da esigere in termini di colpa da parte del direttore avrebbero dovuto far adottare un diverso dispositivo con formula dubitativa, quindi senz’altro meno ampio di quello adottato.

Ma, e c’è un ma,  qualsiasi altra soluzione avrebbe probabilmente messo in pericolo una possibile condanna successiva per risarcimento richiesta dalla persona in sede civile, visto che la Corte di d’appello di Milano aveva nel 2009  dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione il reato, lasciando intatte le richieste risarcitorie della persona offesa dal reato.

Devo essere sincero ma ho l’impressione che la sentenza sia fortemente contraddittoria in alcuni punti e sia  motivata in alcuni punti con richiami formalistici inadeguati alla realtà dei fatti del mondo telematico.

Basti pensare che  l’estensione che si vorrebbe vedere nell’assunto della Corte  non avrebbe senso per gli articoli scritti dai giornalisti della testata, dovremmo infatti  ritenere in questo caso  che il direttore di un testata web ( che è un giornalista iscritto all’ordine si ricordi n.d.r.)  non sia in grado di controllare quello che scrivono i “suoi” giornalisti e non ne debba o possa rispondere.

Portando alle conseguenze quanto si è voluto vedere nella sentenza della Corte, dovremmo pensare che gli articoli di stampa pubblicati ad esempio su testate come Repubblica.it o Corriere.it o Giornale.it, possano non essere considerati stampa, mentre quelli pubblicati sulle edizioni cartacee delle stesse testate lo siano.

E che succede se gli articoli vengono pubblicati contemporaneamente in tutte  e due le edizioni, quella on line e quella cartacea?

Quello on line è coperto dal divieto di analogia mentre quello cartaceo no?

E se il direttore responsabile della testata tradizionale è lo stesso di quella on line sarà ritenuto esente dal controllo in un caso e non nell’altro?

Io non credo ( e non leggo) nella sentenza della Cassazione questo, bensì una semplice presa di posizione della Corte sul mancato controllo  delle  lettere mandate ad una testata on line e sulla differenza ( giusta) tra interattività e staticità di un giornale tradizionale nonché un  richiamo ( che qui non c’entrava nulla, ma che evidentemente  si abbina bene alla sentenza della Cassazione di qualche tempo fa)  sulla “irresponsabilità” dei blogger, dei titolari di forum e degli Internet service provider .

Fulvio Sarzana di S.Ippolito

Fulvio Sarzana

www.fulviosarzana.it
Studio Legale Roma Sarzana & Associati
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